lunedì 29 giugno 2015

corso per: "ISPETTORI/VERIFICATORI per il CONTROLLO dello STATO DI MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO degli IMPIANTI TERMICI"

Corso di Settembre 2015

Gas.it Ente di Formazione ACCREDITATO,su richiesta di un Organismo di Ispezione, organizza un corso per:
"ISPETTORI/VERIFICATORI per il CONTROLLO dello STATO DI MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO degli IMPIANTI TERMICI"
Durante il corso saranno illustrate le disposizioni del DPR 74/2013 e quelli previsti all’art. 9 DGR Lombardia XI 2601/2011 così come modificato dalla Del X 1118/2013
Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione del corso.
Corso abilitante alla esecuzione dell'attività per conto di Comuni e Province della regione Lombardia e a livello nazionale.
Sono previsti 5 posti gratuiti riservati a Neolaureati e Neodiplomati agevolando l’inserimento nell’attività lavorativa.
Il corso intende formare i tecnici addetti alle ispezioni sugli impianti termici per conto di Comuni e Province, fornendo tutti gli elementi necessari per svolgere i compiti previsti dalla Legislazione nazionale (DPR 412/93 e DPR 551/99 D.Lgs 192/05 e DPR 74/2013, e da quella della Regione Lombardia (DGR Lombardia XI 2601/2011 secondo quanto espresso dalla D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e DGR X_1118/2013 in recepimento del DPR 74/2013)
gli Organismi di Ispezione che ci hanno richiesto il corso sono in attesa dei nuovi ispettori da avviare alle attività operative ed organizzano una sessione dell'esame ENEA per i selezionati.
Per gli ispettori-verificatori già abilitati è previsto un modulo breve da 20 ore per l’aggiornamento alle nuove disposizioni riguardanti gli impianti di condizionamento, gli impianti a biomassa e le pompe di calore.
Il corso è a pagamento. L'esame potrà essere secondo le disposizioni nazionali previo superamento dell'esame ENEA.
Le selezioni sono aperte: inviare dettagliato curriculum e elementi comprovanti i requisiti a formazione@gas.it.
oppure
fax: 0236604495. Segreteria tecnica: 0236604434.
SCARICA LA LOCANDINA
SCARICA LA SCHEDA DI ADESIONE
SCARICA LA SCHEDA DI ADESIONE PER GLI ISPETTORI GIA' ABILITATI
Requisiti dei partecipanti
Per poter essere ammessi a partecipare al corso ed al successivo accertamento di idoneità tecnica gli aspiranti verificatori devono possedere i requisiti riportati dal DPR 74/2013:
a)    laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lauree in materia tecnica specifica quelle in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica.;
b)      sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:
  • Sistemi per l’ingegneria e l’ambiente                   (ing-ind/09);
  • Fisica tecnica industriale                                     (ing-ind/10);
  • Fisica tecnica ambientale                                    (ing-ind/11);
  • Fisica teorica, modelli e metodi matematici           (fis/02);
  • Misure meccaniche e termiche                             (ing-ind/12);
  • Chimica industriale                                            (chim/04);
  • Principi di ingegneria chimica                              (ing-ind/24);
c)    Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore; si ritengono validi:
Si ritengono validi i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:
Costruzioni aeronautiche; Edilizia; Fisica industriale; Industria mineraria; Industria navalmeccanica;  Industrie metalmeccaniche; Meccanica; Meccanica di precisione;Metallurgia;Termotecnica.
d)     Il Diploma di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale) in: Tecnico delle Industrie meccaniche;
e)     In mancanza della formazione tecnica e professionale di cui ai punti precedenti, il possesso di significativa esperienza professionale nel campo delle ispezioni degli impianti termici maturata precedentemente l'entrata in vigore del d.p.r. 74/2013, in applicazione del punto 11 dell'allegato C al d.p.r. 74/2013 e art. 14 comma 2 b) del DPGR 3 marzo 2015 n 25/R
Il possesso dei requisiti tecnico-professionali è condizione indispensabile per l’ammissione al corso ed al successivo accertamento di idoneità tecnica: non possono essere ammessi candidati che non siano in possesso dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti.

L’accertamento è articolato in tre fasi: una prova scritta (durata circa 2 ore), una prova pratica di verifica del rendimento di combustione di una caldaia autonoma e/o centralizzata (durata circa 30 minuti) ed un colloquio orale (durata circa 30 minuti).
Solo coloro che superano la prova scritta sono ammessi a sostenere le successive due prove.
In caso di esito negativo l’accertamento di idoneità tecnica può essere ripetuto una sola volta.
Sede di realizzazione
Il corso si terrà presso il Centro di Formazione Gas.it di Assago (MI) via Garibaldi, 1.
Durata
Il corso è articolato in 64 ore di lezioni teoriche, esercitazioni in aula ed esercitazioni  pratiche sugli impianti. Le lezioni si terranno secondo il seguente calendario:
Settembre/Ottobre 2015
Il corso avrà inizio Martedì  04/09/2015 e il 05/09/2015 dalle 9:00-13:00  14:00-18:00  con cadenza ogni Martedì e Mercoledì. Le iscrizioni saranno effettuate entro il mese di luglio 2015.
Le lezioni successive saranno comunicate alla conclusione dell’iscrizione dei candidati e in successione saranno organizzate le sessioni d’esame.
Materiale didattico fornito
La quota di iscrizione al corso include il costo del seguente materiale didattico:
  • Corso on line con test per la verifica di apprendimento;
  • Linee guida per la regione Lombardia (Manuale) per il verificatore di impianti termici;
  • Normativa per il verificatore di impianti termici;
  • Esercizi e complementi per il verificatore di impianti termici;
  • Manuali e dispense appositamente predisposte per il corso.
Per moduli di iscrizione e locandine e per ulteriori informazioni visita il nostro sito.

domenica 28 giugno 2015

“Tante misure per nulla”: una nuova storia di infortunio con le raccomandazioni della comunità di pratica


Redazione DoRS

La vicenda ha coinvolto Roberto, un muratore esperto che doveva occuparsi, insieme ad alcuni colleghi, di installare un  impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone. I lavori dovevano finire in fretta poiché gli incentivi per l’installazione di questi impianti stavano per scadere.

Il capannone era già senza la copertura in cemento amianto, erano rimaste solo le travi quando Roberto ha messo il piede sull’unico pannello già posizionato ma non fissato ed ha perso l’equilibrio. Si è appoggiato al parapetto laterale messo per proteggere il bordo che non ha offerto la resistenza prevista perché si è sganciato dalla trave e di conseguenza è caduto a terra. Ha riportato gravi lesioni tra cui fratture al bacino, all'osso sacro, al braccio sinistro, oltre a lesioni a un rene, a un polmone, alla bocca, in particolare ai denti.
Le misure di protezione contro la caduta dall'alto erano costituite da elementi di ponteggio su un lato, parapetti sui quattro bordi, reti anticaduta su una parte dell'area sotto quella di lavoro. Tante misure per nulla: l'insieme degli apprestamenti non forniva una protezione adeguata per i lavoratori che operavano in quota.

Questa storia è stata scritta nell’ambito del progetto: “Dall’inchiesta alla storia: costruzione di un repertorio di storie di infortunio sul lavoro” .  Le raccomandazioni sono state scritte e condivise dalla "comunità di pratica" costituita dagli operatori SPreSAL che hanno partecipato al secondo laboratorio "Dalle storie di infortunio alla costituzione di una comunità di pratica”  lo scorso dicembre.


Vai all'indice delle storie o leggi direttamente "Tante misure per nulla"

Classificazione dei rifiuti - 4 crediti formativi

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via M. Cervantes, 64 - 80133 Napoli

Abbiamo il piacere di invitarTi a partecipare al Seminario organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Prov. di Napoli del 01 luglio p.v. ore 14.30, presso l'Aula Magne dell'ITIS "A. Righi" - V.le Kennedy, 112 - 80125 Napoli - sul tema "La classificazione dei rifiuti e l’attribuzione delle nuove frasi di pericolo".
La registrazione può avvenire nella rispettiva area riservata di questo sito.
Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 CFP.
D'ordine del Presidente
La Segreteria 

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Grazie per l'attenzione
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mercoledì 24 giugno 2015

Ministero Trasporti, istituito il Servizio ispettivo lavoro marittimo


ROMA – Disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto dirigenziale del 17 giugno n.13 l’Istituzione del servizio ispettivo del lavoro marittimo, ovvero il servizio richiamato dalla Convenzione Ilo per il lavoro marittimo del 2006, che dovrebbe anticipare come emerso dall’incontro Ilo di Roma dello scorso febbraio, la ratifica italiana dell’intera convenzione.
Il servizio dovrebbe assumere operatività piena dopo l’eventuale legge nazionale di ratifica, fino a quel momento sarà comunque riferimento per le ispezioni del Ministero attualmente rispondenti alla legge 10 aprile 1981, n. 159Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro.
Compiti dell’organismo saranno ispezione e certificazione di navi e unità mercantili battenti bandiera italiana. Non saranno nelle sue attenzioni:
  • “navi militari o destinate al trasporto delle truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
  • navi da pesca;
  • unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
  • imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale”.
Al vertice sarà l’Autorità competente centrale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne) e per quanto riguarderà la sicurezza della navigazione, l’Autorità sia avvarrà dell’affiancamento del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto.
Ancora, l’Autorità sarà organo deputato al coordinamento delle attività della Autorità marittime locali, di Inps e Inail.
Le ispezioni possibili saranno:
“a) ispezione iniziale: per le navi o unità mercantili nuove;
b) ispezione intermedia: per le navi o unità mercantili esistenti di stazza lorda superiore a 200 GT;
c) ispezione di rinnovo: per le navi o unità mercantili nuove o esistenti.
d) Ispezione addizionale: per le navi o unità mercantili nuove o esistenti.
Per quanto riguarda le ispezioni iniziali queste saranno propedeutiche al rilascio dell’Autorità marittima della dichiarazione di conformità e del certificato del lavoro marittimo, in riferimento particolare a: “età minima, certificato medico, qualifiche e abilitazioni della gente di mare, contratti di arruolamento marittimo, ricorso a ogni servizio di reclutamento e collocamento, durata dell’orario di lavoro e di riposo, composizione dell’equipaggio, alloggi, strutture ricreative a bordo, alimentazione e servizio di ristorazione, salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni, asssistenza medico-sanitaria a bordo, procedure per i reclami a bordo, pagamento dei salari“.
L’ispezione intermedia avrà invece “lo scopo di accertare che la nave continui ad essere in linea con i requisiti della normativa nazionale di implementazione nonché con i requisiti minimi previsti dalla Convenzione. L’ispezione deve aver luogo entro il secondo ed il terzo anno della data anniversaria del certificato. L’ispezione intermedia deve essere estesa e approfondita alla stregua delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato del lavoro marittimo”.
Mentre l’ispezione di rinnovo avrà “lo scopo di verificare che tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale nonché con i requisiti minimi previsti dalla Convenzione e di quanto contenuto nel presente decreto, siano soddisfatti ponendo particolare attenzione alle aree di cui all’ispezione iniziale”.
Tempi, documentazioni e prassi delle verifiche sono indicati nelle linee guida allegate al decreto. Il lavoratore marittimo avrà la facoltà di presentare reclamo in merito agli esisti dell’ispezione. Le spese delle visite ispettive saranno a carico dell’armatore dell’unità.
Infine, in merito ancora all’entrata in vigore piena del provvedimento di istituzione, questo quanto formalmente indicato dall’articolo 14 Norme transitorie. “1. Nelle more della entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione Internazionale sul lavoro marittimo del 2006, le procedure di ispezione indicate nell’Allegato A al presente decreto costituiscono riferimento per gli ispettori del Ministero incaricati di effettuare le verifiche ispettive sul naviglio nazionale, in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica della stessa Convenzione MLC 2006 gli ispettori autorizzati dall’Amministrazione, a conclusione con esito positivo delle verifiche ispettive a bordo delle navi battenti bandiera italiana, possono rilasciare solo una “Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo” delle navi stesse, redatta ai sensi di quanto indicato nelle Linee guida allegate al presente decreto ed in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147″.

lunedì 22 giugno 2015

Navi, approvazione nuovi modelli di Certificati di sicurezza

ROMA – Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Decreto 19 giugno 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2012 ha approvato i modelli di:
  • Certificato di sicurezza per nave passeggeri con relativo elenco delle dotazioni (Form P);
  • Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico con relativo elenco delle dotazioni (Form E).
I nuovi modelli sono in vigore dal 1° luglio in sostituzione dei precedenti certificati, allegati al decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010 e si adeguano a quanto modificato dalle Risoluzioni del Comitato per la Sicurezza Marittima (Marittime Safety Committee) MSC. 308 (88) e MSC. 309 (88) del 3 dicembre 2010, con la quale sono stati adottati gli emendamenti alla Convenzione internazionale SOLAS ’74.
Entrambi i  Certificati di sicurezza sono rilasciati a seguito di visita ispettiva e attestano laconformità delle misure di sicurezza della nave alle prescrizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, per quanto riguarda:
  • “la struttura, le macchine principali e ausiliarie, le caldaie e altri recipienti sotto pressione;
  • le sistemazioni e i particolari relativi alla compartimentazione stagna;
  • i galleggiamenti di compartimentazione;
  • i sistemi ed i dispositivi di protezione antincendio ed i piani per la difesa contro gli incendi;
  • i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli d’emergenza;
  • apparecchio lanciasagole e impianti radioelettrici per i mezzi di salvataggio;
  • apparati di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;
  • fanali, mezzi di segnalazione diurna, mezzi di segnalazione acustica e di segnali di pericolo, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore.
I certificati devono essere obbligatoriamente completati da un elenco di dotazioni da allegare permanentemente dove sono indicati nel dettaglio il numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio, numero e tipo dei mezzi (imbarcazioni, zattere, battelli), numero di salvagenti, tute d’immersione, tute di protezione termica  e Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio.
Sono poi elencate le dotazioni degli impianti radioelettrici della nave, i metodi utilizzati per assicurare la disponibilità delle installazioni radioelettriche, i sistemi e le apparecchiature di navigazione.
Per approfondire: Dec.19 giugno 2012.
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Formazione equipaggi pescherecci, etc.

Formazione equipaggi pescherecci, brevetti, guardia, Decisione UE Convenzione STCW-F

ROMA – Decisione del Consiglio, 18 maggio 2015, n. 799 – 2015/799/UE – Autorizzazione ad aderire, nell’interesse dell’UE, alla convenzione internazionale dell’IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, rilascio brevetti, guardia.
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 maggio 2015 una Decisione del Conglio con la quale si autorizzano gli Stati membri ad aderire alla Convenzione dell’Organizzazione marittima mondiale relativa alla sicurezza della pesca, intesa come sicurezza sia delle persone a bordo che del mare.

Imo Organizzazione marittima internazionale

L’Imo, International maritime organization è l’Agenzia delle Nazioni Unite che dal 1948, data della sua istituzione, si occupa della cooperazione marittima, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell’ambiente marino.
170 sono attualmente i Paesi che vi aderiscono e tra questi figura l’Italia, che fa parte del suo Consiglio d’organizzazione, annoverata nel gruppo dei dieci Paesi maggiormente evoluti nella navigazione marittima.

Convenzione STCW-F

La Convenzione oggetto della recente Decisione UE è la STCW-F , è stata adottata dall’Imo il 7 luglio del 1995 ed è entrata in vigore il 29 settembre 2012.
Si tratta di una convenzione che riguarda i pescherecci superiori ai 24 metri di lunghezza e contiene tra le misure, indicazioni sulla certificazione di skipper, ufficiali, ufficiali macchina e operatori radio.
Gli Stati Membri, stando alla Decisione Ue dovranno adottare la Convenzione entro il 23 maggio del 2017.
Così nelle motivazioni della Decisione UE 18 maggio 2015, n. 799:
“5) Nell’ambito degli accordi di partenariato con paesi terzi per una pesca sostenibile («accordi»), è importante che l’equipaggio a bordo dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro possieda qualifiche professionali adeguate, comprovate da certificati riconosciuti dallo Stato di bandiera, in modo da rendere possibili le assunzioni alle condizioni stabilite negli accordi. Nell’applicare la convenzione, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo per evitare conflitti tra diritto internazionale e diritto dell’Unione, compresi possibili effetti negativi sulla conclusione e sull’attuazione degli accordi. I paesi terzi interessati dovrebbero inoltre essere incoraggiati ad aderire alla convenzione.
(6) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione promuovono la sicurezza in mare e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché il miglioramento delle qualifiche professionali dell’equipaggio a bordo dei pescherecci. L’Unione sostiene finanziariamente la formazione nel settore della pesca attraverso il Fondo europeo per la pesca e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
(7) La regola 7 del capo I dell’allegato della convenzione rientra nella competenza esclusiva dell’Unione per quanto concerne le norme dell’Unione sul riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da talune categorie di equipaggi dei pescherecci e incide sulle norme del trattato e sul diritto derivato dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nella misura in cui siano interessati cittadini dell’Unione che possiedono i pertinenti certificati rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo”.

Convenzione STCW

Per quanto riguarda ancora la formazione della gente di mare, lo scorso 8 maggio ilConsiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto per l’approvazione della direttiva 2012/35/UE che contiene disposizioni e adempimenti transitori derivanti dai recenti aggiornamenti della STWC, Convenzione sulla formazione della gente di mare, rilascio dei brevetti e guardia.

Pavimenti in legno: posa in opera


Formazione equipaggi pescherecci, brevetti, guardia, Decisione UE Convenzione STCW-F

Formazione equipaggi pescherecci, brevetti, guardia, Decisione UE Convenzione STCW-F

ROMA – Decisione del Consiglio, 18 maggio 2015, n. 799 – 2015/799/UE – Autorizzazione ad aderire, nell’interesse dell’UE, alla convenzione internazionale dell’IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, rilascio brevetti, guardia.
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 maggio 2015 una Decisione del Conglio con la quale si autorizzano gli Stati membri ad aderire alla Convenzione dell’Organizzazione marittima mondiale relativa alla sicurezza della pesca, intesa come sicurezza sia delle persone a bordo che del mare.

Imo Organizzazione marittima internazionale

L’Imo, International maritime organization è l’Agenzia delle Nazioni Unite che dal 1948, data della sua istituzione, si occupa della cooperazione marittima, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell’ambiente marino.
170 sono attualmente i Paesi che vi aderiscono e tra questi figura l’Italia, che fa parte del suo Consiglio d’organizzazione, annoverata nel gruppo dei dieci Paesi maggiormente evoluti nella navigazione marittima.

Convenzione STCW-F

La Convenzione oggetto della recente Decisione UE è la STCW-F , è stata adottata dall’Imo il 7 luglio del 1995 ed è entrata in vigore il 29 settembre 2012.
Si tratta di una convenzione che riguarda i pescherecci superiori ai 24 metri di lunghezza e contiene tra le misure, indicazioni sulla certificazione di skipper, ufficiali, ufficiali macchina e operatori radio.
Gli Stati Membri, stando alla Decisione Ue dovranno adottare la Convenzione entro il 23 maggio del 2017.
Così nelle motivazioni della Decisione UE 18 maggio 2015, n. 799:
“5) Nell’ambito degli accordi di partenariato con paesi terzi per una pesca sostenibile («accordi»), è importante che l’equipaggio a bordo dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro possieda qualifiche professionali adeguate, comprovate da certificati riconosciuti dallo Stato di bandiera, in modo da rendere possibili le assunzioni alle condizioni stabilite negli accordi. Nell’applicare la convenzione, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo per evitare conflitti tra diritto internazionale e diritto dell’Unione, compresi possibili effetti negativi sulla conclusione e sull’attuazione degli accordi. I paesi terzi interessati dovrebbero inoltre essere incoraggiati ad aderire alla convenzione.
(6) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione promuovono la sicurezza in mare e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché il miglioramento delle qualifiche professionali dell’equipaggio a bordo dei pescherecci. L’Unione sostiene finanziariamente la formazione nel settore della pesca attraverso il Fondo europeo per la pesca e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
(7) La regola 7 del capo I dell’allegato della convenzione rientra nella competenza esclusiva dell’Unione per quanto concerne le norme dell’Unione sul riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da talune categorie di equipaggi dei pescherecci e incide sulle norme del trattato e sul diritto derivato dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nella misura in cui siano interessati cittadini dell’Unione che possiedono i pertinenti certificati rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo”.

Convenzione STCW

Per quanto riguarda ancora la formazione della gente di mare, lo scorso 8 maggio ilConsiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto per l’approvazione della direttiva 2012/35/UE che contiene disposizioni e adempimenti transitori derivanti dai recenti aggiornamenti della STWC, Convenzione sulla formazione della gente di mare, rilascio dei brevetti e guardia.
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