mercoledì 29 aprile 2015

Rspp e Aspp esonero corsi formazione? Gli allegati III e V bozza Accordo Stato Regioni

Rspp e Aspp esonero corsi formazione? Gli allegati III e V bozza Accordo Stato Regioni

Già mi sono occupato degli allegati II e IV della bozza di revisione degli accordi Stato-Regioni sulla formazione e l’aggiornamento degli Rspp e degli Aspp.
Proseguendo la lettura del documento, nell’ All.I si può esaminare un elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, c. 2, primo periodo* del TU 81/08 (laurea magistrale, LM, LMSNT; laurea specialistica, S; laurea, L, LSNT, quali sono state istituite con i diversi DM dell’Università e della ricerca fra il 2000 e il 2009).
Nell’All.III, invece, sono comprese le disposizioni in merito al riconoscimento dei crediti formativi “i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, fra di loro”.
Nell’allegato si fa riferimento all’art. 32, c. lett. c) e d) del DL 69/2013**. Secondo la lettera c), “in tutti i casi di formazione e aggiornamento… in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il Rspp, è riconosciuto il credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.
Per la lettera d), “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento … per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.
Per l’esonero della frequenza dei corsi, l’All.III indica le specifiche condizioni con l’avvertenza che, per ottenere il beneficio, occorre “fornire evidenza documentale – con qualunque mezzo idoneo allo scopo – dell’avvenuto completamento del percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l’esonero dal/i percorso/i formativo/i di contenuto analogo”.
Due separate tabelle riconoscono i crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti dal TU 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni.
Infine l’All.V che dà “indicazioni metodologiche per la progettazione e l’erogazione dei corsi” (profili di competenza degli RSPP e ASPP, i loro bisogni formativi, il progetto formativo, le verifiche in itinere e finale).
A proposito del progetto formativo, esso va strutturato “mediante la progettazione che “traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa”, in linea l’obiettivo generale riportato nel TU 81/08, quello cioè: di trasferire “conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti; di identificare, ridurre e gestire i rischi presenti in azienda”.
Caratteristiche imprescindibili di ogni progetto formativo sono la conformità ai vincoli normativi e alle specifiche-standard di riferimento, la coerenza metodologica e tecnicacon gli obiettivi formativi, la pertinenza in ordine alla sicurezza e alla salute dei lavoratori,l’efficacia di realizzazione dei risultati in funzione del ruolo rivestito dai soggetti formandi.
* Per lo svolgimento della funzione di Rspp, “è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi… I corsi … devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni … n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”.
** Convertito nella L. 98/2013, la norma reca le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

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Dpi di protezione dell’udito, la sintesi delle norme di riferimento


Le norme UNI-EN 352 specificano i requisiti costruttivi di progettazione, le prestazioni, i metodi di prova, i requisiti di marcatura e le informazioni destinate agli utilizzatori di cuffie, inserti e cuffie su elmetto di lavoro per l’industria.*
Le norme sono di riferimento sia per il fabbricante che per l’organismo di controllo per la verifica dei Dpi testati.
Qui una sintesi delle specifiche della UNI EN 352.
  • UNI EN 352- 1e 2 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti generali- Cuffie e inserti;
  • UNI EN 352- 3 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti generali – Cuffie montate su un elmetto di protezione per l’industria);
  • UNI EN 352-4 (gennaio 2007) Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro;
  • UNI EN 352-5 (agosto 2006) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore;
  • UNI EN 352-6 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie con comunicazione audio;
  • UNI EN 352-7 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e prove – Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro;
  • UNI EN 352-8 (ottobre 2008) “Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro.
La UNI EN 458 (giugno 2005) ha raccolto le “Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione degli otoprotettori”. La UNI EN 13819 – 1 e 2 – (luglio 2004) son punto riferimento per i “metodi di prova fisici e acustici” dei protettori auricolari”.
Le edizioni UNI EN 24869 -1 , 2 ,3 e 4- ( maggio 1993, dicembre 1998, dicembre 1996 e febbraio 2002) indicano, relativamente ai protettori auricolari, rispettivamente:
  • il metodo soggettivo per la misura dell’attenuazione sonora;
  • la stima dei livelli di pressione sonora ponderati a quando sono indossati;
  • il metodo semplificato per la misurazione della perdita di inserzioni di cuffie afoniche ai fini del controllo di qualità;
  • la misurazione dei livelli effettivi di pressione sonora all’interno delle cuffie destinate alla riproduzione del suono.
Più recenti sono le norme UNI-EN 9432:2011 e la ISO 9612: 2011 (determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro).
Il TU 81/08 sicurezza sul lavoro si occupa della materia nel capitolo VIII, capo II dall’ art. 187 all’ art. 198 (esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – rumore).
* I Dpi per proteggere l’udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri.

La UNI 11578/2015 requisiti e metodi di prova degli ancoraggi permanenti


“Grazie alla recente norma Uni 11578:2015* viene realizzato un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto”.
Questo il commento dell’Inail dopo la pubblicazione della norma Uni che è entrata in vigore il 9 aprile scorso.
La 11578 è stata favorevolmente accolta nel settore perchè migliora i requisiti e i metodi di prova previste dalle precedenti Uni En 795:2012 e Uni Cen Ts 16415:2013, conferendo una maggiore affidabilità sulla sicurezza del dispositivo, e consentendo l’impiego, in quanto idonei all’uso, dei dispositivi riconosciuticonformi alle precedenti norme.
La nuova UNI indica queste tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati per l’utilizzo coi dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto:
  • dispositivo di tipo A (ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli);
  • dispositivo di tipo C (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°);
  • dispositivo di tipo D (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°).
Sui “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto” aveva fornito chiarimenti la circolare interministeriale n. 3/2015 del 13/2/2015, per la quale:
  1. i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del DLgs. n. 475/92** e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come Dpi;
  2. i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione sono da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione…
* “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova”, pubblicata dalla Commissione tecnica sicurezza Uni.
** “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.

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venerdì 24 aprile 2015

ASFALTATORI I profili di rischio

ASFALTATORI I profili di rischio

Sicurezza    by Ing. A RuggieroCommenti chiusi

ASFALTATORI
I profili di rischio nei comparti produttivi dell’artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici esercizi

La pubblicazione intende fornire informazioni e dati di supporto al processo di valutazione e gestione dei rischi nelle piccole e medie imprese (PMI) del Comparto “Asfaltatori” che rientra formalmente nel più vasto settore dei lavori edili. Sono stati così analizzati i cicli di “produzione del conglomerato bituminoso” e di “asfaltatura delle strade”Pubblicazione realizzata da
INAIL
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale
AUTORI
Diego De Merich, Massimo Olori, Piero Emanuele Cirla, Irene Martinotti
COLLABORAZIONE EDITORIALE
Tiziana Belli
1 INAIL - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, Roma
2 Centro Italiano Medicina Ambiente Lavoro, Gruppo CIMAL, Milano
3 INAIL - Direzione Centrale Prevenzione, Roma

Il presente volume intende fornire utili strumenti operativi di supporto al processo di valutazione e gestione dei rischi nelle piccole e medie imprese (PMI) del Comparto “Asfaltatori” che rientra formalmente nel più vasto settore dei lavori edili. Nel presente profilo si analizzano il ciclo di produzione del conglomerato bituminoso ed il ciclo di asfaltatura delle strade.

Generalmente le attività di asfaltatura sono svolte da aziende di piccole (da poche unità ad una decina di operai) o medie dimensioni (30-100 operai). In quest’ultimo caso, tuttavia, le attività svolte dall’impresa non sono limitate alla sola produzione dell’asfalto e pavimentazione ma coprono altri settori dell’edilizia civile: principalmente demolizioni, scavi e movimento terra, opere idrauliche, costruzioni civili (opere di urbanizzazione primaria e secondaria).

I lavoratori del comparto preso in esame sono potenzialmente esposti ad una serie di fattori di rischio così sintetizzabili:

Fattori di rischio infortunistico:
• agenti chimici - esposizioni acute per inalazione o contatto;
• agenti chimici - incendio/esplosione;
• utilizzo di macchine - investimenti, ribaltamenti, contatti, caduta di carichi movimentati ecc.;
• manipolazione di sostanze ad elevata temperatura - ustioni da contatto;
• fattori correlati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro - microclima, spazi di lavoro,
viabilità interna ed esterna;
• movimentazione carichi manuale - cadute, urti, sforzi eccessivi.
Fattori di rischio per la salute:
• agenti chimici e cancerogeni - esposizione ad Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
• utilizzo di macchine - esposizione a rumore e vibrazioni;
• utilizzo di macchine - videoterminale;
• ambiente di lavoro - microclima, polveri, radiazione solare ultravioletta;
• movimentazione carichi manuale - disturbi muscolo-scheletrici;
• organizzazione del lavoro.

Per quanto riguarda il rischio infortunistico si evidenziano in particolare, dai dati relativi alle aziende prese in esame dalla presente ricerca, gli incidenti da investimento e da contatto con macchine a corpo rotante e macchine a piani mobili o con nastro trasportatore e le cadute dal mezzo d’opera.

sabato 18 aprile 2015

Amianto, atti indirizzo del Ministero Lavoro/Inail integrano la prova presuntiva

Amianto, atti indirizzo del Ministero Lavoro/Inail integrano la prova presuntiva

Per “risolvere i numerosi problemi tecnici e dirimere le divergenze e i contrasti insorti” e per dare applicazione alle norme di cui alla L. 257 del 1992, art. 13, c.8*, il Ministero del Lavoro ha emesso a suo tempo degli atti di indirizzo, con i quali ha dettato all’Inail le linee guida generali per formulare dei giudizi e definire le numerose domande dei lavoratori in ordine al diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, relativi a determinati siti produttivi.
A questo proposito, nella sentenza n. 5174 del 16 marzo 2015 della Corte di Cassazione civile, Sez. Lav , ci ha interessato il richiamo, tra l’altro, dell’art.18 della citata L. 179/2002, secondo il quale “le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’Inail sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro … sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’ art. 13, c. 8 “*.
Peraltro, la sentenza ha ribadito che gli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro non possono essere utilizzati direttamente come prova dell’esposizione qualificata, esprimendo criteri di tipo generale e astratto forniti all’Inail ai fini dell’accertamento in concreto della misura e della durata dell’esposizione e del rilascio della relativa certificazione, ma possono costituire elementi di valutazione nell’ambito della prova in giudizio dell’esposizione attraverso gli ordinali mezzi (Cass. 3095 del 2007).
Conclusione. “Un atto di indirizzo ministeriale riguardante l’accertamento del superamento, presso un impianto produttivo, dell’esposizione qualificata…, integra la prova presuntivariguardo all’esposizione all’amianto necessaria per il conseguimento del beneficio contributivo …, in difetto di allegazione e prova da parte dell’Inps di ragioni ostativecirca l’operare degli elementi indizianti gravi forniti appunto dall’atto di indirizzo ministeriale, che deve ritenersi redatto sulla base di adeguate conoscenze e pertinenti massime di esperienza circa le condizioni di lavoro prese in considerazione, e dall’accertamento in giudizio compiuto circa la specifica posizione individuale”.
Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato. “ Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’Inail quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5”.
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