giovedì 30 gennaio 2014

Bando Isi


Sicurezza    by Marcello ParrellaCommenti chiusi

Una guida per la compilazione della procedura online. I tutorial Isi illustrano passo dopo passo il funzionamento della procedura informatica per l’inserimento della domanda di contributo. 
Puoi utilizzarli come guida per scoprire le singole funzioni dell’applicazione e per orientarti tra i campi da compilare. 

In particolare, i tutorial forniscono un supporto specifico rispetto a: 
  • inserimento di informazioni sull’azienda;
  • inserimento di informazioni riguardanti il progetto per cui l’azienda intende chiedere il contributo;
  • prossime scadenze.


Tutorial

Inserimento dati azienda >>
Inserimento dati ditta settore navigazione >>
Inserimento dati azienda da parte del consulente >>

Inserimento dati progetto - Investimento >>
Inserimento dati progetto - Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale >>
Inserimento dati progetto - Sostituzione/adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 >>

PIANO DI LAVORO AMIANTO

Sicurezza    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

In base all'art 256 Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):

Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. 

Il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. 

Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;  
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di 
demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’ articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla 
lettera d) ed e). 

Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre  alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.. 

CONTENUTI GENERALI DEL PIANO DI LAVORO

Ditta esecutrice dei lavori 

• Dati identificativi dell’impresa 
• Rappresentante legale
• Responsabile del cantiere (nominativo e recapito telefonico)
• N.e data iscrizione Albo Nazionale imprese10A 10B 

Committente e/o Coordinatori 
• Dati identificativi 

Durata presunta dei lavori e data prevista per l’inizio dei lavori 

Ubicazione e descrizione dell’edificio 
• Indicare la località dove è ubicato lo stabile (via e numero civico)
• Destinazione d’uso dell’edificio
• Condizioni d’uso dell’edificio durante l’intervento (aperto al pubblico, occupato parzialmente o totalmente, 
vuoto)
• Breve descrizione dell’edificio nel suo insieme 
• Descrizione delle  strutture da bonificare (coperture, pannelli, cassoni, canne fumarie, ecc)
• Allegare un disegno schematico dell’edificio, con indicazione dei rapporti con le strutture limitrofe
• Allegare una documentazione fotografica relativa alle strutture da bonificare 

Descrizione della struttura su cui si opera 
• Coperture: descrizione della struttura portante, dell’eventuale sottotetto e dei canali di gronda se esistenti 
(indicare con precisione la struttura del sottotetto e la sua  distanza dal colmo del tetto, al fine di  valutare il
pericolo di infortuni per sfondamento delle lastre durante l’eventuale  pedonamento della copertura)  
• Canne fumarie: descrizione dei sistemi di fissaggio e delle strutture limitrofe
• Serbatoi idrici: descrizione della cabina idrica, con relative dimensioni (riportare le dimensioni del vano di 
apertura attraverso il quale verranno portati fuori i cassoni), 

Altezze dal piano di campagna a cui opereranno i lavoratori

PROCEDURE OPERATIVE 

Descrizione delle procedure di rimozione dei materiali contenenti amianto 
Descrizione delle procedure di trasporto al piano di campagna del materiale rimosso, delle modalità di 
imballaggio del materiale, e del tipo di mezzi utilizzati per la movimentazione (argani, gru, ponti sviluppabili, altro) 
Descrizione delle modalità di pulizia del sottotetto, se presente,  e dell’area di cantiere

MISURE DI PROTEZIONE 
Prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori addetti alle operazioni di rimozione 
Dispositivi personali di protezione (DPI)
Servizi igienico-assistenziali e  sistemi di decontaminazione 
Informazione e formazione
Sorveglianza sanitaria

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
confezionamento e trasporto dei rifiuti contenenti amianto

art 256 d lgs 81PIANO NAZIONALE AMIANTO

Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione


Sicurezza    by Marcello ParrellaCommenti chiusi

Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione
Pubblicato il Decreto Dirigenziale 15 gennaio 2014

Con Decreto Dirigenziale 15 gennaio 2014 è stato pubblicato il secondo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013.

L'iscrizione nell 'elenco delle aziende autorizzate di cui all'articolo l, comma 1, ha validitàtriennale a decorrere dalla data di autorizzazione.

Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e), dell ' allegato I, del D.M. 04.02. I I, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 04.02.11.

sicurezza_lavoroDecreto Dirigenziale 15 gennaio 2014

Affidamenti incarico RSPP



Bandi e Concorsi    by AmministratoreCommenti chiusi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Incarichi - Affidamenti d'incarico
Scadenza 03 Febbraio 2014
Comunità Montana del Friuli Occidentale


Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura in economia tramite cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (RSPP) per il periodo dal 1/5/2014 al 31/12/2016.

Il responsabile nominato deve provvedere a:

- Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

- Elaborare, aggiornare, redigere e predisporre, per quanto di competenza, i documenti di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e definire le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo;

- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- Proporre e realizzare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e delle diverse figure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- Effettuare la valutazione di cui all’art. 28, cc. 1 e 1 bis del D. Lgs. 81/2008 in materia di stress da lavoro correlato in collaborazione con il Medico Competente;

- Partecipare alle consultazioni ed alle riunioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ai sopralluoghi, sulla base delle necessità evidenziate dal Datore di Lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. stesso;

- Fornire ai lavoratori le informazioni di cui al Stesso ed in particolare i rischi per la sicurezza e la salute, misure e attività di protezione e prevenzione adottate, rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza, pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi, procedure che riguarda la gestione delle emergenze, RSPP e Medico Competente;

- Formare e verificare l’idoneità e la capacità degli addetti ai servizi di pronto intervento antincendio;

- Collaborare con il Medico Competente alla valutazione dei rischi e/o eventuali aggiornamenti;

- Verificare la cartellonistica in materia di sicurezza esistente ed a provvedere al suo adeguamento, fornendo gli schemi e la supervisione alla posa della stessa;

- Fornire le informazioni sull’andamento dell’attività con report a cadenza semestrale;

- Elaborazione, aggiornamento Piano di Emergenza specifico di tutti i luoghi di lavoro della Comunità Montana, con effettuazione di prova di evacuazione;

- Elaborazione, aggiornamento delle misure preventive e protettive e individuazione delle necessità di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), con predisposizione del registro di gestione e consegna dei D.P.I. stessi tramite inventario e catalogazione dei D.P.I. stessi, sulla scorta delle informazioni ricevute dai Settori coinvolti dell’Ente;

- Fornire consulenza e assistenza all’Ente e valutare i riscontri derivanti dalle rilevazioni dell’esposizione a rumore e vibrazioni definite dalla normativa vigente e per le altre rilevazioni previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- Informare in modo tempestivo e con relazione scritta il Datore di Lavoro in merito alle novazioni normative intervenute nel tempo, relazionando in merito alle necessità di aggiornamento dei documenti dell’Ente sulle materie di propria competenza;

- Ogni altra incombenza riservatagli dalle disposizioni normative vigenti nel tempo in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

SCADENZA: 3 febbraio 2014.

Codice ad uso degli ispettori del lavoro


Sicurezza    by Secondo MartinoCommenti chiusi

Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto di approvazione del nuovo Codice ad uso degli ispettori del lavoro. DM 15 gennaio 2014

Allo scopo di intervenire immediatamente in un settore dell'attività del Ministero (quello della vigilanza) nel quale il rischio di comportamenti di corruzione è stato valutato particolarmente elevato, l'Amministrazione ha ritenuto prioritario emanare un codice settoriale, specificamente rivolto al personale ispettivo, rispondendo con immediatezza all'esigenza di revisione del quadro regolatorio già esistente ed, in parte, consolidato.

Tale documento, per la sua connotazione squisitamente tecnica, traccia, definisce e puntualizza regole di condotta, deontologiche e procedimentali riferite all'attività di vigilanza e al personale in essa impiegato, opportunamente aggiornate con le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni. 
Il codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro è stato definito a seguito di una procedura partecipata che ha visto il coinvolgimento degli stakeholder attraverso la pubblicazione di una sua bozza sul sito istituzionale. E' stata inoltre resa informativa alle Organizzazioni sindacali presenti all'interno dell'Amministrazione e alle Organizzazioni sindacali e datoriali di livello nazionale maggiormente rappresentative).

Il codice ha recepito molte delle osservazioni pervenute da tutti i soggetti che hanno partecipato alla fase delle consultazioni.


vigilanzaDM 15 gennaio 2014 (formato .pdf 555 Kb)

domenica 26 gennaio 2014

Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell'ambito del diritto-dovere


Generale    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

Il presente rapporto di monitoraggio si colloca nell’ambito delle rilevazioni annualmente svolte dall’Isfol per conto del Ministero del Lavoro al fine di monitorare l’avanzamento del sistema della IFP nell’ambito del diritto-dovere.

I dati raccolti provengono, per la annualità 2012-13, da due rilevazioni, che hanno visto il coinvolgimento dei referenti regionali: la prima, promossa congiuntamente da MLPS e MIUR e realizzata dall’Isfol nell’aprile 2013, ha avuto carattere esclusivamente quantitativo; la seconda, condotta dall’Isfol nel giugno 2013 per il Ministero del Lavoro, ha riguardato l’analisi qualitativa degli interventi, con approfondimenti tematici, nonché l’esame di alcuni aspetti, di carattere quantitativo, non ricompresi nella precedente indagine.

Per quanto riguarda la prima rilevazione, tutte le Amministrazioni hanno fornito i dati richiesti; la rilevazione quali-quantitativa del MLPS ha visto la risposta di 18 Amministrazioni regionali e delle P.A., con l’eccezione di Campania, Sicilia e Sardegna. Anche per quest’anno, si registra peraltro, una notevole difformità nella sia sulla quantità di dati forniti che sulla qualità delle descrizioni delle varie azioni intraprese.

Il periodo di pertinenza dei rapporti di monitoraggio pervenuti riguarda, per i percorsi formativi l’anno formativo 2012-13; per quanto riguarda i valori dei qualificati e diplomati il riferimento è ovviamente l’anno precedente (2011-12); mentre per le risorse finanziarie la fotografia è riferita all’anno solare 2012.

Per favorire la comparazione tra le diverse annualità, si è scelto di proporre un indice simile al precedente. In apertura, vengono descritti i principali risultati emergenti ed il contesto normativo di riferimento. La parte centrale del volume riguarda i percorsi di IFP. In questa parte vengono analizzate le informazioni quantitative riguardanti l’offerta e la partecipazione. Si sottolinea che, grazie ad uno strumento di rilevazione più dettagliato di quello utilizzato nelle precedenti annualità, è stato possibile acquisire informazioni maggiormente disaggregate, soprattutto su alcuni aspetti di particolare interesse, quali, gli allievi stranieri, la differenza di genere, gli iscritti per qualifica, in modo da poter fornire un più dettagliato riscontro in merito alle varie tipologie di intervento e alle differenze territoriali.

Voucher per la partecipazione a corsi formativi sull'efficienza energetica

Voucher per la partecipazione a corsi formativi sull'efficienza energetica

Bandi e Concorsi    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

Inizio domande: martedì 24 dicembre 2013
Scadenza domande: venerdì 28 febbraio 2014 


La Camera di Commercio di Venezia ha attivato un bando finalizzato all'erogazione di voucher per la partecipazione a corsi formativi sull'efficienza energetica per il personale di imprese del comparto edile, a seguito di un accordo di collaborazione con Ance Venezia, Confartigianato provinciale di Venezia, Fondazione ClimAbita e Provincia di Venezia.

Data di scadenza per la presentazione delle domande

La presentazione della domanda di ammissione alla graduatoria per l'ottenimento del voucher dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2014.

Per informazioni

Per informazioni dettagliate consultare il bando allegato nella sezione Documenti.

Ufficio competente:

Uffico Unico Ambiente delle C.C.I.A.A. del Veneto

E-mail ambiente@ve.camcom.it
Ufficio: UO -Ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto

venerdì 24 gennaio 2014

AQ - Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi


Generale    by Secondo MartinoCommenti chiusi

FAQ - Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

Domande più frequenti sulla legge n. 4/2013

Il mondo della qualità è un mondo prevalentemente volontario. In quest’ottica, la qualificazione della professione, come di ogni altra attività economica, non è basata solo su norme cogenti come nel caso degli Ordini professionali ma anche su strumenti (certificazioni, marchi, attestati etc.) di carattere volontario, a volte anche con controllo pubblico ma più spesso lasciati all’autoregolamentazione dei privati.

La legge n.4/2013 ha modificato il quadro giuridico in materia di attività professionali?
Le associazioni professionali possono avere anche finalità diverse da quelle previste dall’art.2, comma 1?
Quali requisiti devono avere le associazioni professionali?
Cosa è vietato alle associazioni professionali?
professionisti iscritti alle associazioni possono esercitare anche attività professionali riservate?
L’iscrizione di una associazione nell’elenco di cui al comma 7 costituisce “riconoscimento” dell’associazione stessa?
I professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non inserite nell’elenco possono continuare la loro attività?
Le forme aggregative riguardano solo le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art.2, comma 7?
Quali sono gli “elementi informativi” che le associazioni e le loro forme aggregative devono pubblicare sul proprio sito web?
Le norme tecniche elaborate dall’UNI sono obbligatorie?
Come si può partecipare alla redazione delle norme tecniche da parte dell’UNI?
La certificazione di conformità del singolo professionista alla norma UNI è collegata all’appartenenza ad una associazione?

Sul termine per la domanda di causa di servizio di un infortunio


Per la tardiva domanda di equo indennizzo un lavoratore, infortunatosi nel tragitto casa – lavoro, si era visto respingere la richiesta proprio a causa del fatto che la stessa doveva essere presentata nei 6 mesi successivi all’evento.
Per la Cassazione a nulla sono valse le motivazioni dall’interessato secondo il quale, avendo lo stessoacquisito con ritardo conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità delle infermità conseguenti il sinistro, spettava all’Asl competente di dimostrare che il termine per la domanda di indennizzo non dovesse far riferimento alla data dell’evento, “essendo irragionevole ritenere che il dipendente debba presentare la domanda appena abbia contratto la malattia”, come del resto stabilito dall’art. 36 del DPR 686/57.
La sentenza 586 del 14 gennaio 2014 della Cassazione civile, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha richiamato il DPR 461/01*, secondo il quale , “ in caso di lesioni e/o infermità derivanti dall’attività lavorativa, … sono previsti … due distinti procedimenti e domande: la prima diretta a “fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio” delle lesioni o infermità (art. 4, comma 1); la seconda diretta ad ottenere l’equo indennizzo, e dunque una precisa prestazione economica (art. 4, comma 6)”. Nel caso esaminato “ricorre la prima ipotesi, quella cioè della domanda diretta a fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio (infortunio in itinere) delle lesioni e/o infermità contratte a causa dell’attività lavorativa svolta, per cui viene stabilito chiaramente che la domanda “deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e’ verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento”.
Per la Cassazione, è chiaro che solo nel caso in cui “la conoscenza delle infermità o lesioni non siano immediatamente percepibili al momento dell’evento dannoso, il termine decorre dalla loro conoscenza, mentre laddove esse lo siano, il termine decorre senz’altro dall’evento dannoso”. E per le obiettività traumatiche (fratture e lesioni descritte nella cartella clinica di ingresso nel Pronto soccorso di accoglienza nell’immediato post infortunio), il ricorrente non poteva che essere edotto sin dal momento dell’incidente, “non dovendosi in questa fase prodromica (rispetto alla richiesta delle connesse prestazioni economiche) discettare della gravità dei postumi ma solo della sussistenza delle lesioni” **.
* Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).
** Cass. Penale 2891/90.

CORSI IN CAMPANIA


giovedì 23 gennaio 2014

Quanti estintori sulle navi da pesca?

Quanti estintori sulle navi da pesca?

Mentre siamo in attesa dell’approvazione del provvedimento di armonizzazione del TU 81/08 con il DLgs 298/1999*, la Cassazione Penale, Sez. 3, 17 dicembre 2013, n. 50935, si è occupata del Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera ed in particolare dell’obbligo di estintori a bordo.
Con sentenza del 28/11/2007 il Tribunale di Vasto aveva condannato il proprietario di un motopeschereccio per aver omesso di provvedere alla revisione di due estintori già installati a bordo del natante e alla dotazione di altri due dispositivi antincendio prescritti dal regolamento di sicurezza (DM 218/2002)**.
Sul ricorso dell’interessato la Corte di Cassazione è intervenuta facendo osservare che l’art. 1231 del cod. nav. prescrive a “chiunque” e quindi anche al proprietario e non solo al comandante della nave (come sostenuto invece dal ricorrente) l’obbligo di “osservare una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione”.
Sul secondo punto oggetto di controversia e cioè sulla dotazione degli estintori a schiuma o a polvere o a Co2, la Cassazione ha chiarito che il Regolamento di cui al DM 218/2002, prescrive un diverso numero di estintori “la cui presenza è necessaria a bordo a seconda della potenza totale installata…. e del numero dei locali presentì, in particolare essendo previsto un diverso numero in prossimità dell’apparato motore (uno o due) a seconda che la potenza sia inferiore o superiore a 74 Kw”.
Da qui la riconosciuta necessità della presenza di quattro estintori a bordo, in conseguenza della individuazione della potenza dell’imbarcazione, la cui informazione sarebbe spettata al proprietario dell’immobile, che invece non l’ha fornita.
La mancata specificazione di questa informazione tecnica ha fatto pesare sul proprietario la responsabilità che ha sortito la sentenza di condanna della Corte d’appello, confermata ora dalla Cassazione.
* “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”. I contenuti del DLgs 298 sono stati ritenuti inadeguati dall’UE perché obiettivamente incerti ed ambigui.

Gestione dello stress e dei rischi psicosociali, Ambienti lavoro sani e sicuri 2014-2015


BILBAO – Dopo le prime anticipazioni di Bilbao dello scorso novembre,  Eu-Osha ha annunciato che sarà lanciata il prossimo 10 aprile 2014 la nuova campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-2015 - Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro.
Obiettivo principale della prossima campagna biennale dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro sarà promuovere la gestione dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali e il contrasto su gli effetti negativi che questi possono avere sulla salute dei lavoratori, su benessere delle aziende.
In ogni realtà lavorativa, anche nelle più piccole, possono determinarsi condizioni di stress ed esposizione a rischi psicosociali.
Così si legge nella guida della campagna e nel manuale pubblicati ieri in anteprima:
  • “oltre la metà dei lavoratori europei riferisce che lo stress lavoro correlato è comune nel proprio ambiente di lavoro;
  • circa 4 su 10 i lavoratori pensano che lo stress non venga gestito bene nel proprio posto di lavoro.
  • i lavoratori che soffrono stress o di crisi psicosociali tendono a desiderare una maggiore quantità di tempo libero o girare per lavoro, e a non operare in piena capacità;
  • irischi psicosociali e dello stress lavoro-correlato comportano costi significativi per le aziende e per le economie nazionali:
  • I costi totali derivanti da disturbi mentali in Europa (sia legati al lavoro che non legati al lavoro) sono stimati intorno ai 240 miliardi di euro all’anno;
  • i rischi psicosociali possono essere valutati e gestiti sistematicamente come gli altri rischi riguardanti la sicurezza sul lavoro e la salute.
  • gestire lo stress e i rischi psicosociali sul lavoro ha vantaggi che superano i costi di implementazione”.
Finalità dell’iniziativa sarà quindi offrire sostegno e orientamento per lavoratori e datori di lavoro affinché riconoscano e affrontino efficacemente lo stress sul luogo di lavoro. Come d’abitudine la campagna si concentrerà sulla promozione di buone prassi, di strumenti, pubblicazioni e guide utili.
eu-osha-stress-volantino
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