martedì 30 settembre 2014

Certificati attività sportiva non agonistica, in decreto linee guida Ministero Salute


ROMA – Firmato dal ministro della Salute Lorenzin il decreto Linee guida di indirizzo in materia  di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, provvedimento che fornisce indicazioni su certificati, medici certificatori, validità del certificato, periodicità dei controlli ed esami clinici da effettuare. 
Il certificato per attività sportiva non agonistica riguarda:

“a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.”
Il decreto, datato 8 agosto 2014, riporta un facsimile di certificato e definisce per i medici gli obblighi di conservazione della documentazione. Si specifica quindi che le disposizioni non si applicano all’attività ludica e amatoriale, “per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero”.
Possono rilasciare il certificato: il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, il medico specialista in medicina dello sport e i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Il documento ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio che avviene a seguito di esame dell’anamnesi del paziente e di esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma  a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare e per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente. Se lo ritiene necessario il medico può prescrivere altri esami o il consulto di uno specialista.
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Lavoratori domestici, il Ccnl tutela anche le condizioni di lavoro


Secondo quanto prescritto dall’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (decorrenza 1 luglio 2013, scadenza 31 dicembre 2016), in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. Successivamente il lavoratore dovrà far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.
Il certificato:
  • indica la prognosi di inabilità al lavoro;
  • deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
Per i lavoratori domestici conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
L’obbligo dell’invio del certificato medico anche da parte dei conviventi è prescritto in caso di malattia intervenuta nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
Il successivo art. 27 del CCNL titola Tutela delle condizioni di lavoro. Per il primo comma, ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici.
Per questo, fra l’altro e rispetto allo specifico rischio elettrico, spetta al datore di lavoro digarantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. Ma in generale, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche:
  • all’uso delle attrezzature;
  • all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
L’attività informativa sui rischi ambientali “si realizza
  1. all’atto dell’individuazione delle mansioni conferite al lavoratore;
  2. all’eventuale successivo cambiamento delle mansioni stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale”.
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sabato 27 settembre 2014

Norme “armonizzate” a garanzia dei prodotti di costruzione

Norme “armonizzate” a garanzia dei prodotti di costruzione

Faccio seguito all’articolo pubblicato lo scorso 7 giugno (Prodotti da costruzione, nuovo regolamento sull’obbligo della marcatura CE) per approfondire alcune fra le più  necessarie informazioni che possono aiutare il lettore nell’apprendere i contenuti dell’argomento.
Il Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011, come si è detto, fissa le condizioni armonizzate* per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e cioè di qualsiasi prodotto fabbricato o immesso sul mercato europeo “per essere  incorporato in modo permanente in opere di costruzioni – gli edifici e le opere di ingegneria civile – o in parti di esse e la cui prestazione** incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”.
L’obiettivo del Regolamento è il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione ottenuto grazie a specifiche tecniche armonizzate*** che descrivano la prestazione dei prodotti da costruzione.
Nelle premesse del 305/2011, si fa osservare che, non potendosi conseguire tale obiettivo “in misura sufficiente dagli Stati membri… a motivo della sua portata e dei suoi effetti… esso può essere meglio conseguito a livello di Unione” sia pure limitando gli interventi a quanto necessario…
* La norma armonizzata viene adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione previsti dalla direttiva 98/34/CE (CEN, Comitato europeo di normalizzazione; CENELEC, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica; ETSI, Istituto europeo norme e telecomunicazioni).
** La prestazione, in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, viene espressa in termini:
  • di livello (il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico)
  • di classe (gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo);
  • di livello di soglia (livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione)
  • di prodotto-tipo (l’insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione).
*** Le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea.
Continua venerdì 21 giugno: dichiarazione prestazione prodotti costruzione

Sicurezza in cantiere, documenti e guide sito Provincia di Bolzano


RICERCHE E STUDI – La Ripartizione Lavoro dellaProvincia Autonoma di Bolzano opera nel mercato del lavoro in Alto Adige impegnandosi nella promozione di migliori condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori. Nell’ambito delle proprie funzioni, rientra la diffusione diinformazioni in merito ai pericoli che caratterizzano specifici settori d’attività.
Tale ruolo viene svolto anche attraverso la pubblicazione dilinee guida sul proprio portale come, ad esempio, quelle presenti nella sezione Sicurezza tecnica e sicurezza del lavoro, riguardanti Opere di protezione contro la caduta nei cantieri.
Qui è possibile trovare una serie di documenti realizzati grazie al D-A-CH-S, ossia un gruppo di lavoro internazionale costituito da esperti provenienti dalla Germania, Austria, Svizzera e Alto Adige, al fine di ottenere regolamenti standardizzati internazionali per sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota. Il materiale disponibile contiene istruzioni e buone pratiche da applicare allo scopo di evitare eventuali infortuni per gli operai edili.
Primo documento della sezione che oggi presentiamo è Uscire da e risalire su cestelli da lavoro e PLE. Nel testo sono delineate le maggiori criticità per chi si esegue manovre congru e carrelli elevatori. Il contributo comprende importanti precauzioni da osservare e immagini che facilitano la comprensione per eseguire le manovre in sicurezza.
Vengono ribaditi innanzitutto gli aspetti fondamentali che devono essere chiari a tutti, ossia l’uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) contro la caduta dall’alto e l’obbligo di uscire e salire dal cestello di lavoro solo in posizione abbassata (di riposo). In seguito, sono presentati dei casi eccezionali e vengono elencate le precauzioni obbligatorie per uscire o risalire dai mezzi.
Quindi i rischi legati alla specifica operazione di scavalco. Si prosegue, poi, con la spiegazione della corretta attrezzatura da fornire ai propri dipendenti, l’illustrazione della procedura da applicare per uscire e risalire dal cestello, attraverso la precisa descrizione di ogni singolo passaggio del procedimento.
Nell’ultima parte del lavoro sono riportate le principali norme di riferimento per operare in maniera conforme in un cantiere e ancora, a conclusione della guida, infine, è allegato ilModulo di preparazione lavoro uscita e sbarco, una sorta di lista di controllo mediante il quale poter procedere alle operazioni solo se i punti contenuti in esso possono essere confermati con la risposta “sì”.
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DPI sicurezza e prevenzione contro le cadute, scheda Prov. di Bolzano

RICERCHE E STUDI – Sezione Opere di protezione contro la caduta nei cantieri, sito della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.  Oggi ci dedichiamo alla scheda informativa dal titolo DPI anticaduta.
La scheda informativa ricorda come nel caso di lavori su pareti, tetti o facciate di edifici sia obbligatorio dare priorità a sistemi di protezione collettiva (ponteggi o reti) e strutture tecniche (piattaforme sospese), ma sia doveroso l’impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anticaduta qualora l’utilizzo di sistemi di protezione collettiva non sia attuabile o risulti più pericoloso.
Le componenti dei dispositivi anticaduta sono: dispositivo di ancoraggio, sistema di fissaggio e cintura di arresto caduta o trattenuta, scelti in funzione della specifica situazione. Ovvero a seconda che si necessiti di un sistema di trattenuta, posizionamento o arresto di caduta.
Questi i principi generali, riguardanti l’uso di un dispositivo di ancoraggio sono: la resistenza della superficie di supporto e del dispositivo a qualsiasi sollecitazione, la capacità di assorbire la forza di arresto ed evitare l’effetto pendolo e la necessità di documentarne il montaggio (da eseguire rispettando le indicazioni del fabbricante).
Ancora, il testo prosegue descrivendo in maniera dettagliata le istruzioni d’uso e fornendo una lista di controllo attraverso la quale l’utilizzatore possa verificare che ogni singola operazione sia stata svolta correttamente.
Conclude, elencando le potenziali fonti di rischio e illustrando un esempio grafico di utilizzo dei suddetti dispositivi sul tetto di un edificio, mostrando l’effetto pendolo.
Info: DPI anticaduta (PDF).