domenica 27 dicembre 2015

Ascensori e montacarichi, il nuovo regolamento voluto dall’Europa

Sulla GU del 21 febbraio 2015 è stato pubblicato un nuovo regolamento* in materia di ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta e dellalicenza d’uso per ascensori e montacarichi. Il nuovo testo è stato adottato per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 in materia e con riferimento alla direttiva 95/16/CE.
Con il Dpr 162/1999 il nostro legislatore, allo scopo proprio di dare attuazione alla direttiva europea, aveva operato un “riavvicinamento” alle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, senza peraltro trovare il consenso della Commissione europea che, nel 2011, aveva contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttiva.
Il motivo? Le disposizioni per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi devono essere estese a tutti gli ascensori e non solo a quelli in servizio privato
Da qui la necessità di correggere il regolamento del 1999 (artt. 11 e 12), cui si è giunti con l’emanazione del Dpr pubblicato in GU il 21 febbraio e le cui disposizioni sono entrate in vigore l’8 marzo scorso.
Il provvedimento (art. 1) corregge anche l’art. 13 del vecchio regolamento con l’inserimento della direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture tra i soggetti preposti alle verifiche periodiche** prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori. Ed ancora, con l’introduzione nel testo del nuovo regolamento dell’art. 17-bis vengono semplificate le procedure di concessione delle autorizzazioni alla installazione degli ascensori.
A proposito anche delle verifiche periodiche di funzionamento in sicurezza, le disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, hanno formato oggetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 09.03.2015, pubblicato sulla GU del 14 marzo scorso, n. 61.
Sul Decreto ministeriale, che era stato previsto dall’art. 2 del Regolamento in materia di ascensori di cui ci siamo appena occupati, torneremo con alcuni approfondimenti.
* Dpr 19 gennaio 2015, n. 8.
** “Il proprietario dello stabile… è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto … a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, o l’Arpa;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre;
d) gli organismi di certificazione… per le valutazioni di conformità;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati… ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012… dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008”.

Cemento amianto nel Lazio, mappatura satellitare da Ausl Viterbo

Cemento amianto nel Lazio, mappatura satellitare da Ausl Viterbo

VITERBO – Grazie a una convenzione siglata tra la Ausl di Viterbo e l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti e Pescara sarà possibile, tramite il telerilevamento satellitare, ampliare la mappatura delle coperture in cemento-amianto che sono ancora presenti in grandi quantità nel territorio della regione Lazio.
L’Università di Chieti e Pescara metterà a disposizione del Laboratorio di igiene industriale – Centro regionale amianto della Ausl di Viterbo tecniche moderne e innovative di telerilevamento attraverso cui  sarà possibile studiare l’intera superficie del territorio regionale del Lazio e realizzare il censimento su piattaforma “GIS”, di tutti fabbricati che hanno copertura in MCA, Materiali Contenenti Amianto. Fabbricati Individuati con immagini multi spettrali “commerciali”.
La convenzione è stata presentata in un incontro tra il direttore generale della Ausl VT, Adolfo Pipino, il direttore sanitario Marina Cerimele, e i ricercatori Gianluigi Rosatelli, Gabriele Pugliese e Giuseppe Pomposo del Centro di ateneo di archeometria e microanalisi dell’Università di Chieti e Pescara. Nel corso dell’incontro è stato inoltre inaugurato il nuovo microscopio elettronico a scansione dotato di microanalisi a raggi X, nuova acquisizione del Laboratorio di igiene industriale – Centro regionale amianto della Ausl di Viterbo. Una strumentazione all’avanguardia che si aggiunge al diffrattometro a raggi X di cui il laboratorio si era dotato lo scorso anno. Grazie a questa nuova strumentazione di ultima generazione il Centro regionale amianto della Ausl di Viterbo diviene pertanto una struttura di eccellenza di livello nazionale per l’analisi delle polveri nocive e delle fibre di amianto.
Grazie all’implementazione strumentale del laboratorio sarà inoltre possibile eseguire i dovuti controlli anche su strutture di interesse pubblico quali le scuole, la cui salubrità ambientale era stata fonte di preoccupazione e allarme nei genitori dei bambini nel viterbese, e intervenire nel minor tempo possibile per individuare le situazioni che presentano maggiori criticità.
Per approfondire:

Su ambiente e lavoro, le novità della legge di conversione del “Del Fare”

Su ambiente e lavoro, le novità della legge di conversione del “Del Fare”

Per effetto dell’ art. 42-quater della Legge 98/2013 di conversione del DL “Del fare”, restano validi ed efficaci ai fini previdenziali i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Inail ai lavoratori:
  • cessati per mobilità;
  • titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà;
  • autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
La revoca delle certificazioni a suo tempo adottata aveva interessato un numero consistente di lavoratori di aziende con attività di utilizzo dell’amianto nei cicli produttivi.
Secondo i presentatori dell’emendamento sul DL 69/2013 che ha portato al ripristino delle certificazioni Inail, le revoche erano avvenute “in modo massivo e non a seguito di verifica della loro illegittimità…” e avevano riguardato sia ex lavoratori già pensionati sia lavoratori ancora in attività, ai quali era stata accertata l’insorgenza di patologie derivanti dall’esposizione all’amianto e che si erano visti privare l’accesso ai benefici previsti.
Altra disposizione sull’ambiente/lavoro presente nella legge di conversione del “Del fare” riguarda l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo in deroga al regolamento specifico (Dm 161/2012) la cui applicazione viene limitata alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a Via*.
Sempre in materia di salvaguardia dell’ambiente/lavoro, l’inserimento dell’art. 41- ter  che prevede l’inclusione dei silos per i materiali vegetali, delle cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva l’anno, degli stabilimenti di produzione di aceto e i frantoi fra le tipologie di impianti  assoggettati all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera** e alle prescrizioni specificamente previsti  dai piani e programmi di qualità dell’aria e dalle normative regionali.
*È la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, e cioè delle “modifiche, positive o negative, degli stati ambientali di fatto, indotti dall’attuazione di un determinato progetto”.
** Il DLgs 152/2006Norme in materia ambientale –  disciplina, fra l’altro le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera  (per la convenzione di Ginevra del 1979, “…le emissioni causate dall’uomo sono dovute alle attività industriali, alla produzione di energia, ai trasporti nonché ai consumi ed allo stile di vita degli individui…”).

Approvate le nuove norme tecniche per gli impianti a gas

Approvate le nuove norme tecniche per gli impianti a gas

Il Decreto 30 settembre 2015, pubblicato sulla GU n.282 del 3 dicembre 2015 (Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all’odorizzazione del gas), ha lo scopo di individuare e approvare gli aggiornamenti delle norme tecniche già esistenti in materia*.
L’art. 1 del Decreto pubblica questo elenco riepilogativo delle norme tecniche approvate.
UNI 7131:2014, Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio;
UNI 7133-1:2012 , Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 1:Termini e definizioni.
UNI 7133-2:2014 , Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 2: requisiti, controllo e gestione.
UNI 7133-3:2012, Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 3:Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi.
UNI 7133-4:2012, Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 4:Definizione dei requisiti degli odorizzanti.
UNI 7140:2013 + EC 1-2014 UNI 7140:2013. Apparecchi a gas per uso domestico – Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare.
UNI 8723:2010 , Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10641:2013, Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione – Progettazione e verifica.
UNI 10682:2010, Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione. Progettazione, costruzione, installazione collaudo ed esercizio.
UNI 10738:2012 + EC 1-2013 UNI 10738:2012 , Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza.
UNI 11137:2012 + EC 1-2013 UNI 11137:2012, Impianti a gas per uso domestico e similare – Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia.
UNI 11353:2010, Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per
allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare – Prescrizioni di sicurezza.
UNI 11528:2014, Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio.
Nell’allegato del Decreto appena pubblicato sulla GU sono descritte le norme armonizzate nell’ambito della Dir. 90/396/CEE (Dpr 661/96) e le corrispondenti norme italiane di recepimento.
Articolo appartenente a Esperto risponde e taggato Permalink.


NOTA

Mentre si pubblicano norme che nessuno applicherà, nessuno vigila dalla soppressione degli enti tradizionali (ENPI, ANCC, ISPSL, etc.) sulle norme esistenti. Si sopprime l'obligo dei controlli dei fumi sulle auto e si obbliga una economia familiare debole a sopportare il terzo responsabile, ti inviano una lettera per la sostituzione del misuratore volumetrico del gas per impiantarne uno elettronico e gli addebbiti presunti sono sempre superiori a quelli effettivi, si annunciano riduzioni dei costi e le bollette aumentano. Questa è la nuova realtà che disconosce il passato e si inventa un nuovo che è più vecchio del presistente.