sabato 31 maggio 2014

Frutta di stagione: albicocche

Da Wikipedia
L'albicocca è il frutto dell'albicocco (Prunus armeniaca), famiglia delle Rosacee, genere Prunus, specie Prunus armeniaca.
La pianta appartiene alla stessa famiglia e genere di frutti quali la ciliegia, la pesca e la prugna. Con alcuni di questi sono stati prodotti vari ibridi molto apprezzati dai mercati in cui sono stati introdotti.

Origine e diffusione successiva

L'albicocco è una pianta originaria della Cina nordorientale al confine con la Russia. La sua presenza data più di 4000 anni di storia. Da lì si estese lentamente verso ovest attraverso l'Asia centrale sino ad arrivare in Armenia (da cui prese il nome) dove, si dice, venne scoperta da Alessandro Magno.
I Romani la introdussero in Italia e in Grecia nel 70-60 a.C., ma la sua diffusione nel bacino del Mediterraneo fu consolidata successivamente dagli arabi, infatti Albicocco deriva dalla parola araba Al-barquq. 
L'albicocca crescerebbe in natura selvatica in Cina da ben 4.000 anni. Oggi è diffuso in oltre 60 paesi e viene coltivato in climi caldi o temperati e relativamente asciutti.

L'albero e il frutto

Si presenta come alberello a foglia caduca che può raggiungere i 12-13 metri allo stato selvatico. Nelle coltivazioni, tuttavia, la pianta viene tenuta sotto i 3,5 metri per agevolare la raccolta dei frutti. 
Ha una chioma a ombrello, con tronco e rami sottili e leggermente contorti. Le foglie sono ellittiche, con punte acuminate e bordo seghettato e piccioli rosso violaceo. 
La larghezza media è di 7-8 cm, ma varia da una cultivar (varietà) all'altra, pur restando più larga di altre piante della medesima famiglia. 
I fiori sono molto simili ai loro cugini ciliegiopruno e pesco. I fiori sono singoli, ma sbocciano a gruppetti che si situano all'attaccatura delle foglie. 
Hanno 5 sepali e petali, molti stami eretti e variano dal bianco puro ad un lieve colore rosato. 
La pianta viene impollinata usualmente dagli insetti (api) e non richiede impollinazione manuale. 
Non presenta di norma fenomeni di autosterilità, e quindi anche un albero singolo fruttifica regolarmente.
Il frutto ha contenuto di 48 calorie ogni 100 grammi di peso. Le stagionalità di raccolta sono giugnoluglioagosto.

Le varietà

Esistono numerose varietà, per lo più con limitata diffusione, a causa di una difficoltà di adattamento tipica di questa specie.
  • Pindos. Varietà precoce, la si può iniziare a raccogliere verso la fine di maggio. Ha un portamento poco vigoroso. Produce frutti di buona pezzatura purché si pratichi il diradamento.
  • Diavole. Varietà molto coltivata in Campania, caratterizzata da un portamento vigoroso e da una spiccata longevità. Produce frutti con pigmentazione rossastra e di discreta pezzatura previo diradamento.
  • Preole. Varietà coltivata soprattutto in Campania, con portamento poco vigoroso e frutti di piccola pezzatura.
  • Reale di Imola. Varietà un tempo coltivata in Emilia-Romagna, matura in questa regione nel mese di luglio. Il frutto è di pezzatura media, di color oro e con polpa gialla. Viene abbandonata perché i frutti della stessa pianta maturano scalarmente e quindi necessitano più passaggi per la raccolta. Ha un difficile adattamento ad altre condizioni climatiche.
  • Valleggina. Chiamata anche "Albicocca di Valleggia", viene coltivata nell'entroterra savonese. Il maggior centro produttivo si colloca nella piana di Valleggia (da cui prende il nome), situata alle spalle dei comuni di Savona e Vado Ligure e terminante nel comune di Quiliano. Il frutto è riconoscibile per il colore arancione brillante, pigmenti rosso acceso con una spiccata mascheratura rossa, di media pezzatura. Il periodo di raccolta si colloca tra la fine di giugno e l'inizio di luglio.
  • Amabile Vecchioni. Albero che produce frutti grandi che maturano solitamente negli ultimi dieci giorni di giugno. La fioritura avviene nel mese di marzo e precede quasi tutti gli altri alberi da frutto. Non teme i climi e le temperature più rigide ma prospera come ogni albicocco in climi caldi e asciutti.
  • Thyrintos. È una varietà molto precoce, che matura al Nord Italia nella prima settimana di giugno. I frutti sono di grande pezzatura, per questo continua ad essere offerta su tutti i mercati. Risulta abbastanza sensibile alla moniliosi, benché la malattia non abbia solitamente cause letali sulla pianta.

Clima necessario

La pianta in sé non patisce il freddo e sopporta temperature davvero rigide, tuttavia fiorisce molto presto rispetto a quasi tutti gli altri alberi da frutto e questo rende la produzione di albicocche vulnerabile alle gelate primaverili. Inoltre l'albicocco è soggetto a funghi se troppo bagnato e le albicocche stesse possono marcire sulla pianta: questi fattori hanno determinato la sua diffusione in climi caldi e asciutti, dove il rischio di gelate è minore e minori sono le precipitazioni.

Raccolto

Il frutto, detto drupa, ha una dimensione tra i 3,5 e i 6 cm, un colore giallo uovo-arancio con lievi sfumature rosse e una buccia leggermente vellutata. Presenta un seme singolo, che somiglia ad una mandorla. Gli albicocchi sono abbastanza precoci e cominciano a fruttificare già dal secondo anno, ma la piena produzione non inizia prima del terzo/quinto ed è più abbondante su alberi piccoli, e rami corti. Le albicocche necessitano di un periodo dai 3 ai 6 mesi per svilupparsi e maturare e sono prevalentemente raccolte a mano dai primi di maggio alla metà di luglio.

L'albicocca in cucina

Le albicocche vanno scelte ben mature e consumate entro pochi giorni dall'acquisto poiché sono frutti deperibili. 
Proprio per questa loro fragilità vengono conservate o trattate in numerosi modi: essiccate (specie negli USA), sciroppate e conservate in lattine o congelate. 
Altrettanto comuni sono i prodotti derivati: il succo, la marmellata e la gelatina di albicocca, molto usata in pasticceria per apricottare (da Apricot, il nome in inglese di tale frutto) torte e pasticcini. L'apricottatura consiste nello spennellare la superficie di una torta di gelatina di albicocche prima di glassarla. Un esempio classico di questa tecnica, molto diffusa, è la famosa torta Sacher.
Le albicocche vengono impiegate solitamente in preparazioni dolci di vario tipo come gelati, sorbetti, marmellate e gelatine, succhi e sciroppi, torte e pasticcini. Tuttavia il loro gusto lievemente acidulo le rende adatte anche ad accostamenti salati, come le salse di accompagnamento alle carni rosse. Esse vengono anche utilizzate in liquoreria: un'acquavite di albicocche viene distillata nel Canton Vallese in Svizzera e porta il nome d'Abricotine, la più rinomata proviene da un'antica varietà, la Luizet. Anche nei Balcani si ottiene un distillato d'albicocca chiamato Kajsija.
Il seme dell'albicocca quanto quello della pesca viene detto armellina
Le armelline hanno usualmente un retrogusto gradevolmente amarognolo e vengono usate in pasticceria come essenza, come ingrediente negli amaretti, in sciroppi o liquori e in generale in abbinamento alle mandorle dolci per renderne più interessante il gusto. Tuttavia il loro consumo viene limitato ad un uso aromatico poiché, come le foglie e i fiori dell'albicocco, contengono un derivato dell'acido cianidrico che, ad alte dosi, risulterebbe altamente tossico. Sebbene nel tessuto delle piante questa sostanza sia presente in percentuali molto basse e non pericolose, le armelline vanno mangiate con parsimonia ed è sconsigliabile farle mangiare ai bambini.

L'albicocca nella nutrizione

L'albicocca è ricca di vitamina BCPP, ma soprattutto di carotenoidi, precursori della vitamina A. Due etti di albicocche fresche forniscono il 100% del fabbisogno giornaliero di vitamina A di un adulto. La vitamina A protegge le superfici dell'organismo, interne ed esterne. 
La sua carenza provoca secchezza della pelle e delle mucose respiratorie, digerenti e urinarie. La sua carenza può portare alla facile rottura delle unghie, alla presenza di capelli fragili e opachi, a certe difficoltà nella cicatrizzazione delle ferite, addirittura a un arresto nella crescita e a un'aumentata fragilità ossea. Ma le più note conseguenze della carenza di vitamina A sono le alterazioni dell'occhio e della vista: diminuzione della capacità visiva (specialmente notturna), lesioni della cornea fino alla cecità, infiammazioni delle palpebre con formazione di croste e caduta delle ciglia.
L'albicocca è ricca di magnesiofosforoferrocalcio e potassio, facendone un alimento irrinunciabile per chi è anemico, spossato, depresso e cronicamente stanco. 
Si raccomanda ai convalescenti, ai bambini nell'età della crescita e agli anziani, ma è sconsigliato a chi soffre di calcoli renali. 
Il sorbitolo invece conferisce all'albicocca leggere proprietà lassative. Valori nutrizionali
medi:  carboidrati: 6,5; proteine: 0,4; grassi: 0,1; acqua: 86,3; calorie: 28. Parte edibile: 94%; calorie al lordo: 26. Vitamina A (retinolo equiv. 360 microgrammi/100 gr. p.e. - Fonte: Tabella INRAN) Potassio: 320 mg /100gr. p.e.

L'albicocca nella medicina alternativa


Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze.
La tradizione della medicina antica riporta l'uso del cianuro ricavato dall'albicocco e dai suoi frutti contro l'esaurimento, l'ulcera e il tumore.
Per trattare quest'ultimo viene tutt'oggi ricavata una sostanza, il Laetrile, che dovrebbe rilasciare cianuro solo legandosi ad un enzima attivo nelle cellule cancerose, che sarebbero così colpite, trattate e distrutte direttamente dal veleno. La terapia è tuttora legale in Messico e in Australia. Numerosi paesi la ritengono inutile, se non dannosa: il dibattito (e la relativa polemica) è tuttora vivo e aperto.

Etimologia

Sull'etimologia della parola "albicocca" esiste qualche perplessità. La maggioranza degli studiosi concorda tuttavia sul fatto che la parola di riferimento sia araba (al-barqūq) e che questa sia stata adottata poi nel tardo latino praecox, nel senso di "precoce". Da essa deriverebbe la parola "percoca", usata essenzialmente per indicare una varietà di pesca a polpa gialla.
Albicocche su albero


CONSUMA FRUTTA ITALIANA


giovedì 22 maggio 2014

La sicurezza chimica e le aziende



Vale anche per la mia azienda


La sicurezza chimica e le aziendeL'ECHA pubblica piani di lavoro, relazioni annuali, schede informative e documenti di supporto che delineano il suo mandato e aiutano le imprese a conformarsi alla normativa sulle sostanze chimiche.

L'opuscolo illustra i tuoi diritti e responsabilità ai sensi del REACH e del CLP, applicabili a tutti i settori industriali e a tutte le aziende che trattano sostanze chimiche nell'Unione europea, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Soddisfare i requisiti giuridici ti consentirà di gestire i rischi chimici nella tua impresa e di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente.

Potrai soddisfare le aspettative dei tuoi clienti in termini di una maggiore sicurezza delle sostanze e dei prodotti chimici, con possibili vantaggi per il tuo marchio.

Che cosa significano
Libera circolazione delle sostanze chimiche Le stesse disposizioni si applicano a tutte le aziende dell'UE.
Obbligatorietà dei dati
La fabbricazione, la commercializzazione e l'uso di sostanze non registrate è illegale. Questo principio vale per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele (ad esempio i prodotti detergenti).
Comunicazione nella catena di approvvigionamento
Ciascun attore della catena di approvvigionamento contribuisce a garantire che vi sia un'effettiva comunicazione relativamente alle proprietà
pericolose e all'uso sicuro delle sostanze, sia questi un fabbricante, un importatore, un formulatore, un distributore o un rivenditore al dettaglio.
I consumatori hanno ora il diritto di chiedere e ricevere informazioni se i tuoi prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti per la salute umana e per l'ambiente.

L’esposizione a rischi professionali nella Funzione Pubblica


Sicurezza    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

INCA Numero 18°/2014 L’esposizione a rischi professionali nella Funzione Pubblica: i dati dell’indagine SUMER

L’esposizione a rischi professionali nella Funzione PubblicaCon questo numero della newsletter torniamo a porre attenzione ai rischi lavorativi dei lavoratori pubblici, attenzione motivata anche dalle recenti modifiche in termini di risarcimento del danno alla salute. Lo facciamo presentando i dati dell’indagine SUMER che nella sua ultima edizione (2009-2010) i cui risultati sono presentati alla fine del 2013, ha preso in considerazione il settore pubblico.

L’indagine ha interessato i tre diversi settori della Funzione Pubblica francese: statale, territoriale e dei servizi ospedalieri.

In tal modo essa ha permesso di ottenere dei risultati omogenei in tema di salute sul lavoro nei diversi ambiti della Funzione Pubblica e di confrontarli con quelli del settore privato.

Si tratta di rischi professionali che variano considerevolmente in ragione dei diversi comparti ma ancora più è apparso evidente come tali rischi siano piuttosto specifici delle singole mansioni e mestieri

Nel quadro dell’indagine sono stati individuati 12 grandi settori professionali ( fra parentesi il loro peso percentuale:)

1) azione sociale (3,2%)
2) amministrazione (35%)
3) edilizia e lavori pubblici (3,1%)
4) manutenzione (20%)
5) spazi verdi e paesaggio (0,5%)
6) finanze pubbliche (3,2%)
7) formazione , educazione e ricerca (2,0%)
8) sicurezza e difesa (4,7%)
9) servizi alla persona e ristorazione (5,9%)
10) attività di cura (16,6%)
11) sport e tempo libero, animazione e cultura (2,4%)
12) tecnico informatico e trasporti (3,4%)

Alcuni di questi mestieri sono trasversali e presenti in tutte e tre i grandi raggruppamenti dei dipendenti pubblici, come ad esempio edilizia e lavori pubblici o amministrazione.

Ma in generale è possibile dire che vi sia una buona specificità in funzione di un settore o al massimo di due.

La ripartizione in base al sesso varia molto in funzione del settore indagato ad esempio nel settore lavori pubblici o anche sicurezza e difesa predominano gli uomini; i settori attività di cura e servizi alla persona sono, invece, molto femminilizzati.

Anche la struttura gerarchica varia molto in funzione dei settori. Ad esempio il settore della manutenzione concentra quasi tutti i suoi addetti, il 96,5%, nella categoria inferiore del sistema statale (categoria C), , come anche il settore "Spazi verdi, paesaggio" con il 91,5% nella medesima categoria inferiore.

Testo unico antincendio

Testo unico antincendio


Norme di prevenzione incendi generali e semplificate

Bozza DRAFT sabato 12 aprile 2014

La bozza del nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi è stata ufficialmente presentata a Roma lo scorso mese, alla presenza del Ministro degli Interni e dei massimi vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.Il Ministero dell’Interno ha presentato il documento preliminare che sarà alla base dell’emanazione di un futuro “Testo Unico” della prevenzione incendi, ambizioso progetto con l'obiettivo di inquadrare in un unico testo organico e sistematico le disposizioni di prevenzione incendi applicabili a tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, fornendo strumenti di progettazione semplici, versatili ed accettati a livello internazionale, in grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha avviato il processo di rinnovamento e di semplificazione dei procedimenti amministrativi di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo del Corpo stesso.

L'obiettivo di semplificazione, coniugato all'esigenza di assicurare tempi più rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza, ha comportato il trasferimento di parte dei controlli antincendio - ex ante - dal Corpo nazionale ai professionisti antincendio esperti del settore, consentendo di impiegare più efficacemente le risorse nelle verifiche - ex post - successive all'avvio dell'esercizio.

Le responsabilità affidate ai professionisti antincendio hanno conseguentemente richiesto l'aggiornamento dei corsi di formazione professionali, avviati con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011. Inoltre l'aggiornamento continuo è oggi una condizione fondamentale affinché il professionista possa espletare, anche sulla base di nuovi programmi formativi, il proprio molo in materia di sicurezza che richiede competenze sempre più specialistiche.

Il processo di semplificazione trova il suo naturale completamento nella riduzione degli oneri di prevenzione incendi e nell'ammodernamento dei principi regolatori. Questo obiettivo rende necessaria l'introduzione di un nuovo quadro della regolamentazione tecnica e di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico, che superi l'articolata e complessa stratificazione di norme, circolari e pareri del vigente panorama normativo di riferimento di settore.

L'ambizioso obiettivo è quello di superare il voluminoso e articolato corpo normativo tecnico vigente salvaguardando, nel contempo, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di salvaguardia delle persone e di tutela dei beni.

Il  documento presentato si basa su alcuni principi, tra cui:

generalità: le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio possono essere applicate a tutte le attività;
semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali e sono definiti metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio;
standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti.

testo unico antincendioTesto unico antincendio

giovedì 15 maggio 2014

medici competenti autorizzati aprile 2014


Per la consultazione dell'elenco ufficiale è possibile rivolgersi alla D.G. Relazione industriali e rapporti di lavoro - Divisione III

Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Divisione III
Responsabile Dott. ssa Carla Antonucci  
tel. +39 06 46834906
tel. Divisione: +39 06 46834059
fax Divisione: +39 06 46834260
mail: Div3TutelaLavoro@lavoro.gov.it

Nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la divisione III della Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei rapporti di lavoro gestisce le procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati.

Medici ai quali i datore di lavoro affidano la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, in possesso delle cognizioni e dell'addestramento a ciò necessari, quali definiti dall'allegato V del Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 2000.

medici competenti elencoElenco dei medici autorizzati aggiornato al 1 aprile 2014

Responsabilità datore di lavoro e coordinatore dei lavori sentenza Cassazione


Sicurezza    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

Responsabilità datore di lavoro e coordinatore dei lavori

Sentenza 28 aprile 2014, n. 17800
Responsabilità infortuni per PSC generico

Con sentSentenza 28 aprile 2014, n. 17800enza del 17 marzo 2009 il Tribunale di Cremona dichiarava (omissis) e (omissis) responsabili del delitto di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di (omissis), e previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche, stimate equivalenti alla contestata aggravante, condannava ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione, con i benefici di legge. Secondo l'accertamento condotto nel grado di merito, il 16 luglio 2005 — nel cantiere edile di Casalmaggiore nel quale si svolgevano lavori di costruzione di un complesso residenziale appaltati dalla "(omissis) Snc" alla "(omissis) Srl", che a sua volta li aveva subappaltati alla ditta individuale "(omissis)" — il (omissis), al suo primo giorno di lavoro quale dipendente del (omissis), stava eseguendo il disarmo di una trave di gronda in cemento armato collocato sul muro perimetrale dell'edificio quando questa, dopo essere stati tolti i puntelli sottostanti, si era capovolta travolgendolo e schiacciandolo. Nell'occorso il lavoratore riportava lesioni personali che ne comportavano il decesso la sera stessa dell'accaduto.
Ritenuto accertato che l'infortunio era stato determinato dal fatto che il disarmo della trave era stato praticato prima che il tetto fosse stato completato, e quindi prima che lo stesso venisse a stabilizzare la trave, il (omissis)veniva giudicato responsabile del sinistro perché, in qualità di datore di lavoro dell'operaio deceduto, aveva redatto un piano operativo di sicurezza assolutamente generico, che non evidenziava i rischi specifici connessi alle modalità di costruzione dell'edificio ed in particolare relativi all'esecuzione delle gronde; ed aveva altresì omesso qualsiasi valutazione dei rischi e di prevedere e disporre che si attendesse la posa del tetto per effettuare il disarmo.
Quanto al (omissis), coordinatore per la sicurezza sia nella fase di progettazione dei lavori che in quella di esecuzione degli stessi, al medesimo veniva ascritto di aver redatto un piano di sicurezza e di coordinamento non conforme ai requisiti indicati nell'articolo 12 del Dlgs 494/1996, giacché con riguardo alla pericolosa operazione di disarmo delle gronde era stato semplicemente indicato che tale attività dovesse avvenire dopo quella relativa alla posa del tetto e che il disarmo doveva essere eseguito da operai specializzati, quale non era il (omissis), senza ulteriori specificazioni o indicazioni.
Inoltre il (omissis) non aveva debitamente verificato il carente piano operativo di sicurezza predisposto all'impresa subappaltatrice; cosa che se fatta avrebbe comportato la necessaria modifica o integrazione del medesimo.

Modifica Articolo 67, comma I , del d lgs 81


Decreto 18 aprile 2014


articolo 67, comma I , del d lgs 81Criteri di semplicità e comprensibilità
, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.


L'articolo 67, comma I , del d lgs 81, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale dispone che, In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità' di esecuzione delle stesse
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti
In un file ZIP :

Decreto 18 aprile 2014

Modello Notifiche
Elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati

Sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014: la presenza del RSPP



La presenza del Rspp non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezzaLa Corte di Cassazione ha affermato che non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro.

Fatto

1. - Con sentenza del 5 novembre 2013, il Tribunale di Bologna ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 18, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di datore di lavoro, amministratore unico di una società, non forniva il dispositivo di protezione dal rischio rumore ad un lavoratore intento a controllare l'operazione di scarico di calcestruzzo da una betoniera.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che nel cantiere, al momento dell'accertamento ispettivo dell'azienda sanitaria, era presente un responsabile per il servizio di prevenzione e protezione con funzioni di vigilanza, sul quale incombeva l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari idonei dispositivi di protezione individuale. La violazione riscontrata sarebbe, del resto, ascrivibile alla negligenza dello stesso lavoratore, il quale non aveva utilizzato il dispositivo di protezione fornitogli dal datore di lavoro.

Diritto

3. - Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si limita, infatti, a formulare generiche critiche alla motivazione della sentenza, basate sui due seguenti assunti, del tutto indimostrati: 1) che fosse presente in cantiere un responsabile del servizio di prevenzione protezione, soggetto diverso dal datore di lavoro; 2) che al lavoratore fosse stato suo fornito il dispositivo di protezione, da lui non utilizzato per sua esclusiva colpa.

Quanto al primo di tali due assunti, il ricorrente afferma, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata o agli atti di causa, che dalla prova testimoniale risulterebbe l'esistenza sul cantiere di un responsabile del servizio di protezione e prevenzione, senza specificare da quali passaggi della prova testimoniale sarebbe stata desumibile tale conclusione e senza indicare il nome di tale soggetto. E ciò, a prescindere dall'assorbente rilievo che l'art. 18, comma 1, alinea e lettera d), del d.lgs. n. 81 del 2008 pone espressamente a carico del datore di lavoro l'obbligo di «fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale», pur quando vi sia un «responsabile del servizio di prevenzione e protezione», perché prevede che quest'ultimo debba essere semplicemente «sentito» in merito.

Il secondo degli assunti del ricorrente trova puntuale smentita sia nella deposizione del lavoratore riportata in sentenza, dalla quale risulta che il dispositivo di protezione non gli era stato fornito, sia nei rilievi effettuati dal funzionario accertatore, da cui emerge che nessun dispositivo di protezione è stato rinvenuto nel cantiere.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Etichettatura degli alimenti


Sicurezza    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

Etichettatura degli alimenti

Mini guida al cambiamento:ecco le novità

Ministero della Salute Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizioneLa scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra dieta in termini di apporti ed equilibrio nutrizionale. Leggere e comprendere le etichette degli alimenti è importante perchè ci consente di fare scelte più sane e consapevoli.

L’etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata. Il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti.

Lo scopo di tale innovazione è quello di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori e assicurare un’informazione chiara e trasparente. Il Regolamento introduce alcune importanti novità.

Altro aspetto importante dell’etichettatura degli alimenti sono le indicazioni nutrizionali e sulla salute (claims), disciplinate dal Regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Il Ministero della Salute con questo opuscolo desidera fornire uno strumento che permetta al consumatore di comprendere le “nuove” etichette e di fare scelte informate.

Indicazioni obbligatorie :
  • Denominazione dell’alimento
  • Elenco degli ingredienti
  • Durabilità del prodotto
  • Condizioni di conservazione ed uso
  • Paese d’origine e luogo di provenienza
  • Dichiarazione nutrizionale

Rischi nel settore tessile



rischi nel settore tessileManuale informativo per i lavoratori - I rischi nel settore tessile

Il manuale passa in rassegna i rischi e i pericoli connessi all’utilizzo di specifici macchinari utilizzati nella lavorazione tessile. Ciascuna scheda illustra, con l’aiuto di immagini, i comportamenti corretti da tenere al fine di svolgere la propria attività in sicurezza. Il manuale è da considerarsi uno strumento finalizzato a trasmettere ai lavoratori una cultura generale della sicurezza, che li porti a riconoscere nella salute e nella prevenzione valori imprescindibili e obiettivi da realizzare attraverso la partecipazione, la collaborazione, l’assistenza e il controllo.

I pericoli generati dalle macchine
I rischi delle macchine per le lavorazioni tessili
Operazioni di preparazione della trama e dell'ordito
Tessitura
Lavorazione Controllo pezze
Preparazione del tessuto
Cucina colori tintoria filato e tessuti
Tintoria dei tessuti
Tintoria dei filati
Cucina colori stampa tessuti
Stampa tessuti
Finissaggio

domenica 11 maggio 2014

I lavoratori del mare, idoneità ed amianto



Sicurezza    by AmministratoreCommenti chiusi

I lavoratori del mare: idoneità ed amiantoSalute e Sicurezza n.17 2014 newsletter INCA, I lavoratori del mare dalla prevenzione alla tutela assicurativa

I lavoratori del mare: idoneità ed amianto
Nella prima decade del mese di aprile u.s. si è tenuto a Napoli il Convegno : “I lavoratori del mare dalla prevenzione alla tutela assicurativa”, con sessioni dedicate alla pesca e alla navigazione in mare sia commerciale che passeggeri.

Nel corso del convegno sono stati presentati i risultati dell’indagine su un campione di circa 1000 pescatori condotta da FLAI ed INCA, indagine che sarà oggetto di pubblicazione sul prossimo numero del Notiziario INCA.

Stante le recenti novità legislative che hanno interessato il settore appare utile riprendere dalla prima giornata del convegno il quadro normativo come si è venuto delineando ad oggi, infatti con la legge 122/2010 è stata definita l’incorporazione dell’IPSEMA presso l’INAIL con il passaggio di alcune competenze anche all’INPS (malattia, maternità,disabilità, donazione di sangue)

Nel settore marittimo sono previste diverse tipologie di idoneità che fanno riferimento a caratteristiche specifiche del lavoro a bordo:

1) idoneità fisica per iscrizione alla gente di mare di 1° e 2° categoria (articolo 1 Regio Decreto 1773/33);
2) idoneità preventiva all’imbarco (articolo 323 codice della navigazione) necessaria anche per il personale di III categoria (addetti al traffico locale e alla pesca).
3) idoneità biennale alla navigazione (legge 1602762);
4) idoneità alla mansione specifica (legge 271/99);
5) idoneità provvisoria al lavoro marittimo (legge 113/2013).