domenica 30 novembre 2014

A Guide to the Occupational Health and Safety Act


Disclaimer: This resource has been prepared to help the workplace parties understand some of their obligations under the Occupational Health and Safety Act (OHSA) and regulations. It is not legal advice. It is not intended to replace the OHSA or the regulations. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE SEE FULL DISCLAIMER

L'Arte della canna in Sardegna

L'ARTE DELLA CANNA IN SARDEGNA...

lavorazione canne sardegnaLa lavorazione artigianale della canna e del falasco è un'arte antichissima in Sardegna, uguale da millenni, parte essenziale della casa campidanese.
Mestieri, tecniche e materiali, che adesso vengono riscoperti e riproposti per la loro validità nella più moderna bioedilizia e bioarchitettura.

RESTAURO TETTI IN CANNA

orriuIn Sardegna le coperture delle case sono realizzate con incannucciato, in sardo "cannizzada".
L'incannucciato è una intelaiatura formata da canne allineate e legate, usata come contro-soffito o costituiva la struttura lignea delle capanne in falasco.
Nelle case campidanesi "sa cannizzada" si poggia su travi in legno, ricoperta con tegole, la parte dell'incannucciato che dà all’interno della stanza è rivestito con canne schiacciate e intrecciate a mò di tappeto detto "orriu".

L’incannucciato è un’antica arte usata per realizzare controsoffittature e/o solai di copertura per le sue capacità termiche, durevoli nel tempo con una stuttura resistente.
Tale tecnica, abbastanza diffusa per la sua praticità ed economicità, data la numerosa presenza di canneti nel territorio.

Oggi, grazie alla bioedilizia e alla riscoperta "voglia di abitare sano",
questa particolare tecnica di intreccio e montaggio continua a vivere,
la raccolta delle canne, il posto e il periodo, tempi e modalità essiccamento, lavorazione e intreccio, arte tramandata da padre in figlio.
In questi ultimi millenni sono cambiate molte cose, le case, i materiali e gli attrezzi per costruirle.

per l'incannucciato, cannizzada e orriu gli attrezzi sono sempre gli stessi, da sempre...

CAPANNE IN FALASCO

falascoCapanna con una struttura di legno completamente rivestita con falasco, caratteristica del falasco è la tenuta termica costante e, proprietà molto importante, di tenere lontani gli insetti.
Famoso fino agli anni 80 era il villaggio dei pescatori sulle spiagge di San Giovanni di Sinis... continua

domenica 23 novembre 2014

Per poter eseguire contratti in Polonia: 4. Soggiorno e obbligo di notifica - Riepilogo

4. Soggiorno e obbligo di notifica
L’obbligo di notifica del soggiorno per i lavoratori stranieri viene solitamente ottemperato dall’albergo che li ospita o dal proprietario dell’alloggio, nel Comune in cui gli stranieri abitano temporaneamente, a condizione che il soggiorno duri meno di 3 mesi. Per soggiorni superiori a 3 mesi è invece necessario annunciarsi presso il locale ufficio di distretto (“Wojewodschft”).
Dopo l’adesione della Polonia a Schengen (avvenuta in data 21.12.2007) non viene più effettuato quasi nessun controllo alla frontiera polacca con gli Stati UE limitrofi. È quindi sufficiente annunciarsi all’ufficio competente indicando, con una semplice dichiarazione spontanea, la durata del proprio soggiorno.
Gli stranieri che desiderano rimanere in Polonia soggiacciono all’obbligo di notifica: entro 72 ore dal loro arrivo sul territorio polacco devono annunciarsi presso il locale ufficio competente. Se soggiornano in albergo, di solito è il personale alberghiero ad occuparsi di sbrigare per essi le formalità; se invece abitano presso un privato, tocca a quest’ultimo effettuare la notifica. In tutti questi casi, per effettuare la notifica è sufficiente presentare un documento personale di identificazione valido.
I cittadini dell’UE che soggiornano in Polonia per un periodo superiore a 3 mesi, oppure che si installano a titolo permanente nel Paese, devono effettuare la cosiddetta registrazione del soggiorno. La richiesta di registrazione del soggiorno va presentata al più tardi un giorno dopo lo scadere del termine di 3 mesi di soggiorno, contando dal giorno del loro arrivo in Polonia. Se un cittadino dell’UE è detentore di un permesso di soggiorno o di un permesso di insediamento oppure di un permesso di residenza CE a tempo indeterminato, non è obbligato a fare registrare il proprio soggiorno.



5. Riepilogo
L’adesione della Polonia all’UE ha coinciso con l’abolizione pressoché totale, nel Paese, di tutti gli ostacoli al commercio e di tutte le limitazioni nell’accesso al mercato per le imprese edili provenienti dall’UE e dalla Svizzera.
Le aziende che pagano le tasse sulla loro attività economico-commerciale con l’ufficio delle imposte in Svizzera oppure in uno degli Stati membri dell’UE, non sono tenute ad adottare particolari misure per quanto riguarda l’erogazione di servizi o prestazioni oppure per l’attuazione di contratti d’opera in Polonia. Comunque, come appena illustrato, la procedura per il conteggio dell’imposta sul valore aggiunto dipende dal tipo di servizio o di prestazione erogati: in certi casi, infatti, la registrazione come contribuente IVA in Polonia può risultare vantaggiosa o addirittura obbligatoria.
È molto importante redigere bene i contratti, in maniera valida e corretta (contratti per l’erogazione di servizi o prestazioni e contratti d’opera). In caso di incarichi pubblici aggiudicati con gare pubbliche d’appalto è estremamente importante conoscere a fondo sia le procedure per l’aggiudicazione, sia l’oggetto del concorso e le consuetudini locali.
Per finire, è altresì decisivo essere in grado di curare una valida comunicazione (competenze linguistiche) sia nella fase di aggiudicazione dei lavori sia durante l’esecuzione del progetto. Alle ditte impegnate in grandi progetti raccomandiamo vivamente di avvalersi di un esperto locale qualificato (“Pool of Experts”). 


Per poter eseguire contratti in Polonia: 3. Realizzazione di contratti

3. Realizzazione di contratti
Ecco qui di seguito alcuni esempi di casi per la realizzazione di contratti; si tratta solo di alcuni casi scelti alquanto frequenti (l’elenco non comprende però esaustivamente tutte le diverse possibilità):

a.) Una ditta proveniente dall’UE o dalla Svizzera stipula un contratto con un investitore privato polacco per l’esecuzione di lavori di costruzione. Il progetto viene finanziato dall’investitore con i suoi mezzi finanziari propri, rispettivamente con un credito bancario commerciale.
Basi giuridiche:
Contratto d’opera e le norme del Codice civile polacco (in caso di contenzioso legale riguardante punti non regolamentati contrattualmente)

b.) Una ditta proveniente dall’UE o dalla Svizzera stipula direttamente un contratto (fino ad un valore massi- mo di 14'000 euro) con una qualsiasi impresa edile polacca, rispettivamente con un qualsiasi investitore polacco, e li incarica di eseguire i lavori di costruzione.
Basi giuridiche:
Contratto d’opera e le norme del Codice civile polacco

c.) Una ditta proveniente dall’UE o dalla Svizzera stipula un contratto d’opera, il cui valore supera 14'000 euro, con un committente statale polacco oppure con un’altra ditta finanziata in misura del 50% tramite fondi pubblici (conformemente all’art. 3 della Legge polacca sugli appalti pubblici , per l’esecuzione di lavori di costruzione.
Basi giuridiche:
Contratto d’opera nonché le norme del Codice civile polacco e la Legge sugli appalti pubblici.

d.) Una ditta proveniente dall’UE o dalla Svizzera stipula un contratto con una qualsiasi impresa polacca,
per l’esecuzione di lavori di costruzione, il cui progetto è sovvenzionato in misura del 50% tramite fondi dell’UE per la promozione economica (ad es. attinti dai Fondi strutturali): incentivi di questo tipo sono considerati come sussidi pubblici e, per tale motivo, soggiacciono alle norme della Legge sugli appalti pubblici.
Basi giuridiche:
Contratto d’opera nonché le norme del Codice civile polacco e la Legge sugli appalti pubblici Oltre a tenere ben presenti questi aspetti giuridici di tipo formale, occorre parimenti conoscere le disposizioni specifiche valide per i singoli rami economici, prendendole in considerazione durante la seguente verifica preventiva: a/ requisiti validi per i singoli rami economici (documentazione standard relativa al settore edile: diritto della costruzione, norme europee EN uniformi), b/ requisiti generali in materia di sicurezza, salute e protezione dell’ambiente (prescrizioni standard che si applicano al settore dell’edilizia: la Direttiva UE sui prodotti da costruzione n. 89/106/CEE, 93/68/CEE), nonché c/
requisiti per il committente, che possono venire inscritti nella documentazione, come ad es. nella “SIWZ” (ovvero la Specifica polacca delle principali condizioni dell’incarico), oppure nelle Prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei lavori o simili.

Riassumendo dunque gli esempi di casi appena illustrati:
in caso di esecuzione del contratto da parte di un committente privato che si finanzia con mezzi propri, il contratto e le condizioni ivi contenute valgono come documento vincolante. In caso di gare pubbliche d’appalto, valgono le condizioni dettagliate del bando di concorso, che è opportuno conoscere a fondo e che hanno carattere vincolante. Raccomandiamo pertanto di ricorrere alla consulenza di un esperto locale del ramo.
In caso di progetti edilizi o di contratti che si snodano sul lungo periodo, ovvero con termini lunghi o con scadenze a livello degli investimenti, è vantaggioso creare una succursale della propria ditta in Polonia, onde facilitare le operazioni contabili correnti, dato che in questo modo si beneficia ad es. di procedure più semplici e di tempi più brevi nell’incasso in caso di ritardo nei pagamenti. La procedura di notifica come succursale è la stessa valida per le ditte polacche: richiede circa 2 o 3 settimane.

Per poter eseguire contratti in Polonia: 2 IMPOSTE

2. Imposte

2.1. Imposta sul reddito
Come sancito negli accordi stipulati dalla Polonia con altri Stati, non vi è l’obbligo di regolare l’imposta sul reddito con l’ufficio delle imposte polacco per i collaboratori (assunti a tempo indeterminato) delle ditte provenienti da un altro Paese membro dell’UE oppure dalla Svizzera. Tutte le tasse vengono infatti fatturate nel Paese di provenienza. Neppure i lavoratori stranieri in Polonia assunti da ditte estere prive di sede sociale o di domicilio in Polonia devono dichiarare l’imposta sul reddito all’ufficio delle imposte polacco, a condizione che il loro soggiorno – calcolato nell’arco dei 12 mesi seguenti alla data d’arrivo sul suolo polacco – non duri più di 183 giorni.

2.2. Imposta sul valore aggiunto
Al fine di agevolare il conteggio dell’IVA (ad es. in relazione all’acquisto di materiale in Polonia per poter erogare servizi o prestazioni), si raccomanda vivamente di annunciarsi di propria iniziativa presso l’ufficio delle imposte polacco per regolare l’IVA; in Polonia, gli artigiani possono infatti annunciarsi come contribuenti IVA anche se la loro ditta non ha sede in Polonia oppure se non ha una succursale o se non è attiva commerciale ed economicamente in Polonia. Se si annunciano come contribuenti IVA, essi beneficiano dei medesimi diritti e obblighi in fatto di imposta sul valore aggiunto alla pari delle aziende polacche. Il conteggio dell’IVA può venire regolato in Polonia, calcolando l’IVA dichiarata apertamente insieme all’imposta fatturata.

In base alle regole comunitarie , la fornitura di merce all’interno dell’UE è esente da IVA. Ecco illustrati,
qui di seguito, i principi di applicazione per tali regole:
a. fornitura in un altro Paese dell’UE;
b. l’acquirente in uno Stato dell’UE deve essere un’azienda (ovvero deve avere un numero di identificazione
IVA);
c. l’acquisto di merce deve avvenire nel Paese dell’acquirente secondo le norme in fatto di IVA.
I lavori di costruzione e di montaggio, l’esecuzione e la fornitura compreso il montaggio (su suolo polacco) sono considerati come fatturati interni e sono dunque soggetti a imposizione fiscale in Polonia. In altre parole, i subfornitori, gli artigiani e le imprese edili straniere che vendono verso la Polonia macchinari e apparecchia- ture (compreso il montaggio sul posto) devono pagare l’IVA in Polonia.
Per questo motivo essi possono (al contrario delle persone fisiche, per le quali ciò è un obbligo) farsi registrare in Polonia come contribuenti IVA, fatturare l’IVA ai loro clienti polacchi e regolare il conteggio dell’IVA con l’ufficio delle imposte polacco; quale base di calcolo per il fatturato soggetto a imposta viene preso in considerazione il valore complessivo compreso il montaggio (ad es. per un’installazione elettrica oppure per un impianto idraulico).

Per facilitare il pagamento dell’imposta sulla cifra d’affari per merci e servizi è stata introdotta la possibilità
di un “conteggio reverse-charge” per alcuni servizi e prestazioni: sostanzialmente in questo Download from:
modo l’erogatore straniero di servizi o prestazioni può addossare all’acquirente polacco l’imposta dovuta per tali servizi o prestazioni, oppure per i contratti d’opera. Questa speciale forma di conteggio dell’imposta vale unicamente per determinati servizi o prestazioni e soltanto se l’erogatore di servizi o prestazioni non ha né una sede sociale né un domicilio in Polonia.

Il principio alla base del meccanismo del “reverse-charge” si applica nei seguenti casi:
1. persone fisiche o giuridiche nonché unità di organizzazioni che non hanno personalità giuridica e che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio sul territorio di uno Stato terzo oppure
2. contribuenti che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio sul territorio della Comunità europea, ma in un altro Paese rispetto allo Stato dell’erogatore dei servizi o delle prestazioni;
- il luogo di adempimento è il luogo in cui il destinatario di un servizio o di una prestazione (oppure di un contratto d’opera) ha la sua sede o il suo stabilimento d’impresa. Se nessuno di questi luoghi è indicato, allora vale l’indirizzo stabile oppure il domicilio fisso del destinatario del servizio o della prestazione. In questo caso, l’imposta sulla cifra d’affari per le merci e i servizi o le prestazioni deve venire conteggiata e pagata dal destinatario del servizio o della prestazione. Soluzioni simili sono indicate nella Direttiva IVA 2006/112/CE, all’art. 56.

Notabene: consultare l’elenco dei servizi e delle prestazioni per i quali è lecito ricorrere al “reverse-charge”.

Esempio: i servizi o le prestazioni che rientrano nel meccanismo del “conteggio reverse-charge” e che sono in relazione con un immobile, sono soggetti a imposizione fiscale nel luogo in cui sorge l’immobile.
Nel caso di erogazione di servizi o prestazioni relativi a immobili (come i servizi o le prestazioni erogati da esperti patrimoniali o da agenti immobiliari, nonché i preparativi e l’esecuzione di lavori di costruzione, oppure architetti e supervisione tecnica di cantieri), il luogo di adempimento corrisponde al luogo dove sorge l’immobile. È importante che sulla fattura figurino il numero di identificazione IVA sia di chi la emette sia del suo destinatario, in modo tale che l’imposta sulla cifra d’affari possa venire conteggiata correttamente per ognuna delle due imprese da parte del rispettivo ufficio delle imposte.
Le ditte estere, i cui lavori in Polonia durano più di 12 mesi, vengono automaticamente parificate ad aziende attive commercialmente in Polonia. In altre parole, in questo caso vengono considerate automaticamente
come succursali polacche, e soggiacciono dunque ai seguenti obblighi: annunciarsi presso l’ufficio delle imposte, iscriversi nel registro di commercio, pagamento delle normali tasse e imposte, imposizione fiscale, conteggi IVA ed, eventualmente, pagamento dell’imposta sul reddito.

Quali requisiti formali vigono per le imprese edili di UE e Svizzera, per poter eseguire contratti in Polonia? n.1


1. Condizioni di lavoro
Secondo la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, non è necessario ottemperare a particolari requisiti giuridici per potere eseguire contratti in Polonia. Eventuali limitazioni possono nondimeno derivare dalle specifiche condizioni del contratto medesimo, ma in tal caso ne sono coinvolte tutte le parti contrattuali, indipendentemente dal Paese di provenienza.
Conformemente al Decreto del 10.01.2007 del Ministro polacco per il lavoro e la politica sociale, che abroga l’Ordinanza sulle limitazioni allo svolgimento di un lavoro da parte di stranieri sul suolo della Repubblica di Polonia (qui di seguito abbreviata: RP), i cittadini degli Stati membri dell’UE, della Confederazione Svizzera e degli Stati dell’AELS hanno accesso illimitato al mercato del lavoro nella Repubblica di Polonia. Ciò significa che a partire dal 17.01.2007 gli stranieri provenienti da uno degli Stati sopracitati sono esonerati dall’obbligo di detenere un permesso di lavoro in Polonia.

In conformità con le norme di legge del 26.04.2001 (foglio ufficiale polacco del 2001 n. 87 pos. 954, con modifiche successive), così come con il Decreto del Ministero polacco per l’economia, il lavoro e la politica sociale del 28.04.2003 sui principi fondamentali volti a determinare la qualifica professionale dei lavoratori addetti al funzionamento di apparecchiature, impianti e reti, § 2 punto 2, nonché con l’Ordinanza sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei lavoratori provenienti dagli Stati membri dell’UE, dalla Confederazione Svizzera o dagli Stati dell’AELS, la verifica dell’abilitazione professionale è necessaria unicamente per il personale specializzato che svolge mansioni dirigenziali, così come per chiunque abbia responsabilità a livello progettuale. La verifica dell’abilitazione professionale riguarda le cosiddette professioni regolamentate; qui di seguito figurano alcuni esempi:

Ingegnere civile (settore specialistico: installazioni)
a. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nei settori specialistici: rete, installazioni e apparecchiature per il riscaldamento, l’aerazione, il gas e lo smaltimento delle acque, nonché condotte d’acqua.
b. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nei settori specialistici: rete, apparecchiature ed installazioni elettriche, nonché apparecchiature ed installazioni elettroenergetiche.
c. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nei settori specialistici: rete, installazioni e apparecchiature per il riscaldamento, l’aerazione, il gas e lo smaltimento delle acque, nonché condotte d’acqua.
d. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nei settori specialistici: rete, apparecchiature ed installazioni elettriche, nonché apparecchiature ed installazioni elettroenergetiche.

Ingegnere civile (settore specialistico: costruzione edile)
e. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nel settore specialistico: costruzione edile.
f. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, con determinate limitazioni, nel settore specialistico: costruzione edile.
g. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nel settore specialistico: costruzione edile.
h. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, con determinate limitazioni, nel settore specialistico: costruzione edile.

Ingegnere civile (settore specialistico: demolizione di edifici)
i. Ingegnere civile abilitato a dirigere i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nel settore specialistico: demolizione di edifici.
j. Ingegnere civile abilitato a pianificare i lavori di costruzione, senza limitazione alcuna, nel settore specialistico: demolizione di edifici.

Ingegnere di costruzioni idriche
k. Ingegnere di costruzioni idriche: progettazione e/o direzione di lavori di costruzione nel settore specialistico: ingegneria idraulica.

Per i collaboratori dipendenti della ditta, nonché per i mandatari o gli assegnatari stessi, non vige l’obbligo di verifica dell’abilitazione professionale, a patto che nel contratto per l’erogazione di servizi o prestazioni oppure nel contratto d’opera non figurino disposizioni che lo richiedano espressamente.
Se su un cantiere un lavoratore con incarico dirigenziale ha ottenuto formalmente l’abilitazione professionale,
la ditta (in qualità di mandataria o di assegnataria) non ha l’obbligo di richiedere separatamente la verifica dei propri collaboratori.
In Polonia si raccomanda vivamente di seguire l’apposita formazione sul cantiere in materia di sicurezza e igiene del lavoro (acronimo polacco: “BHP”), perché tra il diritto vigente nei singoli Stati membri dell’UE e le norme di legge polacche vi sono diverse differenze. Questa formazione comporta costi ridotti e dura solo un paio di ore, ma contribuisce a scongiurare eventuali problemi nel corso dell’esecuzione del contratto.

Notabene: le regole sopracitate valgono fino all’adozione della nuova legge “Sulle regole per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite negli Stati membri dell’UE”, che è già stata presentata al “Sejm” e che contempla regole concrete per il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini dell’UE in relazione all’erogazione di servizi o prestazioni sul territorio della RP, nonché principi per l’erogazione di servizi o prestazioni di natura transfrontaliera. Fino all’entrata in vigore definitiva della nuova legge, occorre prestare particolare attenzione alle modifiche delle norme attualmente vigenti. 

venerdì 21 novembre 2014

Sicurezza lavoro bonifica siti contaminati, Decreto legge modifica lo Sblocca Italia


ROMA – Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.262 dell’11 novembre 2014 il Decreto legge 11 novembre 2014 n.165 Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.
Il decreto modifica il comma 7 dell’articolo 34 del Decreto-legge 12 settembre 2014,n. 133Sblocca Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164. Questa l’integrazione apportata: “Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano ne’ interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica, ne’ determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area”.
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Interpello n. 16/2014, su nomina, scadenza e durata incarico Rls


L’interpello n. 16/2014 ha per oggetto la nomina, revoca e durata in carica dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls). La Commissione competente del Ministero del Lavoro è stata chiamata ad esaminare la normativa in vigore “volta ad assicurare la presenza del Rls in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge” e secondo lo specifico art. 47 del TU sicurezza lavoro 81/08, c. 1, per il quale “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”.*
Quanto alla determinazione del numero, le modalità di designazione o di elezione il successivo c. 5 del TU ne affida il compito alla contrattazione collettiva.
Dal quadro complessivo della normativa e tenuto conto del contesto e della tipologia aziendale del caso proposto dall’interpellante (azienda con più di 15 lavoratori), le modalità di elezione o designazione del Rls dovranno essere oggetto di regolamentazione dallacontrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Se però, aggiunge la Commissione, la contrattazione non è ancora esistente e la precedente ha superato i propri termini di efficacia, deve “operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività”.
Alla domanda se “la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è soggetta ascadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominato, la Commissione risponde che se il mandato del Rls è scaduto, perché riferito ad unacontrattazione collettiva scaduta, lo stesso potrà continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza e fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale. In base ad essa si procederà a una nuova elezione o designazione.
Se, infine, come nel caso oggetto a interpello, si tratta di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico, i lavoratori potranno direttamente eleggere il Rls in azienda, e ciò fino a che non interviene la contrattazione aziendale.
Il c. 4 dell’art. 47 del del TU 81/08 specifica che il Rls “è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.

mercoledì 19 novembre 2014

Come identificare il datore di Lavoro

 il datore di lavoro può essere identificato nei modi seguenti:

nelle Società di Persone, identificabili in società semplici, l’obbligo di sicurezza grava su tutti i soci, salvo che questo non risulti espressamente delegato ad uno soltanto.

In quelle definite come Società in Nome Collettivo, il socio risponde penalmente dell’infortunio occorso ad un altro socio, indipendentemente da una ripartizione dei compiti.

Nella Società in Accomandita Semplice è Datore di lavoro il socio accomandatario, il quale non può delegare la responsabilità all’accomandante;

- nelle Società di Capitali, identificabili come Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, la responsabilità grava, in generale, sul Consiglio di Amministrazione e quindi sul Presidente o Consigliere/Amministratore Delegato o sull’Amministratore unico, salva la dimostrazione esplicita di un’attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad altro soggetto;

- nelle Cooperative il responsabile è il Presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità di dimostrare l’attribuzione di poteri ad altro soggetto.
 

Elenco attività a carattere stagionale DPR 1525 del 1963

DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963,  (gu n. 307 del 26/11/1963)
Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 307 del 26 novembre 1963).

Annesso a

Elenco delle attività per le quali, ai sensi dell'art. 1 secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro.
Articolo unico
1 .        Sgusciatura delle mandorle.
2 .        Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pigne.
3 .        Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).
4 .        Raccolta e spremitura delle olive.
5 .        Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).
6 .        Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso.
7 .        Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
8 .        Lavorazione del falasco.
9 .        Lavorazione del sommacco.
10 .      Maciullazione e stigliatura della canapa.
11 .      Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.
12 .      Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino.
13 .      Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.
14 .      Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.
15 .      Cernita e condizionamento in colli della foglia del tabacco allo stato secco.
16 .      Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.
17 .      Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.
18 .      Scorzatura del sughero.
19 .      Salatura e marinatura del pesce.
20 .      Pesca e lavorazione del tonno.
21 .      Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività).
22 .      Lavorazione delle carni suine.
23 .      Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
24 .      Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati vegetali e alimentari (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco).
25 .      Produzione di liquirizia.
26 .      Estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione.
27 .      Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione.
28 .      Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele.
29 .      Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).
30 .      Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
31 .      Spiumatura della tiffa.
32 .      Sgranellatura del cotone.
33 .      Lavatura della paglia per cappelli.
34 .      Trattura della seta.
35 .      Estrazione del tannino.
36 .      Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del natale e della pasqua.
37 .      Cave di alta montagna.
38 .      Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali.
39 .      Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto.
40 .      Cernita e insaccamento delle castagne.
41 .      Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
42        Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
43 .      Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
44 .      Lavaggio e imballaggio della lana.
45 .      Fiere ed esposizioni.
46 .      Lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale).
47 .      Spalatura della neve.
48 .      Attività svolta in colonie montane, marine e curative.
49 .      Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. E) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
50 .      Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.
51 .      Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
52 .      Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.
Visto, il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
delle fave