venerdì 11 luglio 2014

Progetto INSuLa


Progetto INSuLa

Indagine sui responsabili del servizio di prevenzione e protezione


Insula - RSPP

Indagine sui responsabili del servizio di prevenzione e protezioneIl pieghevole, realizzato nell’ambito del progetto INSuLa – Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro – riporta i risultati del focus sull’individuazione di criticità e bisogni di supporto percepiti dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con le altre figure della prevenzione (medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Il focus mira anche ad analizzare la percezione dell’Rspp sull’utilità e sull’efficacia della formazione obbligatoria (sia individuale, sia dei lavoratori) in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’indagine ha coinvolto un campione di aziende selezionato a partire dalla Banca dati Inail/Csa, rappresentativo della realtà produttiva italiana. Le domande del questionario sono organizzate nelle seguenti aree tematiche:
  • criticità e bisogni
  • formazione
  • rapporto con le figure della prevenzione
  • cultura della sicurezza

Progetto INSuLa - Indagine sui lavoratori e sui datori di lavoro
Indagine nazionale sui lavoratori e sui datori di lavoro relativamente alla percezione dei rischi lavorativi e all'applicazione della normativa.

Progetto INSuLa - Indagine sui medici competenti
Indagine nazionale sui medici competenti relativamente alla percezione dei rischi lavorativi e all'applicazione della normativa.

Progetto INSuLa - Indagine sui servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Indagine nazionale sugli operatori dei servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro relativamente alla percezione dei rischi lavorativi e all'applicazione della normativa.

Progetto INSuLa - Indagine sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Indagine nazionale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza relativamente alla percezione dei rischi lavorativi e all'applicazione della normativa.

Progetto INSuLa - Indagine sui responsabili del servizio di prevenzione e protezione
Indagine nazionale sui responsabili del servizio di prevenzione e protezione relativamente alla percezione dei rischi lavorativi e all'applicazione della normativa.

INAIL - Lavoratori musulmani: tutelarsi al meglio durante il Ramadan


Una pubblicazione Inail propone una serie di indicazioni in materia di prevenzione per evitare il possibile incremento dei rischi di infortunio legato a caldo e fatica durante il digiuno del Ramadan.

Perugia, 10 Lug – Nove sintetiche indicazioni, racchiuse in un depliant informativo, per affrontare al meglio la giornata lavorativa durante il periodo del Ramadan. L’opuscolo - realizzato dalla direzione territoriale Inail di Perugia-Terni, dal Cesf di Perugiae dal servizio Prevenzione e protezione dell’Asl Umbria 1 - si rivolge ai lavoratori musulmani e ai datori di lavoro, in vista del digiuno previsto dalla religione dal 28 giugno al 27 luglio, nella fascia giornaliera che va dalle prime luci dell’alba fino al tramonto.

Dalla normativa alle misure da adottare. In un’ottica di attenzione alla salute e alla sicurezza lavorativa, il depliant propone indicazioni chiare e concrete per affrontare al meglio questo peculiare momento della vita lavorativa dei musulmani: dagli obblighi normativi che il datore di lavoro e i lavoratori devono rispettare alle misure per evitare i danni derivati dal troppo calore o dallo sforzo fisico. Inoltre, l’opuscolo focalizza l’attenzione anche sulle misure specifiche da rispettare durante questo periodo: la disponibilità d’acqua nei luoghi di lavoro; la presenza di particolari dispositivi di protezione e l’organizzazione delle pause di lavoro durante la giornata.

I possibili pericoli: dal disidratazione alla ipoglicemia. Disidratazione, ipoglicemia, perdita di coscienza sono solo alcuni dei pericoli a cui sono esposti i fedeli musulmani che devono rispettare per trenta giorni l’obbligo del digiuno (oltre a dedicarsi alla preghiera e alle opere di carità). Tra gli aspetti che i datori di lavoro non dovrebbero sottovalutare anche lo sforzo fisico richiesto dalla mansione e le temperature elevate che potrebbero comportare ulteriori pericoli per la salute degli osservanti. Per questo viene segnalata come buona prassi la riduzione degli sforzi fisici durante le ore più calde.

Ligi: “Comportamenti corretti per limitare i rischi”. A richiamare l’attenzione dei datori di lavori durante il Ramadan è il direttore territoriale Inail di Perugia-Terni, Alessandra Ligi, che ha più volte sottolineato come “il possibile incremento dei rischi di infortunio sul lavoro durante il Ramadan per i fedeli musulmani, unito all’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, impone in questo periodo una particolare attenzione nei confronti di questi lavoratori”.




Fonte: Inail.






Persone in attesa della fine del digiuno giornaliero durante il mese del Ramadan.
Il Ramadan è il mese nel quale si pratica il digiuno (in araboرمضانramaḍān) è, secondo il calendario musulmano, il nono mese dell'anno e ha una durata di 29 o 30 giorni.
Il Ramadan, costituisce un periodo eccezionale dell'anno per i fedeli islamici in tutti i paesi a maggioranza musulmana: la sua sacralità è fondata sulla tradizione già fissata nel Corano, secondo cui in questo mese Maometto avrebbe ricevuto una rivelazione dall'arcangelo Gabriele.
Il digiuno (sawm) durante tale mese costituisce il quarto dei Cinque pilastri dell'Islam e chi ne negasse l'obbligatorietà sarebbe kāfir, colpevole cioè di empietà massima e dirimente dalla condizione di musulmano.
In alcuni paesi a maggioranza islamica il mancato rispetto del digiuno nei luoghi pubblici è sanzionato penalmente in quanto urta la morale comune, tuttavia nella sfera privata non sussiste alcun obbligo.
Nel corso del mese di Ramadan infatti i musulmani debbono astenersi - dall'alba al tramonto - dal bere, mangiare, fumare e dal praticare attività sessuali. Chi è impossibilitato a digiunare (  perché malato o in viaggio) può anche essere sollevato dal precetto, ma appena possibile, dovrà recuperare successivamente i giorni del mese in cui non ha digiunato .
Dal momento che lo scopo del devoto è quello di purificarsi da tutto quello che di materiale esiste nel mondo corrotto e corruttibile, e dal momento che ogni ingestione gradevole è considerata corruzione del corpo e dell'anima, è vietato anche fumare.
Vale la pena però sottolineare che l'uso del profumo nel corso del digiuno è ammesso da una parte dei dotti musulmani che vietano esplicitamente solo l'inalazione di incenso
Il motivo di questa relativa tolleranza sta forse nel fatto che il profeta Maometto amava molto i profumi e ne faceva abbondante uso per il fastidio che egli provava per i cattivi odori, tanto da vietare a chi avesse mangiato aglio o cipolla di partecipare alla preghiera collettiva del mezzodì di venerdì in moschea. In occasione del Ramadan è anche richiesto di evitare di abbandonarsi all'ira.
Per alcuni dotti dello Sciismo, come ad esempio Najm al-Dīn al-Muhaqqiq al-Hillī, invece, se il fumo e il profumo non costituiscono violazione dell'obbligo, in caso di rapporti carnali, la prima violazione dell'obbligo di astensione nel corso del digiuno comporterebbe la fustigazione e, in caso di recidiva, addirittura la pena di morte. Quest'opinione rimane nella quasi totalità dei casi non applicata nei fatti.
Le donne incinte o che allattano, i bambini e i malati cronici sono esentati dal digiuno e dovrebbero al suo posto, secondo le loro possibilità, fare la carità come ad esempio nutrire le persone bisognose indipendentemente dalla loro religione, gruppo etnico o dalle loro convinzioni. Le donne durante il loro ciclo o le persone in viaggio non devono digiunare, ma lo possono rimandare.
Quando tramonta il sole il digiuno viene rotto. La tradizione vuole che si preferisca mangiare un
dattero perché così faceva il Profeta. In alternativa si può bere un bicchiere d'acqua.
Dato che il calendario islamico è composto da 354 o 355 giorni (10 o 11 giorni in meno dell'anno solare), il mese di Ramadan di anno in anno cade in un momento differente dell'anno solare, e quindi man mano cade in una stagione diversa.
Il significato spirituale del digiuno è stato analizzato da molti teologi. Si attribuisce ad esempio al digiuno la dote di insegnare all'uomo l'autodisciplina, l'appartenenza a una comunità, la pazienza e l'amore per Dio. Un'altra interpretazione è che il digiuno e l'astinenza sessuale per un mese intero ricordi al praticante le privazioni dei poveri.
Varie le ricorrenze del mese festeggiate o commemorate dai musulmani. Il giorno 6 infatti sarebbe nato il nipote di Maomettoal-Husayn ibn ‘Alī. Il giorno 10 sarebbe morta la prima moglie del Profeta, Khadīja bint Khuwaylid. Il giorno 17 sarebbe stata vinta la battaglia di Badr. Il giorno 19 sarebbe stata conquistata dai musulmani la città di Mecca. Il 21 sarebbero morti ‘Alī ibn Abī Tālib e il suo discendente, l'imam ‘Alī al-Ridā.
Al termine del ramadan, viene celebrato lo Id al-fitr ("festa della interruzione [del digiuno]"), detta anche la "festa piccola" (id al-saghir).

Valutazione dei rischi strutturali

Valutazione dei rischi strutturali

Sicurezza    by AmministratoreCommenti chiusi


La valutazione dei rischiA seguito della recente sentenza, in sede di appello, di condanna penale di tre Responsabili del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) che si sono succeduti presso il Liceo Darwin di Rivoli in provincia di Torino (che in primo grado erano stati assolti), l’argomento oggetto di questo articolo è diventato di pressante attualità e pone interrogativi da parte delle scuole che richiedono di essere affrontati e chiariti.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 17 c. 1 l. a) del D.lgs. 81/08, spetta al Datore di lavoro, quindi al Dirigente Scolastico, la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli strutturali edili e impiantistici relativi all’edificio sede dell’istituzione scolastica.
Nel caso dei rischi strutturali edili e impiantistici la valutazione avviene sia tramite l’esame della documentazione e certificazione di legge fornita dall’Ente Proprietario e sia tramite sopralluogo nei locali scolastici effettuato dal RSPP e dagli Addetti del Servizio di Prevenzione e di Protezione.
Nelle scuole esistono però alcuni locali, zone e aree che risultano essere non direttamente accessibili al Dirigente Scolastico e che quindi non possono essere soggetti al controllo\sorveglianza del Servizio di Prevenzione e di Protezione attivo presso ciascuna scuola.
In particolare si possono distinguere:
A. Aree\zone\locali soggetti permanentemente alla responsabilità di un altro datore di lavoro.
B.Aree\zone\locali soggetti temporaneamente alla responsabilità di un altro datore di lavoro.
C. Aree\zone\locali non utilizzati come luogo di lavoro dalla scuola e quindi non accessibili ai dipendenti, ma solo all’Ente Proprietario per motivi di controllo e manutenzione.
Tali aree\zone \locali possono essere individuati in modo non esaustivo come segue:
valutazione dei rischi
Con riferimento ai punti A1-A2-A6-B1-B2 il dirigente Scolastico è tenuto all’applicazione dell’Art. 26 del D.lgs. 81\08, relativo al coordinamento dei rischi interferenziali (a seconda dei casi il solo comma 1 oppure i commi 1, 2 e 3) mentre con riferimento ai punti A3-A4-A5-C1-C2-C3-C4 si aprono due scenari differenti:
Ipotesi 1
I sopralluoghi e i controlli nei locali non direttamente accessibili e cioè inaccessibili alla normale ispezione o controllo visivo (ad es. solai, tetti, sottotetti controsoffitti con relativi elementi accessori), o con divieto di accesso al personale (ad es. caldaie, scantinati, locali tecnici, intercapedini), o richiedenti azioni in quota o comunque assimilabili alla manutenzione ordinaria/straordinaria (spostamento o smantellamento di controsoffitti, apertura botole ecc.), sono compito dell’Ente Proprietario.
Il dirigente scolastico è tenuto a:
1. richiedere periodicamente (almeno una volta all’anno) all’Ente proprietario di effettuare le ispezioni e i controlli periodici e di fornirne riscontro formale alla scuola, ai sensi dell’art. 18 c. 3 del D.lgs. 81/08
2. segnalare prontamente all’Ente Proprietario la presenza di anomalie riscontrabili a seguito di un evento (ad es. caduta di tegole a causa del vento) o riscontro visivo (ad es. la presenza d’infiltrazioni o fessurazioni) per i necessari interventi, sempre in riferimento all’art. 18 c. 3 del D.lgs. 81/08
3.valutare il rischio in base all’esito dei predetti riscontri da parte dell’Ente Proprietario e in base alla presenza di eventuali anomalie.
4. nel caso si rendessero evidenti segnali di pericolo concreto e attuale di danno agli alunni e personale adottare opportuni provvedimenti di delimitazione o chiusura degli spazi a rischio
Ipotesi 2
Spetta al Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro, tenuto alla valutazione del rischio, oltre a quanto previsto nei punti 2,3,4 sopra indicati, anche ispezionare e controllare i locali non direttamente accessibili, e tale incombenza dovrà essere affidata al proprio RSPP (se possiede le necessarie competenze tecniche per farlo) o a personale/ditte esterne specializzate
Nel caso dell’ipotesi 1 la responsabilità delle ispezioni in locali non direttamente accessibili è dell’Ente proprietario, in quanto è un’azione assimilabile alla manutenzione ordinaria/straordinaria (1), concetto su cui mi soffermerò più avanti per una migliore comprensione del problema, mentre nel caso dell’ipotesi 2 la responsabilità di tali ispezioni e controlli è attribuita al dirigente scolastico in quanto associata alla valutazione dei rischi, di competenza del Datore di Lavoro.
La manutenzione deve essere un’attività di natura preventiva, finalizzata a ridurre le probabilità di un guasto, ovvero a controllare il processo di deterioramento che porta al guasto di un sistema.
In funzione dei metodi d’analisi utilizzati, la manutenzione preventiva può essere suddivisa in:
- preventiva basata sulle ispezioni;
- preventiva basata su metodi statistici (frequenza dei guasti);
- preventiva secondo condizione;
- preventiva basata su modelli (predittiva).
La manutenzione preventiva basata sulle ispezioni, intendendo per “ispezione” l’insieme delle azioni volte a determinare e a valutare il corretto funzionamento di una entità, è realizzata quando l’edificio/gli impianti/le apparecchiature sono in esercizio, e ha come fine quello di verificare il loro regolare funzionamento (verifiche di funzionamento) sia nel loro stato ed ambiente di esercizio e sia nelle condizioni prescritte dal costruttore. Se una sola di queste condizioni non è realizzata, viene tempestivamente attivata un’attività di manutenzione correttiva.
La manutenzione correttiva è chiamata anche a guasto: è la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria ed è volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.
La manutenzione preventiva e la manutenzione correttiva sono strettamente connesse tra loro: la prima deve essere attuata in modo periodico e la seconda ne costituisce la naturale conseguenza, con l’ulteriore aggravio di dover necessariamente valutare se l’intervento sia urgente(immediate maintenance, intervento da eseguire senza indugio dopo la rilevazione del guasto in modo da evitare conseguenze inaccettabili) odifferibile (deferred maintenance, intervento di manutenzione che può essere differito in quanto l’entità in avaria non è critica).
Tornando a considerare le due ipotesi espresse, è pacifico che da una manutenzione non prevista, non fatta o fatta male possano derivare situazioni molto pericolose atte a provocare gravi infortuni e danni alla salute.
Si aprono quindi alcuni ‘preoccupanti’ interrogativi da parte delle scuole: è ancora valida l’integrazione delle funzioni tra Ente Proprietario e scuola, come previsto dalla prima ipotesi, oppure dobbiamo ritenere compito della scuola effettuare le ispezioni/ controlli nei locali citati come previsto dallaseconda ipotesi? O forse ancora tali ispezioni devono essere svolte da entrambi i soggetti?
E’ quasi scontato dire che allo stato attuale il Dirigente Scolastico non possiede gli strumenti e le attrezzature né la possibilità economica di affidare le ispezioni nei locali non direttamente accessibili al proprio RSPP/Servizio di Prevenzione e di Protezione (posto che, ripeto, abbiano la competenza per farlo dato che la formazione prevista per legge non lo prevede) o a ditte esterne.
Siamo dunque di fronte all’ennesimo caso di specificità dell’ambiente scuola quale luogo di lavoro, per le quali il D.lgs. 81/08 riconosce “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” (art. 3).
Non vi è dubbio che tra le peculiarità organizzative vi è quella di essere un luogo di lavoro che vede la ripartizione di competenze tra due soggetti: il dirigente scolastico e l’Ente Proprietario dei locali.
In molte occasioni le scuole e gli Uffici Scolastici Regionali hanno chiesto che il Regolamento di attuazione nelle scuole del Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), non ancora emanato, contenesse chiarimenti e approfondimenti sulle rispettive competenze e responsabilità dei due soggetti sopra richiamati. Così come su molte altre difficoltà interpretative dello stesso Testo Unico che rendono veramente pesante e difficoltoso per i dirigenti scolastici gestire al meglio questa delicata parte dei propri obblighi di lavoro. E si è fatto anche presente che il dilatarsi, oltre ogni ragionevole previsione, d’incombenze a carico dei dirigenti scolastici richiede uno stanziamento adeguato di risorse finanziarie. E’ urgente che questo Regolamento finalmente esca senza più ritardi. Ci auguriamo che non si limiti a richiamare sostanzialmente le norme dell’impianto di disciplina generale, ma che introduca le specificità reali delle scuole in modo tale che compiti e responsabilità siano chiaramente definiti a priori e non siano soggetti a contrastanti interpretazioni giurisprudenziali conseguenti a un evento dannoso. Solo in questo modo il decreto attuativo sarà garanzia di applicazione corretta e piena tutela di alunni e personale, e si farà un passo importante affinché il doloroso caso Darwin non abbia più a ripetersi.
di A. Di Martino (Dirigente scolastico)
1) Articolo pubblicato in Dirigere la scuola n. 3/2014 – Euroedizioni - TORINO
(2) I concetti di manutenzione ‘ordinaria’ (insieme di operazioni programmate e programmabili) e di manutenzione ‘straordinaria’ (insieme di operazioni impreviste, non programmate o programmabili) espressi dalla norma UNI 11063:2003, sono stati aggiornati dai concetti di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva espressi dalla più recente norma europea UNI EN 13306:2010

ALLEGATO II D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro REV. MAGGIO 2014 - VERSIONE AGGIORNATA

ALLEGATO II
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
REV. MAGGIO 2014 - VERSIONE AGGIORNATA

CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34)
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati Pagina 2 di 169

1. Aziende artigiane e industriali (1) ...... fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decretostesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie,le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e


Richiami all’Allegato II:


- Art. 34, co. 1

Allegati I al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - REV. MAGGIO 2014 - VERSIONE AGGIORNATA

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
REV. MAGGIO 2014 - VERSIONE AGGIORNATA

ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
 Mancata formazione ed addestramento;
 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;;
 Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’amianto
 Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Richiami all’Allegato I:
- Art. 14, co. 1
REV. MAGGIO 2014
VERSIONE AGGIORNATA


mercoledì 2 luglio 2014

Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici

Generale    by Secondo MartinoCommenti chiusi
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  

Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubbliciMisure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014 

E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.

Le norme contenute nel titolo IV del citato decreto hanno apportato significative modifiche alla normativa del processo civile telematico.

Da rilevare come, nel campo dei lavori pubblici, le uniche conferme significative rilevabili nel testo ufficiale del D.L. sono quelle relative alla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19) e quella della trasmissione delle varianti in corso d'opera all'ANAC (art. 37).

Art. 19 

(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione   delle   funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione) 

1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore del presente decreto. 
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata Autorita'  nazionale anticorruzione
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
  a) il trasferimento definitivo delle risorse umane,  finanziarie  e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al comma 2; 
  b) la riduzione non inferiore al venti per  cento  del  trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; 
  c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento. 
4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri. 
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale anticorruzione: 
  a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme  di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  b) salvo che il fatto  costituisca  reato,  applica,  nel  rispetto delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di comportamento. 
6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. 
7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano 2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. 
8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4. 
9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12,  13  e  14  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al  Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto. 
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2, della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata  in vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a  riordinare  le funzioni di cui al comma 9 in materia di  misurazione  e  valutazione della  performance,  sulla  base  delle   seguenti   norme   generali regolatrici della materia: 
  a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche; 
  b) progressiva integrazione del  ciclo  della  performance  con  la programmazione finanziaria; 
  c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
  d) validazione esterna dei sistemi e risultati; 
  e)  conseguente  revisione   della   disciplina   degli   organismi indipendenti di valutazione. 
11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri puo'  avvalersi  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 14, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in posizione di fuori ruolo  o  di  comando  per  lo  svolgimento  delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance. 
12. Il comma  7,  dell'articolo  13,  del  decreto  legislativo  27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' abrogato; 
  b) al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  "sino  a  diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse. 
14. Il Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n.  315  e' soppresso. 
15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.  190, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritirata UNI ISO 2631-1:2008 Valutazione dell'esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero


UNI ISO 2631-1:2008 Norma numero : UNI ISO 2631-1:2008
Titolo : Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali
Stato : RITIRATA SENZA SOSTITUZIONE
Organi tecnici [Commissione Tecnica / Sottocommissioni / Gruppi di lavoro] :
[Acustica e vibrazioni / Vibrazioni / Vibrazioni trasmesse all'uomo]
Data entrata in vigore : 24 gennaio 2008
Data ritiro : 12 giugno 2014
Sommario : La norma definisce i metodi per la misurazione di vibrazioni periodiche, casuali e transitorie trasmesse al corpo intero. La norma indica i principali fattori che si uniscono per determinare il grado al quale l'esposizione alle vibrazioni risulta accettabile. Le appendici informative indicano l'attuale opinione e offrono una guida sui possibili effetti delle vibrazioni sulla salute, sul benessere e sulla percezione del male dei trasporti. L'intervallo delle frequenze considerate è: - da 0,5 Hz a 80 Hz per salute, benessere e percezione, e - da 0,1 Hz a 0,5 Hz per il male dei trasporti.
D lgs 81 2008
ALLEGATO XXXV
AGENTI FISICI
VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO
1. Valutazione dell’esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell’esposizione giornaliera A (8) espressa come l’accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4·awx, 1,4·awy, 1·awz, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente alla Norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto.
Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell’ISPESL e delle regioni hanno valore di norma tecnica.
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione, ai fini della valutazione degli effetti cronici sulla salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz
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Lo scopo primario della ISO 2631 è quello di definire metodi per quantificare le vibrazioni trasmesse al corpo intero in relazione a:
- la salute umana e il benessere;
- la probabilità di percezione delle vibrazioni;
- l’incidenza del male dei trasporti.

La norma definisce i metodi per la misurazione di vibrazioni periodiche, casuali e transitorie trasmesse al corpo intero.
Essa indica anche i principali fattori che si uniscono per determinare il grado al quale l’esposizione alle vibrazioni risulta accettabile.

L’intervallo delle frequenze considerate è:
- da 0,5 a 80 per salute, benessere e percezione;
- da 0,1 a 0,5 per il male dei trasporti.

L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro


Sicurezza    by Matteo PuppoCommenti chiusi

L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoroI WORKING PAPERS DI O L Y M P U S 37/2014

Mariantonietta Martinelli
L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

L’autore analizza, nei suoi aspetti squisitamente giuridici, gli obblighi generali e specifici dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, espressamente previsti dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, successive modificazioni, la loro natura e il loro specifico contenuto. La disamina prende le mosse dall’evoluzione storica della normativa in materia, mettendo in evidenza la ratio che ha indotto il legislatore ad attribuire al lavoratore il nuovo ruolo di collaboratore di sicurezza del datore di lavoro e a considerarlo non più solo soggetto passivo, dal quale esigere il rispetto e l’esecuzione di ciò che altri soggetti abbiano stabilito, ma attore, capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di organizzazione della sicurezza. Analizza anche le conseguenze degli inadempimenti del lavoratore agli obblighi di sicurezza e la loro incidenza sulla imputazione e sulla ripartizione delle responsabilità.

Sin dagli anni cinquanta, il lavoratore oltre che beneficiario delle norme prevenzionistiche, è stato annoverato fra i debitori dell’obbligo di sicurezza.
Il sistema, tuttavia, non gli aveva attribuito alcun ruolo prevenzionale, nonostante egli operasse, personalmente, all’interno dell’organizzazione produttiva, a diretto contatto con le fonti di rischio e fosse in grado di fornire un contributo estremamente utile per individuarle e fronteggiarle .
Nei primi provvedimenti legislativi in materia, non si rinviene alcuna previsione normativa di tal genere.
L’art. 2087 c.c., infatti, prescrive obblighi di sicurezza esclusivamente a carico dell’imprenditore.

1. L’evoluzione storica della normativa e la disciplina previgente: premessa. – 2. La disciplina vigente: il nuovo ruolo del lavoratore. – 3. Gli obblighi del lavoratore: premessa. 3.a) Gli obblighi generali. 3.b) Gli obblighi specifici. 3.c) Gli obblighi specifici per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto. 3.d) Gli obblighi specifici per i lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare. – 4. Violazione degli obblighi di sicurezza: imputazione e ripartizione della responsabilità fra datore di lavoro e lavoratore. 4.a)Assenza di responsabilità del lavoratore in difetto di cooperazione datoriale. 4.b) Responsabilità concorrente del lavoratore in caso di cooperazione datoriale. 4.c) Responsabilità esclusiva del lavoratore.

Studi e valutazioni costi dello stress lavoro correlato, rapporto Eu-Osha


BILBAO – Ignorare lo stress sul lavoro è molto più costoso che affrontarlo. Pubblicata da Eu-Osha la relazione Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks, una revisione della letteratura scientifica che analizza e confronta i risultati di studi europei riguardanti i metodi per calcolare i costi causati dallo stress lavoro correlato e dai rischi psicosociali in azienda (temi campagna Ambienti lavoro sani e sicuri 2014-2015).
Il mondo del lavoro e i modi di lavorare stanno cambiando. Una nuova globalizzazione, lo sviluppo ulteriore di tecnologie informatiche , nuove tipologie di contratto, notevoli cambiamenti nella composizione demografica della forza lavoro hanno determinato una necessità generalizzata di accelerare i ritmi , intensificare il lavoro, operare in multitasking e dover imparare continuamente nuove cose solo per mantenere lo status quo. In più la crisi esercita una costante pressione sui datori di lavoro affinché restino competitivi e le aziende si mantengano sul mercato. Se è vero che tutto questo può tradursi in nuove opportunità è anche vero che se gestiti male questi cambiamenti possono determinare un aumento dello stress e dei rischi psicosociali e dei problemi di salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo l’Indagine sulle forze di lavoro dell’Ue pubblicata da Eurostat nel 2010, nel 1999-2007 quasi il 28% degli intervistati, corrispondente a circa 55,6 milioni lavoratori europei, ha riferito di essere esposto ai rischi psicosociali.  Nel 2012, dati diffusi dalla Commissione europea hanno evidenziato come il 14% dei lavoratori con malattia professionale abbia posto “lo stress, la depressione o l’ansia” al primo posto nei propri disturbi.
L’indagine Esener sui rischi nuovi ed emergenti (Eu-Osha, 2010), ha rilevato come il 79% dei manager europei fosse preoccupatoper lo stress nei loro luoghi di lavoro e meno del 30% delle organizzazioni in Europa avesse adottato procedure per affrontare lo stress, le molestie e la violenza di terze parti in azienda. Esener ha mostrato inoltre come oltre il 40% dei manager europei ritenesse che il rischio psicosociale fosse più difficile da gestire rispetto ai “tradizionali” rischi inerenti la sicurezza sul lavoro.
Lo stress quindi influisce sulle prestazioni lavorative e  i costi non gravano solo sulle aziende sotto forma di assenteismo e calo della produttività, ma anche sui singoli, in termini di deterioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita. 
Una prolungata condizione di stress può provocare gravi problemi di salute al lavoratore: problemi di salute mentale malattie cardiovascolari o muscolo-scheletriche e diabete. Oltre a danni alla salute il lavoratore deve sostenere il costo della riduzione di reddito per il mancato lavoro e la diminuzione della qualità della vita. Le organizzazioni devono invece farsi carico dei costi legati all’assenteismo, al presenzialismo (la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro anche se in condizioni psicofisiche non buone), della ridotta produttività e dell’ elevato turnover del personale. Spese sanitarie e risultati di business più poveri incidono infine sulle economie nazionali e su tutta la società.
Nel 2002, la Commissione europea ha calcolato che  i costi dello stress legato all’attività lavorativa nell’UE-15 ammontavano a  20 miliardi l’anno. Ultimamente il progetto finanziato dall’Ue Matrix (2013), ha stimato che il costo per l’Europa della depressione legata al lavoro ammonta a 617 miliardi l’anno.
Lo stress lavoro correlato quindi costa molto ma definire esattamente quanto e definire una metodologia valida che tenga conto di tutte le dimensioni e fornisca dati standardizzati attualmente risulta ancora problematico. Lo studio, analizzando la letteratura in materia individua alcune direzioni su cui procedere per perfezionare la raccolta e l’elaborazione dei dati ma evidenzia che le cifre oggi a disposizione per tutti gli Atati europei non sono sufficienti.
Il confronto tra o anche all’interno dei singoli Paesi risulta ancora estremamente difficile per una serie di motivi, come le differenze di valute, le differenti organizzazioni dell’economie nazionali, il periodo di raccolta dei dati, gli aspetti inclusi nei calcoli e le metodologie applicate. Inoltre, è probabile che le cifre riportate nei diversi studi siano in realtà stime prudenti e che i veri costi siano anche maggiori.
Senza contare chei costi finanziari dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali sul lavoro possono manifestarsi ed essere quantificati in una varietà di forme (ad esempio i costi sanitari, perdita di produttività, assenteismo, ecc.) e che molti di questi costi operano a più livelli, relativi all’individuo, all’organizzazione lavorativa e alla società e che tutti questi aspetti vanno tenuti in considerazione contemporaneamente per poter aver un quadro reale del peso di questo problema.