CAUZIONE PER PROBABILI DANNI Articolo 113 del D.P.R. 128/59 – Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti l’ingegnere capo e gli interessati, può imporre una cauzione. Ogni contestazione nella misura della cauzione è decisa dall’Autorità Giudiziaria. Quando è stata imposta una cauzione, il versamento relativo è condizione necessaria per l’inizio e la ripresa dei lavori sospesi.
RIPARI – RECINZIONI Articolo 114 del D.P.R. 128/59 – Gli scavi a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all’atto della sospensione o dell’abbandono dei lavori. 73 Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori. Nel caso di cave, quando l’imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilità del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa. Per l’infrazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.
PIAZZALI Articolo 115 (D.P.R. 128/59) – Ogni escavazione a cielo aperto deve essere provvista di adeguato piazzale. Tale obbligo non sussiste durante la fase di apertura della cava, o quando trattasi di coltivazione ad imbuto. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida. Articolo 116 (D.P.R. 128/59) – Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un’ampiezza tale da consentire l’immediato allontanamento del personale in caso di pericolo. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida.
ISPEZIONI ALLE FRONTI Articolo 117 (D.P.R. 128/59) – Prima dell’inizio di ogni turno di lavoro, nonché successivamente allo sparo delle mine o a forte pioggia o a disgelo, le fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate dal personale di sorveglianza per accertare che non sussistono pericoli. Per le infrazioni a tali articoli si applica la procedura della diffida.
TERRENI DI COPERTURA Articolo 118 (D.P.R. 128/59) – La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili. Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l’altezza e la possibilità di franamenti del materiale di copertura lo rendano necessario Per le infrazioni a tali articoli si applica la procedura della diffida.
FRONTE DI ABBATTIMENTO Articolo 119 (D.P.R. 128/59) – È vietato tenere a strapiombo le fronti di coltivazioni. Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall’alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea dall’ingegnere capo …(omissis)……... Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida. Inoltre con ordine di immediata attuazione si vieta l’accesso all’area sottostante la fronte. +
DISGAGGIO Articolo 129 (D.P.R. 128/59) – Dopo ogni volata di mine, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altro lavoro ed impiegando attrezzi di adeguata lunghezza. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida. Inoltre con ordine di immediata attuazione si vieta l’accesso all’area sottostante la fronte.
LAVORI SU FRONTI RIPIDE Articolo 120 (D.P.R. 128/59) – Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicurata saldamente. Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l’elmetto. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida.
ESCAVAZIONI MECCANICHE Articolo 121 (D.P.R. 128/59) – Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l’altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell’escavatrice……(omissis) ….. Prima che l’escavatrice sia messa in moto si deve dare un segnale acustico e gli operai non devono trattenersi entro il raggio di azione degli organi in movimento. Per le infrazioni a tale articolo si applica la procedura della diffida.
ESCAVAZIONI LIMITROFE Articolo 122 (D.P.R. 128/59) – Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anche se effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del materiale che eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi. Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano l’una verso l’altra pervenendo ad un diaframma che non offra garanzie di stabilità, l’ingegnere capo può ordinare che tale diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune. Per l’infrazione a questo articolo si applica l’ordine di immediata attuazione di cui all’articolo 675 del D.P.R. 128/59.
Nota di commento.
Per quanto immobile anche e le montagne franano, scivolano, slittano rilasciando quantitativi impensabili di materiali che nella caduta possono distruggere quello che trovano sul loro tragitto.
Le are di accoglienza vanno progettate in modo da contenere i materiali in caduta.
I normali dpi contro materiali che cadono dall'alto sono accettabili fino a dimensioni che evitano la frattura nei limiti neppure di un cantiere edile.
La montagna deve essere pulita continuamente da tutti i residui di lavoarazione senza senza operare selezioni che potrebbero essere sottovalutate.
Ogni operazione deve essere progettata e non avviata soltanto sull'esperienza a ccumulata che non deve arrecare danni per sottovalutazioni o per troppa dimestichezza col rischio.