venerdì 27 novembre 2015

protezione dei giovani sul lavoro

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro 

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 20/08/1994 pag. 0012 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0138 
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0138 

DIRETTIVA 94/33/CE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime tendenti a promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
considerando che, a norma dell'articolo citato, tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1969 in occasione del Consiglio europeo di Strasburgo, dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri, afferma in particolare ai punti 20 e 22;
«20. Fatte salve le norme più favorevoli ai giovani, in particolare quelle che assicurano il loro inserimento professionale tramite la formazione, ed eccettuate deroghe limitate ad alcuni lavori leggeri, l'età minima per l'ammissione al lavoro non deve essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, né comunque ai 15 anni.
22. Devono essere adottati i provvedimenti necessari per modificare le norme del diritto del lavoro relative ai giovani lavoratori, affinché rispondano alle esigenze dello sviluppo personale, della formazione professionale e dell'accesso al lavoro.
In particolare la durata del lavoro dei lavoratori di età inferiore a diciotto anni deve essere limitata - senza che tale limitazione possa essere aggirata con il ricorso al lavoro straordinario - ed il lavoro notturno vietato, escluse talune attività lavorative determinate dalle legislazioni o dalle normative nazionali.»;
considerando che occorre tener conto dei principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di protezione dei giovani sul lavoro, compresi quelli relativi all'età minima di ammissione all'impiego o la lavoro;
considerando che nella sua risoluzione sul lavoro dei bambini (4) il Parlamento europeo riassume gli aspetti del lavoro dei giovani e ne sottolinea gli effetti sulla salute, sulla sicurezza, nonché sullo sviluppo fisico e intellettuale, insistendo sulla necessità di adottare una direttiva che armonizzi le legislazioni nazionali vigenti in materia;
considerando che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5), prevede all'articolo 15 che i gruppi a rischio particolarmente sensibili devono essere protetti contro i pericoli che li riguardano in maniera particolare;
considerando che i bambini e gli adolescenti devono essere considerati gruppi esposti a rischi specifici e che devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione della loro sicurezza e salute;
considerando che la vulnerabilità dei bambini impone agli Stati membri di vietare il loro lavoro e di provvedere a che l'età minima di ammissione all'impiego o al lavoro non sia inferiore all'età a cui cessano gli obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale né, in ogni caso, ai 15 anni; che possono essere ammesse deroghe al divieto di lavoro per i bambini soltanto in casi particolari e alle condizioni previste dalla presente direttiva; che esse non possono in alcun caso recar pregiudizio alla frequenza scolastica e al beneficio dell'istruzione;
considerando che le caratteristiche proprie del passaggio dall'infanzia all'età adulta impongono che il lavoro degli adolescenti sia strettamente disciplinato e tutelato;
considerando che ogni datore di lavoro deve garantire ai giovani condizioni di lavoro adatte alla loro età;
considerando che i datori di lavoro devono attuare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei giovani, basandosi su una valutazione dei rischi esistenti per i giovani e connessi con il loro lavoro;
considerando che gli Stati membri devono proteggere i giovani dai rischi specifici dovuti a mancanza di esperienza, assenza di consapevolezza dei rischi esistenti o virtuali o al loro sviluppo non ancora completato;
considerando che gli Stati membri devono a tal fine vietare il lavoro dei giovani in alcune attività previste dalla presente direttiva;
considerando che l'adozione di prescrizioni minime precise relative all'organizzazione dell'orario di lavoro potrebbe migliorare le condizioni di lavoro per i giovani;
considerando che occorre limitare rigorosamente la durata massima del lavoro e vietare il lavoro notturno dei giovani, escluse talune attività lavorative determinate dalle legislazioni o dalle normative nazionali;
considerando che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti appropriati affinché l'orario di lavoro degli adolescenti che continuano a seguire un insegnamento scolastico non pregiudichi la loro capacità di beneficiare dell'insegnamento ricevuto;
considerando che il tempo dedicato alla formazione dal giovane che lavora nell'ambito di un sistema di formazione teorica e/o pratica in alternanza o di tirocinio nell'impresa deve essere compreso nell'orario di lavoro;
considerando che, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei giovani, questi ultimi devono beneficiare di periodi minimi di riposo - giornaliero, settimanale e annuale - e di adeguati periodi di pausa;
considerando che per quanto attiene al periodo di riposo settimanale, occorre tenere debitamente conto della diversità dei fattori culturali, etnici, religiosi e di altra indole prevalenti negli Stati membri; che in particolare spetta a ciascuno Stato membro decidere, da ultimo, se e in quale misura la domenica debba essere compresa nel riposo settimanale;
considerando che un'esperienza di lavoro appropriata può contribuire all'obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale di adulti, a condizione di evitare che ciò nuoccia alla loro sicurezza, salute e al loro sviluppo;
considerando che, qualora dovessero apparire indispensabili per alcune attività e situazioni particolari deroghe ai divieti ed ai limiti previsti, la loro applicazione non dovrà andar contro ai principi del sistema di protezione posto in atto;
considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'attuazione della dimensione sociale del mercato interno;
considerando che il sistema di protezione previsto dalla presente direttiva richiede, ai fini dell'applicazione concreta, che gli Stati membri pongano in atto un regime di misure efficaci e proporzionate;
considerando che l'applicazione di talune disposizioni della presente direttiva pone ad uno Stato membro difficoltà particolari a motivo del suo sistema di protezione dei giovani sul lavoro; che è pertanto opportuno esentare tale Stato membro dall'attuazione delle disposizioni in questione durante un compreso periodo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
Articolo 1
Oggetto
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per vietare il lavoro dei bambini.
Essi provvedono, secondo le condizioni previste dalla presente direttiva, affinché l'età minima di ammissione all'impiego o al lavoro non sia inferiore all'età in cui cessano gli obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale né, in ogni caso, ai 15 anni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il lavoro degli adolescenti sia strettamente disciplinato e tutelato secondo le condizioni previste dalla presente direttiva.
3. Sul piano generale, gli Stati membri provvedono affinché ogni datore di lavoro garantisca ai giovani condizioni di lavoro appropriate alla loro età.
Essi provvedono a proteggere i giovani dallo sfruttamento economico e da ogni lavoro suscettibile di nuocere alla loro sicurezza, salute o sviluppo fisico, psicologico, morale o sociale o di compromettere la loro istruzione.
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutte le persone di età inferiore a 18 anni che abbiano un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla vigente legislazione di uno Stato membro e/o disciplinato dal diritto vigente in uno Stato membro.
2. Gli Stati membri possono prevedere, per via legislativa o regolamentare, che la presente direttiva non si applichi, entro i limiti e alle condizioni da essi stabiliti, per via legislativa o regolamentare, ai lavori occasionali o di breve durata, concernenti:
a) i servizi domestici prestati in un ambito familiare;
b) il lavoro considerato non nocivo né pregiudizievole né pericoloso per i giovani nelle imprese a conduzione familiare.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) giovane, ogni persona di età inferiore a 18 anni come definita all'articolo 2, paragrafo 1;
b) bambino, ogni giovane che non ha ancora compiuto 15 anni o che ha ancora obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale;
c) adolescente, ogni giovane di almeno 15 anni che non ha ancora compiuto 18 anni e che non ha più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale;
d) lavori leggeri, ogni lavoro che, per la natura dei compiti da svolgere o condizioni particolari in cui tali compiti sono svolti, non pregiudica ai bambini:
i) la sicurezza, la salute o lo sviluppo;
ii) la frequenza scolastica, la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente, o la capacità di beneficiare dell'istruzione;
e) orario di lavoro; qualsiasi periodo in cui il giovane sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
f) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.
Articolo 4
Divieto del lavoro dei bambini
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il lavoro dei bambini.
2. Tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, gli Stati membri possono prevedere, per via legislativa o regolamentare, che il divieto del lavoro dei bambini non si applichi:
a) ai bambini che svolgono le attività previste dall'articolo 5;
b) ai bambini di almeno 14 anni che lavorano nel quadro di un sistema di formazione in alternanza o di tirocinio presso un'impresa, purché tale lavoro sia svolto in conformità delle condizioni prescritte dall'autorità competente;
c) ai bambini di almeno 14 anni che compiono lavori leggeri diversi da quelli di cui all'articolo 5; lavori leggeri diversi da quelli di cui all'articolo 5 possono tuttavia essere compiuti da bambini che hanno almeno 13 anni per un numero limitato di ore settimanali e per categorie di lavori, determinati dalla legislazione nazionale.
3. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2, lettera c) determinano, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, le condizioni di lavoro relative ai lavori leggeri in questione.
Articolo 5
Attività culturali o simili
1. L'assunzione dei bambini finalizzata ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione preliminare rilasciata dall'autorità competente in singoli casi.
2. Gli Stati membri determinano, per via legislativa o regolamentare, le condizioni di lavoro dei bambini nei casi di cui al paragrafo 1 e le modalità della procedura di autorizzazione preliminare, a condizione che le attività non pregiudichino ai bambini:
i) la sicurezza, la salute o lo sviluppo;
ii) la frequenza scolastica, la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente o la capacità di beneficiare dell'istruzione.
3. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1 e per i bambini che hanno compiuto 13 anni, gli Stati membri possono autorizzare, per via legislativa o regolamentare e alle condizioni da essi stabilite, l'occupazione di bambini finalizzata ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario.
4. Gli Stati membri che dispongono di un sistema di approvazione specifico per le agenzie di indossatori per quanto concerne le attività dei bambini possono mantenere tale sistema.
SEZIONE II
Articolo 6
Obblighi generali del datore di lavoro
1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei giovani, tenendo particolarmente conto dei rischi specifici di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, basandosi su una valutazione dei rischi esistenti per i giovani e connessi con il loro lavoro.
La valutazione deve essere effettuata prima che i giovani comincino il loro lavoro e ad ogni modifica di rilievo delle condizioni di lavoro, e deve vertere in particolare sui seguenti punti:
a) attrezzatura e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
b) natura, grado e durata di esposizione agli agenti fisici, biologici e chimici;
c) sistemazione, scelta e utilizzazione delle attrezzature di lavoro, segnatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti nonché la loro manipolazione;
d) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro, e loro interazione (organizzazione del lavoro);
e) situazione della formazione e dell'informazione dei giovani.
Se la valutazione ha rivelato l'esistenza di un rischio per la sicurezza, la salute fisica o mentale o lo sviluppo dei giovani, si procede, ad intervalli regolari, ad una valutazione e sorveglianza, gratuite e adeguate, della salute dei giovani, fatta salva la direttiva 89/391/CEE.
La valutazione e la sorveglianza gratuite della salute possono far parte di un sistema sanitario nazionale.
3. Il datore di lavoro informa i giovani degli eventuali rischi e di tutte le misure adottate per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei giovani.
Inoltre informa i rappresentanti legali dei bambini degli eventuali rischi e di tutte le misure adottate per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei bambini.
4. Il datore di lavoro associa i servizi di protezione e prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE alla programmazione, all'applicazione e al controllo delle condizioni di sicurezza e sanitarie applicabili al lavoro dei giovani.
Articolo 7
Vulnerabilità dei giovani - Divieti di lavoro
1. Gli Stati membri vigilano affinché i giovani siano protetti contro i rischi specifici per la sicurezza, la salute e lo sviluppo dovuti a mancanza di esperienza, assenza di consapevolezza dei rischi esistenti o virtuali, o al loro sviluppo non ancora completato.
2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri vietano il lavoro dei giovani nel caso di attività:
a) che vadano obiettivamente al di là delle loro capacità fisiche o psicologiche;
b) che implichino un'esposizione nociva ad agenti tossici, cancerogeni, che provochino danni genetici ereditari, o che comportino effetti nocivi per il nascituro o altri effetti nocivi cronici per l'essere umano;
c) che implichino un'esposizione nociva a radiazioni;
d) che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
e) che mettano in pericolo la salute a causa di condizioni estreme di freddo o di caldo o a causa di rumore o di vibrazioni.
Tra i lavori che possono comportare rischi specifici per i giovani ai sensi del paragrafo 1 rientrano in particolare:
- i lavori che implicano un'esposizione nociva agli agenti fisici, biologici e chimici elencati in allegato, punto I, e
- i processi e lavori di cui all'allegato, punto II.
3. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare per gli adolescenti deroghe al paragrafo 2, allorché esse sono indispensabili per la formazione professionale degli adolescenti e purché la protezione della sicurezza e della salute di questi ultimi sia garantita dal fatto che tali lavori sono svolti sotto la sorveglianza di una persona competente ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE e a condizione che sia garantita la protezione prevista da quest'ultima.
SEZIONE III
Articolo 8
Orario di lavoro
1. Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o c) adottano le misure necessarie per limitare l'orario di lavoro dei bambini:
a) a 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori svolti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza o di tirocinio nell'impresa;
b) a 2 ore al giorno d'insegnamento e a 12 ore settimanali per i lavori svolti durante il periodo scolastico al di fuori delle ore d'istruzione scolastica, laddove la legislazione e/o la prassi nazionale non lo vietino;
in nessun caso l'orario di lavoro giornaliero può essere superiore a 7 ore; questo limite può essere portato a 8 ore per i bambini che hanno compiuto 15 anni;
c) a 7 ore al giorno e a 35 ore settimanali per i lavori svolti durante un periodo di vacanza scolastica di almeno una settimana; questi limiti possono essere portati a 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i bambini che hanno compiuto 15 anni;
d) a 7 ore al giorno e a 35 ore settimanali per i lavori leggeri svolti da bambini che non hanno più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale.
2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per limitare l'orario di lavoro degli adolescenti a 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali.
3. Il tempo dedicato alla formazione dal giovane che lavora nell'ambito di un sistema di formazione teorica e/o pratica in alternanza o di tirocinio nell'impresa è compreso nella durata del lavoro.
4. Allorché un giovane viene impiegato da diversi datori di lavoro, vengono addizionati i giorni e le ore di lavoro svolti.
5. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare deroghe al disposto del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2, a titolo eccezionale o qualora ciò sia giustificato da ragioni obiettive.
Gli Stati membri determinano, per via legislativa o regolamentare, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione di siffatte deroghe.
Articolo 9
Lavoro notturno
1. a) Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o c) adottano le misure necessarie per vietare il lavoro dei bambini tra le ore 20 e le ore 6.
b) Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per vietare il lavoro degli adolescenti tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7.
2. a) Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare il lavoro degli adolescenti durante il periodo di divieto del lavoro notturno di cui al paragrafo 1, lettera b), per particolari settori d'attività.
In questo caso gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati relativi alla sorveglianza dell'adolescente da parte di un adulto nei casi in cui tale sorveglianza è necessaria per la tutela dell'adolescente.
b) In caso di applicazione della lettera a), il lavoro rimane vietato tra la mezzanotte e le ore 4.
Tuttavia, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare il lavoro degli adolescenti durante il periodo di divieto del lavoro notturno nei casi in appresso elencati, qualora ciò sia giustificato da ragioni obiettive e a condizione che sia concesso agli adolescenti un periodo di riposo compensativo appropriato e non siano messi in discussione gli obiettivi di cui all'articolo 1:
- lavori svolti nei settori della navigazione o della pesca;
- lavori svolti nell'ambito delle forze armate o della polizia;
- lavori svolti negli ospedali o in enti analoghi;
- attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario.
3. Prima di una loro eventuale destinazione al lavoro notturno, e successivamente ad intervalli regolari, gli adolescenti fruiscono di una valutazione gratuita del loro stato di salute e delle loro capacità, salvo se il loro lavoro durante il periodo di divieto ha carattere eccezionale.
Articolo 10
Periodo di riposo
1. a) Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o c) adottano le misure necessarie affinché, per ogni periodo di 24 ore, i bambini fruiscano di un periodo minimo di riposo di 14 ore consecutive.
b) Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché, per ogni periodo di 24 ore, gli adolescenti fruiscano di un periodo minimo di riposo di 12 ore consecutive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per ogni periodo di 7 giorni,
- i bambini per i quali essi si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o c), e
- gli adolescenti
fruiscano di un periodo minimo di riposo di due giorni, se possibile consecutivi.
Per comprovate ragioni di ordine tecnico o organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto ma non può in alcun caso risultare inferiore a 36 ore consecutive.
Il periodo minimo di riposo menzionato al primo e secondo comma comprende, in linea di massima, la domenica.
3. Gli Stati membri possono prevedere, per via legislativa o regolamentare, che i periodi minimi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
4. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, prevedere per gli adolescenti deroghe al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2 nei casi in appresso elencati, qualora ciò sia giustificato da ragioni obiettive e a condizione che sia concesso agli adolescenti un periodo di riposo compensativo adeguato e che non siano messi in discussione gli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) lavori svolti nei settori della navigazione o della pesca;
b) lavori svolti nell'ambito delle forze armate o della polizia;
c) lavori svolti negli ospedali o in enti analoghi;
d) lavori svolti nel settore dell'agricoltura;
e) lavori svolti nel settore del turismo o nel settore alberghiero o della ristorazione;
f) attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati nel corso della giornata.
Articolo 11
Riposo annuale
Gli Stati membri che si avvalgano della facoltà prevista al'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o c), provvedono affinché un periodo libero da ogni lavoro sia compreso, per quanto possibilie, nelle vacanze scolastiche dei bambini che hanno obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale.
Articolo 12
Pausa
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i giovani fruiscano, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, di una pausa di almeno trenta minuti, se possibile consecutivi.
Articolo 13
Lavori di adolescenti in caso di forza maggiore
Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare deroghe all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e, per quanto riguarda gli adolescenti, all'articolo 12, per lavori svolti nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE, a condizione che tali lavori siano temporanei e non ammettano ritardi, che non siano disponibili lavoratori adulti e che agli adolescenti interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro un termine di 3 settimane.
SEZIONE IV
Articolo 14
Misure
Gli Stati membri stabiliscono tutte le misure necessarie da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate ai fini dell'attuazione della presente direttiva; tali misure devono essere efficaci e proporzionate.
Articolo 15
Adeguamento dell'allegato
Gli adeguamenti di carattere strettamente tecnico dell'allegato in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali o delle conoscenze nel campo disciplinato dalla presente direttiva sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 16
Clausola di «non regresso»
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di sviluppare, in funzione dell'evoluzione della situazione, disposizioni diverse nel settore della protezione dei giovani, purché siano rispettati i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva, l'attuazione della presente direttiva non costituisce una valida giustificazione per un regresso del livello generale di protezione dei giovani.
Articolo 17
Disposizioni finali
1. a) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 22 giugno 1996 o si assicurano, al più tardi in tale data, che le parti sociali applichino le disposizioni necessarie tramite accordi; gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per essere costantemente in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva.
b) Per un quadriennio a decorrere dalla data di cui alla lettera a), il Regno Unito può astenersi dall'applicare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), primo comma, per quanto concerne la disposizione sulla durata massima settimanale del lavoro, nonché l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2.
La Commissione presenterà una relazione sugli effetti della disposizione di cui al primo comma.
Il Consiglio, deliberando secondo le modalità stabilite dal trattato, decide se il periodo summenzionato debba essere prorogato.
c) Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
4. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio ed il Comitato economico e sociale.
5. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 18
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. YIANNOPOULOS
(1) GU n. C 84 del 4. 4. 1992, pag. 7.(2) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 70.(3) Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1992 (GU n. C 21 del 25. 1. 1993, pag. 167). Posizione comune del Consiglio del 23 novembre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 89).(4) GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 44.(5) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco non esauriente di agenti, processi e lavori (Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma) I. Agenti 1. Agenti fisici
a) Radiazioni ionizzanti.
b) Lavoro in un'atmosfera a pressione elevata, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina.
2. Agenti biologici
a) Agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (1).
3. Agenti chimici
a) Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (Tx), corrosivi (C) o esplosivi (E) ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2), e della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (3).
b) Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
- pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39),
- possibile rischio di effetti irreversibili (R40),
- può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42),
- può provocare sensibilizzazione mediante contatto cutaneo (R43),
- può provocare il cancro (R45),
- può provocare danni genetici ereditari (R46),
- pericolo di gravi danni alla salute dopo esposizione prolungata (R48),
- può danneggiare la fecondità (R60),
- può provocare danni al nascituro (R61).
c) Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE del Consiglio e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
- altamente infiammabile (R12),
- può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42),
- può provocare sensibilizzazione mediante contatto cutaneo (R43).
d) Sostanze e preparati di cui all'articolo 2, lettera c) della direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (4);
e) Piombo e suoi composti nella misura in cui questi agenti sono assimilabili dall'organismo umano.
f) Amianto.
II. Processi e lavori 1. Processi e lavori figuranti nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE.
2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi.
3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi.
4. Lavori di mattatoio industriale.
5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7. Lavori comportanti il rischio di crolli.
8. Lavori comportanti rischi elettrici di alta tensione.
9. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.(2) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/679/CEE (GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 71.(3) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE (GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 46).(4) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) 

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 28/11/1992 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0003 
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0003 

DIRETTIVA 92/85/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,
vista la proposta della Commissione (1), elaborata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti mediante direttive prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando che la presente direttiva non può giustificare un abbassamento eventuale dei livelli di protezione già raggiunti in ogni Stato membro e che gli Stati membri si impegnano, ai sensi del trattato, a promuovere il miglioramento delle condizioni esistenti in questo settore in vista di una loro armonizzazione nel senso di progresso;
considerando che, a norma dell'articolo 118 A, tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
considerando che ai sensi della decisione 74/325/CEE (4), modificata, da ultimo, dall'atto di adesione del 1985, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro viene consultato dalla Commissione in vista dell'elaborazione delle proposte in questo campo;
considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989 al Consiglio europeo di Strasburgo dai capi di Stato o di governo di undici Stati membri, stabilisce in particolare al paragrafo 19:
«Ogni lavoratore deve beneficiare nell'ambiente di lavoro di condizioni di protezione sanitaria e di sicurezza soddisfacenti. Devono essere adottati provvedimenti adeguati al fine di progredire nell`armonizzazione delle condizioni esistenti in tale campo»;
considerando che la Commissione, nel suo programma d'azione per l'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, ha fissato fra gli altri obiettivi quello dell'adozione da parte del Consiglio di una direttiva riguardante la protezione sul lavoro della donna gestante;
considerando che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5), prevede all'articolo 15 che i gruppi a rischio particolarmente sensibili devono essere protetti contro i pericoli che li riguardano in maniera particolare;
considerando che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento devono essere considerate sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici e che devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione della loro sicurezza e salute;
considerando che la protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non deve svantaggiare le donne sul mercato del lavoro e non pregiudica le direttive in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne;
considerando che talune attività possono presentare un rischio specifico di esposizione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ad agenti, processi o condizioni di lavoro pericolosi e che pertanto questi rischi devono essere valutati ed il risultato di questa valutazione deve essere comunicato alle lavoratrici e/o ai loro rappresentanti;
considerando d'altronde che, qualora da detta valutazione risultasse un rischio per la sicurezza o la salute delle lavoratrici, occorre prevedere un dispositivo per la loro protezione;
considerando che le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento non devono svolgere attività la cui valutazione abbia rivelato un rischio di esposizione, che metta in pericolo la sicurezza e la salute, a taluni agenti o condizioni di lavoro particolarmente pericolosi;
considerando che conviene prevedere disposizioni affinché le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non siano tenute a prestare lavoro di notte, qualora ciò sia necessario sotto l'aspetto della loro sicurezza o salute;
considerando che la vulnerabilità delle donne gestanti, puerpere e in periodo di allattamento rende necessario un diritto ad un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, ed il carattere obbligatorio di un congedo di maternità di almeno due settimane, ripartite prima e/o dopo il parto;
considerando che il rischio di essere licenziate per motivi connessi al loro stato può avere effetti dannosi sullo stato fisico e psichico delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e che conseguentemente conviene prevedere un divieto di licenziamento;
considerando che le misure di organizzazione del lavoro a scopo di protezione della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non avrebbe un effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata;
considerando d'altronde che le disposizioni concernenti il congedo di maternità sarebbero anch'esse senza effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o dal versamento di un'indennità adeguata;
considerando che la nozione di indennità adeguata in caso di congedo di maternità deve essere considerata come un elemento tecnico di riferimento per fissare il livello della protezione minima e non dovrebbe in alcun caso essere interpretato nel senso di un'analogia tra la gravidanza e la malattia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva, che è la decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, ha per oggetto l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1 nel suo insieme, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
3. La presente direttiva non può avere per effetto un abbassamento del livello di protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento rispetto alla situazione esistente in ogni Stato membro alla data della sua adozione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) lavoratrice gestante, ogni lavoratrice gestante che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
b) lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;
c) lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 3
Linee direttrici
1. La Commissione, in concertazione con gli Stati membri, e con l'assistenza del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, elabora le linee direttrici concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 2.
Le linee direttrici di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 2.
2. Le linee direttrici di cui al paragrafo 1 sono intese a servire come base per la valutazione prevista all'articolo 4, paragrafo 1.
A tal fine, gli Stati membri portano tali linee direttrici a conoscenza dei datori di lavoro, delle lavoratrici e/o dei loro rappresentanti nel rispettivo Stato membro.
Articolo 4
Valutazione e informazione
1. Per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non esauriente figura nell'allegato I, la natura, il grado e la durata dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato, delle lavoratrici di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE, al fine di poter:
- valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2;
- definire le misure da adottare.
2. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato le lavoratrici di cui all'articolo 2 e le lavoratrici che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 e/o i loro rappresentanti sono informati dei risultati della valutazione prevista al paragrafo 1 e di tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Articolo 5
Conseguenze dei risultati della valutazione
1. Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE, qualora i risultati della valutazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 rivelino un rischio per la sicurezza o la salute di una lavoratrice di cui all'articolo 2, nonché ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'esposizione di detta lavoratrice al rischio sia evitata modificando temporaneamente le sue condizioni di lavoro e/o il suo orario di lavoro.
2. Se la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché la lavoratrice in questione sia assegnata ad altre mansioni.
3. Se l'assegnazione ad altre mansioni non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati, la lavoratrice in questione è dispensata dal lavoro durante tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
4. Il presente articolo si applica mutatis mutandis al caso in cui una lavoratrice che svolge un'attività vietata ai sensi dell'articolo 6 diventi una lavoratrice gestante o in periodo di allattamento e ne informi il suo datore di lavoro.
Articolo 6
Divieto di esposizione
Oltre alle disposizioni generali concernenti la protezione dei lavoratori, e in particolare quelle relative a valori limite di esposizione professionale:
1) le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 2, lettera a) non saranno obbligate in nessun caso a svolgere attività per cui la valutazione abbia rivelato il rischio di esposizione, che metta in pericolo la sicurezza o la salute, agli agenti e alle condizioni di lavoro che figurano nell'allegato II, sezione A;
2) le lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'articolo 2, lettera c) non saranno obbligate in nessun caso a svolgere attività per cui la valutazione abbia rivelato il rischio di esposizione, che metta in pericolo la sicurezza o la salute, agli agenti e alle condizioni di lavoro che figurano nell'allegato II, sezione B.
Articolo 7
Lavoro notturno
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto che sarà determinato dall'autorità nazionale competente per la sicurezza e la salute, con riserva della presentazione, secondo modalità stabilite dagli Stati membri, di un certificato medico che ne attesti la necessità per la sicurezza o la salute della lavoratrice interessata.
2. Le misure contemplate al paragrafo 1 devono comportare la possibilità, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali:
a) dell'assegnazione ad un lavoro diurno, oppure
b) di una dispensa dal lavoro o di una proroga del congedo di maternità qualora tale assegnazione a un lavoro diurno non sia tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non possa essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati.
Articolo 8
Congedo di maternità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 fruiscano di un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 deve includere un congedo di maternità obbligatorio di almeno due settimane, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
Articolo 9
Dispensa dal lavoro per esami prenatali
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 2, lettera a) fruiscano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, di una dispensa dal lavoro senza perdita della retribuzione per recarsi ad effettuare esami prenatali nel caso in cui questi esami debbano essere effettuati durante l'orario di lavoro.
Articolo 10
Divieto di licenziamento
Per garantire alle lavoratrici ai sensi dell'articolo 2 l'esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:
1) gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l'autorità competente abbia dato il suo accordo;
2) qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il periodo specificato nel punto 1), il datore di lavoro deve fornire per iscritto giustificati motivi per il licenziamento;
3) gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere le lavoratrici di cui all'articolo 2 contro le conseguenze di un licenziamento che a norma del punto 1) è illegittimo.
Articolo 11
Diritti connessi con il contratto di lavoro
Per garantire alle lavoratrici di cui all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:
1) nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata;
2) nel caso contemplato all'articolo 8, devono essere garantiti:
a) i diritti connessi con il contratto di lavore delle lavoratrici di cui all'articolo 2, diversi da quelli specificati nella lettera b) del presente punto;
b) il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata alle lavoratrici di cui all'articolo 2;
3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b) è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali;
4) gli Stati membri hanno la facoltà di subordinare il diritto alla retribuzione o all'indennità di cui al punto 1) e al punto 2), lettera b) al fatto che la lavoratrice interessata soddisfi le condizioni previste dalle legislazioni nazionali per usufruire del diritto a tali vantaggi.
Tali condizioni non possono in alcun caso prevedere periodi di lavoro preliminare superiori a dodici mesi immediatamente prima della data presunta del parto.
Articolo 12
Difesa dei diritti
Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie per consentire a qualsiasi lavoratrice che si ritenga lesa dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva di difendere i propri diritti per via legale e/o, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, mediante ricorso ad altre istanze competenti.
Articolo 13
Modifica degli allegati
1. Gli adeguamenti di natura strettamente tecnica dell'allegato I in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle regolamentazioni o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore disciplinato dalla presente direttiva vengono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
2. L'allegato II può essere modificato soltanto secondo la procedura prevista all'articolo 118 A del trattato.
Articolo 14
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi due anni dopo l'adozione della medesima o si assicurano, al più tardi due anni dopo l'adozione della presente direttiva, che le parti sociali applichino le disposizioni necessarie tramite accordi collettivi; gli Stati membri devono prendere tutti i provvedimenti necessari per essere costantemente in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
4. Ogni cinque anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione circa la pratica attuazione delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.
Tuttavia, gli Stati membri riferiscono per la prima volta alla Commissione circa la pratica attuazione delle disposizioni della presente direttiva, indicando il punto di vista delle parti sociali, quattro anni dall'adozione della stessa.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.
5. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.
6. Il Consiglio riesaminerà la presente direttiva, sulla base di una valutazione fondata sulle relazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma e, se del caso, di una proposta che la Commissione presenterà entro cinque anni dall'adozione della stessa.
Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
D. CURRY
(1) GU n. C 281 del 9. 11. 1990, pag. 3 e GU n. C 25 dell'1. 2. 1991, pag. 9.
(2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 177 e GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 99.
(3) GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 29.
(4) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.
(5) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.
ALLEGATO I
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
A. Agenti
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti (*);
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalla lavoratrice di cui all'articolo 2.
2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'articolo 2, lettera d), punti da 2 a 4 della direttiva 90/679/CEE (¹), nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40, R 45, R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 67/548/CEE (²), purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE (³);
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi
- Processi industriali che figurano nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE.
C. Condizioni di lavoro
- Lavori sotterranei di carattere minerario.
(*) Vedi direttiva 80/836/Euratom (GU n. L 246 del 7. 9. 1980, pag. 1).
(¹)GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(²)GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/517/CEE (GU n. L 287 del 19. 10. 1990, pag. 37).
(³)GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.
ALLEGATO II
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 6
A. Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 2, lettera a)
1. Agenti
a) Agenti fisici
- Lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea.
b) Agenti biologici
- Toxoplasma,
- Virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione.
c) Agenti chimici
- Piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro
- Lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'articulo 2, lettera c)
1. Agenti
a) Agenti chimici
- Piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro
- Lavori sotterranei di carattere minerario.
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 11, punto 3 della direttiva 92/85/CEE, iscritta nel processo verbale della 1608a sessione del Consiglio (Lussemburgo, 19 ottobre 1992)
IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE hanno dichiarato:
«Per determinare il livello delle indennità in conformità dell'articolo 11, punto 2, lettera b) e punto 3 si fa riferimento, per motivi puramente tecnici, all`indennità che la lavoratrice otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute. Con tale riferimento non si intende assolutamente assimilare la gravidanza e il parto ad una malattia. La legislazione nazionale sulla sicurezza sociale di tutti gli Stati membri prevede il beneficio di un'indennità in caso di interruzione dell'attività professionale per motivi di salute. Il nesso con tale indennità nel testo della disposizione deve semplicemente servire ad indicare un importo di riferimento concreto e fisso in tutti gli Stati membri per la determinazione dell'importo minimo da pagare per l'indennità di maternità. Le indennità pagate in un singolo Stato membro che siano di importo superiore a quello stabilito nella direttiva sono naturalmente mantenute. Ciò risulta chiaro dall'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva.»