Piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompa per calcestruzzo. Sono queste le attrezzature particolari i cui operatori devono essere sottoposti a speciali corsi di abilitazioneprevisti dalla normativa introdotta con l’Accordo Stato-Regioni (*) che entra in vigore il 12 marzo prossimo.
Per ognuna delle attrezzature speciali l’Accordo indica un preciso percorso formativo e definisce i requisiti minimi dei corsi e le tipologie di modulo formativo (giuridico, tecnico** e pratico). Alla fine di ciascun modulo e a conclusione dell’intero corso, è previsto che il formando venga sottoposto alle prove di valutazione.
L’attestato di abilitazione avrà un’efficacia di 5 anni, alla fine dei quali l’interessato è obbligato a frequentare un corso di aggiornamento (durata minima di 4 ore).
In ordine poi agli obblighi conseguenti all’effettuazione dei corsi, viene prescritto che il percorso formativo degli “speciali”operatori venga registrato nel Libretto formativo del cittadino e che l’ente formatore conservi per almeno 10 anni il Fascicolo del corso nel quale vengono raccolte tutte le informazioni utili ai fini anche dei controlli.
Che dire delle abilitazioni già possedute al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni? L’Accordo non poteva non prevedere il riconoscimento della formazione pregressa (***). Così saranno riconosciuti validi:
- i corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista a partire dal 12 marzo 2013;
- i corsi di durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013, purché completati con verifica finale;
- i corsi di qualsiasi durata e non completati con verifica finale, ma integrati, entro 24 mesi, da un modulo di aggiornamento e di verifica finale di apprendimento.
Per chi alla data del 12 marzo è già adibito alle attrezzature speciali, corre l’obbligo della particolare formazione entro l’11.02.2015 (24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo).
Una particolarità per gli addetti alle attrezzature speciali in agricoltura: se hanno almeno 2 anni di esperienza possono conseguire l’abilitazione alla fine di un corso di aggiornamento che dovranno peraltro sostenere entro l’11.2.2018 (5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo).
(*) L’Accordo, approvato dalla Conferenza permanente nella seduta del 22 febbraio 2012 (Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni).
(**) Per il modulo giuridico e per quello tecnico è consentito l’uso di modalità FAD, formazione a distanza.
(***) Articoli 9 e 12 dell’Accordo 22.02.2012.