giovedì 31 ottobre 2013

DLgs. n. 81/ 2008 - ALLEGATO XI

ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.


DLgs. n. 81/2008 - ALLEGATO X



1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.


DLgs. 81/2008 - ALLEGATO IX



Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

  • UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
  • CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
  • CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
  • CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
  • IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
  • ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).


L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:

La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.

L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.


Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette


Un (kV)
Distanza minima consentita (m)
≤ 1
3
10
3,5
15
3,5
132
5
220
7
380
7



lunedì 28 ottobre 2013

d lgs 81 aggiornato Ottobre 2013


Sicurezza    by Ing. RuggieroCommenti chiu
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
REV.OTTOBRE 2013

NOTE ALLA VERSIONE OTTOBRE 2013

Novità in questa versione:

- Inserite le modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante " Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" , pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il 17/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119(G.U. n. 242 del 15/10/2013);
- Inserite le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277,introdotte dal Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"( G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del20/08/2013 - S.O. n. 63).
- Aggiornati gli importi delle sanzioni così come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dalDecreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).Inserite le circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;
- Inserite le lettere circolari del 31/01/2013, 27/06/2013 e 02/07/2013;
- Inserito il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011.
- Sostituito il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 con il Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
- Modificato l’art. 4 del decreto del Ministero della Salute del 09/07/2012 recante: “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori …”, ai sensi del decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 06/08/2013 (G.U. n. 212 del 10/09/2013);
- Modificato l’art. 306 comma 3 come previsto dall’art. 11 della Legge 04/06/2010, n. 96, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”, pubblicata sulla GU n.146 del 25/6/2010 - S. O. n. 138, entrata in vigore il 10/07/2010; è stata, altresì integrata la nota n. 87 all’art. 306 comma 3 vista l’abrogazione della Direttiva 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE, spostando il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV al 1° luglio 2016;
- Inserita una nota riguardante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui rientra il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 5 comma 1;
- Modificati i link dei documenti esterni al presente testo a seguito delle modifiche degli indirizzi dela struttura dei siti del Ministero del Lavoro;
- Corretto il riferimento temporale ‘cinquantasei’ in ‘cinquantacinque’ dell’art. 3 comma 2;

Parlamento europeo, approvata norma per fermare il “beaching” delle navi


BRUXELLES – Martedì 22 ottobre 2013 il Parlamento europeo ha approvato una misura di legge destinata a fermare il beaching, la pratica dell’arenamento e quindi dello smantellamento senza controlli di vecchie navi sulle spiagge dei Paesi emergenti.
La relazione approvata con 591 voti a favore, 47 contrari e 32 astensioni prevede che le navi registrate in UE dovranno essere smantellate in impianti di riciclaggio approvati dall’UE stessa, certificati e sottoposti a ispezioni. A loro volta le società di riciclaggio dovranno operare in strutture stabili e sicure per l’ambiente, drenare e smaltire i rifiuti pericolosi e documentare infine tutto il ciclo del trattamento.
Anche le navi non UE saranno interessate dal provvedimento ed entrando nei porti comunitari saranno obbligate a produrre un inventario dei materiali pericolosi.
Per quanto riguarda i tempi, il regolamento verrà applicato non prima di due anni e al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore, che dipenderà dal momento in cui la capacità di riciclaggio degli impianti nell’elenco UE supererà i 2,5 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda invece gli impianti stessi, le disposizioni diverranno attive un anno dopo l’entrata i vigore del provvedimento.
La Commmissione europea dovrà presentare infine, un prossimo studio di fattibilità su finanziamenti atti ad agevolare le corrette forme di riciclaggio.

domenica 27 ottobre 2013

Aprire un agriturismo


Vuoi aprire un agriturismo? Trova su agriturismo.it le informazioni di cui hai bisogno per avviare un'attività agrituristica nella tua regione.




Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali. Di seguito presentiamo i punti più importanti e utili a chi voglia aprire un agriturismo.
  • Definizione: Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli […] anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
  • Lavoratori: possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
  • Cosa comprende l’attività agrituristica:
  1. dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  2. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona […] con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
  3. organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
  4. organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;
  • Edilizia: Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
  • Requisiti igenico-sanitari: I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.
  • Pasti: Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica.
  • Periodi di apertura: L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
  • Tariffe: Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l’attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l’anno seguente.
  • Classificazione: il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale e definisce le modalità per l’utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.
  • Abilitazione dell’attività: deve essere dimostrato un rapporto di connessione all’attività agricola principale, che non deve essere soppiantata dall’attività agrituristica. Inoltre, Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.
  • Disciplina fiscale: il reddito proveniente dall’attività agrituristica e’ considerato reddito agricolo. Di norma, ai sensi della Legge (statale) n. 413/91, art. 5, il reddito imponibile dell’agriturismo si calcola secondo un regime forfetario, nella misura del 25% dei ricavi al netto dell’IVA; l’IVA si verserà pure forfetariamente, nella misura del 50% dell’IVA incassata con i corrispettivi dell’ospitalità. Si può tuttavia optare, con impegno triennale, per l’applicazione delle norme fiscali ordinarie, determinando, reddito imponibile e IVA da versare, per differenza fra entrate e uscite. Ove si applichi il sistema forfetario, non è ammesso considerare nel calcolo alcun costo; se invece si opta per il sistema ordinario, i costi di avvio e di esercizio dell’attività (e la connessa IVA) contribuiranno, in negativo, alla determinazione del reddito imponibile e dell’IVA da versare. L’aliquota IVA per pernottamenti (alloggio e campeggio) e ristorazione, è del 10%; per tutti gli altri servizi è del 20%.
  • Avviamento all’attività: per avviare un agriturismo occorre l’autorizzazione rilasciata dal Comune, non esiste però un iter amministrativo unico per ottenere quest’ autorizzazione, ogni Regione stabilisce le procedure e i documenti necessari in autonomia. In generale le Regioni istituiscono elenchi regionali o provinciali dei soggetti idonei all’attività agrituristica: l’iscrizione a questi elenchi è subordinata alla verifica di alcuni requisiti. Una volta ottenuta l’iscrizione presso le Commissioni provinciali per gli agriturismi – situate in ogni sede provinciale del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole – possono eseguire le opere di allestimento degli alloggi, dei punti ristoro e dei servizi ricreativi e non. Una volta completati i lavori, si richiede l’autorizzazione al Comune, a cui allegare l’iscrizione agli elenchi di cui sopra e gli altri documenti specificati dalle singole Regioni. Il parere dell’autorità sanitaria può essere sollecitato sia dal Comune sia dall’interessato. Una volta inviata la domanda di autorizzazione, se il Comune non risponde entro un arco di tempo stabilito dalle singole Regioni, si applica il principio del silenzio assenso per cui la domanda si intende accolta.
  • Adempimenti necessari per l’apertura di un agriturismo:
  1. Apertura della partita Iva.
  2. Conto fiscale.
  3. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
  4. Iscrizione al registro regionale degli operatori agrituristici.
  5. Autorizzazione del sindaco per lo svolgimento dell’attività.
  6. I.n.p.s.
  7. I.n.a.i.l.
  8. Autorizzazione dei Vigili del Fuoco.
  9. Autorizzazione per l’installazione delle insegne e dei cartelli segnaletici stradali.
  10. Libretto di idoneità sanitaria.
  11. Autorizzazione sanitaria per i locali.
  12. Tassa sui rifiuti.
  13. Iscrizione alle associazioni di categoria.

Legge e norme nazionali sull'agriturismo


Il giorno 20 febbraio 2006 è stata promulgata la nuova legge di disciplina dell'agriturismo.
La legge è comparsa sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006.
Agriturismo.it ne propone di seguito il testo integrale

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96 - Disciplina dell'agriturismo. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. - Finalita' 

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a: 
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali; 
c) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; 
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita; 
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita' paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche; 
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare; 
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2. -  Definizione di attivita' agrituristiche 

1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. 
Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari. 

3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche: 
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 4; 
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; 
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e' considerato reddito agricolo.

Art. 3.  - Locali per attivita' agrituristiche 

1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo. 

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. 

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.


Art. 4.  - Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica 

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica.

2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita' agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attivita' agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attivita' agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'. 

3. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. 

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attivita' agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonche' alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate; 
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti; 
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; 
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessita' ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e' definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita';
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attivita'.

Art. 5.  - Norme igienico-sanitarie 

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata. 

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni. 

3. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantita' delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. 

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della cucina domestica. 

5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilita'. 

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.


Art. 6. - Disciplina amministrativa 

1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: 
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali; 
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali. 

2. La comunicazione di inizio dell'attivita' consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attivita' agrituristica. 
Il comune, compiuti i necessari accertamenti, puo', entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attivita' in caso di lievi carenze e irregolarita', ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita', puo' disporre l'immediata sospensione dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. 

3. Il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita' in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.


Art. 7.  - Abilitazione e disciplina fiscale 

1. Le regioni disciplinano le modalita' per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica. 
Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche piu' rappresentative, corsi di preparazione. 

2. Lo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attivita' agrituristica. 
In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Art. 8.  - Periodi di apertura e tariffe 

1. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. 
Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita' per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e' possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi. 

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attivita' agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Art. 9.  - Riserva di denominazione.  - Classificazione 

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, e' riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attivita' agrituristica ai sensi dell'articolo 6. 

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali.

Art. 10. - Trasformazione e vendita dei prodotti 

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonche' dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 11. - Programmazione e sviluppo dell'agriturismo 

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. 
Possono essere altresi' incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici. 


Art. 12.  - Attivita' assimilate 

1. Sono assimilate alle attivita' agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalita', alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita' di pesca, nonche' le attivita' connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turism
Art. 13.  - Osservatorio nazionale dell'agriturismo 

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici piu' rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14. - Norme transitorie e finali 

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita' agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15. - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' di cui alla presente legge in conformita' allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Art. 16. - Copertura finanziaria 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli