giovedì 28 febbraio 2013

IMPIANTI ELETTRICI - VERIFICHE IN SVIZZERA




Diritto nazionale

Allegato

(art. 32 cpv. 4)

 Periodicità dei controlli effettuati da parte di un servizio accreditato o dall'ispettorato.

                1.
Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un servizio d’ispezione accreditato o dell’Ispettorato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2)

a.
Sottostanno a un controllo annuale:
1.
gli impianti elettrici degli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigilanza federale;
2.
gli impianti elettrici dei depositi di munizioni e di carburanti sotterranei classificati come militari;
3.
gli impianti elettrici dei depositi di carburanti;
4.
gli impianti elettrici situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), esclusi i distributori di benzina e le officine per la riparazione di veicoli;
5.
gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario delle categorie 3 e 4;
6.
gli impianti elettrici nei locali in cui vengono prodotti, lavorati o depositati esplosivi o materiale pirotecnico;
7.
gli impianti elettrici nelle miniere;
8.
gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati da titolari di un’autorizzazione per lavori d’installazione interni a un’impresa (art. 13).

b.
Sottostanno a un controllo ogni cinque anni:
1.
gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1a e 2a classe;
2.
gli impianti elettrici delle installazioni e delle costruzioni militari classificate che non sottostanno al controllo secondo la lettera a;
3.
gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione, in quanto non specificatamente destinati all’esercizio, che sono raccordati al distributore elettrico della ferrovia o dell’impresa, anche se questo non è alimentato direttamente dall’impresa ferroviaria o di trasporto. Si tratta d’impianti con separazione dei potenziali, d’installazioni esterne e di binari, di gallerie, officine e impianti di lavaggio;
4.
gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati dal titolare di un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti speciali (art. 14) o per il raccordo di materiali elettrici (art. 15).


c.

Sottostanno al controllo ogni dieci anni:
1.
gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile con impianti di produzione in proprio o protette contro le influenze del NEMP (Nuclear ElectroMagnetical Pulse);
2.
gli impianti elettrici dei battelli adibiti al trasporto commerciale di persone o merci;
3.
gli impianti ad alta tensione alimentati da impianti elettrici, come i filtri, i laboratori di prova e i generatori di ozono, escluse le illuminazioni al neon e gli impianti ai raggi X non sanitari;
4.
gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione, in quanto non specificatamente destinati all’esercizio, che sono raccordati al distributore elettrico della ferrovia o dell’impresa, anche se questo non è alimentato direttamente dall’impresa ferroviaria o di trasporto e che non sono controllati secondo la lettera b numero 3.


2.
Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un organo di controllo indipendente dal realizzatore dell’impianto:
a.
Sottostanno a un controllo annuale gli impianti elettrici nei cantieri e mercati.

b.
Sottostanno a un controllo ogni cinque anni:
1.
gli impianti elettrici nei palcoscenici dei teatri;
2.
gli impianti elettrici nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell’INSAI, esclusi quelli nei garage e garage sotterranei negli edifici abitativi;
3.
gli impianti elettrici nei locali in cui sono sottoposti all’azione di agenti corrosivi;
4.
gli impianti elettrici nei distributori di benzina e nelle officine per la riparazione di veicoli;
5.
gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario della categoria 2;
6.
gli impianti elettrici nelle costruzioni sotterranee, quali gallerie e caverne;
7.
gli impianti elettrici nei locali adibiti ad attività industriali o di artigianato industriale;
8.
gli impianti elettrici nei laboratori e locali di prova di aziende industriali ed artigianali, scuole ecc.;
9.
gli impianti elettrici negli edifici e locali destinati ad accogliere molte persone, quali grandi magazzini, teatri, cinema, sale da ballo, alberghi e ostelli, asili, ospizi, ospedali, caserme;
10.
gli impianti elettrici nelle aree di campeggio e nelle zone di attracco per imbarcazioni.


c.
Sottostanno a un controllo ogni dieci anni:
1.
gli impianti elettrici nei locali umidi adibiti ad attività artigianali;
2.
gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario della categoria 1;
3.
gli impianti elettrici nei locali con pericolo d’incendio, adibiti ad attività artigianali;
4.
gli impianti elettrici nelle officine artigianali;
5.
gli impianti elettrici negli edifici adibiti a uffici;
6.
gli impianti elettrici nelle chiese;
7.  gli impianti elettrici negli arsenali;
8.
gli impianti elettrici nelle aziende agricole;
9.
gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che non sottostanno al controllo secondo il numero 1 lettera c;
10.
gli impianti elettrici sulle imbarcazioni sportive e da diporto;
11.
gli impianti elettrici alimentati da impianti per la produzione in proprio secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c.

d.
Tutti gli altri impianti elettrici sottostanno al controllo ogni 20 anni.
                
                3.
Gli impianti elettrici con un periodo di controllo di dieci o 20 anni devono inoltre essere controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo cinque anni dall’ultimo controllo.

Obblighi dei Lavoratori - Lettura del DLgs. 81/2008 - OBBLIGHI







Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI


Art. 20. - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.


3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

lunedì 11 febbraio 2013

Piattaforme mobili per lavori posti in alto





L’uso delle piattaforme mobili  per lavori posti in alto, acronimo italiano PLE, acronimo anglosassone MEWP, rende più agevole e più sbrigativo l’esecuzione, appunto, di lavori edili dove fino all’altro giorno venivano impiegati i ponteggi con lunghi periodi di montaggio e smontaggio e non privi di rischi per l’incolumità degli operatori.  


Per l’utilizzo in piena sicurezza di una piattaforma mobile elevabile devono essere presi in considerazioni gli elementi correlati alla tipologia e alle caratteristiche della macchina utilizzata, all’ambiente di lavoro e  alla tipologia di lavoro da eseguire.








Tra le cause più frequenti di incidenti si annoverano:
- il ribaltamento della macchina dovuto a errato posizionamento o stabilizzazione o a cedimento del terreno

- il cedimento o il ribaltamento della macchina causato da sovraccarico;
- il ribaltamento durante la fase di carico o scarico su mezzi di trasporto;
- l’urto con altri mezzi in movimento;
- l’urto con strutture fisse;
- l’intrappolamento tra la base e la struttura;
- la discesa incontrollata per guasto dei componenti;
- l’intrappolamento con parti mobili;
- le cadute dal cestello;
- la folgorazione per contatto con linee elettriche in tensione;
- la manutenzione carente e i cedimenti strutturali.


Gli argomenti sono uno più determinante dell’altro per assicurare il corretto esercizio della macchina. Tenuto conto che, non sempre, il titolare abbia eseguito corsi di formazione per l’utilizzo della stessa e che lo stesso corso sia stato frequentato da persona capace professionalmente e che l’RSPP per l’edilizia e per lavori in altezza è in possesso di requisiti professionali e non soltanto formativi, occorre che tra gli obblighi previsti nell’Allegato 1 al DLgs n. 81 /2008 e successive m. e i. sia previsto anche quello di un attestato professionale specifico per l’utilizzo di dette macchine.



mercoledì 6 febbraio 2013

Maniglioni antipanico: sostituzione entro il 16/02/2013






I maniglioni antipanico senza marcatura CE vanno sostituiti entro il 16 febbraio




Per i maniglioni antipanico installati sulle porte poste sulle vie di fuga, già oggetto di proroga fino alla fine di febbraio 2011 e successivamente prorogati al 16 febbraio 2013 dal D 06/12/1/2011, dovrebbe essere arrivato il termine ultimo al di là delle situazioni previste dall’art. 5 del Decreto del 2004 che ne prevedeva la sostituzione nei casi in cui avveniva la “rottura del dispositivo”; si verificava la sostituzione della porta e in caso di modifica dell’ attività aziendale “che avrebbe comportato un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo” .

I dispositivi devono essere conformi alla norma UNI EN 1125 quando:
l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
i locali ospitano “lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti”.
Il decreto ha inoltre fissato i criteri per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili  del Fuoco in funzione del rilascio del Certificato di prevenzione incendi


Prevenzione incendi, decreto 18 dicembre 2012, regola tecnica pubblico spettacolo







Un commento al provvedimento si rende comunque necessario per condannare i provvedimenti di  proroga per periodi che superano l’annualità sicuramente necessaria per attivare le sostituzioni richieste e la carenza di progettualità attuativa per leggi che dimostrano da subito i limiti della fattibilità.

Qualunque governo mette in atto provvedimenti che nel tempo necessitano di proroghe è da denunciare all’alta corte di giustizia per ristabilire le responsabilità che derivano da aspettative non realizzabili e per le proroghe cha dall’annualità diventano eterne.

In tema di sicurezza non possono esistere difformità di progettazione e certificazione con l’obbligo da subito per tutti paesi aderenti al Comunità europea di uniformare le norme di certificazione riducendola ad una sola senza possibilità di rifarsi a quelle dei paesi terzi che possono essere anche più bravi e zelanti, ma non possono corrompere il mercato e le garanzie che un paese civile deve fornire ai propri cittadini.





lunedì 4 febbraio 2013

Vigilanza sanitaria - Operai generici


OPERAI GENERICI

Protocolli sanitari nella medicina del lavoro 

Apparecchiature

/
Prodotti utilizzati

/
VISITA MEDICA
annuale

ACCERTAMENTI SANITARI

AUDIOMETRIA
periodicità in base ai livelli di esposizione a rumore-D.Lgs. 277/91

EMATICI
(Routine 1) annuale

SPIROMETRIA
Annuale





sabato 2 febbraio 2013

Vigilanza sanitaria - Operatori macchine utensili



OPERATORI MACCHINE UTENSILI

Protocolli sanitari nella medicina del lavoro 

Prodotti utilizzati

/
VISITA MEDICA
semestrale

ACCERTAMENTI SANITARI

AUDIOMETRIA
annuale

EMATICI
(Routine 1) annuale

SPIROMETRIA
annuale




Amianto totalmente vietato in Europa entro 2023


Amianto totalmente vietato in Europa entro 2023, relazione commissione Ambiente UE

BRUXELLES – La commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo, nella seduta del 28 novembre scorso ha discusso e votato il dossier Minacce alla salute legate all’amianto e prospettive di abolizione totale di tutto l’asbesto esistente. La relazione sarà votata dalla commissione Occupazione e affari sociali (EMPL) il 24 gennaio 2013.
Di seguito elenchiamo i punti chiave del documento emendato.
Il testo è stato approvato con 49 voti favorevoli e un solo contrario. Molti gli emendamenti nell’ultima lettura. Prima importante proposta di modifica accettata riguarda il titolo stesso del documento che in origine citava Minacce alla salute dei lavoratori dovute all’amianto e ora è diventatoMinacce per la salute legate all’amianto. La commissione ha quindi ritenuto di primaria importanza comunicare che la tutela dall’amianto deve essere generale, riguardare tutti i cittadini e tutti gli ambienti e non solo lavoratori e ambienti di lavoro.
Il dossier propone di accettare il termine del 2023, già individuato dai sindacati, quale data della messa a bando totale dell’amianto in tutta la Unione Europea.
Si invitano commissione e Stati membri ad abbassare al minimo il valore limite previsto nella direttiva 2009/148/CE per l’esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto.
Il dossier evidenzia le criticità e l’urgenza della bonifica di tutti i siti pubblici e privati. In particolare si solleva il problema dell’inertizzazione, dei rifiuti contenenti amianto e della corretta gestione delle discariche. Si auspica il ricorso a processi alternativi ecocompatibili e sicuri, che possano trasformare in sicurezza i materiali contenenti amianto rendendoli inerti per poterli riutilizzare nel settore delle costruzioni.
Si invita la commissione a rafforzare i controlli per vigilare sulla corretta applicazione della direttiva 1999/31/CE sulla corretta classificazione di qualsiasi rifiuto contenente amianto come rifiuto pericoloso che va smaltito solo ed esclusivamente in specifiche discariche progettate per lo smaltimento in sicurezza che garantiscono cioè che sia evitata la contaminazione dell’aria e delle falde acquifere.
Il dossier in ultimo “esorta gli Stati membri a garantire che tutti i casi di asbestosi e di mesotelioma siano registrati per mezzo di una raccolta sistematica di dati sulle malattie professionali da amianto, e a fornire una mappatura attendibile della presenza di amianto attraverso l’istituzione di un registro obbligatorio dell’amianto esistente in edifici pubblici e privati, navi, treni, bunker, tunnel, gallerie, tubazioni delle reti acquedottistiche pubbliche e private, e che in detto registro siano anche chiaramente segnalate le discariche di rifiuti di amianto, in modo da evitare la movimentazione inconsapevole di questi materiali sotterrati e contribuire alla prevenzione e alle azioni correttive..

Amianto, bando contributi bonifica privati Provincia Trieste


A quando gli altri comuni ?


Amianto, bando contributi bonifica privati Provincia Trieste

TRIESTE – Pubblicato dalla Provincia di Trieste il quinto bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per interventi di bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto da manufatti, fabbricati ed edifici civili. 
Possono accedere agli incentivi i soggetti privati, proprietari o affittuari autorizzati dal proprietario (siano essi persone fisiche o giuridiche) di fabbricati ed edifici civili con presenza di amianto, che intendano eliminare detto materiale.

Spese ammesse a contributo sono relative sia alla rimozione di amianto in matrice legata che in fibra libera e nel dettaglio:

  • per amianto in matrice legata sono ritenuti ammissibili interventi inerenti la rimozione di lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici o fabbricati accessori e come pareti divisorie non portanti; tegole, canne fumarie e di esalazione, cappe di aspirazione, serbatoi per contenere acqua o altro, forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi, fioriere, utilizzati in ambito domestico o condominiale;
  • per amianto in fibra libera sono ritenuti ammissibili interventi riguardanti la rimozione di isolamenti di tubature e di impianti termici o altri manufatti per la cui rimozione risulta necessaria la frantumazione del manufatto e l’adozione di provvedimenti di contenimento delle fibre eventualmente aerodisperse.
Non saranno ammessi a contributo gli interventi di inertizzazione o incapsulazione.
I contributi saranno concessi in proporzione fra il 30% e il 50% (al netto dell’IVA) del costo degli interventi ammessi a contributo, per un importo massimo di 2.000 euro, fino a esaurimento dei fondi.
Per la richiesta di preventivo e l’esecuzione dei lavori il soggetto richiedente dovrà  rivolgersi a una ditta tra quelle iscritte nell’apposito elenco provinciale pubblicato in albo e sul sito internet della Provincia.
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Provincia di Trieste, U.O. Ambiente
p.zza Vittorio Veneto, 4, 34132 Trieste, entro e non oltre il 31 marzo 2013 complete della dovuta documentazione:  preventivo di spesa relativo all’intervento di rimozione redatto da ditta iscritta nell’apposito elenco provinciale, documentazione fotografica del manufatto, assenso del proprietario/proprietari all’intervento  (nel caso il richiedente non sia proprietario) e fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente.