mercoledì 4 dicembre 2013

L’applicazione del TU 81/08 negli stage e nei laboratori delle scuole


La legge 128 dell’8 novembre scorso di conversione deldecreto Istruzione ha affrontato la tematica della sicurezza nell’ambito del progetto/sistema alternanza scuola-lavoro che, secondo la definizione del Ministero (più propriamente della direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni), “consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro, art. 4 del DLgs 15 aprile 2005, n. 77”.*
Infatti, l’art. 5 della legge 128 prevede, fra l’altro, l’emanazione di un decreto interministeriale, Istruzione e Lavoro, che dovrà essere emanato entro l’11 maggio 2014, e che avrà come finalità quella di indicare le modalità di applicazione delle disposizioni del TU 81/08 in favore degli studenti in regime, appunto, di “alternanza scuola-lavoro”.
A beneficiarne, nello specifico, saranno gli studenti impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio.
(Organizzazione dei percorsi in alternanza).
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base di convenzioni…
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza …
4. Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all’interno del piano dell’offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.
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lunedì 2 dicembre 2013

ECHA : pubblicazioni.



ECHA European ChemicalsAgency


DLgs. n 81/ 2008 - ALLEGATO XXI - ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA




INTRODUZIONE

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’articolo 37 del presente decreto legislativo, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del presente decreto legislativo.
Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi “specifici” per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato. 
Si riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione per lavoratori/preposti addetti a lavori in quota.


1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;

ISPESL;

Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;

Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;

Scuole edili.

Qualora i soggetti  indicati nell’accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.

3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI

3.1  ORGANIZZAZIONE

In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a)     individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b)    tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
c)     numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d)    per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti  comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
e)     assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il percorso formativo è strutturato in  tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:
a)     Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
b)    Modulo tecnico della durata di dieci ore
c)     Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
d)    Modulo pratico della durata di quattordici ore
e)     Prova di verifica finale (prova pratica).

3.3 METODOLOGIA DIDATTICA

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel  privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini  è necessario:

a)     garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun  modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b)    favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c)     prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell’allievo della pratica in cantiere.

4. PROGRAMMA DEI CORSI

PONTEGGI – 28 ore

Modulo giuridico - normativo (4 ore)
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri
2 ore

Titolo IV, capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri"
2 ore

Modulo tecnico (10 ore)
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto
4 ore
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
2 ore
Ancoraggi: tipologie e tecniche
2 ore
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie
2 ore

Modulo pratico (14 ore)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)
4 ore
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)
4 ore
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)
4 ore
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio
2 ore

5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica:  un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:

·         montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),
·         realizzazione di ancoraggi.

Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,  unitamente a una presenza pari  almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo,  dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato  da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio,  ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

6. MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni.
L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino,  così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.



1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell’interno “Corpo dei VV.F.”;
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”.

Qualora i soggetti  indicati nell’accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata,  almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.

3. DESTINATARI DEI CORSI

Sono destinatari dei corsi:

a)     lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
b)    operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell’art. 116;
c)     eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).

4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI

4.1 ORGANIZZAZIONE

In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

a)     individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b)    tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
c)     numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);
d)    assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Il percorso formativo è strutturato in moduli:

·         Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all’esecuzione dell’attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.

·         Moduli specifici (A – B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.



4.3 METODOLOGIA DIDATTICA

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel  privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità dell’allievo  nel percorso di apprendimento.
A tali fini  è necessario:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun  modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.

Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)

MODULO BASE – TEORICO – PRATICO (comune ai due indirizzi)
Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali – presentazione di attrezzature e DPI)
Durata complessiva: 12 ore

Argomenti
Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota.
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi – b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia – c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta).
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.

MODULO  A - SPECIFICO PRATICO
Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali
Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi
Durata complessiva: 20 ore
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

Argomenti
Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).
Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore.
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.).
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.).
Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.


MODULO  B - SPECIFICO PRATICO
Per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi
Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi
Durata complessiva: 20 ore
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

Argomenti
Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.
Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.
Movimento all’interno della chioma.
Posizionamento in chioma.
Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell’attrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.

6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica:  un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica;
Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,  unitamente a una presenza pari  almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo,  dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. L’attestato dovrà riportare anche l’indicazione del modulo specifico pratico frequentato.

L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato  da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio,  ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati nel punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

7. MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.

8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino,  così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.



I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all’effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per “PREPOSTI” con funzione di sorveglianza dei lavori”, tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.

Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione.

Sede di svolgimento: aula ® lezioni frontali / sito operativo/addestrativo ® tecniche e valutazione ancoraggi
Durata complessiva: 8 ore

Argomenti
Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili.
Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell’interazione con mezzi d’opera o attività di elitrasporto.
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative.
Modalità di verifica dell’idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità.
Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze.

MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento, per la funzione specifica,  registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione è inerente le tecniche già apprese, l’eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.


CoRAP lista delle sostanze - pag 2 (di otto) 21 / 40




S. E. il Cardinale Sepe incontrerà i professionisti napoletani

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via M. Cervantes, 64 - 80133 Napoli
Tel. 081 204 512 - Fax 081 203 432


Egregi Colleghi,

Il giorno martedì 3 dicembre p.v., alle ore 19.00, presso la Basilica di S. Giovanni Maggiore (sita in Napoli alle rampe S. Giovanni Maggiore - Via Mezzocannone) nell'ambito degli eventi "DIALOGO CON LA CITTA'", S. E. il Cardinale Sepe incontrerà i professionisti.
A tal fine si allega l'invito, auspicando la vostra partecipazione.
In attesa di incontrarvi, inviamo cordiali saluti.

D’ordine del Presidente

La Segreteria 

A Prato altri morti. Impensabile continuare a morire in questi termini con considerazioni che fanno preoccupare...

Mentre le autorità celebrano il rito della commiserazione per aver tollerato fin qui le irregolarità di cui, secondo loro non ne erano a conoscenza, mentre tutti sanno della presenza massiccia cinese a Prato che se non si vede  la si avverte , viene voglia di chiedersi che cosa fanno nei momenti di calma.

Eppure a Prato c'è sicuramente una ASL e i relativi servizi autorizzativi, l'Ispettorato del lavoro, i sindacati, i Carabinieri, La guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, le guardie notturne e tutti quelli che prosperano sulla presenza di aziende che hanno bisogno comunque di assistenza tecnica, di rifornimenti,  di sussistenza, i certificatori ISO 9000, EN e tutto il resto appresso come raccolta rifiuti, inquinamento ambientale, e in ultimo i committenti e i conniventi, ecc. ecc.

Sembra che nessuno abbia occhi per vedere e orecchi per sentireo per capire cosa dicono i cinesi che ormai sono di casa a Prato da, ormai, una vita.

La vita scorre e le irregolarità aumentano, le inosservanze alle norme di sicurezza pure. Le stesse figure previste dal DLgs. 81/2008 e smei (RSPP, RSL, Primo intervento, Gestione dell'emergenza,) tacciono, non si accorgono di niente o non dicono niente perchè non vogliono sapere.

Chi fa prevenzione ha l'occhi e l'udito allenati per cui basta uno sguardo per rendersi conto delle inosservanze, dei disservizi.

E' anche vero che chiudere una fabbrica in un momento di crisi come questo significa togliere la sussistenza a chi ne ha bisogno. Ma non è possibile crescere delle persone da immolare al Molok del capitalismo e della speculazione che ha in bassa considerazione il mantenimento in vita di chi secondo loro è destinato al sacrificio prima o dopo.

Chi vuole governare e noi con lui dobbiamo svegliarci all'alba per mettere in pratica le norme che ci siamo dati e non aspettare che qualcuno ci svegli nel cuore della notte per dare ad intendere che la cosa che ci sta a cuore é solamente la freschezza del prodotto.