giovedì 27 marzo 2014

Circolare dei Vigili del fuoco per la sicurezza dei mercati rionali


Per “minimizzare le cause di incendio e limitare la generazione e la propagazione di incendi” nei mercati rionali, un gruppo di lavoro formato dal Comitato italiano gas, da Federchimica – Assogasliquidi e dall’Associazione nazionale venditori ambulanti, ha elaborato con i VV.F. una serie di raccomandazioni tecniche che il Dipartimento degli stessi Vigili del fuoco ha raccolto nella circolare 3794 diramata il 12 marzo scorso.
Sono interessate le “strutture mobili” installate nelle aree pubbliche per un periodo di tempo limitato rispetto all’ordinario utilizzo, come gli automezzi-impianti (autonegozi) dotati di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori e banchi di vendita- impianti per la cottura di alimenti, dotati anch’essi di adduttori di gas o di altra fonte di energia.
Parte della circolare è riservata alle indicazioni per la prevenzione degli incendi riferite sia all’installazione che alla gestione dei mercati, con l’esposizione fatta nel dettaglio, in materi di:
  • requisiti minimi delle “strutture mobili” per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;
  • requisiti di legge delle vie di transito… dell’alimentazione idrica…;
  • obbligo della marcatura CE degli apparecchi utilizzati per la cottura dei cibi destinati alla vendita;
  • prescrizioni per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL in bombole (per questi casi la Circolare rinvia all’allegato A) o in serbatori fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso*;
  • prescrizioni relative al posizionamento nei mercati degli autonegozi e alle distanze fra questi e le uscite dai fabbricati limitrofi;
  • condizioni di sicurezza per i banchi che utilizzano impianti alimentati a Gpl**;
  • condizioni di sicurezza in caso di uso di gruppi elettrogeni (gli impianti elettrici devono essere realizzati e installati in conformità alla L.186/1968).
A cura dell’autorità preposta alla concessione dell’area pubblica dei mercati rionali, deve essere predisposto e portato a conoscenza degli operatori e degli addetti designati, un piano di sicurezza che preveda l’informazione e i conseguenti obblighi. Il piano deve illustrare: a) l’ubicazione dei centri di pericolo, b) le distanze di sicurezza, c) la viabilità principale e alternativa in caso di incidente, d) i comportamenti da tenere in caso di emergenza e le procedure operative, f) le informazioni sulle misure di prevenzione incendi.
Tutti i lavoratori che operano nell’area del mercato devono essere informati e formati sui rischi specifici (in particolare il personale addetto alla installazione e alla sostituzione della bombole, deve essere di provata capacità).
A corredo della parte centrale, nella circolare dei VV.F.sono presenti gli allegati
(Installazione ed utilizzo di bombole GPL per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o di riscaldamento di a di alimenti di tipo professionale a bordo di auto negozi) e
B  (Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione, in occasione di manifestazioni temporanee all’aperto, estratto da Unitr 11426).
* Per questo caso, si fa rinvio alla norma Uni En1949 e alle prescrizioni particolari dello stesso allegato A sopra citato.
** Riferimento alla normativa vigente e all’ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002, con il divieto, ad esempio, di posizionamento delle “strutture mobili” nelle vicinanze di tombini non silonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna.
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lunedì 24 marzo 2014

Maniglioni antipanico, si o no?


Il Decreto del ministero dell’ Interno 3 novembre 2004 contiene le norme relative all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo ed elenca lecategorie di attività in cui i dispositivi devono essere installati come misura antincendio.
Si tratta dei maniglioni antipanico (che devono essere conformi alla UNI EN 1125) oppure  delle maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza (UNI EN 179).
A seconda del tipo di locale  e della capienza  di persone si dovranno adottare i primi o i secondi sistemi di apertura delle porte.
Di seguito la sintesi dei criteri di installazione così come previsti dall’art 3 del DM del 2004:
a) locali non aperti al pubblico:
  • con capienza minore di 9 persone, nessun dispositivo di apertura;
  • con capienza fra 9 e 25 persone, maniglia o piastra a spinta;
  • con capienza superiore a 25 persone, maniglione antipanico;
b) locali aperti al pubblico:
  • con capienza fino a 9 persone, maniglia o piastra a spinta;
  • con capienza superiore a 10 persone, maniglione antipanico;
c) locali pericolosi per esplosione:
  • con numero di addetti inferiore a 5 unità, maniglione antipanico;
  • con numero di addetti da 5 unità, maniglia o piastra a spinta.
In tutte le altre attività non elencate sopra, il dispositivo di apertura non è soggetto a norme di prevenzione incendi.
Va ricordato che le porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell’esodo (a meno che questo tipo di apertura non determini pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause, ed in questo caso occorre adottare accorgimenti di equivalente grado di garanzia di sicurezza).
Le uscite di piano sono definite nell’all. III del TU 81/08 e sono quelle che consentono alle persone “di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio” (uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro; uscita che immette su una scala esterna).
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Aggiornamento professionale per gli abilitati alla prevenzione incendi


Ci pervengono numerose richieste di chiarimenti in merito all'aggiornamento professionale per i professionisti abilitati alla prevenzione incendi.

A tal fine riteniamo opportuno chiarire quanto segue:
Il decreto 05.08.2011 prevede che il professionista abilitato, al fine di man- tenere la iscrizione nell'Elenco del Ministero dell'Interno, svolga, obbligatoriamente, 40 ore di aggiornamento nell'arco di 5 anni (8 ore/anno), non cumulabili, sin dalla data di entrata in vigore dello stesso, per cui, nel corso di quest'anno, è necessario recuperare le 8 ore dell'anno 2012; 
quindi il professionista, alla data del 31.12.2013 deve aver effettuato 16 ore di aggiornamento.

Di queste 16 ore, 4 ore sono espletate a mezzo del seminario (gratuito)  
che la Consulta (C.I.P.I.) ha organizzato, presso la Basilica di S. Giovanni Maggiore (cui l'ultima sessione sarà il giorno 09 aprile); le successive 12 ore saranno espletate con apposito corso di formazione (a pagamento) che si terrà, presso la sede dei Vigili del Fuoco, secondo il calendario inviatovi.
E' da precisare che, al fine di favorire tutti i professionisti delle Categorie professionali interessate, la Consulta ha previsto varie date, sempre con il medesimo programma, onde consentire ai partecipanti di scegliere quella più soddisfacente rispetto ai singoli impegni.
Resta inteso che, il professionista, dovrà sceglierne SOLO UNA.
Certi di aver chiarito tutti i dubbi in merito e nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, inviamo cordiali saluti.

D’ordine del Presidente
La Segreteria


Prevenzione incendi, controllo dei VVF secondo tre categorie di attività


Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’allegato 1 del DPR 151/2011 (Nuovo regolamento) in relazione:
  • alla dimensione dell’impresa;
  • al settore di attività;
  • alla esistenza di specifiche regole tecniche;
  • alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
L’elenco delle attività è soggetta a modifiche in relazione al“mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio”.
Per le attività delle categoria A e B (*) i VV. F. ricevuta la richiesta di certificazione prevenzioni incendi, entro 60 giorni, eseguono controlli e visite tecniche:
  • per accertare il rispetto delle prescrizioni in materia;
  • per accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
controlli sono disposti: 1) con metodo a campione; 2) in base a programmi settoriali, per categorie di attività; 3) nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
Se  i VV.F. accertano carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti, adottano provvedimenti: a) di divieto di prosecuzione dell’attività
b) di rimozione degli eventuali effetti dannosi  prodotti.
Peraltro, se la struttura, entro 45 gg., conforma l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, i VV.F. rilasciano copia del verbale della visita tecnica con l’esito positivo.
(*) La categoria C si riferisce ad attività previste nelle categorie A e B ma che presentano caratteristiche di rischio più “ampio” (esempio: un albergo – che è sottoposto a visite e controlli per la prevenzione incendi solo se ha una capacità ricettiva di almeno 25 pl – viene inserito nella categoria A se la capacità è fino a 50 pl, nella categoria B se la capacità è fra i 50 e i 100 pl, nella categoria C se  la capacità supera i 100 pl).
Info: link temporaneo Decreto 7 agosto 2012.

Campeggi e villaggi turistici con più di 400 persone, c’è la norma tecnica

Le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno del 28 febbraio si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Gli obiettivi del provvedimento si riferiscono alla prevenzione degli incendi delle strutture e si realizzano attraverso l’applicazione della norma tecnicapresente come allegato nel Decreto.
L’art. 4 del decreto precisa che l’applicazione delle regole tecniche si diversifica a seconda che si tratti di strutture di nuova realizzazione o di strutture esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto* e per le quali si rendano necessari interventi che comportano la loro completa ristrutturazione.
Per queste ultime, se gli interventi comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni titolo I – capo I ** si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, “l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività”.
E a proposito delle nuove attività, con particolare riferimento alle distanze di sicurezza, la norma tecnica prescrive che le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza da altre attività, tenuto conto che queste aree devono essere considerate come zone soggette ad affollamento di persone…. che, in presenza di zone boscate, pinete…, le aree di insediamento devono essere opportunamente distanziate con (adeguate) fasce di protezione…. che, a proposito di misure per l’evacuazione in caso di emergenza, “ da ogni unità abitativa deve essere possibile raggiungere l’area di sicurezza attraverso un sistema di percorsi opportunamente indicati (per le strutture di tipo 3, e cioè con capacità ricettiva superiore a 3000 persone, devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita”)… che, a proposito di impianti elettrici,“le aree delle strutture turistiche” devono essere illuminate durante i periodi oscurità…., che, in caso di interruzione dell’energia elettrica, deve essere prevista un’illuminazione sussidiaria…. che i sistemi di illuminazione, allarme, rivelazione, impianti estinzione incendi devono possedere impianti di sicurezza… che i mezzi e gli impianti di estinzione devono essere realizzati ed installati a regola d’arte… che gli estintoridevono essere del tipo polivalente con capacità estinguente di almeno 34°113Bc… che l’area di insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico…. che deve essere installata la segnaletica di sicurezza conforme al TU 81/08… che l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio deve rispondere ai criteri di cui all’art. 46 del TU 81/08 (… addestramento del personale, registro della sicurezza, istruzioni di sicurezza forniti agli utenti…)
I comma 1 e 2 dell’ art. 6 del decreto ministeriale del 28 febbraio prevedono la presentazione della Scia, la segnalazione certificata di inizio attività (DPR.151/2011, il nuovo regolamento di prevenzione incendi).
Per il comma 3, nei Progetti di nuovi impianti/costruzioni e nei progetti di modifica… che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, si devonoindicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza del decreto ministeriale del 28 febbraio.
A conclusione dell’approfondimento sull’argomento della sicurezza antincendio, è utile ricordare che nelle aree ricettive in aria aperta, si devono garantire sia la sorveglianza continua durante i periodi di apertura che la presenza del responsabile o delegato e sia la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore di clienti.
* 15 aprile 2014.
** Le disposizioni su: ubicazione (distanze di sicurezza, accesso all’area sistemazione interna), caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco), misure per l’evacuazione in caso di emergenza, servizi tecnologici, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, impianti di rivelazione, segnalazioni e allarme, segnaletica di sicurezza, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio previste dalla regola tecnica.

mercoledì 19 marzo 2014

Allegato XLVII - al DLgs. n.81/2005 - Agenti biologici - Misure di contenimento


ALLEGATO XLVIII AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI



ALLEGATO XLVIII



Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.



Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sotto indicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.