venerdì 29 agosto 2014

Decreto Palchi, la sicurezza arriva anche negli spettacoli


Decreto Palchi, la sicurezza arriva anche negli spettacoli

decreto-palchi

L’applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico Sicurezza è stata estesa anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle fiere, con il cosiddetto Decreto Palchi.
Il decreto ministeriale 22 luglio 2014 del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro della Salute (Decreto Palchi) fornisce indicazioni specifiche per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e delle manifestazioni fieristiche, “tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.
Il Decreto Palchi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 183 dell’8 agosto 2014, consta di alcuni allegati:
Allegato I – informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea;
Allegato II – modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f);
Allegato III – contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del d.lgs. 81 del 2008;
Allegato IV – informazioni minime sul quartiere fieristico;
Allegato V – contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26 del d.lgs. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche;
Allegato VI – contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
Questi i contenuti principali del Decreto Palchi. Per ulteriori informazioni 

lunedì 25 agosto 2014

ASSISTENTE ALL'INFANZIA

Corso di ASSISTENTE ALL'INFANZIA qualificato*

L’assistente all’infanzia si occupa di assistere e intrattenere i bambini presso strutture pubbliche o private. Questa figura professionale opera nel campo dei servizi socio-ricreativi per l’infanzia: baby parking e ludoteche, servizi integrativi al nido e alla scuola materna, asili aziendali, centri gioco, ecc.

L’assistente all’infanzia progetta e realizza, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative.

L'assistente all'infanzia è un operatore che cura i bambini e accompagna il loro sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. Opera in costante rapporto con la famiglia ed in collegamento con le altre istituzioni sociali ed educative del territorio, tra le sue mansioni rientrano:

• individuarne e soddisfarne i bisogni primari;
• adottare l’approccio relazionale più adatto;
• prevenire e affrontare situazioni di rischio che potrebbero coinvolgere i piccoli assistiti;
• prestare loro assistenza;
• sostenere nell’attività psico-pedagogica bambini con abilità differenti;
• cooperare all’interno di un gruppo multidisciplinare e relazionarti correttamente con gli altri operatori.


OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO PROFESSIONALE E SBOCCHI LAVORATIVI

Grazie al corso OSA per Infanzia potrai trovare un occupazione presso: 
Asili nido, Scuole materne, Colonie estive, Ludoteche, Scuole elementari private, Comunità alloggio, Centri doposcuola e in tutte quelle strutture assistenziali che necessitano della figura professionale dell'Operatore d'Infanzia. 

Si svolgono in tutta Italia, ma Quanto costano i Corsi OSA? 

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TIROCINIO (STAGE FORMATIVO di 300 ore) AL TERMINE DEL CORSO OSA

Accanto ad una preparazione teorica è previsto un periodo di attività pratica presso una realtà assistenziale pubblica o privata nella zona di residenza dell'allievo. L'esperienza dovrà essere sintetizzata in una relazione dalla quale dovrà emergere il livello di professionalità acquisita.

PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO

I nostri insegnanti predispongono un Piano di Studi personalizzato, sono a disposizione degli studenti nelle diverse sedi per spiegare, dare consigli, controllare l'andamento formativo... 

I nostri corsi aiutano anche a capire se stessi...

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE

Tutti i testi sono suddivisi in capitoli, alla fine dei quali si trovano i riepiloghi ed i questionari di autocontrollo. Le rielaborazioni scritte, suggerite dal testo Raccolta di questionari e compiti, una volta corrette dai nostri insegnanti costituiscono un primo controllo della preparazione. Dopo gli scritti, è possibile sostenere gli esami delle singole materie presso i Centri Didattici dell'Istituto. a formazione si conclude con un esame finale da sostenere presso il Centro Didattico di appartenenza: esso consiste nel sostenere una discussione orale relativa all'esperienza di tirocinio e alle nozioni acquisite nel corso degli studi. Obiettivo centrale per lo studente è quello di documentare la propria professionalità relativamente alla specializzazione prescelta.
Partecipa anche tu ai corsi OSA 2014: iscrizioni sempre aperte!

Assistente all'infanzia

L'assistente all'infanzia è colei/colui che cura i bambini e accompagna il loro sviluppo cognitivo, affettivo e sociale.  Opera in costante rapporto con la famiglia ed in collegamento con le altre istituzioni sociali ed educative del territorio. Il diploma di assistente all'infanzia si ottiene al termine di un corso di formazione professionale della durata di un anno .
L'assistente all'infanzia cura e sorveglia i bambini negli asili nido e nei servizi residenziali e semiresidenziali sia pubblici che privati. In particolare esegue le seguenti attività:
§             partecipa alla stesura del programma pedagogico e dei programmi di sostegno socio-educativi;
§             garantisce la cura generale dei bambini, li sorveglia e li assiste;
§             promuove lo sviluppo pedagogico, psicologico e fisico dei bambini;
§             comunica le osservazioni ai responsabili e nelle riunioni di èquipe;
§             garantisce assistenza alle madri ed alle gestanti alloggiate in strutture e convitti;
§             esegue esercizi terapeutici e riabilitativi con singoli o in gruppi su indicazione e in concordanza con operatori/trici sanitari specializzati;
§             si occupa di prevenzione sanitaria ed aiuto per una sana alimentazione;
§             provvede alla custodia e regolare manutenzione delle attrezzature di lavoro, di didattica e di terapia mettendo anche in ordine l'ambiente di lavoro e degli ambienti utilizzati per attività di gruppo.

Durata

Il corso dura un anno, per un totale di 1090 ore, di cui 840 d'aula e 250 di tirocinio. Le esercitazioni di tirocinio sono svolte presso strutture e servizi per l'infanzia pubblici e privati, quali ad es. asili nido comunali, microstrutture.

Requisiti

Ai corsi sono ammesse le persone in possesso di un diploma di maturitá, del diploma di qualifica triennale di operatore/trice socio-assistenziale o della scuola di economia domestica.

Assessment

Gli iscritti devono superare la fase di assessment iniziale composta dall'analisi e valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale maturata e dall'accertamento dell'idoneitá professionale.

Aree di insegnamento

Le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
1.          area socioculturale, istituzionale e legislativa
2.          area psicopedagogia ed educativa
3.          area igienico sanitaria
4.          area tecnico-operativa

Esame di qualifica

L'esame di diploma consiste in prove scritte, pratiche e orali.  Agli/alle allievi/e che abbiano superato l'esame con esito positivo viene rilasciato il diploma di qualifica di assistente all'infanzia.

Agevolazioni

Gli/le allievi/e hanno diritto ad una serie di agevolazioni secondo i criteri e requisiti stabiliti annualmente dalla Giunta Provinciale

Sede dei corsi

§             Scuola provinciale per le professioni sociali in lingua italiana "E. Lévinas", centro di formazione professionale
Piazza A. Nikoletti, 1
39100 Bolzano
Tel. 0471 440900
Fax 0471 440929
E-mail: fp.sociale@scuola.alto-adige.it
§             Scuola provinciale per le professioni sociali in lingua italiana "E. Lévinas", sede staccata
Via Verdi, 34
39012 Merano
Tel. 0471 440900 (Segreteria in Bolzano)
Fax 0471 440929
E-mail: fp.socialemerano@scuola.alto-adige.it


venerdì 15 agosto 2014

Direttiva 97/23/ce in materia di attrezzature a pressione.



Direttiva 97/23/ce del parlamento europea e del consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di attrezzature a pressione.

Articolo 13 - Campo d'applicazione e definizioni4
1. La presente direttiva si applica5 alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

2. Ai fini dalla presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

2.1. Per «attrezzature a pressione» (6) si intendono recipienti (7), tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione (8).
Se del caso, le attrezzature a pressione comprendono elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, ecc.

2.1.1. Per «recipiente (9)» si intende un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature. Un recipiente (10) può essere composto di uno o più scomparti.

2.1.2. Per «tubazioni (11)» si intendono i componenti di una conduttura (12) destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione; gli scambiatori di calore (13) costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.

2.1.3. Per «accessori di sicurezza (14)» si intendono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Questi dispositivo comprendono:
- dispositivo per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivo a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivo di sicurezza pilotati (CSPRS) e
- dispositivo di limitazione che attivino i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino l'attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello dei fluido e i dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)».

2.1.4. Per «accessori a pressione (15)» si intendono dispositivi aventi funzione di servizio (16) e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione (17).

2.1.5. Per «insiemi» (18) si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

2.2. Per «pressione» si intende: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo.

2.3. Per «pressione massima ammissibile (PS)» si intende: la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante.
Essa è definita in un punto specificato dal fabbricante. Si tratta del punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell’attrezzatura o, se non idoneo. Di qualsiasi altro punto specificato.

2.4. Per «temperatura minima/massima ammissibile (TS)19» si intendono: le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante.

2.5. Per «volume20 (V)» si intende: il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.

2.6. Per «dimensione nominale (DN)21» si intende: la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. E’ contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero.

2.7. Per «fluidi» si intendono: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensione di solidi.

2.8. Per «giunzioni permanenti» si intendono: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi.

2.9. Per «approvazione europea di materiali» si intende: un documento tecnico che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata.

3. Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva:
3.1. Le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza22 verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terra ferma), a partire da, ed ivi compreso l'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, ivi comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta23. Non sono invece escluse le attrezzature a pressione standard24, quali quelle delle cabine di salto di
pressione e delle centrali di spinta.
3.2. Reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature25, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici.
3.3. Le attrezzature di cui alla direttiva 87/404/CEE, per quanto riguarda i recipienti semplici a pressione.26
3.4. Le attrezzature di cui alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
3.5. Le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nelle seguenti direttiva e nei relativi allegati:
- 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
- 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
- 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

3.6. Le attrezzature appartenenti (27) al massimo alla categoria I a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive:
- direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
- direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
- direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
- direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivo medici;
- direttiva 94/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;
- direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

3.7. Le attrezzature di cui all’articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

3.8. Le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività.

3.9. Le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte.

3.10. Le attrezzature28 di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo29 a livello di progettazione, quali:
- i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
- le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori30, le pompe e gli attuatori.

3.11. Gli altiforni compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivo di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi.

3.12. Gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti.

3.13. Gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici.

3.14. Navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione.

3.15. Le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe.

3.16. I silenziatori di scarico e di immissione.

3.17. Le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale.

3.18. I recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS.V non superiore a 500 bar . L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar.

3.19. Le attrezzature contemplate nelle convenzioni ADR, RID, IMDG e OACI.31 ADR32= Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose 33 su strada.
RID = Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia.
IMDG = Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose.
OACI = Organizzazione dell'aviazione civile internazionale

3.20. I termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda.

3.21. I recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra dei liquido non superiore a 0,5 bar.



2 Guideline 10/4 "Approvazione di tipo" a UNI EN 764 “Apparecchi a pressione. Terminologia e
simboli. Pressione, temperatura volume.”
3 Guideline 10/1 "Attrezzature a pressione usate importate da paesi esterni all'AEE"
Guideline 10/2 "Attrezzature a pressione usate importate da uno paese dell'AEE"
4 Guideline 1/13 "Applicazione alle camere a vuoto di recipienti a pressione"
5 Guideline 1/3 "Sostituzioni, riparazioni di una attrezzatura a pressione"
6 Guideline 1/2 "Recipiente per il trasporto su strada"
7 Guideline 1/14 "Serbatoi da trasporto di merce pericolosa"
8 Guideline 1/8 "Definizione di accessori a pressione"
9 Guideline 1/5 "Recipienti con volume inferiore a 0,1 litro"
10 Guideline 2/3 "Recipienti per acqua surriscaldata"
11 Guideline 1/4 "Modifica di un sistema di tubazioni"
12 Guideline 1/9 "Componenti di una tubazione"
13 Guideline 2/4 "Scambiatori di calore"
14 Guideline 1/6 "Classificazione degli indicatori di pressione",
Orgalime fiche N°48 Versione 1 “Sensor used as part of a safety chain to protect pressure equipment”
15 Guideline 1/8 "Definizione di accessori a pressione",19 Guideline 2/12 “Caldaie ad acqua con dispositivo di limitazione della temperatura”,
Guideline 2/5 “Generatori di acqua calda con dispositivo di limitazione di temperatura”
16 Guideline 1/15 "Funzione operativa di un accessorio a pressione"
17 Orgalime fiche N°49 Versione 2 “Sensor not used as a part of a safety chain to protect pressure
equipment, having no pressure bearing housing”, Orgalime fiche N°50 Versione 3 “Sensor not used as
a part of a safety chain to protect pressure equipment, having a pressure bearing housing”
18 Orgalime fiche N°65 Versione 1 “Shall all the assemblies bear the CE marking”

20 Guideline 8/1 "Simbolo per l'unità di misura litro"
21 Guideline 2/2 "Dimensione Nominale per prodotti particolari"
22 Guideline 1/18 “Tubazioni per il trasporto di acqua”
23 Orgalime fiche N°69 Versione 1 “Storage capacity”
24 Guideline 1/17 "Attrezzature a pressione standard"
25 Orgalime fiche N°13 Versione 6 “Supply, distribution and discharge of water and associated
equipment”
26 Guideline 1/12 " Compressori ermetici e semi-ermetici"
27 Guideline 1/19 “Componenti e sistemi di trasmissione oleopneumatica”
28 Guideline 1/19 “Componenti e sistemi di trasmissione oleopneumatica”
29 Guideline 1/11 "Fattore non significativo di rischio"

Orgalime fiche N°55 Versione 2 “Exchangeable elements of a pressure equipment”,

Orgalime fiche N°8 Versione 1 “Valves and control valves”

mercoledì 13 agosto 2014

L’Inail Insula intervista anche gli operatori Spsal


L’Insula dell’Inail ha coinvolto un campione rappresentativo, selezionato su base nazionale, di operatori Spsal* (medici, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari, infermieri, chimici, biologi, ingegneri) ai quali è stato sottoposto un questionario per la valutazione di queste aree tematiche:
  • bisogni formativi e di aggiornamento; 
  • attività professionale, criticità e bisogni; 
  • rapporti con le figure della prevenzione; 
  • cultura della salute e sicurezza sul lavoro.
Alla domanda rivolta ai 975 operatori Spsal coinvolti nel campione su “quali sono le difficoltà operative nello svolgimento dell’attività lavorativa”, ecco le risposte:
  • scarsità di risorse economiche (7,0), 
  • scarsità di risorse umane dedicate (6,9) e 
  • scarsità di mez zi e attrezzature (6,4).
Le attività per cui si sentono più preparati sono la vigilanza (punteggio medio = 7,5), laprevenzione (punteggio medio = 7,5) e l’informazione (punteggio medio = 7,1).
Sui rapporti con le figure della prevenzione , i rapporti più collaborativi risultano con: i lavoratori (6,8), Rspp/consulenti tecnici (6,6), Rls (6,3) e datori di lavoro (DL) (6,2).
Il 48,2% degli intervistati riferisce che l’attuale normativa facilita “abbastanza” lo svolgimento dell’attività de Servizi; ma per il 46,4% “ci sono sovrapposizione di ruoli e competenze fra i vari Organi di Vigilanza (OdV)”. Critica l’affermazione del 78,9% che sostiene che l’attività ispettiva è svolta in modo “per niente” e “poco” omogeneo sul territorio nazionale.
Le principali azioni ritenute utili a migliorare la gestione della Ssl sono:
  • potenziare la formazione e l’informazione dei lavoratori (punteggio medio = 8,3);
  • accrescere la qualificazione professionale delle figure responsabili della sicurezza in azienda (MC, DL, RSPP, RLS) (punteggio medio = 8,1);
  • migliorare la comunicazione con le aziende (punteggio medio = 8,0).
Infine, il 48,1% degli operatori del campione intervistato, descrive il concetto di tutela della Ssl come “investimento sociale” e alla domanda se “ritiene che a seguito del TU 81/08 il livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sia aumentato?”, il 52,3% risponde che il livello di tutela della SSL è aumentato a seguito dell’entrata in vigore della normativa attuale.
* Il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro è uno dei servizi del Dipartimento di prevenzione dell’Asl.
La normativa sul sistema sanitario nazionale (Ssn) negli anni, ha fra l’altro stabilito la presenza di Servizi per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con nomi diversi a seconda delle normative regionali (Spsal, Spisal, Spresal, Spisll, ecc.). A questi servizi sono ancora oggi affidate le funzioni di controllo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (in precedenza svolte dal Ministero del Lavoro) tramite il ruolo dell’Ispettore del Lavoro.

L’atteso Dm sugli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Nel servizio pubblicato su L’esperto risponde il 26 settembre 2013 si è trattato dell’obbligo, imposto dalla L. 98/2013 di conversione del DL Del fare n. 69/2013, di applicare anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, le disposizioni relative alle misure di sicurezza previste dall’art. 88 del TU 81/08 operanti per i cantieri temporanei e mobili.
L’applicazione della L. 98/2013 era, peraltro, subordinata all’adozione, entro il 31 dicembre 2013, di un apposito decreto ministeriale (Leggi: presentata bozza decreto spettacoli). Il testo dell’atteso provvedimento è ora in GU (8 agosto 2014 n.183) come decreto 22 luglio 2014 Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività
Il documento al quale hanno lavorato sia il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che il ministro della Salute, e per il quale è stata sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, è ripartito in due capitoli, Capo I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e Capo II – Manifestazioni fieristiche.
Per ciascuno dei Capi, il decreto elenca le attività interessate dal provvedimento e le modalità di applicazione della normativa, “avuto riguardo alle particolari esigenze” alla tipicità che caratterizzano le attività.
Per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, le nuove disposizioni si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee*, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.
Queste le particolari esigenze dello specifico settore:
“a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, 2 con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.
* Si intendono per opere temporanee le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale.
Info: decreto sicurezza spettacoli sito Ministero Lavoro 8 agosto 2014
Continua martedì 12 agosto 2014: opere temporanee spettacoli formazione