martedì 10 luglio 2012

Norme per l'esercizio dei trasporti


             




                DECRETI MINISTERIALI
Norma
Data
Oggetto
Pubbl.
10/09/46
Approvazione delle norme tecniche per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie

08/10/55
Direttive per l'assolvimento da parte dei Comuni e delle Giunte provinciali delle funzioni loro demandate dal decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti
G.U. n°238
14/10/55
02/09/68
Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164
G.U. n° 242
23/09/68
06/05/72
Approvazione delle norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio di teleferiche private destinate al trasporto promiscuo di persone e cose a servizio di aziende agricole montane
G.U. n° 198
31/07/72
18/09/75
Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico
G.U. n° 295
07/11/75
13/11/75
Estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie
G.U. n° 329
15/12/75
DM
28/05/79
Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici
G.U. n°262
24/09/72
25/07/80
Approvazione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità
G.U. n° 282
14/10/80
23/12/82
Identificazione delle attività omologative , già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
G.U. n° 356
29/12/82
23/12/82
Autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
G.U. n° 356
29/12/82
23/12/82
Istituzione dei dipartimenti periferici per l'attività omologativa, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
G.U. n° 356
29/12/82
04/02/84
Modificazioni all'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
G.U. n° 40
09/02/84
01/02/84
Ordinamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
G.U. n° 63
03/03/84
05/06/85
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri
G.U. n° 177
29/07/85
21/06/86
Disposizioni per le verifiche e prove per l'accettazione delle funi metalliche destinate ai pubblici servizi di trasporto effettuati mediante impianti funicolare aerei e terrestri
G.U. n° 194
22/08/86
16/02/82
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
G.U. n°98
09/04/82
28/11/87
Attuazione della Direttiva 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi
G.U. n°71
25/03/88
16/05/87
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione n. 246
G.U. n° 246
27/06/87
09/12/87
Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici
G.U. n°71
25/03/88
07/06/88
Aggiornamento delle tariffe per le verifiche e prove effettuate su funi metalliche ed altri dispositivi presso il Centro sperimetnale impianti a fune del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
G.U. n° 262
08/11/88
14/06/89
n 236. Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento delle barriere architettoniche
Suppl.ord. G.U. 145
23/06/89
26/08/92
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
G.U. n°218
16/09/92
15/03/93
Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico - professionale, fisica e morale dei direttori di eserizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti
G.U. n° 87
DM
14/12/93
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura
G.U. n°303
28/12/93
09/04/94
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere
G.U. n°116
20/05/94
15/09/94
Elenco delle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica
G.U. n° 230
01/10/94
19/08/96
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
G.U. n°214
12/09/96
04/05/98
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
G.U. n°104
07/05/98
10/03/98
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
G.U. n° 81
07/04/98
04/08/98
Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone
G.U.n°
DM
27/01/99
Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione
G.U. n°45
24/02/99
19/04/00
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
G.U. n°131
07/06/00
19/09/02
Regola tecnica prevenzione incendi per la progettazione costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
G.U. n. 227
27/09/02
24/11/04
Decreto attuazione art. 109 comma2 DPR 6/6/2001 Testo unico edilizia


Accreditamento dei Servizi Sociali e delle Strutture a ciclo residenziale e semi residenziale per Anziani


LINEE GUIDA PER L’ACCREDITAMENTO

La normativa vigente dà ai Comuni il compito di provvedere all’accreditamento dei Servizi Sociali e delle Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per Anziani, a gestione pubblica o privata, tenuto conto di quanto stabilito dalle Regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato.


Premessa
La normativa vigente dà ai Comuni il compito di provvedere all’accreditamento dei Servizi Sociali e delle Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per Anziani, a gestione pubblica o privata, tenuto conto di quanto stabilito dalle Regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato.
L’accreditamento, comporta la nascita di un rapporto di tipo fiduciario formalizzato tra ente erogatore/gestore e Comune, sostenuto dall’impegno del primo ad un costante e progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni offerte e da parte del Comune di servizi differenziati, attraverso le prestazioni qualitativamente osservate e valutate, dei soggetti accreditati per oltre una reale possibilità di scelta per i cittadini-utenti tra i diversi erogatori di servizi accreditati.

Competenze del Dipartimento V del Comune di Roma

Il Dipartimento V – III U.O., al fine dell’accreditamento dei soggetti titolari delle strutture residenziali e semiresidenziali per Anziani, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 della Legge n. 328/2000 e dalla L.R. n. 41/2003 fissa i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi, relativamente alle  strutture residenziali e semiresidenziali, differenziati per tipologia d’utenza.
Viene istituito, in fase sperimentale, presso il Dipartimento V– III U.O., il Registro Cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate, rivolte agli Anziani, ubicate nel territorio comunale, provinciale e regionale.
La domanda di iscrizione al Registro Cittadino potrà essere presentata dai titolari di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, in possesso dei requisiti gestionali e strutturali previsti dal presente atto,  ubicate nel territorio comunale, provinciale e regionale nei modi e nei tempi previsti da un apposito Avviso Pubblico che il Dipartimento V – III U.O. provvederà a pubblicare entro 60 giorni dall’approvazione del presente atto.
Le domande saranno esaminate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da una Commissione Tecnica Permanente, appositamente nominata dal Dirigente della III U.O.,  presieduta dallo stesso e composta da altri quattro membri di cui tre tecnici e un funzionario amministrativo.
In seguito, la presentazione della domanda da parte dei soggetti titolari della struttura potrà avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, la Commissione Tecnica Permanente si riunirà, quindi, ogni quattro mesi per la valutazione delle domande pervenute nel periodo.
 Il sistema dell’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, consentirà:
·        di fornire, ai cittadini interessati, informazioni  dettagliate sulle strutture disponibili nel territorio comunale, provinciale e regionale, che rispondono ai requisiti strutturali, gestionali e organizzativi previsti dalle norme vigenti;
·        all’Amministrazione Comunale, nell’ambito del diritto di scelta del cittadino anziano, di concorrere al pagamento di quota parte della retta giornaliera delle strutture residenziali, a cura del Dipartimento V, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99, “Regolamento del Decentramento Amministrativo”, art. n. 62 comma 4 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 749/2000 del Direttore del  Dipartimento V.

L’accreditamento delle strutture residenziali non comporta, di per sé, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di stipulare convenzioni.
Esclusivamente nel caso di scelta, da parte degli anziani (in possesso dei requisiti per accedere
al concorso del pagamento di quota parte della retta giornaliera nelle strutture residenziali da parte dei Municipi) di strutture residenziali iscritte al Registro Cittadino, i Municipi di residenza degli utenti stipuleranno apposite convenzioni con le strutture individuate. Sarà compito del Dipartimento V predisporre uno schema di convenzione tipo e fornirlo ai Municipi.
Per i servizi offerti nei Centri Diurni Anziani Fragili e nei Centri Alzheimer, le eventuali convenzioni potranno essere stipulate dai Municipi e/o dal Dipartimento V, con i soggetti accreditati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28/04/05: “Regolamento Comunale per l’accreditamento di Organismi operanti nei Servizi alla Persona”.
L’accreditamento delle strutture semiresidenziali, istituito con il presente atto, è finalizzato unicamente a definire la tipologia, i requisiti gestionali e strutturali delle stesse. Mentre, per quanto riguarda le prestazioni erogate presso le strutture medesime (Centri Diurni), si deve far  riferimento alla deliberazione della G. C. n. 479/2006, con la quale sono stati definiti gli schemi quadro dei pacchetti di servizi, di cui all’art. 9 comma 7 e 8 della citata deliberazione del C.C. n. 90/2005.

Attraverso il sistema dell’accreditamento delle strutture residenziali per anziani si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
·        assicurare livelli di qualità su tutto il territorio cittadino;
·        garantire a ogni cittadino anziano l’esercizio del diritto di scelta nell’ambito delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate;
·        realizzare un sistema di monitoraggio permanente delle strutture autorizzate e delle prestazioni erogate.
Qualora il Municipio segnali l’adozione di provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione, il Dipartimento V – III U.O. dispone l’eventuale cancellazione dal Registro, con conseguente risoluzione delle convenzioni in corso.
Ogni sei mesi, sarà cura del Dipartimento V – III U.O. aggiornare il Registro Cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali e darne comunicazione a tutti i Municipi.
Inoltre, il Dipartimento V predisporrà, nell’ambito della banca dati, un monitoraggio periodico dei posti disponibili nelle singole strutture accreditate. Tali disponibilità saranno comunicate ai Servizi Municipali per semplificare la ricerca di idonea struttura di accoglienza per i casi seguiti dai Servizi medesimi. La banca dati delle strutture accreditate e della disponibilità delle stesse, sarà consultabile direttamente dai cittadini interessati sul sito del Comune di Roma o telefonicamente.

REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE


Schema sintetico dei requisiti senza il cui possesso integrale non si è inseriti nel Registro Cittadino delle strutture accreditate. Tali requisiti si differenziano per tipologia di struttura residenziale.

CASA DI RIPOSO
COMUNITA’ ALLOGGIO
CASA FAMIGLIA
CASA ALBERGO
Autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento
Autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento
Autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento
Autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento
PAI (Piano di assistenza individuale)
PAI (Piano di assistenza individuale)
PAI (Piano di assistenza individuale)
Caratteristica del servizio ed integrazione con il territorio
Carta dei Servizi
Carta dei Servizi
Carta dei Servizi
Carta dei Servizi
Personale qualificato e responsabile della struttura,  in base alla L. R. 41/03 e alla Delibera G. R. 1305/04
Personale qualificato e responsabile della struttura,  in base alla L. R. 41/03 e alla Delibera G. R. 1305/04
Personale qualificato e responsabile della struttura,  in base alla L. R. 41/03 e alla Delibera G. R. 1305/04


Caratteristica del servizio ed integrazione con il territorio
Caratteristica del servizio ed integrazione con il territorio








REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE A CICLO SEMIRESIDENZIALE


CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI
CENTRO DIURNO ALZHEIMER
RESIDENZE TEMPORANEE DI SOLLIEVO
Autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento
Autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento
Autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento
PAI (Piano di assistenza individuale)
PAI (Piano di assistenza individuale)
PAI (Piano di assistenza individuale)
Carta dei Servizi
Carta dei Servizi
Carta dei Servizi
Personale qualificato e responsabile della struttura,  in base alla L. R. 41/03 e alla Delibera G. R. 1305/04
Personale qualificato e responsabile della struttura,  in base alla L. R. 41/03 e alla Delibera G. R. 1305/04
Personale qualificato e responsabile della struttura,  in base alla L. R. 41/03 e alla Delibera G. R. 1305/04

Accordi con ASL e/o altre strutture sanitarie
Accordi con ASL e/o altre strutture sanitarie


Al Comune di Roma

Dipartimento V
Direzione III U.O. Terza Età - Case di Riposo
Via Portuense 220
ROMA (RM)



OGGETTO: Fax-simile richiesta di accreditamento per la gestione di servizi residenziali e semiresidenziali per Anziani.


Il sottoscritto

…………………………………………………………………………………………………………


Nato (luogo e data di nascita)

…………………………………………………………………………………….

In qualità di legale rappresentante della Società/ Cooperativa/Ente, ecc. (specificare)


……………………………………………………………………………….……
Denominazione della struttura
residenziale

…………. ………………….…….…………..………………………………………….…….…….

Con sede legale nel Comune di:

…………. ………………….…….………….. Via/P.zza ………………………………………….

Con sede
operativa nel
Comune di 

…………. ………………….…….………….. Via/P.zza ………………………………………….

Cod. fiscale e/o Partita IVA

………………………………………………

TELEFONO ………………………………………
FAX…………………………………………….…
E-MAIL…………………………………………...
SITO INTERNET…………………………………








CHIEDE


di essere accreditato per lo svolgimento delle attività previste dalla Delibera del Comune di Roma n°_____ del _____  “Progetto Sperimentale per l’autorizzazione e l’accreditamento di Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Anziani e per l’istituzione del Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali accreditate”, in relazione all’apposito Avviso Pubblico del ________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,  sotto la propria responsabilità

DICHIARA
- Che la propria tipologia socio-assistenziale è la seguente:
            Casa di Riposo
            Casa Albergo                                  
            Comunità Alloggio               
            Casa Famiglia                                  
            Centro Diurno               Anziani Fragili               Alzheimer      
- di svolgere l’indicata attività dal…………………………………
- di essere stato già autorizzato al funzionamento da ………………………………………..
- in data ……………………………………
- di avere nella propria struttura residenziale N° ospiti__________ di cui N° ospiti _________ a cui il Comune di Roma integra la quota mensile prevista (solo se attiva)
- di avere nella propria struttura semiresidenziale (Centro Diurno Anziani Fragili/ Centro Diurno Alzheimer) N° ospiti__________ mensili di cui N° ospiti _________ previsti dalla convenzione comunale/municipale
- non avere, relativamente all’attività ordinariamente svolta, pendenze giudiziarie in corso e di non avere avuto, né di avere in corso, cause di risoluzione contrattuale per inadempienze con Pubbliche Amministrazioni
- accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nell’Avviso di accreditamento avendone preso visione
- esonerare espressamente il Comune di Roma da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture o alle cose, a seguito dell’eventuale realizzazione dei servizi proposti
- di impegnarsi a rispettare integralmente tutto quanto previsto dalla normativa vigente in relazione ai contenuti ed alle modalità di svolgimento delle attività affidate (tutela privacy, norme comportamentali, norme di sicurezza, etc.)
- di comunicare eventuali variazioni gestionali, strutturali e del Legale rappresentante.


Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
di autorizzare il libero accesso nei luoghi di svolgimento delle attività da parte di personale dipendente o comunque espressamente autorizzato dal Comune di Roma per lo svolgimento dei compiti di verifica e di controllo che ad essi competono
di autorizzare la diffusione di tutte le informazioni fornite relativamente alla propria attività ed al contenuto dei servizi presentati nel rispetto delle norme di legge
di individuare come proprio referente, per qualsiasi comunicazione inerente l’oggetto dell’accreditamento, il/la sig./sig.ra___________________________tel. _________________


Si allega alla presente domanda:

£ La lista di verifica riguardante la struttura per cui si richiede l’accreditamento compilata in ogni sua parte consapevole che ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 sono dichiarazioni espresse sotto la propria responsabilità

                                                                                        (Firma)
                                                                IL LEGALE RAPPRESENTANTE







LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE
DI UN REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento di funzionamento interno per l’attuazione delle singole forme di assistenza presso le Case di Riposo, debbono tener conto degli indirizzi contenuti nella normativa vigente e nell’atto di indirizzo comunale.
Il regolamento interno dovrà  fra l’altro contenere:
·        finalità e caratteristiche della struttura
·        regole della vita comunitaria
·        modalità di ammissione, fruizione del servizio e dimissione degli ospiti
·        ammontare e modalità di corresponsione della retta
·        durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici
·        orari dei pasti e del rientro serale
·        prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è  considerato extra
·        criteri di organizzazione delle attività  ricreative
·        le modalità di formazione e di funzionamento di eventuali Organismi di rappresentanza degli ospiti
·        eventuali servizi aggiuntivi:
- a favore dei familiari non residenti in visita
- disponibilità della struttura a preparare pasti da asporto
·        modalità e orari dei colloqui con i Responsabili della struttura, per gli utenti ed i familiari che intendono richiedere informazioni specifiche. 

Il regolamento interno deve anche prevedere le modalità di accesso nelle strutture sia ai familiari degli ospiti sia a gruppi e alle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti.



esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie. (1)


L.R. 29 Maggio 1997, n. 18 Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie. (1)


Capo I

Disposizioni generali


Art.1

(Finalità. )

1. La Regione, in conformità ai principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la classificazione e la disciplina degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.

Art. 2
(Definizione delle strutture ricettive. )

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.

3. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l'ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari.

4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.


Capo II
Caratteristiche tipologiche

Art.3
(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi. )

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti.


Art. 4
(Requisiti strutturali e funzionali minimi.)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1.


Art. 5
(Servizi complementari e accessori. )

1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari:
a) pulizia dei locali;
b) fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione;
c) uso della cucina;
d) somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande.

2. Gli ostelli per la gioventù possono offrire:
a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti;
b) un servizio di mensa;
c) un servizio di tavola calda o self-service;
d) un servizio di lavanderia e di stireria self-service;
e) un servizio di deposito bagagli.

3. Le case per ferie possono offrire:
a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti;
b) somministrazione dei pasti e delle bevande.


Art. 6
(Classificazione.)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall'articolo 4.

2. La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte nei locali.

3. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificate in un'unica categoria.

4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I^, II^ e III^, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.



Capo III
Adempimenti amministrativi


Art. 7

(Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio. )

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 è concessa dal comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall'azienda provinciale per il turismo.

2. Ai fini dell'attestato di classificazione e della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all'azienda provinciale per il turismo ed al comune competenti per territorio domanda in carta legale, da cui risulti:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dei locali destinati all'attività;
c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d) descrizione dettagliata dell'arredamento;
e) descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;
f) periodo di esercizio dell'attività;
g) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale;
b) certificato sanitario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
c) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e della impiantistica alle norme vigenti;
e) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventù;
f) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
g) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù;
h) certificazione inerente la costituzione e le finalità dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente alle case per ferie;
i) tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA.

4. L'azienda provinciale per il turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione ai sensi dell'articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell'azienda provinciale per il turismo, il comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.

6. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato alla azienda provinciale per il turismo.

7. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.


Art. 8

(Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione. )

1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio l'avvio dell'attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.

4. L'azienda provinciale per il turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'azienda provinciale
per il turismo cura la diffusione.


Art. 9
(Variazione della classificazione.)

1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'azienda provinciale per il turismo la variazione dell'attestato di classificazione.

2. La variazione di cui al comma 1 è comunicata dalla azienda provinciale per il turismo al comune che ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento.


Art.10
(Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa.)

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventù può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'azienda provinciale per il turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi:
a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;
b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

2. Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati alla azienda provinciale per il turismo.


Art.11

(Sospensione temporanea dell'attività, cessazione. )

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al comune e all'azienda provinciale per il turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata.

2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'azienda provinciale per il turismo ed al comune.


Art. 12
(Tariffe.)

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1^ ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono comunicare all'azienda provinciale per il turismo le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori.

2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore.

3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, può procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell'anno.

4. Le tariffe comunicate all'azienda provinciale per il turismo devono essere vidimate dall'azienda stessa.

5. Prima della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall'azienda provinciale per il turismo, deve compilare la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella è depositata presso l'azienda provinciale per il turismo, in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.

6. Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da tenere esposto in ciascuna camera.

7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5.


Art. 13
(Obblighi del titolare. )

1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.

2. I gestori delle strutture devono, altresì, presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia.


Art. 14
(Sanzioni amministrative. )

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) esercizio abusivo dell'attività: da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni;
b) applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni;
c) superamento della capacità ricettiva autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;
d) mancata esposizione della "tabella dei prezzi" o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni;
e) errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni.

2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli.


Art. 15
(Vigilanza e controlli.)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai comuni e dall'azienda provinciale per il turismo competenti per territorio.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.




Capo IV
Disposizioni finali


Art. 16

(Norma transitoria. )

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende provinciali per il turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.

2. Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attività.


Art. 17
(Abrogazione di norme. )

1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.


Art. 18
(Dichiarazione d'urgenza. )

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Tabella "A"

Requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di affitacamere

- Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non più di tre posti letto ciascuna arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) vasca o doccia;
5) specchio e presa di corrente;
6) chiamata di allarme.

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.


Tabella "B"

Requisiti minimi obbligatori per gli ostelli per la gioventù

- Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio, suddiviso in scomparti per persona;
3) specchio e presa di corrente;
4) tavolo scrittoio;
5) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) doccia;
6) chiamata di allarme.
Le docce possono essere ubicate, separatamente dai servizi di cui ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per uomini e donne, in ragione di una ogni dieci posti letto.

- Locali polifunzionali per il soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto;

- Pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni giorno e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno;

- Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite;

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

- Servizio telefonico ad uso comune;

- Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale.




Tabella "C"

Requisiti minimi obbligatori per le case per ferie


- Camere da letto aventi non più di quattro posti letto ciascuna, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) vasca o doccia;
6) chiamata di allarme.

- Cucina;

- Sala da pranzo;

- Sala di soggiorno;

- Pulizia giornaliera dei locali;

- Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite;

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

- Servizio telefonico ad uso comune;

- Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale;

- Somministrazione di piccola colazione.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1997, n. 16 (S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 novembre 1997, n. 46 (S.S. n. 3).