lunedì 30 settembre 2013

Caporalato


Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il caporalato è un fenomeno criminale avente ad oggetto lo sfruttamento della manodopera lavorativa, con metodi illegali.
Si definisce "caporale" il soggetto che, solitamente nelle primissime ore del giorno, adesca  manodopera  giornaliera, di solito non specializzata, per farla lavorare abusivamente ed illegalmente in diversi settori, i più diffusi riguardano il lavoro nell'agricoltura (lavoro nei campi) e in cantieri edili abusivi.

Diffusione del fenomeno

Il fenomeno è molto diffuso nel mondo, in Italia soprattutto nel mezzogiorno. Il caporalato è spesso collegato ad organizzazioni malavitose. Esso generalmente trova grande riscontro nelle fascie più deboli e disagiate della popolazione, ad esempio tra i lavoratori immigrati (come gli extracomunitari). Tra gli altri mali non consente di attuare a tutela dei lavoratori ingaggiati la prevenzione infortuni che le attività richiedono.

In Italia 

Questa pratica esiste da decenni nelle aree agricole italiane, ed è anche documentata nelle cronache: nel maggio del 1980 tre ragazze di Ceglie Messapica in Puglia perdono la vita in un autobus dei caporali.[1] Il 17 luglio alcuni caporali tentano di investire dei lavoratori e dei sindacalisti di Villa Castelli durante una manifestazione contro il fenomeno, dopo aver rivolto nei loro confronti ripetute minacce di morte.[2]. Il 21 luglio sempre a Villa Castelli otto caporali armati di pistola aggredirono i sindacalisti della CGIL e assaltarono la sede locale del sindacato.[3]
Il fenomeno del caporalato si è ancor più diffuso con i recenti movimenti migratori provenienti dall’Africa, dalla Penisola Balcanica, dall’Europa orientale e dall’Asia: infatti chi emigra clandestinamente nella speranza di migliorare la propria condizione finisce facilmente nelle mani di queste persone, che li riducono in condizioni di schiavitù e dipendenza.
Nel gennaio 2010 i lavoratori extracomunitari di Rosarno in Calabria organizzano una serie di manifestazioni contro i caporali, la tensione sfocia in una escalation di violenza tra braccianti e abitanti del piccolo centro calabrese. Il 26 aprile 2010 sono arrestati a Rosarno 30 caporali, sfruttavano lavoratori extracomunitari che erano costretti a lavorare in condizioni disumane nei campi, raccogliendo agrumi coltivati nel rosarnese, con turni di lavoro pari a 15 ore al giorno, l'inchiesta ha consentito inoltre di fare luce su un sistema di truffe perpetrate ai danni degli enti previdenziali. Sul piano patrimoniale, sono stati sequestrati duecento terreni e venti aziende agricole per un valore complessivo di 10 milioni di euro.[4] Il 5 giugno 2011 a Villa Castelli nell'ambito dell'operazione Little Castle dalla Guardia di Finanza sono sequestrati beni per un totale di un milione e mezzo di euro[5]

L’art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha introdotto nel codice penale italiano il nuovo reato diintermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le pene previste per i cosiddetti "caporali" sono la reclusione da cinque a otto anni e una multa da 1.000 a 2.000  per ogni lavoratore coinvolto. 

sabato 28 settembre 2013

aggiornamenti per i professionisti abilitati alla prevenzione incendi

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via M. Cervantes, 64 - 80133 Napoli
Tel. 081 204 512 - Fax 081 203 432


Ci pervengono numerose richieste di chiarimenti in merito all'aggiornamento professionale per i professionisti abilitati alla prevenzione incendi.
A tal fine riteniamo opportuno chiarire quanto segue:
Il decreto 05.08.2011 prevede che il professionista abilitato, al fine di mantenere la iscrizione nell'Elenco del Ministero dell'Interno, svolga, obbligatoriamente, 40 ore di aggiornamento nell'arco di 5 anni (8 ore/anno), non cumulabili, sin dalla data di entrata in vigore dello stesso, per cui, nel corso di quest'anno, è necessario recuperare le 8 ore dell'anno 2012; quindi il professionista, alla data del 31.12.2013 deve aver effettuato 16 ore di aggiornamento.
Di queste 16 ore, 4 ore sono espletate a mezzo del seminario
(gratuito) che la Consulta (C.I.P.I.) ha organizzato, presso la Basilica di S. Giovanni Maggiore (cui l'ultima sessione sarà il giorno 09 aprile); le successive 12 ore saranno espletate con apposito corso di formazione (a pagamento) che si terrà, presso la sede dei Vigili del Fuoco, secondo il calendario inviatovi.
E' da precisare che, al fine di favorire tutti i professionisti delle Categorie professionali interessate, la Consulta ha previsto varie date, sempre con il medesimo programma, onde consentire ai partecipanti di scegliere quella più soddisfacente rispetto ai singoli impegni.
Resta inteso che, il professionista, dovrà sceglierne SOLO UNA.
Certi di aver chiarito tutti i dubbi in merito e nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, inviamo cordiali saluti.


D’ordine del Presedente
La Segreteria

martedì 24 settembre 2013

Modulistica di Prevenzione Incendi

Modulistica di Prevenzione Incendi


Indice della pagina

§                                 Modulistica Prevenzione incendi
§                                 Modulistica commercializzazione prodotti

Modulistica Prevenzione incendi

  • Valutazione dei progetti:
§                 PIN 1-2012 Valutazione Progetto:  
Istanza di valutazione del progetto
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
§                 PIN 2-2012 S.C.I.A.:  
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
§                 PIN 2.1-2012 Asseverazione:  
Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
§                 PIN 2.2-2012 - Cert. REI:  
Certificazione di resistenza al fuoco
§                 PIN 2.3-2012 - Dich. Prod.:  
Dichiarazione inerente i prodotti
§                 PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.:  
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
§                 PIN 2.5-2012 - Cert. Imp.:  
Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
§                 PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio:  
Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
§                 PIN 2 gpl- 2012 S.C.I.A.:  
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
§                 PIN 2.1-gpl-2012 Attestazione:  
Attestazione per depositi di gpl
§                 PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:  
Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
§                 Dichiarazione di rispondenza: 
(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)
  • Rinnovo periodico di conformità antincendio:
§                 PIN 3-2012 Rinnovo periodico:  
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
§                 PIN 3.1-2012 Asseverazione per rinnovo:  
Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
§                 PIN 3-gpl-2012 Attestazione di rinnovo periodico gpl:  
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
§                 PIN 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo:  
Dichiarazione per depositi di gpl
  • Deroga:
§                 PIN 4-2012 Deroga:  
Istanza di deroga
  • Nulla Osta di Fattibilità:
§                 PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.:  
Istanza di nulla osta di fattibilità
  • Verifiche in corso d'opera:
§                 PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera:  
Istanza di verifiche in corso d'opera
  • Voltura:
§                 PIN 7-2012 Voltura:  


mercoledì 18 settembre 2013

Denuncia infortuni, maggior celerità e comunicazione unificata verso la PA


Com’ è noto, la denuncia degli infortuni segue la procedura indicata qui sotto.
A) Il datore di lavoro:
  • effettua la denuncia all’Inail – dal 1° luglio, obbligatoriamente per via telematica;
  • trasmette, per raccomandata con ricevuta di ritorno, la denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza.
B) L’Autorità di pubblica sicurezza trasmette la denuncia all’Asl competente.
Con la modifica della L.98/2013*, la procedura cambia, perché l’Inail trasmette le denunce per via telematica:
  • all’Autorità di pubblica sicurezza;
  • all’ASL;
  • alle altre Autorità competenti.
Viene così soddisfatta l’esigenza fortemente avvertita di una maggiore celerità di inviodelle denunce ma anche, se non soprattutto, viene resa ragione al principio dell’“unificazione delle comunicazioni di cittadini e imprese verso la Pubblica amministrazione”.
La nuova procedura, per trovare piena applicazione, dovrà, peraltro, attendere che siano trascorsi 6 mesi dall’emanazione di un decreto che individua le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.
*Art. 32, comma 6.

Ristoranti – norme di sicurezza antincendio


ottobre 2008
Per trattare il problema della sicurezza antincendio dei ristoranti, in primo luogo si  deve puntualizzare che i ristoranti non sono elencati nel decreto 16 febbario 1982 e che, quindi, per essi non esiste l’obbligo di chiedere il certificato di prevenzione incendi.
Questo fatto è attestato anche dalla circolare del Ministero n. 36 del  11.12.1985, che prevede:
I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare 20 novembre 1982, n. 52 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, punto 5., del D.P.R. n. 577/1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendio i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del Decreto ministeriale citato.

Per quanto riguarda le misure tecniche di sicurezza, anche se non esistono delle norme di sicurezza antincendio studiate proprio per i ristoranti, esistono alcune norme alle quali i ristoranti si devono attenere. In particolare, le cucine costituiscono dei locali in cui sono presenti molti fornelli e che quindi sono assimilabili a centrali termiche. Per le centrali termiche, fino a 35 kW le norme di sicurezza sono stabilite per l’alimentazione a gas dalle norme UNI CIG (mentre non esiste l’analogo per le piccole centrali termiche a gasolio).

Al di sopra dei 35 kW si applicano dei decreti ministeriali (il 12 aprile 1996 per l’alimentazione a gas e 28 aprile 2005 per il gasolio).
Queste norme si applicano anche se  i fornelli complessivamente non superano i 116 kW (per una valutazione rapida si deve tenere conto che un fornello domestico disolito non supera i 10 kW). Se questa soglia è superata, la norma da rispettare non cambia ma si deve anche chiedere il certificato di prevenzione incendi.
Un altro problema  che i proprietari dei ristoranti devono controllare è la sicurezza delle persone presenti al loro interno. A questo scopo, se i fornelli sono a diretta presenza dei clienti, nel decreto 12 aprile 1996 (fornelli a gas dipotenza supertiore a 35 kW) sono indicate le precazioni da verificare, e cioè:
L’installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi locali di consumazione pasti, è consentita alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di evacuazione forzata ( p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico)
b) l’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito; la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
c) l’atmosfera della zona cucina, durante l’esercizio, deve essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella della zona consumazione pasti.
d) il sistema di evacuazione deve consentire l’aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m 3 /min di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere realizzata una separazione verticale, pendente dalla copertura fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l’espandersi dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale all’interno del locale, in materiale di classe 0 di reazione al fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;
g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l’attività servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all’affollamento previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.

Per l’esodo e la sicurezza dei clienti sarebbe necessario sempre provvedere alla segnaletica di sicurezza, all’illuminazione di emergenza se il locale è frequentato anche di sera e ai maniglioni antipanico se l’affluenza è superiore 100 persone.
E’ anche importante evidenziare che il rispetto delle norme sull’accessibilità aiuta molto a realizzare un ambiente sicuro per le persone che hanno difficoltà motorie. Le norme sull’accessibilità non sono difficili da leggere o da applicare, per la maggior parte sono regole di buon senso.
L’elemento fondamentale da ricordare per rispettare queste norme (obbligatorie nei locali pubblici ed aperti al pubblico) è quello di eliminare al massimo i gradini ed anche le soglie (si deve sempre ricordare che anche un elemento in risalto di pochi cm può dare fastidio a chi usa le sedie a ruote o i passeggini, alle persone anziane, alle persone distratte ecc.). Per questo tema, la normativa di riferimento è il DM 236 del 1989 (che è richiamato dalla circolare n. 4 del 2002 per la parte di sicurezza antincendio delle persone disabili).
Bisogna anche aggiungere, però, che non sempre è possibile eliminare i gradini e sostituirli con rampe o piani inclinati. Nei casi in cui è impossibile farlo, la norma è abbastanza elastica e permette di prendere in considerazione delle misure alternative, che spiegheremo in un altro post.
Se, infine, il locale è usato per manifestazioni che possono essere classificate come di “pubblico spettacolo o intrattenimento” è probabile che debbano essere applicate per l’esodo le relative norme e che debba essere chiesta una specifica autorizzazione al Comune.
Molte risposte al problema di verificare la sicurezza dei ristoranti si possono trovare in questo stesso sito, in articoli e successivi commenti, ma un quadro complessivo specifico sui ristoranti si può trovare nella Guida alla sicurezza dei ristoranti; un libro poco costoso pubblicato su Lulu. Un libro particolare perché non si tratta della solita raccolta normativa, la cui utilità è limitata dalle conoscenze pregresse del lettore, ma di una raccolta completa di risposte ai problemi che si pongono nella progettazione e nella conduzione dei ristoranti, che guida concretamente all’applicazione delle norme di sicurezza a questi locali.