giovedì 29 novembre 2012

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro


Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66

"Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000


Art. 1.
Disposizioni generali
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.".
2. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituita dalla seguente: "Protezione da agenti cancerogeni mutageni".
3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o: "cancerogeni" sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: "o mutageno" e "o mutageni".

Art. 2.
Campo di applicazione
1. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
"2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita' disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.".


Art. 3.
Definizioni
1. L'articolo 61 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
"Art. 61 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.".


Art. 4.
Valore limite di esposizione
1. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".

Art. 5.
Valutazione del rischio
1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.".

Art. 6
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. L'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
"Art. 70 (Registro di esposizione e cartele sanitarie). - 1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.".


Art. 7.
Monitoraggio dei tumori
1. L'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
"2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonche' i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanita' ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicita' annuale.".


Art. 8.
Adeguamenti normativi
1. L'articolo 72 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
"Art. 72 (Adeguamenti normativi). - 1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.".


Art. 9.
Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni
1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:

"Allegato VIII 
(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)

ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro 
(1).
(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.".

Art. 10.
Elenco dei valori limite di esposizione professionale
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente allegato VIII-bis:
Allegato VIII-bis
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)


VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Nome agente
EINECS (1)
CAS (2)
Valore limite di esposizione professionale
Osservazioni
Misure transitorie



Mg/m3(3)
Ppm (4)


Benzene
200-753-7
71-43-2
3,25 (5)
1 (5)
Pelle (6)
Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
Cloruro di vinile monomero
200-831
75-01-4
7,77 (5)
3 (5)
---
---
Polveri di legno
---
---
5,00 (5) (7)
---
---
---

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".

Art. 11.
S a n z i o n i
1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono sostituite dalle seguenti: "70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;".
2. All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: ", e 70, comma 2.".

Art. 12.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che gia' svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.

Art. 13.
Abrogazione
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e' abrogato.

lunedì 26 novembre 2012

Il TÜV, acronimo di Technischer Überwachungs-Verein, in italiano Associazione di Controllo Tecnico



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Il TÜV (acronimo di Technischer Überwachungs-Verein, in italiano Associazione di Controllo Tecnico) sono delle società di certificazione tedesche in ambito di sistemi di gestione sicurezza alimentare e ambientale e per la qualità del sistema di gestione aziendale.
I TÜV sono presenti in altri paesi, oltre alla Germania, compresa l'italia, con marchi proprietari e una propria rete di auditori. TÜV è presente in Italia dal 1987 ad opera del gruppo TÜV SÜD fondato nel 1866 in Baviera.
I TÜV come gruppo entrarono a far parte dello scenario tedesco circa 130 anni fa, nel quadro delle iniziative pubbliche del tempo e della sicurezza sul posto di lavoro. Intorno al 1870 vi erano in totale 43 TÜV, originariamente creati per l’ispezione degli impianti di caldaie a vapore nel paese.
I servizi offerti sono la Certificazione di Sistema alla Certificazione di Prodotto, attività di Ispezione e Supporto tecnico, Certificazione del Personale e attività di Formazione.
Le Società con marchio e nome TÜV pur vantando un'origine comune, operano indipendentemente l'uno dall'altro; ogni TÜV e' provvisto di propri accreditamenti rilasciati da organismi nazionali.
Tra i principali organismi di Certificazione TÜV: TÜV InterCert, TÜV Rheinland, TÜV NORD, TÜV Sued

TÜV INTERCERT

TÜV INTERCERT svolge attività di Test, Certificazione e Ispezione su tutto il territorio nazionale e internazionale grazie a sedi proprie e uffici di rappresentanza.

TÜV INTERCERT fonde storia e modernità. Il marchio TÜV salvaguarda da oltre un secolo il rispetto della qualità in azienda e dei prodotti immessi sul mercato; TÜV INTERCERT si avvale di valutatori altamente qualificati e monitorati, di laboratori all’avanguardia e svolge continue attività di osservazione e di ricerca di mercato, per garantire alle Organizzazioni un servizio chiaro e di alto livello dal primo contatto al rilascio del Certificato.


Proteggere la Salute del Pianeta e dell’Uomo


Limitazioni di utilizzo di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 2002/95/EC).
Il principale obiettivo della Direttiva UE RoHS è di limitare l’utilizzo di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche per proteggere la salute dell’uomo e dell’ambiente. La direttiva si applica a tutte le apparecchiature che funzionano fino a 1000 VAC e 1500 VDC e inserite in un elenco di 10 categorie, includendo lampadine elettriche, illuminazione domestica, dispositivi medici e apparecchiature di controllo e monitoraggio.
Da febbraio 2003, la Direttiva RoHS ha limitato l’utilizzo di sostanze pericolose in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dispositivi medici e apparecchiature di controllo e monitoraggio. La direttiva impone inoltre la sostituzione dei metalli pesanti con alternative sicure.
TÜV Rheinland assiste i produttori e gli importatori con prove di conformità di routine che sono sia affidabili sia vantaggiose dal punto di vista economico.


Soluzioni Efficaci per la Conformità RoHS


Prove e certificazione RoHS per le sostanze soggette a limitazioni (per materie prime e prodotti)
Screening XRF delle sostanze e conferma chimica
Valutazione portfolio prodotto
Conformità e certificazione prodotto
Laboratori e seminari di formazione RoHS
Formazione e consultazione in-house

 

Limitazioni per le Seguenti Sostanze Pericolose

La Direttiva UE RoHS limita l’utilizzo delle seguenti sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Piombo (Pb)
Mercurio (Hg)
Cadmio (Cd)
Cromo VI (Cr VI)
Bifenile polibromurato (PBB)
Esteri di bifenile polibromurato (PBDE)
Esabromociclododecano (HBCDD)*
Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)*
Butilbenzilftalato (BBP)*
Dibutilftalato (DBP)*
Sostanze proposte di recente che sono soggette a ulteriore discussione al Parlamento dell’UE prima della loro introduzione finale.
I limiti permessi sono 0,1% (1000 ppm). Per il cadmio, il limite consentito è 0,01% (100ppm) in peso per materiale omogeneo.

 

 

Test sui Prodotti

 



 

Estensione dei Prodotti


Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Grandi elettrodomestici
Piccoli elettrodomestici
Apparecchiature di IT e telecomunicazioni
Apparecchiature di consumo apparecchi per l’illuminazione
Attrezzi elettrici ed elettronici (ad eccezione degli strumenti industriali fissi di grande dimensione)
Giocattoli, apparecchiature per tempo libero e sport
Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
Strumenti di monitoraggio e controllo
Distributori automatici

 

 

TÜV Italia, ente di certificazione, ispezione, testing e formazione


SERVIZI


TÜV Italia, filiale italiana del Gruppo TÜV SÜD, è il vostro partner d’impresa in certificazione, ispezione, testing, collaudi e formazione. Offriamo servizi certificativi in ambito qualità, energia, ambiente, sicurezza e prodotto; il nostro impegno è di essere sempre al vostro fianco nell’adeguare il sistema aziendale o il prodotto finale a quegli standard che garantiscono nel tempo una costanza di efficienza ed affidabilità, fattori che incrementano la vostra forza competitiva sui mercati. 

domenica 25 novembre 2012

POLVERI DI LEGNO

Modello Idea RG

Allergie: Lattice


Lattice

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Il lattice o latice (dal latino latex = liquido, greco anticoΛάταξ = resto del vino, che si lanciava nel gioco del kottabos) è un'emulsione di aspetto lattiginoso e consistenza collosa, generalmente di colore bianco, raramente giallo, arancio o rossastro, che si trova in determinate cellule (i laticiferi) di numerose piante superiori (euforbiaceepapaveraceemoracee,  composite  (Asteraceae), ecc.) e neifunghi del genere Lactarius.
La dizione "Schiuma di Lattice" è, invece, utilizzata soprattutto con finalità tecniche e spesso utilizzata dagli addetti ai lavori: i materassi, per esempio, si creano con la schiuma di lattice che è il composto primario (miscela di lattice e aria) per cui è possibile procedere alle fasi della vulcanizzazione per raggiungere il prodotto finito, solitamente ma genericamente, seppur impropriamente, denominato "materasso in lattice". I regolamenti comunitari europei in merito fanno, effettivamente, riferimento alla sola "schiuma di lattice" per indicare la totalità dei materassi in lattice e quindi non vi è alcuna differenza nell'impiego dei termini tra "lattice" e "schiuma di lattice".

 

Composizione chimica 

Il lattice è un'emulsione complessa. Vi si possono trovare: alcaloidiproteinecelluleenzimiidrocarburi e altre sostanze.
La composizione del lattice può variare a seconda della specie o dell'individuo vegetale che lo secerne. La particolare consistenza è da attribuire alla presenza degli idrocarburi.
Le migliori e più pregiate qualità di lattice naturale si estraggono dall'Hevea Brasiliensis nelle foreste tropicali asiatiche,  Malesia e Sri Lanka in particolare. Qualità di lattice naturale leggermente inferiori si estraggono anche dall'Hevea Guianensis, dall'Hevea Benthamiana e da altri alberi produttori di lattice. Il lattice possiede straordinarie caratteristiche antibatteriche. È in assoluto il materiale naturale più elastico che si conosca. Fondamentale caratteristica è la naturale e istantanea capacità di riassumere la forma originale quantunque sottoposto a pressione o allungamento. Per tale ragione è il miglior prodotto per produrre guanti per uso medico o materassi ergo-anatomici. Questa straordinaria capacità si riscontra solo nella pelle umana.

 

Utilizzo industriale 

Il lattice ha oggi trovato larga applicazione industriale. La maggior parte del lattice estratto dalle piante viene trasformato in gomma secca.
È però in continua crescita l'utilizzo di lattice da parte dell'industria trasformatrice. Questa lo utilizza in combinazione con altri materiali e per fabbricazione di una serie di prodotti uso comune (come gli articoli igienico-sanitari: preservativi, guanti sterilizzati, materassi, giocattoli, rivestimenti, imbottiture, pneumatici, guarnizioni, tappeti, ecc.).
Esistono particolari e pregiatissime qualità di lattice naturale, quasi esclusivamente provenienti da Sri Lanka  e  Malesia, che possono essere deproteinizzate: con questo costoso trattamento l'insorgenza di allergie al lattice viene decisamente ridotto. Il trattamento di deproteinizzazione viene impiegato anche dall'industria dei materassi in lattice che, ovviamente, avranno un costo più elevato, ma una qualità complessiva molto elevata.

 

Utilizzo farmacologico 

Il lattice delle piante medicinali, come quello del papavero, viene estratto per scopi medicinali. Dove possibile si cerca di produrre per sintesi artificiale gli stessi principi attivi contenuti nello specifico lattice di interesse, ma in erboristeria, o in altri settori dove la coltivazione è gestita come attività produttiva, si utilizza ancora l'estratto  della pianta. Ad esempio, il lattice della Celidonia o del fico si usa fresco, applicato direttamente su porri  e verruche.

 

Reazioni allergiche 

Il lattice di gomma naturale contiene numerose proteine che possono causare allergie. La reazione allergica può avvenire sia per contatto sia per inalazione delle particelle e si può manifestare in vari modi che vanno dalla dermatite allo shock anafilattico.
L'allergia al lattice si sviluppa soprattutto nelle persone che hanno avuto una prolungata esposizione al lattice a causa del loro lavoro (medici, infermieri, parrucchieri, gommisti, etc) o a causa di interventi chirurgici multipli.

 

Bibliografia 

Norma UNI 5875:1986, Elastomeri. Materie prime. Lattice naturale e sintetico. Determinazione del contenuto di coaguli. Milano: Ente Nazionale Italiano di Unificazione, 1986

giovedì 15 novembre 2012

Soppressioni enti e organismi





Testo completo Articolo 21 della Manovra Monti - Soppressioni enti e organismi:

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso  l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite all’ INPS, che succede in tutti i apporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza.

3. L’Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.

4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del Collegio dei sindaci dell’INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:
a) in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’ INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in
attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l’organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.

6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all’entrata del bilancio statale, derivante dall’attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell’INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l’attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell’economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.

10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.

11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all’adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell’Ente è assicurata dall’attuale gestione commissariale.

12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione “Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: <<Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>, <<Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>> e <<Consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.

13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all’adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell’ente medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.

18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di  riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto dall’allegato A, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.

17 / 12 / 2011

sabato 3 novembre 2012

Affittacamere, Ostelli per la Gioventù, case per ferie






Esercizi di affittacamere, degli ostelli 

per la gioventù e delle case per ferie. (1)



L.R. 29 Maggio 1997, n. 18 Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie. (1) 

Capo I

Disposizioni generali


Art.1
(Finalità. )

1. La Regione, in conformità ai principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la classificazione e la disciplina degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.
Art. 2
(Definizione delle strutture ricettive. )

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.

3. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l'ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari.

4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.

Capo II
Caratteristiche tipologiche
Art.3
(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi. )

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4
(Requisiti strutturali e funzionali minimi.)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1.



Art. 5
(Servizi complementari e accessori. )

1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari:
a) pulizia dei locali;
b) fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione;
c) uso della cucina;
d) somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande.

2. Gli ostelli per la gioventù possono offrire:
a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti;
b) un servizio di mensa;
c) un servizio di tavola calda o self-service;
d) un servizio di lavanderia e di stireria self-service;
e) un servizio di deposito bagagli.

3. Le case per ferie possono offrire:
a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti;
b) somministrazione dei pasti e delle bevande.

Art. 6
(Classificazione.)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall'articolo 4.

2. La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte nei locali.

3. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificate in un'unica categoria.

4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I^, II^ e III^, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.




Capo III
Adempimenti amministrativi


Art. 7
(Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio. )

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 è concessa dal comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall'azienda provinciale per il turismo.

2. Ai fini dell'attestato di classificazione e della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all'azienda provinciale per il turismo ed al comune competenti per territorio domanda in carta legale, da cui risulti:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dei locali destinati all'attività;
c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d) descrizione dettagliata dell'arredamento;
e) descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;
f) periodo di esercizio dell'attività;
g) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale;
b) certificato sanitario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
c) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e della impiantistica alle norme vigenti;
e) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventù;
f) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
g) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù;
h) certificazione inerente la costituzione e le finalità dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente alle case per ferie;
i) tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA.

4. L'azienda provinciale per il turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione ai sensi dell'articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell'azienda provinciale per il turismo, il comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.

6. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato alla azienda provinciale per il turismo.

7. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.


Art. 8
(Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione. )

1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio l'avvio dell'attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.

4. L'azienda provinciale per il turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'azienda provinciale
per il turismo cura la diffusione.


Art. 9
(Variazione della classificazione.)

1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'azienda provinciale per il turismo la variazione dell'attestato di classificazione.

2. La variazione di cui al comma 1 è comunicata dalla azienda provinciale per il turismo al comune che ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento.

Art.10
(Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa.)

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventù può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'azienda provinciale per il turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi:
a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;
b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

2. Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati alla azienda provinciale per il turismo.


Art.11
(Sospensione temporanea dell'attività, cessazione. )

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al comune e all'azienda provinciale per il turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata.

2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'azienda provinciale per il turismo ed al comune.

Art. 12
(Tariffe.)

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1^ ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono comunicare all'azienda provinciale per il turismo le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori.

2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore.

3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, può procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell'anno.

4. Le tariffe comunicate all'azienda provinciale per il turismo devono essere vidimate dall'azienda stessa.

5. Prima della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall'azienda provinciale per il turismo, deve compilare la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella è depositata presso l'azienda provinciale per il turismo, in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.

6. Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da tenere esposto in ciascuna camera.

7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5.

Art. 13
(Obblighi del titolare. )

1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.

2. I gestori delle strutture devono, altresì, presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 14
(Sanzioni amministrative. )

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) esercizio abusivo dell'attività: da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni;
b) applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni;
c) superamento della capacità ricettiva autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;
d) mancata esposizione della "tabella dei prezzi" o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni;
e) errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni.

2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli.


Art. 15
(Vigilanza e controlli.)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai comuni e dall'azienda provinciale per il turismo competenti per territorio.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.




Capo IV 
Disposizioni finali


Art. 16
(Norma transitoria. )

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende provinciali per il turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.

2. Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attività.

Art. 17
(Abrogazione di norme. )

1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 18
(Dichiarazione d'urgenza. )

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Tabella "A"
Requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di affitacamere
- Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non più di tre posti letto ciascuna arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) vasca o doccia;
5) specchio e presa di corrente;
6) chiamata di allarme.

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.


Tabella "B"
Requisiti minimi obbligatori per gli ostelli per la gioventù
- Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio, suddiviso in scomparti per persona;
3) specchio e presa di corrente;
4) tavolo scrittoio;
5) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) doccia;
6) chiamata di allarme.
Le docce possono essere ubicate, separatamente dai servizi di cui ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per uomini e donne, in ragione di una ogni dieci posti letto.

- Locali polifunzionali per il soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto;

- Pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni giorno e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno;

- Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite;

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

- Servizio telefonico ad uso comune;

- Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale.





Tabella "C"

Requisiti minimi obbligatori per le case per ferie

- Camere da letto aventi non più di quattro posti letto ciascuna, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) vasca o doccia;
6) chiamata di allarme.

- Cucina;

- Sala da pranzo;

- Sala di soggiorno;

- Pulizia giornaliera dei locali;

- Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite;

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

- Servizio telefonico ad uso comune;

- Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale;

- Somministrazione di piccola colazione.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1997, n. 16 (S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 novembre 1997, n. 46 (S.S. n. 3).