ROMA – Firmato dal ministro della Salute Lorenzin il decreto Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, provvedimento che fornisce indicazioni su certificati, medici certificatori, validità del certificato, periodicità dei controlli ed esami clinici da effettuare.
Il certificato per attività sportiva non agonistica riguarda:
“a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.”
“a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.”
Il decreto, datato 8 agosto 2014, riporta un facsimile di certificato e definisce per i medici gli obblighi di conservazione della documentazione. Si specifica quindi che le disposizioni non si applicano all’attività ludica e amatoriale, “per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero”.
Possono rilasciare il certificato: il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, il medico specialista in medicina dello sport e i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Il documento ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio che avviene a seguito di esame dell’anamnesi del paziente e di esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare e per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente. Se lo ritiene necessario il medico può prescrivere altri esami o il consulto di uno specialista.
Per approfondire: Linee guida certificati medici attività sportiva non agonistica