martedì 19 aprile 2016

Cavare e con essa una vita sicura







CAUZIONE PER PROBABILI DANNI Articolo 113 del D.P.R. 128/59 – Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti l’ingegnere capo e gli interessati, può imporre una cauzione. Ogni contestazione nella misura della cauzione è decisa dall’Autorità Giudiziaria. Quando è stata imposta una cauzione, il versamento relativo è condizione necessaria per l’inizio e la ripresa dei lavori sospesi.


RIPARI – RECINZIONI Articolo 114 del D.P.R. 128/59 – Gli scavi a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all’atto della sospensione o dell’abbandono dei lavori. 73 Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori. Nel caso di cave, quando l’imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilità del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa. Per l’infrazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.


PIAZZALI Articolo 115 (D.P.R. 128/59) – Ogni escavazione a cielo aperto deve essere provvista di adeguato piazzale. Tale obbligo non sussiste durante la fase di apertura della cava, o quando trattasi di coltivazione ad imbuto. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida. Articolo 116 (D.P.R. 128/59) – Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un’ampiezza tale da consentire l’immediato allontanamento del personale in caso di pericolo. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida.


ISPEZIONI ALLE FRONTI Articolo 117 (D.P.R. 128/59) – Prima dell’inizio di ogni turno di lavoro, nonché successivamente allo sparo delle mine o a forte pioggia o a disgelo, le fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate dal personale di sorveglianza per accertare che non sussistono pericoli. Per le infrazioni a tali articoli si applica la procedura della diffida.

TERRENI DI COPERTURA Articolo 118 (D.P.R. 128/59) – La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili. Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l’altezza e la possibilità di franamenti del materiale di copertura lo rendano necessario Per le infrazioni a tali articoli si applica la procedura della diffida.

FRONTE DI ABBATTIMENTO Articolo 119 (D.P.R. 128/59) – È vietato tenere a strapiombo le fronti di coltivazioni. Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall’alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea dall’ingegnere capo …(omissis)……... Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida. Inoltre con ordine di immediata attuazione si vieta l’accesso all’area sottostante la fronte. +

DISGAGGIO Articolo 129 (D.P.R. 128/59) – Dopo ogni volata di mine, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altro lavoro ed impiegando attrezzi di adeguata lunghezza. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida. Inoltre con ordine di immediata attuazione si vieta l’accesso all’area sottostante la fronte.

LAVORI SU FRONTI RIPIDE Articolo 120 (D.P.R. 128/59) – Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicurata saldamente. Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l’elmetto. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida.

ESCAVAZIONI MECCANICHE Articolo 121 (D.P.R. 128/59) – Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l’altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell’escavatrice……(omissis) ….. Prima che l’escavatrice sia messa in moto si deve dare un segnale acustico e gli operai non devono trattenersi entro il raggio di azione degli organi in movimento. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida.


ESCAVAZIONI LIMITROFE Articolo 122 (D.P.R. 128/59) – Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anche se effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del materiale che eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi. Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano l’una verso l’altra pervenendo ad un diaframma che non offra garanzie di stabilità, l’ingegnere capo può ordinare che tale diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune. Per l’infrazione a questo articolo si applica l’ordine di immediata attuazione di cui all’articolo 675 del D.P.R. 128/59.


Nota di commento.

Tra le norme rintracciate nessuna si preoccupa di accertamenti periodici sui fonti operativi e prima di inizare a cavare con notevole anticipo sulle condizioni di stabilità del fronte. con apparecchiature che ne assicurano la fruibilità nei vari momenti di avvicinamento e di attacco con le tecnologie consentite e sperimentate.

Per quanto immobile anche e le montagne franano, scivolano, slittano rilasciando quantitativi impensabili di materiali che nella caduta possono distruggere quello che trovano sul loro tragitto.
Le are di accoglienza vanno progettate in modo da contenere i materiali in caduta.

I normali dpi contro materiali che cadono dall'alto sono accettabili fino a dimensioni che evitano la frattura nei limiti neppure di un cantiere edile.

La montagna deve essere pulita continuamente da tutti i residui di lavoarazione senza senza operare selezioni che potrebbero essere sottovalutate.

Ogni operazione deve essere progettata e non avviata soltanto sull'esperienza a ccumulata che non deve arrecare danni per sottovalutazioni o per troppa dimestichezza col rischio.

lunedì 18 aprile 2016

Demolizione in sicurezza di edifici contenenti amianto

Demolizione in sicurezza di edifici contenenti amianto

Sicurezza    by Marcello Parrella Commenti chiusi

Requisiti e metodi di lavoro

Demolizione in sicurezza di  edifici contenenti amianto

Demolizione in sicurezza di edifici contenenti amiantoIn alcuni casi può essere utile utilizzare degli escavatori idraulici per la demolizione di edifici contenenti amianto, a patto di adottare un metodo di lavoro speciale e adeguato ai rischi. La presente pubblicazione descrive tali metodi e definisce le situazioni in cui è possibile utilizzare gli escavatori idraulici. Pericolo per i lavoratori e l’ambiente Durante i lavori di demolizione di edifici costruiti prima del 1990 , generalmente si deve intervenire su materiali o strutture contenenti amianto. In questi casi si devono adottare misure di protezione adeguate e i lavori devono essere preparati ed eseguiti a regola d’arte, altrimenti la salute dei lavoratori sarà esposta a gravi rischi. In condizioni particolarmente sfavorevoli, un eventuale rilascio di fibre di amianto può riguardare anche le aree in prossimità del cantiere. Per la tutela dell’ambiente si sostiene che i rifiuti edili debbano essere, per quanto possibile, completamente riciclati. Tuttavia, i materiali contenenti amianto non devono mai finire nel processo di riciclaggio. Ciò significa che, prima di iniziare un qualsiasi intervento di demolizione selettiva, occorre separare i materiali contenenti amianto dai rifiuti edili I metodi di lavoro speciali qui descritti sono particolarmente indicati se contribuiscono a ridurre l’esposizione complessiva all’amianto per i lavoratori e se servono a non inquinare pesantemente l’ambiente. Obblighi del datore di lavoro La responsabilità per la sicurezza sul lavoro compete principalmente al datore di lavoro. Spetta al datore di lavoro far accertare la presenza di materiali contenenti amianto in cantiere prima di iniziare i lavori di demolizione. Se gli accertamenti confermano la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Innanzitutto è necessario adottare tutte le misure tecniche necessarie per ridurre al minimo il rilascio di fibre di amianto. Nel contempo, si devono utilizzare apparecchi di protezione delle vie respiratorie per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Montacarichi da cantiere per materiali e persone

giovedì 07 aprile 2016
Sicurezza    by Matteo Puppo Commenti chiusi

Lista di controllo SUVAPRO

Montacarichi da cantiere per materiali e persone

Montacarichi da cantiere per materiali e personeSui vostri cantieri i montacarichi per materiali e persone sono sicuri e vengono utilizzati in condizioni di sicurezza? Se i montacarichi vengono utilizzati in modo improprio e non conforme alle regole, si possono verificare situazioni molto pericolose per le persone.
I pericoli principali sono:
• essere colpiti dalla caduta di materiali
• caduta dal montacarichi da cantiere o dai punti di carico/scarico
• caduta o ribaltamento del montacarichi da cantiere
• intrappolamento, schiacciamento o cesoiamento nella cabina, presso la base o nei punti di carico/scarico
• rischi elettrici (ad es. contatto con elementi sotto tensione)
Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste fonti di pericolo Compilate la lista di controllo. Se rispondete a una domanda con «no» o «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sul retro. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda

domenica 17 aprile 2016

Il regolamento europeo sui DPI, fra obblighi dei fabbricanti e valutazione di conformità 0


Il Capo II dedica spazio agli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, i quali, all’atto dell’immissione sul mercato dei DPI, “devono garantire che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II”, – se ne è parlato nell’articolo precedente -; mandatari, importatori, distributori).
Della conformità dei DPI si occupa invece il Capo III (artt. da 14 a 17, sulla dichiarazione di conformità che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato II, e sulla marcatura CE), mentre il Capo IV e V includono le disposizioni a proposito della valutazione di conformità, in relazione:
1) alle categorie di rischio dei DPI;
2) alla notifica degli organismi di valutazione delle conformità – da trasmettersi, art. 20, entro il 21 ottobre 2016;
3) alla procedura di notifica.
Per l’art. 25 “Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti … nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti”.
Nell’art 34, invece, il Regolamento dispone che “Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un’approvazione;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto”.
Della vigilanza del mercato dell’Unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell’Unione e procedura di salvaguardia dell’Unione si occupano gli artt. da 37 a 40 (Capo VI) del Regolamento. Ne parleremo in un prossimo articolo.
Questo è il l titolo del Capito VII: Atti delegati e atti di esecuzione, mentre fra le disposizioni transitorie e finali, Capo VIII, ci interessa di segnalare l’art. 45 (Sanzioni) che qui sotto riportiamo.
“1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.
2. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento”.
Sempre nel Capo VIII, (art. 46) si dispone che con l’adozione del Regolamento, la Direttiva 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.
Continua giovedì 7 aprile 2016: attività autorità vigilanza 

Due morti sul lavoro nel crollo in una cava a Carrara. Ma quante di queste morti potevano essere evitate ? tutte.

CARRARA – Sono stati recuperati questa mattina i corpi dei due operai dispersi nel crollo avvenuto ieri in una cava di marmo a Carrara. I due uomini, 55 e 46 anni, sono deceduti dopo essere stati travolti da una frana di oltre duemila tonnellate di marmo che è precipita per trenta metri.
Ancora morti sul lavoro ad aprile.
Il 12 aprile a Sezze, provincia di Latina, un operaio di 50 anni è morto folgorato riparando una centrale elettrica.
L’11 aprile a Gambellara, provincia di Vicenza, un uomo di 45 anni è morto travolto dalla schiacciasassi sulla quale stava lavorando.
L’8 aprile a sulla Variante di Valico sull’appennino bolognese un operaio di 45 anni è morto cadendo da una scala.
Il 4 aprile a Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, un uomo di anni è morto ribaltandosi con un muletto.
Il 3 aprile a Cantù un uomo di 39 anni è morto in un’officina meccanica travolto da una escavatrice.
Il 1 aprile a San Mango d’Aquino provincia di Catanzaro un uomo di 50 anni e suo figlio di 25 sono morti nella propria azienda di allevamento suini per le esalazioni provenienti da una vasca di liquami.

Perché duemila e non soltanto un terzo ?


Carrara 


















Perché duemila e non soltanto un terzo ?
Per cavare il ragno dal buco
gli incidenti non hanno ragione
se la ragione ha un solo principio
di non andare su muro per muro
se le vertigini sono tante,
se la montagna si lagna e arrovella
con la favella che unica parla
che può essere più tarlata di un noce,
che da anni gli scavano in petto,
gli fanno buchi sul tetto al di sotto del cielo
senza mai una volta parlare con essa.

E’ vana la guerra che mette per terra
chi senz’ ali si arrampica in cielo.
Cosa potevano fare i “tecchiaroli”
con gli occhi aperti nel sole ?
L’esperienza fa tanto come un santo
non addetto a ridare la vita.
La vita va amministrata senza carte e garbugli,
lasciando gli intrugli da parte.
In caso di dubbi
è meglio spostare il cantiere,
di lato, di dietro, aspettare
che il dubbio si compia
nei tempi che la natura richiede,
che vieta le mosse, le scosse
che le danno fastidio.
L’assedio non gode sempre vittorie.

Gioacchino Ruocco
Ostia Lido 17.04.016






martedì 12 aprile 2016

I camion del futuro potranno essere senza autista