lunedì 27 febbraio 2012

Formazione


Gazzetta Ufficiale N. 8 del 11 Gennaio 2012

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

ACCORDO 21 dicembre 2011


Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR). (12A00058)




La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano


Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Visto il comma 3 del predetto art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma;
Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;
Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, e' stato rinviato; 

Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;
Considerato che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, e' stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;

Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali e' stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;
Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

Vista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale e' stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;
Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, e' stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;

Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Vista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione e' stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;

Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualita' di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Roma, 21 dicembre 2011

Il Presidente: Gnudi

Il Segretario: Siniscalchi

Allegato A

Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalita' di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).
Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalita' di organizzazione del lavoro e delle attivita' lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell'intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.
Precisazione:
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione
professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono, altresi', autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in
ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in
data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23
gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l'Universita' e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l'INAIL;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla
lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla
propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni
Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.

NOTA:
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivita' formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

2. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento cosi' come previsto all'art. 6, comma 8,lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene
sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che puo' essere anche il docente;
b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che puo' essere anche il docente;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralita' del discente nel percorso di apprendimento.
A tali fini e' necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalita' e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici
quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I
l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e' consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.

5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in base
al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre
livelli di rischio, cosi' come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).
I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i
seguenti moduli:
MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa;
la «responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni, anche prive di responsabilita'giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
il sistema istituzionale della prevenzione;
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita';
il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalita' di accadimento degli stessi;
la considerazione delle risultanze delle attivita' di partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificita' e metodologie);
i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
il rischio da stress lavoro-correlato;
i rischi ricollegabili al genere, all'eta' e alla provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
l'informazione, la formazione e l'addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalita' di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, e'
somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze
tecnico-professionali.
L'elaborazione delle prove e' competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene
effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sara' compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalita' di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti
previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i
seguenti elementi minimi comuni:
Denominazione del soggetto formatore
Normativa di riferimento
Dati anagrafici del corsista
Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
Periodo di svolgimento del corso
Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale puo' essere anche il docente.
In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

7. AGGIORNAMENTO
L'aggiornamento che ha periodicita' quinquennale (cinque anni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha
durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra
individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati
appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento e' individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualita' ed effettivita' delle attivita' svolte:
utilizzo della modalita' di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I;
possibilita' da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti
diversi da quelli previsti dall'Accordo.

8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI
Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di
valutare l'andamento e la qualita' delle attivita' formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al
punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto,
alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli
esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, é previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalita' indicate al punto 7 del presente accordo.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al
punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei
requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e
Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n.
81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero e' ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si e' svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attivita' di datore di lavoro.
Lo svolgimento di attivita' formative per classi di rischio piu'
elevate e' comprensivo dell'attivita' formativa per classi di rischio piu' basse.

10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI
NUOVA ATTIVITA'
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attivita' il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attivita'.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo
e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a
rischio alto, medio e basso e alle modalita' di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino e alla introduzione delle modalita' di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al punto 5, coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7
dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Allegato 1

La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro


Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato
tradizionalmente li modello dl formazione In grado di garantire il
piu' elevato livello dl Interattivita',
L'evoluzione delle nuove tecnologie, del cambiamenti del ritmi dl
vita (sempre piu' frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, In uno con l'esigenza sempre piu' pressante dl soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione dl una modalita' peculiare e attuale di formazione e distanza, indicata con il termine e-Learning.
Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno dl gruppi
didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una
piattaforma informatica che consente al discenti dl interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita,
tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via
Internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum
online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attivita' didattico-formative in una comunita' virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunita' di studio. In una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunita' di pratica online.
A questo scopo, ruolo fondamentale e' riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenza e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico. Nell'attivita' e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilita' di accesso alle tecnologie impiegate, familiarita' con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via e-Learning

Si potra' ricorrere alla modalita' e-Learning qualora ricorrano le
seguenti condizioni:

a)     Sede e strumentazione  
La formazione puo' svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purche' le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato
Il progetto realizzato dovra' prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

• Titolo del corso;
• ente o soggetto che lo ha prodotto;
• obiettivi formativi;
• struttura, durata e argomenti trattati nelle unita' didattiche.
Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione
dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi
specifici del comparto produttivo di appartenenza e sul quale si
svolgera' attivita' di formazione;
• regole di utilizzo del prodotto;
• modalita' di valutazione dell'apprendimento;
• strumenti di feedback.

c) Tutor
Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

d) Valutazione
Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo
tutto il percorso.
Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata
Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unita' didattiche omogenee.
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione(ore di col- legamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-learning.

f) Materiali
Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilita' di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purche' rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attivita' formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).


Allegato 2










domenica 26 febbraio 2012

Neutralizzanti dell'acido solforico


Sostanze assorbenti e neutralizzanti dell'acido solforico


 


Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20
Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti
Testo vigente oggi 25-11-2011

Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata con le modalità riportate nell'allegato 1 al presente decreto. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica itallana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 gennaio 2011
Allegato 1 - Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo
Premessa
(a) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Universita e dagli istituti specializzati.
(b) Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi, presenta una densità di circa 1,27 kg/dmc,
(c) Nel caso di elementi in cui l'elettrolito si presenta in forma gelatinosa (Batterie al gel]), il quantitativo di prodotto occorrente per la neutralizzazione dell'unità di volume rimane inalterato in quanto, a parità di capacità, gli elementi contengono la stessa quantità di sostanza elettrolitica, liquida o gelatinosa, con identica percentuale di acido solforico.
(d) Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validita della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore


1) Tipologia di utilizzo
1.1. Batterie stazionarie
1.1.1. Elementi fissi
In tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve essere tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante (testata e certificata dagli Enti e/a istituti specificamente preposti Ispel, Laboratori universitari, ecc.) sufficiente ad estinguere completamente tutto l'elettrolito contenuto in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata.
II quantitativo di soluzione acida contenuto nell'elemento, espresso in litri, dovrà essere attestato da una dichiarazione del fabbricante.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella che evidenzia il volume dl soluzione acida corrispondente alle varie capacità e ricavata dalla media del valori comunicati dai fabbricanti di accumulatori.


Capacita della batteria
(Amperora)
Soluzione acida contenuta in 2 elementi (litri)
Fino a 200
10
Fino a 500
25
Fino a 1000
40
Fino a 1500
50
Fino a 2500
90
Fino a 4000
140
Fino a 6.500
180
Fino a 8000
220
Fino a 10000
260
Fino a 12000
300


1.1.2. Batterie portatili
In tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e più in generale alla movimentazione di contenitori portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta nella "batteria portatile" ogni trenta batterie in dotazione all'impianto.
Detto contenuto deve essere riferito alla batteria di maggior capacità e deve essere attestato dalla dichiarazione del fabbricante.
Per quanto si riferisce alla sostituzione degli accumulatori iristallati a bordo delle carrozze ferroviarie, si rende necessaria una congrua disponibilità di sostanza neutralizzante ed assorbente in tutte le stazioni ferroviarie dove si effettuano movimentazioni di elementi portatili dal deposito alle banchine di transito dei treni, a salvaguardia dell'incolumità degli addetti e della sicurezza dei viaggiatori.
L'elemento portatile di tipo standard adottato nelle stazioni della rete ferroviaria itallana ha un contenuto di soluzione acida pari a circa 10 litri.


1.2. Batterie a trazione
Sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trasportatori a pianale con operatore e bordo o operanti su banda magnetica, trattori, bus, auto, ecc).
1.2.1 Stazioni di ricarica
In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza re/ativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione:

Piccoli impianti
(fino a 5 batterie)
del
50% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido
Impianti medi
(fino a 20 batterie)
del
100% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
Grandi impianti
(oltre 20 batterie)
del
200% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.


In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati.
È fatto altresì obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nll'impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che riporta il volume di soluzione acida corrispondente alle diverse capacità e ricavata dalla media dei valori aritmetici comunicati dai fabbricanti.

n.ro elementi/tensione di esercizio

Contenuto elettrolito in litri
Capacità dell'elemento
1
ELEM
2V
6
ELEM
12V
12
ELEM
24V
18
ELEM
36V
24
ELEM
48V
36
ELEM
72V
40
ELEM
80V
Fino a 200 Ah
2
12
24
36
48
72
80
Fino a 400 Ah
4,5
27
54
81
108
162
180
Fino a 700 Ah
7
42
84
126
168
252
280
Fino a 1000 Ah
9
54
108
162
216
324
360
Oltre 1000 Ah
12
72
144
216
288
432
480


1.2.2 Batterie circolanti all'interno di aree private
La circolazione di mezzi a trazione elettrica utilizzati per il trasporto di cose o persone e per il sollevamento di carichi all'interno di aree portuali, aeroportuali, stabilimenti industriali, grandi magazzini, ecc, comporta necessariamente un rischio di sversamento dell'elettrolito contenuto nelle batterie, sia per la corrosione del cassone contenente gli elementi ma anche per il possibile ribaltamento del mezzo alimentato.
In tali evenienze e considerata sufficiente la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante stabilita per le postazioni di ricarica delle batterie, sempreche le distanze dalle suddette postazioni non siano talmente elevate o non facilmente percorribili in tempi brevi da consigliare un'adeguata scorta supplementare anche nelle zone nevralgiche maggiormente decentrate.
1.2.3 Batterie circolanti sul suolo pubblico
È considerata regola di prudente prevenzione e sicurezza la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante a bordo dei veicoli per il trasporto pubblico a trazione elettrica impiegati nelle citta e nei Comuni.
È altresì consigliato prevedere, per ragioni di sicurezza, una congrua disponibilità di tale prodotto estinguente sui mezzi di soccorso deputati ad intervenire in caso di incidenti in cui siano coinvolti tali veicoli (Vigili del fuoco, carri di soccorso, Polizia Municipale, ecc.).


1.3 Batterie di avviamento
Considerati il diverse numero delle batterie movimentate e le diverse tipologie di movimentazione e manipolazione richieste per lo svolgimento di ciascuna attività, la sostanza assorbente e neutralizzata certificata, che deve essere obbligatoriamente tenuta disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti, deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attività:
1.3.1 Depositi per la vendita all'ingrosso
(Agenzie di rappresentanza in genere)
200 litri
1.3.2 Depositi per la vendita al dettaglio
(Ricambisti, concessionarie auto e moto)
100 litri
1.3.3 Esecizi per la ricarica e la sostituzione
25 litri




A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che evidenzia il contenuto di elettrolito corrispondente alle diverse capacità delle batterie.
Capacità della batteria
Contenuto soluzione acida
Autovetture fino a 60Ah
8 litri
Autovetture fino a 100Ah
10 litri
Autocarri fino a 160Ah
20 litri
Autocarri fino a 220Ah
25 litri
Autocarri fino a 320Ah
35 litri


2) Fabbriche di accumulatori
Poiché nelle fabbriche di elementi al piombo i rischi di sversamenti accidentali sono correlati ad alcune fasi del processo di produzione industriale, alle metodologie della carica di formazioni ed ai criteri di movimentazione e stoccaggio sia della soluzione acida che degli elementi carichi, il criterio di sicurezza da adottare deve essere correlato ai quantitativi di elettrolito complessivamente movimentati all'intero cicio giornaliero di produzione.


3) Consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e per i rifiuti piombosi
Nei centri di raccolta dislocati su tutto il territorio nazionale, al fine della completa ed immediata neutralizzazione degli eventuali sversamenti accidentali che si possono verificare durante il trasferimento delle batterie esauste dagli automezzi adibiti alla raccolta fino all'interno dei macchinari di recupero, il quantitativo di sostanza estinguente da tenere a disposizione deve corrispondere a quello occorrente per neutralizzare il cinque per cento del volume complessivo di soluzione acida mediamente movimentato nell'arco della giornata lavorativa.
È opportuna una certa disponibilità di sostanza estinguente a bordo di tutti gli automezzi autorizzati ad effettuare il recupero delle batterie esaurite presso le sedi dei diversi utilizzatori.


4) Trasporto batterie
Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al piombo riempite con elettrolito a di recipienti contenenti acido solforico alle diverse concentrazioni devono essere dotati di congrue quantità di sostanza assorbente e neutralizzante per l'emergenza originata da eventuali sinistri sui percorso stradale o sversamenti accidentali durante le operazioni di carico e scarico.
II quantitativo prescritto di sostanza estinguente da tenere a bordo di tali automezzi non deve essere inferiore a quello occorrente per neutralizzare il dieci per cento della soluzione acida trasportata. Viene peraltro fissato un quantitativa massimo di sostanza prescritta, corrispondente alla neutralizzazione di 50 litri di elettrolito.
I mezzi deputati ad intervenire in caso di incidenti debbono parimenti essere provvisti di una dotazione necessaria a neutralizzare almeno 50 litri di elettrolito.








Piombo e acido

Le batterìe per auto accumulano e rilasciano energia elettrica per la reazione chimica che avviene tra una serie di piastre alternate: di piombo (Legate al polo "più") e di ossido di piombo (al "meno"). Le piastre si scambiano elettroni (è la corrente elettrica) facendoli "viag­giare" in un liquido (l'elettrolita: acido solforico diluito in acqua) in cui sono immerse; la tensione che si ottiene è di 2,1 volt. Ci sono sei serie di piastre, contenute in "celle" delimitate da divi­sori, e collegate in serie per sommarne le tensioni; tra i poli misurano circo 12,8 volt a batteria carica (a 12,2 volt è già scarica). 

Tranne casi eccezionali, le batterie, sono di due tipi: "tradizionale'' (con elettrolita "libero") e AGM (Absorbent Gloss Mot, "miao fibra di vetro assor­bente") in cui l'acido inzuppa un "feltro" che circonda le piastre. Nelle AGM, il liqui­do non si disperde neppure se in caso d'incidente si rompe l'involucro; inoltre, hanno più "corrente di spunto" all'avviamento. Però, costano quasi il doppio e devono essere posizionate nel baule o nell’abbitacolo (perché "soffrono" le alte temperature).




Gli accumulatori o batterie al piombo esausti, di cui un detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi costituiscono rifiuti e sono identificati, a seconda dell’origine, con due diversi CER:

16.06.01*, se di origine speciale;
20.01.33*, se di origine urbana.


Gli accumulatori o batterie al piombo esausti sono caratterizzati da alcuni rischi legati all’acido solforico e al piombo contenuto. 

Generalmente, vengono classificati come rifiuti pericolosi a rischio di nocività, corrosività ed ecotossicità, ovvero solitamente caratterizzati da frasi di pericolo H5 (o H6), H8, H14.