venerdì 27 giugno 2014

Massima semplificazione nella PA, per l’edilizia c’era già la Scia

Massima semplificazione nella PA, per l’edilizia c’era già la Scia

Con l’accordo Italia Semplice del 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali, sono stati unificati e semplificati i moduli per la Scia edilizia e il permesso di costruire.
Lo ha reso noto il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, dichiarando che nelle diverse circostanze di rapporto di cittadino/impresa da una parte e pubblica amministrazione dall’altra, non verrà più chiesta la relativa documentazione che la PA già possiede.
Allo scopo di “perfezionare la pratica”, basterà:
  • sottoscrivere un’autocertificazione;
  • fornire l’indicazione degli elementi che consentono all’amministrazione di reperire la documentazione. 
In virtù dell’Accordo, invece degli oltre 8000 moduli sinora in uso, verrà utilizzato un solo modulo*, il modello unificato appunto, che: a) agevolerà l’informatizzazione delle procedure e b) la trasparenza per cittadini e imprese.
Occorre, per questo: a) verificare l’effettiva diffusione del modulo; b) adottare altri moduli (per edilizia, ambiente e avvio delle attività produttive); c) proseguire con le semplificazioni delle procedure connesse alle attività edilizie.
Per l’occasione il Ministero ha messo a disposizione a titolo dimostrativo una demo del modulo Scia**.
Come si ricorderà (Leggi: semplificazioni settore edile), per effetto di alcune modifiche al Testo unico edilizia (L. 380/2001), delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, gli interventi che alterano la sagoma degli edifici o che ripristinano totalmente o parzialmente edifici eventualmente crollati o demoliti, saranno eseguiti mediante la SCIA e non sarà più necessario il permesso di costruire.
Della semplificazione nel settore edilizio non si può, peraltro, beneficiare per lavori su edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali o per lavori all’interno delle zone omogenee A) ed equipollenti***.
* Il modulo potrà essere adeguato alle specificità della normativa regionale.
** Segnalazione certificata inizio attività , introdotta con la L.122/2010.
*** Per le quali la semplificazione diventerà operativa con l’approvazione di “appropriata deliberazione” del Comune, da adottarsi entro il 30 giugno 2014.

Imprese familiari, autonomi, piccoli imprenditori, fra obblighi e facoltà


STARTUP PMI, APPUNTI DI SICUREZZA SUL LAVORO (3)- L’art. 21 del TU 81/08 individua gli obblighi esistenti a carico delle cosiddette aziende minori in materia di sicurezza. Prima categoria è quella delle imprese familiari.
Il codice civile le definisce come soggetti costituiti da componenti legati da parentela fino al terzo grado (massimo) e da componenti legati da affinità fino al secondo grado (massimo).
L’art. 21 impone loro di:
  • utilizzare attrezzature* di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Tit. III (in caso di inosservanza è previsto l’ arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro);
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Tit. III (in caso di inosservanza è previsto l’ arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro);
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (in caso di inosservanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro).
Gli stessi adempimenti vengono richiesti ai lavoratori autonomi alla cui categoria appartengono coloro che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile** e lo fanno da soli, senza assumere, quindi, la veste di datori di lavoro.
A essi, come anche ai piccoli imprenditori ex art. 2083 del Codice civile*** e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, spetta inoltre l’esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento, a carico dei propri operatori, della formazione specifica riferita alla tipologia delle attività svolte, in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Sempre secondo l’art. 21 del TU, le aziende minori, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, “hanno facoltà” di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
* (Art 69) “…attrezzatura di lavoro è: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro [...] uso di una attrezzatura di lavoro è: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”.
** Codice civile. “Una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
*** “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

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giovedì 26 giugno 2014

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81: note alle versioni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

REVISIONI

NOTE ALLA VERSIONE “DICEMBRE 2013
Novità in questa versione:
 Inserita la circolare 41/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 Inserita la modifica all'art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
 Inseriti gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013;
 Corretti alcuni importi delle sanzioni rivalutate (per alcune sanzioni l’importo di € 7.014, 00 è stato sostituito con € 7.014,40);
 Inserita la nota del 27/11/2013 Oggetto: Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

NOTE ALLA VERSIONE “OTTOBRE 2013
Novità in questa versione:
 Inserite le modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il 17/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013);
 Inserite le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63).
 Aggiornati gli importi delle sanzioni così come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal decreto-legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).
 Inserite le circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;
 Inserite le lettere circolari del 31/01/2013, 27/06/2013 e 02/07/2013;
 Inserito il decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Pagina II di XXXIX
30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011.
 Sostituito il decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 con il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
 Modificato l’art. 4 del decreto del Ministero della Salute del 09/07/2012 recante: “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori …”, ai sensi del decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 06/08/2013 (G.U. n. 212 del 10/09/2013);
 Modificato l’art. 306 comma 3 come previsto dall’art. 11 della Legge 04/06/2010, n. 96, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”, pubblicata sulla GU n.146 del 25/6/2010 - S. O. n. 138, entrata in vigore il 10/07/2010; è stata, altresì integrata la nota n. 87 all’art. 306 comma 3 vista l’abrogazione della Direttiva 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE, spostando il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV al 1° luglio 2016;
 Inserita una nota riguardante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui rientra il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 5 comma 1;
 Modificati i link dei documenti esterni al presente testo a seguito delle modifiche degli indirizzi dela struttura dei siti del Ministero del Lavoro;
 Corretto il riferimento temporale ‘cinquantasei’ in ‘cinquantacinque’ dell’art. 3 comma 2;

NOTE ALLA VERSIONE “MAGGIO 2013
Novità in questa versione:
Decreto interministeriale 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
Decreto interministeriale 6 marzo 2013: Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
Decreto interministeriale del 27 marzo 2013: Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
 Inerite le Circolari nn. 9/2013 del 05/03/2013, e 12/2013 del 11/03/2013;
 Inserita la modifica all’art. _________6 comma 8 prevista dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32: Attuazione della direttiva 2007/30/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 Inseriti gli interpelli dal n. 1 al n. 7 del 02/05/2013;
 Sostituito il decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

NOTE ALLA VERSIONE “GENNAIO 2013
Novità in questa versione:
 Ripristinata in alcuni articoli, rispetto alla versione “Novembre 2012, un’errata colorazione delle sanzioni;
 Inserito il decreto interministeriale del 30 novembre 2012: Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f);
 Sostituito il decreto dirigenziale del 19 settembre 2012 con il decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
 Inserite le circolari n. 30 (Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “ bracci gru”) e 31 (Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico ) del 2012;
 Inserita la modifica dell’art. 29 comma 5 prevista dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cosidetta Legge di stabilità 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n.212;
 Inserita la sezione “Interpelli” all’appendice normativa;
 Inserito commento personale al comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 177/2011 sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti;
 Inseriti i link esterni all’art. 192 e al Titolo IX capo I e capo II a dei documenti approvati dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 6) riguardanti, rispettivamente, il “Manuale operativo per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro” e “Criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro” approvati nelle sedute del 28 novembre 2012;
 Inserito il link esterno all’art. 3 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011 al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 con cui sono state determinate le “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni".

NOTE ALLA VERSIONE “NOVEMBRE 2012
Novità in questa versione:
 Inserita Appendice Normativa (Decreti attuativi, circolari, etc);
 Corretto l’art. 9 comma 2 lett. d;
 Corretto l’art. 9 comma 4 lett. d;
 Corretto il riferimento dell’articolo sanzionatorio della violazione dell’art. 34 comma 2;
 Corretta la doppia sanzione indicata in fondo all’art. 111 per il comma 6;
 Inserita nota all’art. 306 comma 3 che disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII, capo IV a seguito della pubblicazione della Direttiva n. 2012/11/UE;
 Inserite le modifiche agli articoli 3, commi 2 e 3, e 29 comma 5, secondo periodo, previste dalla Legge 12 Luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del decreto legge 12 maggio 2012, n. 57;
 Modificato l’allegato XXXVIII come previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;
 Inserite le modifiche agli artt. 28 comma 1, 91, 100, 104 e agli allegati XI e XV introdotte dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.

NOTE ALLA VERSIONE “MARZO 2011
In questa versione:
 Inserite le proroghe dei termini all’art. 3 commi 2 e 3-bis previste, rispettivamente, dall’art. 2 comma 51 e dall’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011;
 Corrette le note all’ALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice.


NOTE ALLA VERSIONE “SETTEMBRE 2010
Inserite le integrazioni normative previste dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U.
n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli articoli 18. comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli articoli 20 comma 3 e 26 comma 8.
In questa versione:
 è stato corretto l’ALLEGATO 3A: eliminata la firma del datore di lavoro nella “Cartella sanitaria e di rischio”;
 sono state inserite delle note personali alla “Conservazione della cartella sanitaria e di rischio” di cui all’ALLEGATO 3A.


NOTE ALLA VERSIONE “AGOSTO 2010
Inserite le modifiche legislative introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31/05/2010, agli articoli 3, 9, 28 e 29 convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010.
Inserita nota personale all’art. 34 comma 3.


NOTE ALLA VERSIONE “MARZO 2010
Inserita la modifica legislativa all’articolo 3 comma 2 apportata dall’art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39/L alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010.
In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:
 corretto l’art. 87 comma 3 lettera a) inserito il punto 2.10;
 inserito commento personale all’articolo 87, comma 6;
 corrette le sanzioni a margine degli articoli 63, 93, comma 2, 100, comma 6-bis, 140, comma 6, 175 commi 1 e 3, 239 comma 2 (sanzione per il preposto), art. 273, comma 2;
 cambiata colorazione agli articoli 238 comma 2 (sanzione amministrativa), 276 comma 2, punto 2.10 Allegato V parte II, punto 5.6.1 dell’Allegato V parte II.


NOTE ALLA VERSIONE “FEBBRAIO 2010
In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:
 corretto il comma 7 dell’art. 37: eliminate le parole “e in azienda”;
 corretto l’art. 71 comma 11;
 inserita nota personale all’art. 79 comma 2-bis;
 corretti i soggetti responsabili delle sanzioni all’art. 90 commi 7 e 9, lett. c);
 corretto riferimento dell’articolo sanzionatorio della violazione dell’art. 100 comma 4;
 corretto l’articolo 105;
 corretto articolo 118 comma 1 (eliminata la frase “eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici”, come previsto dall’art. 74 del d.lgs. 106/09);
 corretto il quadro sanzionatorio dell’art. 138 commi 3 e 4 a carico dei datori di lavoro e i dirigenti;
 corretto l’articolo 306 e inserita la relativa nota personale.


NOTE ALLA VERSIONE “OTTOBRE 2009
In questa versione sono state inserite le note ufficiali al D.Lgs. 05 agosto 2009 n. 106, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29/09/2009.
Inoltre, sono stati ripristinati i collegamenti ipertestuali non funzionanti nella precedente versione e sono stati corretti seguenti errori:
 corretta sanzione all’art. 26 comma 3 e inserita nota personale interpretativa;
 eliminati i commi 6 e 7 all’art.118 inseriti erroneamente;
 inserita sanzione all’art. 131 comma 6;
 inserita lettera e) al comma 5 dell’art. 271.


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LEGENDA
In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Le parti del testo colorato in rosa scuro indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda; quelle in marrone chiaro le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in giallo le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è  preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

mercoledì 25 giugno 2014

Urgentemente una legge sul #DopoDiNoi

Urgentemente una legge sul #DopoDiNoi

Urgentemente una legge sul #DopoDiNoi

    1. Ileana Argentin
    2.    
    3. Lanciata da
      Italy
Sono già due mesi che Alessandro e Mariateresa non ci sono più. Sergio li ha uccisi, il 9 aprile.
Aveva paura di morire e di lasciare solo Alessandro, suo figlio disabile, visto che alla mamma, Mariateresa, era stato diagnosticato un grave male. Incontravo spesso quest'uomo che spingeva la carrozzina del figlio. Abitavano a duecento metri da casa mia e tutte le volte Sergio mi diceva: "Che succederà, ad Alessandro, dopo la mia morte e quella di mia moglie ? Non abbiamo parenti, Ileana fai qualcosa per il “DOPO DI NOI”, non dimenticartene." Poi mentre scherzavo con Ale sulla Roma e lui mi raccontava dei suoi studi, della laurea, della voglia di trovare lavoro, Sergio ci interrompeva e tornava a dire che era diventato anziano, che era stanco e che lo Stato e le amministrazioni dovevano sbrigarsi.
Per lui e per tanti altri familiari, nella precedente legislatura ho scritto una legge sul “DOPO DI NOI”. Erano e sono tanti i papà e le tante mamme che bussano alla mia porta chiedendo una soluzione per i loro figli disabili non autosufficienti nel momento in cui verranno a mancare. La politica, si sa, è lenta e i tempi sono andati oltre il previsto. Oggi, fortunatamente, la legge sta arrivando in commissione e il suo iter sta per cominciare. Nel frattempo, però, Sergio non ce l'ha fatta. Ha sparato ed è diventato un assassino.
Io, che siedo dietro uno scranno in Parlamento come deputata del PD e sono affetta da una grave patologia neuromuscolare, pur essendo fortemente attaccata alla vita ho capito quel padre. Non l'ho giustificato, l'ho capito... Anche io sono figlia e so, da sempre, che i miei genitori hanno paura di lasciarmi e per questo non si concedono neanche il “lusso” di un'influenza, figuriamoci la possibilità di invecchiare e morire.
Eppure io sono una donna adulta, felice di essere quella che sono. Convivo da tanti anni con Sandro, il mio compagno, e ho due cani stupendi, Rocco ed Ettore, ai quali garantisco passeggiate e pappa da sette anni. Nella vita ho studiato, mi sono laureata, ho avuto esperienze di lavoro, ho fatto tanti anni di volontariato nelle associazioni dell'handicap e per tre legislature sono stata consigliere comunale a Roma nelle liste prima del PDS, poi dei DS e del PD. In questo ruolo sono stata delegata per l'handicap con portafoglio, gestendo molti progetti sulla disabilità, con i sindaci Rutelli e Veltroni. Sono quindi una persona “faticosamente autonoma”, ma tutto questo non basta a mia madre e mio padre per non aver l'ansia del “dopo di noi”.
Tutti i genitori che ho conosciuto, con un figlio disabile, hanno come grande e a volte unica preoccupazione il “dopo”. Il momento in cui diventeranno vecchi e non potranno più assistere il figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana. La legge che ho proposto parte proprio da quest'ansia, a cui vuole dare una risposta, garantendo l'assistenza al disabile nella propria abitazione o il progressivo inserimento in comunità familiari e case famiglia. 
Perché ciò avvenga la legge prevede la costituzione di un fondo con risorse pubbliche e private che saranno gestite in base ai criteri della legge 328/2000. Sono previste agevolazioni fiscali per chi eroga risorse finalizzate al medesimo obiettivo e forme di defiscalizzazione.
Questa legge è urgentissima, perché di famiglie in queste condizioni ce ne sono davvero tante. Sono 2 milioni 600 mila le persone che nel nostro Paese sono colpite da disabilità grave e per questo non sono autosufficienti. Ciò vuol dire che le famiglie italiane interessate sono circa il 15 per cento del totale, quindi il 4,8 della popolazione italiana.
Il tempo è inesorabile, come sappiamo. Per questo chiedo ai Presidenti di Camera e Senato e ai Capigruppo di tutti i partiti di velocizzare il più possibile l'iter di questa norma. Il mio obiettivo, che ispira questa petizione, è quello di riuscire ad approvare la legge sul “Dopo di noi” entro il prossimo 3 dicembre, che è la giornata internazionale della disabilità.
Sogno che quel giorno, festeggeremo tutti insieme un traguardo importate per tante famiglie e dedicheremo quel successo a Sergio, Alessandro, Mariateresa e a tutti quelli che il “Dopo di noi” non sono riusciti a vederlo.