sabato 29 settembre 2012

APPARECCHI PER MASSAGGI SUBACQUEI


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 17

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGI SUBACQUEI

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggi subacquei (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchiatura alimentata a corrente di rete provvista di un'elettropompa per provocare una circolazione forzata di acqua ed aria che fuoriesce da ugelli fissi od orientabili, oppure da lance che l'operatore manovra manualmente. Tale apparecchiatura puo' essere montata in mobile e/o incorporata in vasche di misure diverse per trattamenti parziali o su tutto il corpo.

- Meccanismo d'azione (applicazione): Si tratta prevalentemente di apparecchiature in forma di vasca dotata, sulle parti interne e a pavimento, di speciali ugelli dai quali fuoriescono getti d'acqua miscelati con aria. Tali getti raggiungono la pelle del soggetto trattato immerso, producendo cosi' un'azione di massaggio cutaneo. Esistono alcune apparecchiature nelle quali acqua ed aria vengono dirette sulle zone interessate a mezzo di una speciale "lancia idrica" direzionata dall'operatore estetico (in questa apparecchiatura la "lancia idrica" con la quale si direziona il flusso d'acqua necessario, e' un accessorio dell'apparecchiatura).

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Riempire la vasca con acqua a temperatura idonea.
Mettere in funzione l'apparecchiatura e regolare la direzione e l'intensita' dei getti secondo il trattamento che si desidera effettuare. Non dirigere il getto della lancia idrica verso occhi, orecchie e vie respiratorie. I prodotti devono avere un grado di protezione contro l'umidita' almeno uguale a IP X5. AVVERTENZE Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma: CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti Norma CEI EN 60335-1/A1/A11 del 01-01-2006 Classif. CEI 61-150; V1 Fascicolo 8099

Norma CEI EN 60335-2-60 - Class. CEI 61-200 - CT 59/61 - Fascicolo 8146 - Anno 2006 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo "spa" + VARIANTI: CEI EN 60335-2-60/A2 - Class. CEI 61-200;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9979 -
Anno 2009 - CEI EN 60335-2-60/A11/A12 - Class. CEI 61-200;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10426 - Anno 2010 e relative varianti Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

APPARECCHI PER IONOFORESI ESTETICA


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 15

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : APPARECCHI PER IONOFORESI ESTETICA

Elenco apparecchi : Apparecchio per ionoforesi estetica (come da Allegato con intensita' massima alla Legge n. 1 sulla placca di 1 mA ogni 10 del 04.01.1990) centimetri quadrati

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o a batteria, composto da un generatore di corrente continua a bassa tensione. Il trattamento consiste nell'applicazione di tale corrente, a bassa intensita', alla persona, mediante placche in metallo o elettrodi in gomma, in plastica o in altro materiale con buona conducibilita' elettrica, nell'applicazione sulla pelle deve essere interposto uno speciale materiale spugnoso o similare imbevuto con il prodotto cosmetico da applicare. Corredato di strumenti di regolazione e di controllo e di un limitatore di corrente che impedisca l'erogazione di correnti di intensita' tali da poter essere nocive per la salute del soggetto trattato. Il valore limitato della tensione del generatore di corrente continua ed il dispositivo di limitazione dell'intensita' di corrente assicurano i limiti di sicurezza verso la persona trattata. Nel Manuale d'uso deve essere indicato all'estetista di applicare una intensita' di corrente che deve essere non superiore a quella appena percettibile.

- Meccanismo d'azione (applicazione): Con questo apparecchio si esegue un trattamento estetico che permette un piu' rapido assorbimento del prodotto cosmetico applicato. Si tratta quindi di un metodo complementare al massaggio manuale per applicare le sostanze cosmetiche sulla pelle. I prodotti utilizzati non devono contenere principi con attivita' farmacologica.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Oltre alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, applicare solo per trattamenti estetici a persone sane senza patologie in atto. Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente il Manuale d'uso e, in particolare, le seguenti avvertenze:
- applicare solo su pelle sana ed integra, senza escoriazioni, lesioni, nei dai contorni irregolari, foruncoli, ecc.;
- non applicare a persone con pacemaker (stimolatori cardiaci) o dispositivi impiantabili elettronicamente attivi;
- non applicare in prossimita' di protesi metalliche;
- non applicare alle donne in gravidanza;
- non applicare nella zona addominale alle donne con impiantati dispositivi intra-uterini;
- inumidire i materiali spugnosi interposti;
- collegare le placche ai cavi dell'apparecchio ed interporre il materiale spugnoso tra queste e le zone da trattare.
- applicare le placche sulle parti da trattare;
- regolare lentamente l'intensita' di ogni canale di uscita ad un valore leggermente superiore alla soglia di sensibilita';
- assicurarsi che le placche siano adeguatamente distanziate fra loro;
- accertarsi dell'integrita' del materiale spugnoso interposto;
- regolare l'intensita' di corrente erogata ad un valore che non risulti nocivo per la salute del soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti nelle norme elencate al successivo punto 3). AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma: CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296
- Anno 2001 - Edizione Seconda Apparecchi elettromedicali - Parte 2:
Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari +
VARIANTE: CEI EN 60601- 2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 -
Fascicolo 6723 - Anno 2002 e relative varianti VARIANTE CEI EN 60601-2- 10/A1 del 01.11.2002 Classif. CEI 62-24; V1 Fascicolo 6723 (Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non e' medica). Nel considerare le prescrizioni particolari di Compatibilita' Elettromagnetica, presenti in tali norme, si ricorda che queste prescrizioni si ricollegano alla Norma CEI EN 60601-1-2:2003+A1:2006
- Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilita' elettromagnetica -
Prescrizioni e prove (IEC 60601-1- 2:2001+A1:2004).

mercoledì 26 settembre 2012

Direttiva Apparecchi a Pressione



Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Direttiva Apparecchi a Pressione, comunemente detta PED dalla denominazione inglese Pressure Equipment Directive, è una direttiva di prodotto (97/23/CE) emanata dalla Comunità Europea, e recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 93/2000. Fino al 30 maggio 2002 è stato possibile continuare ad applicare la normativa italiana preesistente mentre, da tale data, la PED è divenuta cogente e ha sostituito le precedenti disposizioni.
Essa disciplina la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di apparecchi in pressione.
Rientrano nel campo di applicabilità della direttiva ad esempio le tubazioni, le valvole idrauliche, e recipienti soggetti ad una pressione relativa maggiore di 0,5 bar, escluse le macchine.
Le apparecchiature in pressione, con pressione uguale o inferiore a 0,5 bar sono quindi comunque escluse dalla applicazione della normativa. Se invece con pressione superiore occorre valutare se queste rientrano nel campo di applicazione della norma, ovvero se non vi rientrano.
Nel caso rientrino nel campo di applicazione, le attrezzature in pressione devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell’Allegato I della Direttiva e devono poi riportare la marcatura CE, seguita dal numero di notifica dell’Organismo Notificato.
La PED riguarda solo l’immissione sul mercato comunitario delle attrezzature in pressione, ma non dà indicazioni in merito ai requisiti relativi all'esercizio e manutenzione delle stesse, tali requisiti sono definiti dai regolamenti nazionali.
Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere comunicate all'ISPESL (D.M. n. 329/04)

Principali novità introdotte [modifica]

La normativa ha introdotto il concetto di Organismo Notificato, assente nel settore degli apparecchi a pressione, quale ente certificante per le attività di costruzione delle apparecchiature a pressione. La nomenclatura è stata, inoltre, ulteriormente arricchita da termini quali "attrezzature a pressione", intendendo ogni parte soggetta a una pressione interna (tubazioni, apparecchi a pressione, etc), accessori a pressione ed accessori di sicurezza, cioè mezzi volti a limitare la pressione in determinate circostanze.
La PED identifica come responsabile unico del processo produttivo il fabbricante, coadiuvato per alcune attività dall'Organismo Notificato. Ultima importante innovazione è stata la previsione di una procedura dedicata per i fabbricanti che operano in sistema di gestione qualità.

tipologia di apparecchiature in pressione [modifica]

Rientrano nelle apparecchiature in pressione soggette alla PED le seguenti singole attrezzature e insiemi da queste composti:
§                    i recipienti: alloggiamenti progettati e costruiti per contenere fluidi pressurizzati quali compressori, autoclavi, condensatori, recipienti a gas o a vapore, reattori, scambiatori, sfere GPL, ecc.
§                    tubazioni intese come tubo o insieme di tubi in pressione destinati al trasporto dei fluidi compresi gli eventuali componenti sottoposti a pressione quali giunti di smontaggio, giunti di dilatazione, flangie, raccordi, ecc.. Non sono comprese ad esempio le condotte idriche, per petrolio o gas (si veda punti seguenti);
§                    accessori in pressione: le valvole idrauliche come le saracinesche, le valvole a farfalla, le valvole a fuso, gli sfiati, le valovole di non ritorno, ecc.
§                    accessori di sicurezza: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature in pressione contro il superamento dei limiti ammissibili; questi comprendono;
§                                dispositivi di limitazione diretta della pressione: valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispsositivi di sicurezza pilotati per lo scarico pressione (CSPRS);
§                                dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura: pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido, dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR);
§                    insiemi: sono costituiti da varie attrezzature in pressione assemblati da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;

Classificazione per livello di pericolosità [modifica]

La PED impone ai fornitori di identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura costruita. Essi sono tenuti a riconoscere i pericoli dovuti alla pressione e quindi a progettare e costruire l’apparecchiatura tenendo conto di tale analisi. Il livello di pericolosità è legato al concetto di energia immagazzinata nell’apparecchiatura.
L’energia immagazzinata è valutata sulla base dei seguenti parametri:
§                    dimensioni dell’apparecchiatura (volume V in litri nel caso di recipienti, diametro DN in mm nel caso di tubazioni);
§                    pressione massima ammissibile (PS): pressione massima in bar per la quale l’attrezzatura è progettata, secondo specifica del fabbricante;
§                    temeperatura minina/massima ammissibile (TS): temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è stata progettata, secondo specifica dal fabbricante
§                    fluido: gas, liquidi, vapori allo stato puro o loro miscele. si distinguono in
§                                fluidi di gruppo 1: pericolosi. Rientrano in questo gruppo i fluidi:
§                                           esplosivi
§                                           tossici
§                                           infiammabili
§                                           comburenti
§                                fluidi del gruppo 2: non pericolosi. Fanno parte di questo gruppo tutti quelli che non rientrano nel gruppo 1.
§                    condizioni di esercizio e installazione
in base all’Allegato II della Direttiva, in funzione della tipologia dell'attrezzatura in pressione (tubazione, recipiente, accessori), del gruppo di appartenenza del fluido (fluido pericoloso o non), dello stato fisico del fluido (gas, liquido) e del risultato del calcolo PS x V, nel caso di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni, esistono 9 tabelle attraverso le quali è possibile definire la categoria di rischio (I,II, III, IV) del componente, dell’attrezzatura o dell’insieme.
L'attrezzatura o l’insieme acquisiscono la categoria di rischio più severa tra le categorie di rischio delle attrezzature a pressione che ne fanno parte ad eccezione degli accessori di sicurezza i quali sono automaticamente classificati in IV categoria, che è quella di rischio massimo.
Per i recipineti e per le tubazioni risulta:
Fluidi
Recipienti
Tubazioni
gas gruppo 1
tabella 1
tabella 6
gas gruppo 2
tabella 2
tabella 7
liquidi gruppo 1
tabella 3
tabella 8
liquidi gruppo 2
tabella 4
tabella 9
per le caldaie si fa riferimento alla tabella 5, per gli accessori di sicurezza alla tabella 4, e per gli altri la tabella pertinente.
A seconda della categoria di rischio della generica attrezzatura in pressione variano le procedure di certificazione CE per la Direttiva PED:
§                    nel caso di provati bassi limiti di pericolosità dell’attrezzatura (come previsto nell’articolo 3, comma 3 della Direttiva), non si deve apporre alcuna marcatura CE, perciò si può mettere il prodotto sul mercato accompagnato dalle sole informazioni necessarie all’acquirente per un uso corretto dell’apparecchiatura stessa;
§                    corretta prassi costruttiva sufficiente (art.3 comma 3)
§                    per le categorie I, II, III o IV, è obbligatorio emettere la Dichiarazione di Conformità ed apporre il Marchio CE, operazione che, per le classi II, III e IV viene autorizzata dall'organismo notificato. Per poterla apporre il fabbricante deve seguire, in ogni fase realizzativa, prescrizioni sempre più impegnative al crescere della classe. Tali prescrizioni variano sulla base del prodotto fornito.
Per la categoria I, nella quale ricadono le apparecchiature meno pericolose, è obbligatoria la certificazione CE senza richiedere l’intervento dell’Organismo Notificato, infatti la PED ammette quella che si usa definire “auto-certificazione", cioè la marcatura CE dell’oggetto in base alla preparazione di un fascicolo tecnico - che dimostri come sono soddisfatti i requisiti essenziali di cui all’Allegato I della Direttiva e giustifichi anche l’appartenenza del prodotto alla I categoria, accompagnata da una Dichiarazione CE di Conformità emessa dal fabbricante e destinata all’acquirente.
Le richieste sono più onerose nelle classi superiori, fino alla classe IV infatti
§                    per la categoria II è obbligatoria la certificazione CE tramite un organismo notificato, che senza entrare nel merito della progettazione, provvede anche ad effettuare la sorveglianza della produzione, nelle modalità scelte dal fabbricante;
§                    per la categoria III è obbligatoria la certificazione CE tramite un organismo notificato. Quando il fabbricante non ha certificato anche il suo sistema qualità, inclusa la progettazione, è prevista anche l’esecuzione di prove approfondite sul prototipo da certificare CE;
§                    per la IV categoria di rischio si richiede il massimo livello di controllo della progettazione e della produzione. Si fa riferimento agli accessori di sicurezza (in automatico), e agli insiemi costituiti da recipienti + tubazioni con l’utilizzo di fluidi pericolosi a pressioni elevate. La IV categoria non viene mai raggiunta in caso di fluidi di Gruppo 2 con tensione di vapore inferiore a 0,5 bar (es.: acqua con temperatura inferiore a 110 °C), qualsiasi sia la dimensione dell’apparecchiatura.

Utilizzo dei prodotti PED [modifica]

La direttiva 97/23/CE riguarda solamente le attività produttive dell'attrezzatura a pressione e la sua libera vendita. L'utilizzo dell'attrezzatura non rientra direttamente nella direttiva europea ma ogni stato ha emanato specifiche normative per questo scopo. In Italia la norma che riguarda l'utilizzo delle attrezzature a pressione è il DM n°329 del 1-12-2004

Esclusione dal campo di applicazione del PED [modifica]

L'art. 1 del D.Lgs n.93/2000 riporta il campo di applicazione del D.Lgs.; il comma 3 elenca le attrezzature in pressione escluse dal campo di applicazione del PED; tra queste alla lett. a):
§                    le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le atterzzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta.
Da quanto sopra si evince che nel caso ad esempio di una condotta premente di un acquedotto, le tubazioni e apparecchiature interne all'impianto di sollevamento sono soggette a PED.

Normativa [modifica]

§                    Direttiva PED - Direttiva 97/23/CE (pubblicata su Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N.L.181/1 del 9.7.97 DL n°93 del 25-02-2000 Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°91 del 18-04-2000 DL n°329 del 1-12-2004 Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°22 del 28-01-2005) - certificazione di attrezzature a pressione ed insiemi immessi sul mercato comunitario europeo
§                    Direttiva T-PED - Direttiva 2010/35/UE (D. Lgs. n° 78 del 12 giugno 2012) - in materia di attrezzature a pressione trasportabili
§                    Decreto Legislativo 25.02.2000 n. 93 - Attuazione della direttiva 92/23/CE in materia di atterzzatura in pressione

Voci correlate [modifica]

§                    Recipiente in pressione
§                    Direttiva Macchine (MD)
§                    Direttiva dell'Unione europea
§                    Marcatura CE
§                    Direttiva prodotti da costruzione (CPD)

Collegamenti esterni [modifica]

§                    ISPESL
§                    Direttiva

domenica 16 settembre 2012

DEPILATORI ELETTRICI ED ELETTRONICI


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 16

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : DEPILATORI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Elenco apparecchi : a) Elettrodepilatore ad ago (come da Allegato alla Legge n. 1 b) Elettrodepilatore a pinza o del 04.01.1990) accessorio equipollente (a sonda)
c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto depilazione

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione generica apparecchi (a + b): Apparecchio munito di un generatore di corrente oscillante, di potenza limitata, eventualmente miscelata con una debole corrente continua. L'erogazione avviene per mezzo di un manipolo in materiali isolanti, sul quale si inserisce un sottile elettrodo metallico puntiforme, oppure attraverso una pinzetta o attraverso altro elettrodo idoneo. Puo' essere corredato da un timer per l'erogazione automatica della corrente per un tempo predeterminato. Alimentato a corrente di rete e/o a batteria. Nel caso di alimentazione tramite corrente di rete l'impianto elettrico deve essere conforme alla Legge 46/90. La potenza nominale di uscita non deve essere superiore a 50W.

- Descrizione peculiarita' Elettrodepilatore ad ago (a): Questo apparecchio utilizza corrente con frequenza inferiore a 30 MHz. In taluni apparecchi si miscela con queste frequenze corrente continua (metodo definito "Blend") per ottenere, oltre all'effetto di termolisi, anche quello di elettrolisi. Vi sono apparecchi in cui la corrente, per l'effetto di termolisi, e' generata in tempi ultrarapidi (millesimi di secondo) per velocizzare l'intervento sul singolo pelo e facilitare cosi' il trattamento stesso.

- Descrizione peculiarita' Elettrodepilatore a pinza o a sonda (b): Questo tipo di apparecchio utilizza corrente con frequenza inferiore a 30 MHz.

- Descrizione peculiarita' Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione (c): Apparecchio a luce pulsata , progettato e costruito per l'impiego nel settore estetico opportunamente depotenziato per effettuare esclusivamente i trattamenti di depilazione. Affinche' il trattamento risulti efficace e sicuro, nel caso in cui il sistema sia dotato di un metodo di raffreddamento della pelle con temperatura dell'epidermide a 10°C (eventualmente integrato nel sistema), la densita' di energia non deve superare i 26 J/cm2 , le lunghezze d'onda emesse devono essere comprese nell'intervallo fra 600 e 1100 nanometri, , le durate di impulso fra 2 e 50ms, l'area di trattamento deve essere maggiore di 5 cm2. Nel caso in cui l'apparecchio non contempli un sistema di raffreddamento della pelle, fatti salvi gli altri parametri, la densita' di energia massima ammessa deve essere 13 J/cm2 . Gli strumenti devono avere un sistema che limita intrinsecamente l'emissione massima ai livelli sopra indicati e dovrebbero avere un misuratore di potenza emessa. Il sistema non deve essere manomissibile. L'operatore deve essere informato circa il tipo di filtro ottico posto sul manipolo. Il costruttore deve garantire la ripetibilita' dei filtri dati in dotazione e garantire che l'utilizzatore abbia consapevolezza della differente reazione della pelle in funzione del tipo di filtro adottato. L'apparecchio deve riportare l'indicazione d'uso per depilazione estetica.

- Meccanismo d'azione (a + b): L'azione depilante sia del tipo a) sia del tipo b) si manifesta direttamente sul pelo.

- Meccanismo d'azione (c): L'interazione luce pulsata-bulbo pilifero e' essenzialmente termica.
Il processo, noto come "fototermolisi selettiva", richiede un certo numero di sedute (tipicamente all'incirca 10). Le sedute devono essere intervallate a distanza di circa un mese l'una dall'altra. Opportune tabelle messe a disposizione dal costruttore spiegano come ottimizzare i risultati in funzione di parametri quali: a) il colore del pelo; b) la parte del corpo da trattare; c) la "fase" di crescita in cui il pelo si trova al momento del trattamento; d) il fototipo del soggetto da trattare; e) lo spessore del pelo (fine - medio - grosso).

2) MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Inserire l'elettrodo nell'apposito manipolo e successivamente applicarlo lungo il canale follicolare, o farlo scorrere sulla zona da trattare, oppure afferrare il pelo con la pinzetta.
Intervenire sul comando manuale o a pedale, dopo di che asportare il pelo trattato. Preparare igienicamente la zona da trattare ed assicurarsi dell'integrita' funzionale dell'elettrodo da utilizzare.
Regolare l'intensita' della corrente secondo le istruzioni impartite dal fabbricante. Utilizzare esclusivamente aghi monouso.

- (c): Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione - - sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d'uso) sia per gli aspetti "tecnici" dei trattamenti stessi. Preparare igienicamente la zona da trattare e procedere ad una rasatura preventiva (quest'ultima preferibilmente il giorno precedente l'applicazione del trattamento).
Attivare , se previsto , il sistema di raffreddamento della pelle, che si puo' sviluppare sia attraverso il contatto di una parete fredda, sia utilizzando aria, sia mediante un opportuno strato di gel freddo o prodotto equivalente. Appoggiare il manipolo sulle zone della pelle che si desidera depilare e quindi emettere un impulso luminoso di test premendo l'apposito comando a pedale e/o a pulsante. Attendere minimo 30 minuti per osservare la reazione della pelle e determinare la densita' di energia ottimale in funzione dei parametri a)... e) elencati sopra.
Effettuare tutto il trattamento avendo cura di evitare la sovrapposizione di due o piu' impulsi consecutivi sulla stessa area di trattamento.
Durante tutto il trattamento evitare di dirigere la luce direttamente verso gli occhi. Per il soggetto da trattare e per l'operatore e' fatto obbligo di proteggere gli occhi con opportuni occhiali protettivi sistemi equivalenti (tamponi). La parte del manipolo che entra in contatto con la pelle deve poter essere sostituibile (sistema monouso) e/o pulibile con i mezzi indicati nel manuale utente fornito dal costruttore.
Seguire comunque scrupolosamente tutte le indicazioni, le avvertenze e le cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante, ove sono evidenziate altresi' tutte le precauzioni a cura dell'operatore estetico.
AVVERTENZE Si raccomanda un'attenta sterilizzazione di elettrodi, pinzette o altra attrezzatura epilante che va a contatto con il soggetto da trattare. Si raccomanda, ove possibile, l'uso di elettrodi epilanti sterilizzati monouso. L'uso delle apparecchiature per la depilazione deve essere riservato a personale con qualifica professionale e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado anche di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute. Non utilizzare su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60601-2-2 - Class. CEI 62-11 - CT 62 - Fascicolo 9262 -
Anno 2008 - Edizione Quarta - Apparecchi elettromedicali - Parte 2:
Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per elettrochirurgia ad alta frequenza e relative (Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non e' medica)

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60601-1-1 - Class. CEI 62-51 - CT 62 - Fascicolo 6924 C
- Anno 2003 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza - Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali e relative varianti (Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non e' medica).

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti VARIANTE Norma CEI EN 60335-1/A1/A11 del 01-01-2006 Classif. CEI 61-150; V1 Fascicolo 8099 (Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non e' medica).

venerdì 7 settembre 2012

Saune e Bagni di vapore


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 22
Categoria : SAUNE E BAGNO DI VAPORE
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .
Elenco apparecchi : Saune (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
SAUNE: cabine in legno o altro materiale idoneo, con porta che si apre verso l'esterno con apertura di sicurezza e con generatore elettrico di calore o a vapore. Le cabine possono essere di misure diverse, per una o piu' persone. BAGNO DI VAPORE: apparecchiature idoneamente costruite che producono calore e/o vapore per il trattamento parziale o totale per il servizio di "bagno turco", La temperatura di funzionamento e' controllata da un regolatore di potenza e/o da un termostato regolabile, secondo i modelli. L'apparecchio puo' essere corredato da termometro, igrometro, clessidra, umidificatore e campanello di chiamata dell'operatore.
Alimentato a corrente di rete.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Mettere in funzione il generatore di calore prima dell'inizio del trattamento fino a raggiungere la temperatura desiderata. Il soggetto da trattare puo' prendere posto in posizione seduta o sdraiata per un periodo compreso fra 10 e 30 minuti. Far seguire un periodo di relax di 10-15 minuti. Prima del trattamento assicurarsi che il soggetto da trattare sia privo di oggetti metallici ornamentali.
Affiggere sulla cabina un cartello con la scritta:

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'UTILIZZATORE Per accedere alla sauna e' necessario essere in buone condizioni di salute. E' buona norma sentire il parere del medico prima dell'uso.

L'operatore deve essere addestrato al primo soccorso per eventuali emergenze. L'operatore deve tenere costantemente sotto controllo il soggetto trattato. AVVERTENZE Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma: CEI EN 60335-2-60 - Class. CEI 61-200 - CT 59/61 - Fascicolo 8146 - Anno 2006 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo "spa" + VARIANTI: CEI EN 60335-2-60/A2 - Class. CEI 61-200;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9979 -
Anno 2009 - CEI EN 60335-2-60/A11/A12 - Class. CEI 61-200;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10426 - Anno 2010 e relative varianti Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.