venerdì 28 agosto 2015

Corso online Sicurezza: La Direttiva PED


L’evento formativo è teso a fornire ai partecipanti gli strumenti e le nozioni necessarie alla conoscenza delle problematiche
inerenti la sicurezza delle attrezzature in pressione( apparecchiature, tubazioni,etc;) in conformità con quanto previsto dalla
Direttiva PED, dal D. LGS 93/2000, dal decreto applicativo DM 329/04 e relativa integrazione: DM 11/04/2011

Dal 15/06 al 15/11 Fondazione Opificium mette a disposizione degli iscritti attraverso la piattaforma e-Academy il corso al prezzo di € 150,00+iva. Da diritto a 27 CFP.

Tutte le info

Corso "Processo civile telematico per CTU"


Dal 2 maggio parte un nuovo corso online sulla piattaforma e-Academy.Processo civile telematico per CTU.
La proposta formativa si compone di:
-Corso di alta formazione in e-learning
-Software e assistenza telefonica
-Manuale e-book “Il Processo Telematico per CTU”
-Manuale e-book “Manuale del CTU”
-al completamento del corso, attribuzione di 7 CFP crediti formativi professionali.
Pacchetto Platinum € 100+iva
Pacchetto Gold € 60+iva

Convenzione Norme Tecniche CEI



E’ stata firmata il 1 aprile una convenzione tra CEI e CNPI per accedere online alla raccolta completa delle Norme e Guide Tecniche CEI ad un prezzo particolarmente vantaggioso. 
Comunicato stampa CEI-CNPI
Leggi la convenzione
Istruzioni per aderire

CEI WebStore      

Per i periti industriali Norme Uni a 15€


E' il frutto di una Convenzione siglata tra Cnpi-Uni che permetterà, dal 01/01/2015, agli iscritti all’albo di accedere alla banca dati Uni e di poter scaricare le norme a costi ragionevoli.
Il servizio consentirà ai periti industriali la consultazione, tramite collegamento internet, dei testi integrali delle norme tecniche, continuamente aggiornate, selezionate e garantite sulla base del catalogo vigente al momento della consultazione. Inoltre sarà concesso ai periti industriali un accesso base presso la sede di ogni collegio provinciale e, senza costi aggiuntivi, la possibilità di visualizzazione in multi-utenza per mezzo di accessi temporanei a distanza.
Gli iscritti poi potranno godere di un altro importante vantaggio: l’opportunità di procedere al download delle norme, previo pagamento di un prezzo forfettario di soli € 15,00 (più IVA) per singola norma e indipendentemente dal prezzo di listino.


Leggi la Convenzione

Corso Il Processo Tributario


Tra le attività riservate alla figura del perito industriale edile vi è quella del patrocinio nel processo civile tributario.Solo per ricordartelo questa disposizione è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs 546/1992 che prevede: “sono altresì abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi alle commissioni tributarie, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili….omissis“.Questo breve corso ha lo scopo di ripassare le disposizioni processuali con le novità nel frattempo intervenute. L’entrata in vigore della riforma del Catasto comporterà, con tutta probabilità, un aumento del contenzioso dove sarà indispensabile la consulenza del perito industriale edile proprio sugli aspetti di estimo, di classamento delle singole unità immobiliari.
Docente: Avv. Guerino Ferri – Ufficio Legale del CNPIIl costo è contenuto in € 50, 00 Iva compresa, da versare anticipatamente contestualmente all’iscrizione.Crediti formativi: 9Il corso si potrà seguire online sulla piattaforma eAcademy.La tua preadesione sarà ritenuta impegnativa.

Clicca qui per la Preadesione

Fascicolo del Fabbricato:


 arriva l'intesa CNPI-CONFABITARE per diffondere la cultura della sicurezza degli edifici.

L’accordo prevede che i due organismi collaborino in sinergia per diffondere la cultura del Fascicolo tramite convegni, articoli di stampa fino ad azioni di lobby presso le pa.
Inoltre Cnpi e Confabitare lavoreranno insieme per cercare di coinvolgere anche altri ordini professionali e per diffondere, sui canali di comunicazione di categoria e sulle due rispettive riviste (Abitare oggi e Opificium), articoli specifici sull’argomento. La prima azione comune sarà la partecipazione del Cnpi alla Convention nazionale organizzata a Bologna da Confabitare il prossimo novembre. Per quest’ultima azione il Cnpi si potrà avvalere del collegio provinciale di Bologna.

martedì 11 agosto 2015

Esperienza e titoli di studio dei “verificatori” delle attrezzature di lavoro

Esperienza e titoli di studio dei “verificatori” delle attrezzature di lavoro

Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimenti sull’applicazione del D.L. 11 aprile 2011*, la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali (direzioni coordinate dei Ministeri del lavoro, della sanità e dello sviluppo economico) ha fornito delle indicazioni a proposito dei criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all’art.71, c. 11, del TU 81/08**.
La circolare con le informazioni (n. 22 del 29 luglio 2015), sottolinea che i “verificatori”, secondo quanto previsto al punto 1, lett.d), dell’All. I del DL del 2011, devono dimostrare di: avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche; ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.
A proposito dell’esperienza temporale, essa “può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature(SP, sollevamento persone; SC, apparecchiature per il sollevamento di materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga; GVR, gas, vapore, riscaldamento),seguendo un’attività di addestramento come verificatore … che si articola con:
  1. affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. A questo scopo, alla firma del verificatore sul verbale di verifica … deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto);
  2. effettuazione di attività di verifica a) di almeno due attrezzature al mese, b) di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo, che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui sono presenti le attrezzature”.
La copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.
* Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del TU81/08 e criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, c. 13 dello stesso TU.
** “… Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’all. VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni …, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al c. 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o dall’Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al c.13″. 
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lunedì 10 agosto 2015

Dispositivi di Protezione Individuale incendi boschivi

Dispositivi di Protezione Individuale incendi boschivi

Sicurezza    by AmministratoreCommenti chiusi

Definizione dei requisiti e delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI da utilizzare per le operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio della Regione Lazio.
Determinazione - numero G09342 del 28/07/2015

Determinazione - numero G09342DI INDIVIDUARE, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, irequisiti, la normativa di riferimento, le caratteristiche prestazionali, e le certificazioni obbligatorie che i dispositivi di protezione individuale - DPI utilizzati dai volontari di Protezione Civile dovranno possedere per il compito di “prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia” relativamente allo “scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia”, come rappresentato nell’Allegato A;
DI DEFINIRE le caratteristiche del completo per antincendio boschivo – AIB per i volontari di Protezione Civile della Regione Lazio, come raffigurato nell’Allegato B e sulla fattispecie delmodello di rappresentanza bicolore giallo-blu già in dotazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio.

Il personale che interviene nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi è esposto al rischio di ustioni, traumi, ferite, abrasioni, malori, danni all’apparato respiratorio, intossicazione per inalazione di fumi, morsi di animali e punture d’insetti.
Risulta quindi assolutamente necessario che tutti gli operatori debbano essere dotati di specifica preparazione professionale, di certificata idoneità fisica ed equipaggiati con adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
L’equipaggiamento individuale deve proteggere il personale che opera in attività di antincendio boschivo da contatti con le fiamme e/o da corpi surriscaldati o in combustione, evitare che il calore radiante o convettivo raggiunga la superficie corporea e consentire nello stesso tempo di smaltire il calore corporeo prodotto a seguito dell’attività fisica. L’equipaggiamento deve altresì consentire lo svolgimento dell’attività propria dell’operatore.
I D.P.I. non devono ostacolare i movimenti e la percezione sensoriale e non devono arrecare disagi che possano affaticare l’operatore, limitandone il grado di attenzione.
L’equipaggiamento individuale degli operatori A.I.B. è costituito da un insieme di D.P.I. (tuta, casco, occhiali, visiera, guanti e scarpe) destinati a proteggere dai rischi che possono verificarsi durante le operazioni di spegnimento incendi.
I DPI necessari e obbligatori per la protezione dei volontari di Protezione Civile negli interventi di antincendio boschivo sono:
1. Casco
2. Completo giacca e pantalone
3. Guanti
4. Scarpe

Determinazione - numero G09342Determinazione - numero G09342

Sicurezza e salute nelle micro e piccole imprese

giovedì 06 agosto 2015

Sicurezza e salute nelle micro e piccole imprese

Sicurezza    by Matteo PuppoCommenti chiusi

sicurezza_lavoroArticolo EU-OSHA, agenzia dell'Unione europea, sulle micro e piccole imprese

Le piccole e medie imprese (PMI) sono considerate elementi chiave per la crescita economica, l’innovazione, l’occupazione e l’integrazione sociale e costituiscono la spina dorsale dell’economia dell’UE.

Nel 2013 le PMI rappresentavano il 99,8% di tutte le imprese non finanziarie dell’UE. Ciò equivale a 21,6 milioni di imprese dell’UE. 

Alle PMI appartengono tre categorie - micro, piccole e medie imprese. Nella raccomandazione 2003/361/EC della Commissione del 6 maggio 2003 sono definite come segue:
  • Una media impresa ha meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di EUR e/o il totale del bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
  • Una piccola impresa ha meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale del bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
  • Una microimpresa ha meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale del bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

In media, le PMI in Europa hanno assunto 4,22 persone, pertanto la stragrande maggioranza (92,4%) delle imprese dell’Unione europea sono classificate come microimprese.  Le suddette microimprese rappresentano il 67,4% di tutti i posti di lavoro in Europa, di conseguenza la loro importanza per l’economia europea è immensa.

Dai dati emerge che i dipendenti delle imprese più piccole sono soggetti a maggiori rischi rispetto ai dipendenti delle imprese più grandi, e che le imprese più piccole hanno più difficoltà a controllare i rischi.  Diversi studi, inclusa l’indagine europea di EU-OSHA sulle imprese e i nuovi ed emergenti rischi (ESENER), mostrano che le difficoltà nella gestione della SSL sono particolarmente rilevanti quanto più è ridotta la dimensione dell’impresa.

La gestione relativamente carente della SSL può essere attribuita a specifiche caratteristiche tipiche delle piccole imprese quali: caratteristiche strutturali ed organizzative del lavoro e delle assunzioni, posizione economica e relazioni commerciali, diversità commerciale e flessibilità, lontananza dalla portata delle misure di regolamentazione, comportamenti e competenze di proprietari e lavoratori nei suddetti piccoli stabilimenti o breve ciclo di vita. Queste caratteristiche rendono molto più difficile per le micro e piccole imprese creare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e salutare.

Diversi altri fattori che hanno un impatto nella gestione della SSL in tali stabilimenti, se comparati con i più grandi, includono:

Difficoltà di regolamentazione, considerato che sono tipicamente eterogenei, geograficamente sparsi, e privi di rappresentazione coesa. I limiti di bilancio comportano spesso una mancanza di risorse per porre in essere iniziative ed interventi per la sicurezza e la salute come ad esempio consulenze per la salute e la sicurezza, informazioni, strumenti e controlli a pagamento.
Meno risorse ostacolano l’attuazione delle attività di prevenzione.
Sono disponibili meno tempo ed energie per attività non fondamentali, e la gestione della sicurezza e della salute vengono spesso percepite come tali. Condizioni ottimali di SSL non sono considerate una priorità.
La valutazione dei rischi può essere costosa e difficile da completare, in particolare modo se l’impresa non dispone del know-how in materia di SSL per effettuarla efficacemente.
Raggiungere le micro e le piccole imprese direttamente può essere difficoltoso per le organizzazioni che promuovono o attuano una corretta sicurezza e salute nel luogo di lavoro.

linkContinua sul sito di EU-OSHA

Infortunio su un tornio...

Infortunio su un tornio, Sovraccarico biomeccanico assistenza a domicilio

Sicurezza    by Marcello ParrellaCommenti chiusi

Pubblicazioni Suva Pro agosto 2015

Infortunio su un tornio, Sovraccarico biomeccanico assistenza a domicilio

suva PROInfortunio su un tornio

Roger P. (50), di professione polimeccanico, rimane incastrato nella macchina durante alcuni lavori di manutenzione. Ferito gravemente, l’uomo deve aspettare un’ora prima di essereliberato. Nello stringere le viti il polimeccanico perde l’equilibrio e cerca di tenersi con la mano destra al telaio della macchina. Involontariamente attiva il tasto di avanzamento sul pannello comandi. Il revolver si sposta di colpo verso sinistra intrappolando la testa e il busto dell’uomocontro il mandrino.
Sovraccarico biomeccanico nell’assistenza e nella cura a domicilio Determinazione delle misure e dei mezzi ausiliari

Il presente opuscolo è inteso come supporto decisionale per gli operatori attivi nell’ambito dell’assistenza e della cura a domicilio. Fornisce indicazioni utili per la scelta delle misure e dei mezzi ausiliari necessari al fine di evitare un sovraccarico biomeccanico eccessivo.
A cosa serve questa guida?
Gli operatori attivi nell’assistenza e nella cura a domicilio sono esposti a forte sovraccarico biomeccanico. Il trasporto e lo spostamento degli utenti, l’adozione di posture forzate, le postazioni di lavoro e le procedure improvvisate (ad es. per la mancanza di letti da degenza) costituiscono un pericolo costante. Queste situazioni possono causare disturbi all’apparato locomotore, soprattutto a carico della regione lombare. Non di rado, gli operatori si vedono costretti ad abbandonare il proprio lavoro con conseguente perdita di preziose competenze professionali.
È dunque importante
• avere a disposizione e utilizzare i mezzi ausiliari adeguati
• adattare l’organizzazione del lavoro in base alle sollecitazioni biomeccaniche
• ricorrere a tecniche di movimentazione non affaticanti.
Tutto ciò consente di prevenire e/o limitare l’insorgere di disturbi all’apparato locomotore.

DOMANDE E RISPOSTE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


Le informazioni contenute nella pubblicazione sono aggiornate al mese di luglio 2015

DOMANDE E RISPOSTE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

sicurezza_lavoroInfo.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità: datori di lavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti, informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicazione a cura della Regione Piemonte
Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria
Direzione Sanità
Settore Prevenzione e veterinaria
Via Lagrange 24
10123 Torino
Le Faq sono relative ai seguenti argomenti :
1. Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e smi – Titolo I
2. Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III
3. Cantieri – Titolo IV
4. Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII
5. Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI
Ricordiamo che questa pubblicazione e' aggiornata a Luglio 2015

Modifica d lgs 81 Cantieri

mercoledì 05 agosto 2015

Modifica d lgs 81 Cantieri

Sicurezza    by AmministratoreCommenti chiusi

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015.Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 subisce una nuova modifica. Questa volta le modifiche arrivano  dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015.

L'art. 16 della Legge n. 115/2015, dal titolo Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL sostituisce, infatti, la lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

Quindi, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV (cantieri temporanei o mobili)Capo I(misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonchè ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di :
Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015.Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015

sabato 8 agosto 2015

Dichiarazioni di conformità D.M. 37/08

Dichiarazioni di conformità D.M. 37/08

Verifica della rispondenza delle Dichiarazioni di Conformità con le risultanza del Registro Imprese

Il D.M. n. 37/2008, modificato dal D.Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, che regolamenta l’attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli seguenti impianti:
> impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
> impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
> impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
> impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
> impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
> impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
> impianti di protezione antincendio (lettera g)

La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.

Terminato il controllo, le dichiarazioni di conformità vengono archiviate elettronicamente, in una banca dati ottica e informatica.
La banca dati è consultabile da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante ed èpertanto soggetta alla normativa sul diritto di accesso.
La ricerca delle dichiarazioni è possibile:
> per denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori,
> per dichiarante (titolare o legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori)
> per committente
> per indirizzo dell’immobile presso cui sono stati fatti i lavori.

L’impresa installatrice deve :> utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, modificato dal decreto ministeriale 19/05/2010 (sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto);
> consegnare allo Sportello Unico del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità in duplice copia, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati,
> compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile; le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme in originale (o a ricalco) del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante.

A chi rivolgersi

UFFICIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E VISURE
Responsabile del procedimento: Rita Prodi
Tel.: 0522/796205-206
Fax: 0522/433750
Posta Elettronica Certificatacciaa@re.legalmail.camcom.it
Ricevimento al pubblico:
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Martedì orario continuato dalle ore 08:30 alle ore 17:15 Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:15

Perdere il tram...

Persi il tram per diventare un nome da ricordare nel mondo della prevenzione ambientale mentre ero ancora in servizio alla ASL RMD.

Avevo pensato all'eliminazione di tutto l'amianto che era presente in opera sul nostro territorio per mezzo di stanziamenti delle ragioni che avrebbero dovuto sopportare il 50% a fondo perduto delle operazione e il rimanente a carico dell'utenza anche con piani di finanziamento per la rateizzazione per i meno abbienti.
Conoscevo un onorevole e gli chiesi un incontro per chiarirgli la mia proposta che avevo approntato in un articolato con quel poco di presunzione che mi animava.

Al momento dell'incontro mi chiese di rinviare il nostro appuntamento in quanto doveva recarsi in parlamento per partecipare ad una votazione.

Mi avrebbe fatto sapere Lui la data e l'ora dell'incontro. Volevo lasciargli la copia di quello che avevo scritto, ma mi dissuase rinviando tutto all'incontro che mi avrebbe fissato.

Nonostante la familiarità non riuscii più a incontrarlo. La moglie mi disse che era molto impegnato, ma che non si era dimenticato del mio progetto.

Per l'occasione avevo approntato anche una proposta di modifica della legge 46/90 per evitare ai periti un tirocinio più lungo di quello che un operaio sosteneva per i scriversi alla camera di commercio per svolgere attività prettamente artigianali.

Successivamente mi rivolsi ad un consigliere provinciale il quale mi rispose, dopo avermi ascoltato a suo dire attentamente ed aver trovato le mie due proposte degne di attenzione, che era meglio andarsi a fare un piatto di spaghetti che avventurarsi negli argomenti che gli proponevo che sicuramente gli avrebbero procurato un'attenzione politica nell'ambito del suo partito.

Lavoratori stagionali, cosa cambia con il Jobs Act del Governo Renzi

Lavoratori stagionali, cosa cambia con il Jobs Act del Governo Renzi

renzi_aspi_miniaspidi BERNADETTA RANIERI

Il 20 febbraio il governo Renzi ha approvato in via definitiva la seconda parte del decreto del Jobs Act che riguarda la nuova tipologia di tutela dai licenziamenti illegittimi e la nuova indennità di disoccupazione. Questi due schemi di decreto insieme a quelli già approvati nel marzo scorso riguardanti i contratti a tempo determinato ridisegnano drasticamente il mercato del lavoro in Italia, non senza polemiche. E’ oramai acclarato che il territorio riminese e, più in generale, la riviera romagnola fonda gran parte della sua economia sulle attività stagionali. Pertanto, ci siamo chiesti come sono coinvolte e in che misura le aziende dell’hospitality . L’abbiamo fatto rivolgendoci al Dr. Alessandro Bascucci consulente del lavoro di Rimini e collaboratore dell’associazione Rimini Startup.

Dott. Bascucci, la principale novità del Jobs Act è l’introduzione dell’acausalità nei contratti a termine fino a un massimo di 36 mesi (Decreto Legge 34/2014).
Ciò significa che sul contratto stipulato non comparirà più il motivo del ricorso all’assunzione del lavoratore subordinato (le motivazioni potevano essere di carattere produttivo, organizzativo o tecnico).

Questo è vero anche per i contratti stagionali?
E’ vera l’introduzione dell’acausalità nei tempi determinati, ma ad esclusione di due tipologie di contratti: quello per sostituzione di maternità e quello stagionale. E in particolare la causalità del lavoro stagionale porta con sè altre deroghe importanti.

Quali sono?
Il limite di assunzione per un tempo determinato massimo di 36 mesi non è applicabile ai contratti stagionali. Ciò comporta che il datore di lavoro può assumere lo stesso lavoratore anche oltre il limite dei 36 mesi complessivi.  Altra deroga: decade l’obbligo di pausa tra un contratto e un altro. Ciò significa che il datore di lavoro con un’attività stagionale potrà riassumere lo stesso dipendente anche il giorno seguente la conclusione del primo rapporto a termine e non attendere 10 o 20 giorni come per i contratti determinati inferiori o superiori ai 6 mesi. Attenzione, però, perché la concentrazione degli imprenditori e di tutti gli addetti ai lavori deve andare al diritto di precedenza che l’art. 5, commi 4 quater e 4 quinquies del D.Lgs n. 368/2001 ha previsto  anche per i lavoratori stagionali sulle assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Tale diritto deve essere comunicato nella lettera di assunzione e potrà o meno essere esercitato dal lavoratore stagionale entro 3 mesi dall’avvenuta cessazione del rapporto a termine. Superato tale termine il diritto in questione  si estingue, mettendo così in condizione il datore di lavoro di assumere chi preferisce  allo scadere dell’anno seguente all’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro a termine. Se il diritto di precedenza non è rispettato la  Legge n. 92/2012, art. 4, comma 12 prevede la perdita di eventuali incentivi acquisiti su eventuali nove assunzioni.

Per i contratti di lavoro a tempo determinato nel comparto turismo si è posto il problema del limite quantitativo, nel senso che le assunzioni a termine non possono superare il 20% del totale dei contratti a tempo indeterminato. Questo resta vero per le attività annuali. Per quelle stagionali il limite non esiste, conferma?
Certo. Preme evidenziare che, secondo il Ministero, nelle ragioni di “stagionalità”, oltre alle ipotesi di cui all’elenco del DPR n. 1525/1963, vanno ricomprese anche quelle definite dal contratto collettivo applicato, anche aziendale (in quanto il Legislatore rinvia al DPR, ma non in via esclusiva).  Pertanto, è da ritenersi che la contrattazione collettiva aziendale sia legittimata ad attivarsi per definire ulteriori ipotesi di stagionalità, in ragione di specifiche esigenze. Quindi, possono rientrare nelle ragioni di stagionalità anche le assunzioni per incrementi di produttività se espressamente stabilito dalla contrattazione collettiva. Sarà compito quindi del Consulente del Lavoro, convocare datore di lavoro e sindacato, per proporre un contratto aziendale nel quale prevedere se necessario la stagionalità (contrattazione di secondo livello) e come un artigiano realizzare per l’imprenditore un contratto su misura, calato perfettamente sulle esigenze dell’azienda e dei propri lavoratori.

Indubbiamente tutti questi “bonus” per il settore turismo sembrano attenuare la stangata del Jobs Act , ma porteranno realmente a dei benefici alle attività stagionali (di mare e di montagna)?
Un giudizio sulle norme emanate in questi tre anni di fermento politico sarebbe complesso e sicuramente influenzato da posizioni personali, ciò che rimane incontrovertibile è il proliferare di leggi, decreti, rimandi, interpretazioni, pareri, in misura e quantità prima d’ora mai vista. Questa mancanza di semplificazione non serve né all’imprenditore né ai lavoratori, i quali a differenza di altre categorie si confrontano ogni giorno con spese certe ed entrate incerte. Ma come si dice in questi casi: la speranza è l’ultima a morire.

Le novità per i lavoratori. Se da un lato gli imprenditori stagionali si troveranno di fronte a moltissimi cambiamenti in fatto di assunzioni, i lavoratori non saranno immuni dai cambiamenti apportati dalla riforma del lavoro. La novità più consistente è l’entrata in vigore di un’assicurazione universale del lavoro che prenderà il nome di NASPI e che va a sostituire l’Aspi e la Mini-Aspi introdotta dalla riforma Fornero del 2011. Dunque, per poter ricevere oggi l’Aspi occorre possedere due requisiti fondamentali: essere assicurati all’Inps da minimo due anni e aver pagato almeno un anno di contributi nei due che precedono il momento in cui si è perso il lavoro. Chi non possiede i suddetti requisiti può accedere alla Mini Aspi, che è quella maggiormente percepita dai lavoratori stagionali. In questo caso il lavoratore deve aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi e quindi riceve un’indennità per un periodo di tempo corrispondente alla metà delle settimane lavorate nel corso dell’ultimo anno. Questi due ammortizzatori sociali scompariranno e dal 1 maggio 2015 verranno pertanto unificati in un’unica indennità (Naspi) che avrà lo scopo di tutelare una platea più ampia di persone e di rendere più equi i sussidi garantiti dal Governo, a detta di Renzi. La Naspi potrà dunque essere richiesta da tutti quei lavoratori, annuali e stagionali, che abbiano maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 18 giornate effettive di lavoro nell’ultimo anno. Il suo importo massimo sarà di 1300 euro al mese e dopo 4 mesi tale somma sarà ridotta di  un 3% ogni mese e avrà una durata di 2 anni massimo.