sabato 18 aprile 2015

Tempi di guida nel settore dei trasporti
Il regolamento fissa nuove disposizioni più semplici in materia di tempi di guida, interruzioni e tempi di riposo dei conducenti di camion e autobus. Esso definisce le responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti nonché le possibili deroghe. Esso contiene le disposizioni relative al controllo e alla valutazione del regolamento, e alle sanzioni in caso di infrazione.
ATTO
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n.3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
SINTESI
Il presente regolamento si applica al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli con una massa totale superiore a 3,5 tonnellate e al trasporto su strada di passeggeri effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone.
Taluni veicoli che rientrano in tali categorie sono tuttavia esentati dal regolamento, vale a dire i veicoli:
·         adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri (tali veicoli non dovranno essere muniti di tachigrafo *, tuttavia il presente regolamento prevede un controllo basato sui registri e gli orari di servizio);
·         la cui velocità massima non supera i 40 chilometri orari;
·         delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine pubblico;
·         usati per operazioni di aiuto umanitario, missioni mediche o di salvataggio;
·         carri attrezzi entro un raggio di 100 km;
·         sottoposti a prove tecniche su strada;
·         non superiori a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
·         di carattere storico e che sono utilizzati per fini non commerciali.
Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono decidere di concedere altre deroghe subordinate a condizioni individuali sul proprio territorio. Si tratta dei veicoli:
·         delle autorità pubbliche che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
·         utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca entro un raggio di 100 km;
·         non superiori a 7,5 tonnellate utilizzati entro un raggio di 50 km dai fornitori di servizi universali o per il trasporto di materiale utilizzato dal conducente nell'esercizio della sua attività principale;
·         non superiori a 7,5 tonnellate, elettrici o alimentati a gas, entro un raggio di 50 km;
·         operanti su piccole isole non collegate al territorio nazionale;
·         utilizzati per i corsi o gli esami di guida;
·         utilizzati nell'ambito di attività legate ai servizi di interesse generale, alla radiodiffusione, alla televisione, alla manutenzione della rete stradale e a certi controlli;
·         da 10 a 17 posti per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
·         speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
·         progettuali mobili, destinati a fini didattici;
·         impiegati per la raccolta del latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
·         speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
·         adibiti al trasporto di rifiuti di animali non destinati al consumo umano;
·         impiegati esclusivamente nei porti o terminali ferroviari;
·         per il trasporto di animali tra fattorie, mercati e macelli entro un raggio di 50 km.
conducenti e assistenti alla guida devono avere almeno 18 anni, tranne in determinate circostanze di formazione professionale degli assistenti alla guida in cui l'età minima è fissata a 16 anni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti i trasporti nazionali e internazionali effettuati sia esclusivamente all'interno dell'UE, che fra l'UE, la Svizzera e i paesi dello Spazio economico europeo (SEE).
L'UE fa parte dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso nel 1970 nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo ha un ambito di applicazione più ampio del presente regolamento. Pertanto, esso si applica anche ai veicoli immatricolati nei paesi che non hanno sottoscritto l'AETR quando essi compiono un tragitto nella zona coperta dall'accordo.
Tempi di guida
Il tempo di guida è sottoposto a una serie di regole, vale a dire:
·         il periodo di guida giornaliero * non deve superare 9 ore. Due volte alla settimana può essere esteso fino a 10 ore;
·         il periodo di guida settimanale * non deve superare 56 ore;
·         il periodo di guida totale nel corso di due settimane non deve superare 90 ore;
·         il conducente registra come «altre mansioni» sul tachigrafo il tempo di lavoro durante il quale non guida, come anche il tempo di guida del veicolo non previsto dal presente regolamento e il tempo di viaggio in treno o traghetto quando non dispone di una cuccetta;
·         dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione * di almeno 45 minuti consecutivi o di 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti nel corso dello stesso periodo;
·         il riposo settimanale obbligatorio di almeno 45 ore (riposo settimanale regolare) o 24 ore (riposo settimanale ridotto);
·         se nel corso di due settimane consecutive, un conducente può prendere un solo riposo settimanale ridotto, la riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana;
·         tra due riposi settimanali *, un conducente può prendere fino a 3 riposi giornalieri ridotti *;
·         il conducente può scegliere di effettuare i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti a bordo del veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo e sia in sosta;
·         quando il conducente prende un tempo di riposo mentre il veicolo è trasportato a bordo di un treno o di una nave, tale tempo può essere interrotto al massimo 2 volte per un totale di massimo un’ora. Inoltre, il conducente deve disporre di una cuccetta.
Responsabilità
Le imprese di trasporto o gli altri organismi che offrono lo stesso servizio devono permettere ai propri conducenti di essere conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul tachigrafo:
·         essi non possono concedere premi in base alla distanza percorsa o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale;
·         essi devono garantire che gli orari di trasporto siano conformi al presente regolamento e che i dati registrati dai tachigrafi digitali siano trasferiti nel momento opportuno e conservati per almeno 12 mesi.
Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti. Fatto salvo i casi in cui l'impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile, ad esempio perché il conducente presta la propria attività presso diverse imprese di trasporto e non ha fornito le informazioni necessarie affinché queste possano garantire il rispetto del presente regolamento.
Deroghe
Uno Stato membro può:
·         previa approvazione della Commissione, concedere deroghe per determinati trasporti all'interno, in provenienza da o verso le regioni del suo territorio con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato;
·         in casi urgenti, concedere una deroga per un periodo non superiore a 30 giorni e per i trasporti effettuati interamente sul proprio territorio;
·         previa autorizzazione della Commissione, concedere una deroga in circostanze eccezionali per i trasporti effettuati interamente sul proprio territorio.
Il conducente può non rispettare il regolamento per permettere al veicolo di raggiungere un punto di sosta appropriato. Tuttavia, deve indicare a mano il motivo e la natura del suo tragitto sul foglio di registrazione o attraverso il dispositivo di inserimento dati manuale del tachigrafo digitale. Inoltre, in certe condizioni, un conducente che offre un solo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, può rimandare il suo tempo di riposo settimanale di 12 giorni consecutivi, a partire dal suo periodo di riposo regolare precedente.
Procedure di controllo e sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni che permettono di garantire il rispetto del regolamento sul loro territorio. Essi possono:
·         infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di trasporto che hanno commesso un'infrazione;
·         procedere al fermo di un veicolo se l'infrazione è di natura tale da compromettere la sicurezza stradale;
·         obbligare il conducente a osservare un periodo di riposo giornaliero;
·         ritirare, sospendere o limitare la licenza di un’impresa o la patente di guida di un conducente.
Per evitare che un conducente sia sanzionato due volte per la stessa infrazione, gli Stati membri forniscono al conducente una prova per iscritto della sanzione, che il conducente deve conservare e presentare su richiesta. Inoltre, gli Stati membri si tengono aggiornati sulle infrazioni commesse dai non residenti e sulle sanzioni imposte ai propri residenti per infrazioni commesse negli altri Stati membri.
Contesto
Il regolamento è volto a migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro nel settore del trasporto su strada, un settore esposto alle pressioni della concorrenza. A tal fine, il regolamento prevede delle disposizioni più semplici e più efficaci che sostituiscono quelle del vecchio regolamento (CEE) n. 3820/85.
Termini chiave dell'atto
·         Tachigrafo: apparecchio di controllo che registra i tempi di guida.
·         Periodo di guida giornaliero: il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornalieri o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
·         Periodo di guida settimanale: il periodo complessivo di guida tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica.
·         Interruzione: periodo che permette al conducente di riposarsi. Durante tale periodo il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni.
·         Riposo: periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.
·         Riposo giornaliero: riposo obbligatorio nel corso di un periodo di 24 ore (30 ore per la multipresenza), che deve durare almeno 11 ore (riposo giornaliero regolare) o 9 ore (riposo giornaliero ridotto).
·         Riposo settimanale: riposo obbligatorio, che deve iniziare al più tardi alla fine di 6 periodi di 24 ore dal riposo settimanale precedente e deve durare almeno 45 ore (riposo settimanale regolare) o 24 ore (riposo settimanale ridotto).
RIFERIMENTI
Atto
Entrata in vigore
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri
Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 561/2006
11.4.2007, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 27, che entrano in vigore l'1.5.2006
-
GU L 102 dell'11.4.2006

Atto(i) modificatore(i)
Entrata in vigore
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri
Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 1073/2009
4.12.2009, ad eccezione inizio applicazione parziale vedi art. 31
-
GU L 300 del 14.11.2009
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [Gazzetta ufficiale L 370 del 31.12.1985].
Ultima modifica: 27.10.2010

mercoledì 15 aprile 2015

Installazione degli ascensori, le semplificazioni nel DM del 19 marzo 2015


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2015 il decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo economico 19 marzo 2015 sulle semplificazioni per l’installazione degli ascensori.
Si ricorda che per lo stesso Ministero la semplificazioneinteressa sia i cittadini che le imprese in merito alle procedure relative agli accordi preventivi per l’installazione di ascensori quando non è possibile realizzare:  a) i prescritti spazi liberi, oppure b) i volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina*.
Il decreto si compone di due articoli e in uno degli allegati è indicata la documentazione da presentare, da parte del proprietario dello stabile e dell’ascensore, a unOrganismo accreditato** e notificato***.
La realizzazione dell’accordo preventivo è previsto dal punto 2.2 dell’all. I del DPR 162/1999*** (richiede uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina per assicurare la sicurezza dei manutentori e degli operatori addetti alle necessarie operazioni di manutenzione, riparazione e verifica).
“Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri la possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile”.
Le motivazioni per poter richiedere un’autorizzazione all’installazione di un ascensore con fossa e testata limitate possono essere riferite a situazioni, rilevate in edifici, riconducibili a questi casi****:
  1. vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il paesaggio;
  2. impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali o strutturali (falde acquifere, terreni instabili, strutture ad arco o volta, ecc.);
  3. diritti di soggetti terzi.
* Regolamento sulla sicurezza degli ascensori, art.1, c. 2, DPR 8/2015.
** Regolamento CE n. 76512008.
*** DPR 162/1999, norme per l’attuazione della direttiva 95/16 CE sugli ascensori.
**** Elenco non esaustivo contenuto nell’all.I del DPR 162/1999.

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Prevenzione rischi cassiere supermercati, ergonomia, impatto economico, scheda Inail

ROMA – Impatto economico della prevenzione ergonomica nei supermercati. Una delle recenti schede Inaile Settor Ricerca pubblicate nella serie del 25 marzo 2015 si concentra sul rischio infortunio e malattia professionale dei cassieri nel settore del commercio e della grande distribuzione. Analizza cause dei rischi, misure di prevenzione con una valutazione finale sui possibili impatti economici degli interventi di prevenzione.
Patologie muscolo tendinee da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Movimenti ripetuti, posture incongrue, microclima, ritmi e organizzazione del lavoro. I maggiori fattori di rischio per la categoria dei cassieri in particolare nella grande distribuzione sono questi. Rischi presenti in un settore come quello del commercio, che se in precedenza veniva segnalato con basse percentuali di infortuni e tecnopatie rispetto agli altri, ora, anche se con casi di entità meno gravi rispetto ad altre occupazioni, si segnala come uno dei più colpiti.
“Da quando si sono diffusi gli ipermercati, spesso inseriti nell’ambito di grandi centri commerciali, l’attività dei cassieri è diventata sempre più specializzata e i ritmi di lavoro sempre più elevati. Le postazioni-cassa dei grandi supermercati sono state progettate per semplificare l’accesso dei clienti e per ridurre al minimo la permanenza nell’area antistante la cassa attraverso l’inserimento di tapis roulant per il trasporto della merce e di scanner per la registrazione dei codici a barre”. A questo vanno aggiunte la manipolazione del denaro, e la percezione di efficienza da parte del cliente.
Per prevenire il rischio, una misura efficace potrebbe essere innanzitutto una progettazione misurata della postazione di lavoro, progettata e disegnata (Prevention Through Design – PTD) affinché agevoli le operazioni del cassiere, riduca il carico biomeccanico e permetta al contempo il risparmio di tempo e quindi beneficio economico. La scheda Inail presenta in proposito un prototipo di postazione  che fa affidamento su un sistema a ruota e ricorda in ogni caso la norma UNI EN ISO 14738:2009.
Interventi ergonomici quindi, che possono rivelarsi utili per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori e, come indicato dal titolo stesso della scheda, utili da punto di vista economico.

Tutela gravidanza lavoro, sicurezza, testo unico maternità, nota Regione Toscana


Scritto il  da Corrado De Paolis


FIRENZE – Tutelare la propria gravidanza sul lavoro. Questo l’argomento di una nota pubblicata di recente nell’area Sicurezza lavoro del sito della Regione Toscana, nella quale vengono elencate misure e leggi per la tutela della gravidanza, segnalando una brochure informativa e le Linee guida regionali sul Decreto legislativo 151/2001 realizzate nel 2003.

Testo unico 151 del 2001

Tutela della salute riproduttiva, valutazione dei rischi, diritto alla sospensione dal lavoro. La nota prende avvio dalle norme previste dal Dlgs 151/2001, ovvero dalTesto unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ricorda come sia vietato far lavorare le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi che seguono la nascita.
Il divieto per il periodo di gravidanza sale poi a tre mesi qualora la lavoratrice sia impegnata in mansioni gravose per la sua salute e per quella del nascituro, con estensioni delle norme di tutela previste nel caso di lavori pericolosi e insalubri o per i quali è d’obbligo l’astensione fino a sette mesi dopo il parto.
E ancora, la lavoratrice ha diritto a essere sospesa dal lavoro o spostata ad altra mansione nel caso di gravi complicanze per la gravidanza o forme patologiche preesistenti, e nel caso in cui le condizioni di lavoro o dell’ambiente lavorativo fossero considerate dannose.
Dopo aver segnalato i riferimenti per la presentazione delle domande di astensione pre epost partum, ovvero la Direzione provinciale del Lavoro, la nota allega i due documenti citati, brochure e linee guida.

Sicurezza sul lavoro

La brochure è stata realizzata da Regione Toscana e Servizio sanitario. Titolo: Metti al sicuro la tua gravidanza – I primi mesi sono quelli più a rischio – Non aspettare, informati.
Si tratta di un volantino che contiene indicazioni su i maggiori rischi per le donne sul lavoro. Lavoro nocivo, infezioni, prodotti chimici, tutela, cosa fare.
Contiene suggerimenti come: “Il lavoro è nocivo se…… sei costretta a stare in piedi a lungo; sollevi o trasporti pesi; svolgi attività faticose; ti trovi in ambienti caldi, freddi,
rumorosi; lavori con impianti o attrezzature che producono vibrazioni o radiazioni; lavori su mezzi di trasporto; lavori di notte. In gravidanza tutte queste attività sono vietate”.
Oppure: “in gravidanza la presenza di prodotti chimici può provocaredanni alla tua salute e a quella del bambino fino a 7 mesi di vita! Attenzione! l’elenco dei prodotti nocivi è molto più lungo! Chiedi al medico competente e ai medici del lavoro del Dipartimento di Prevenzione della tua Azienda USL!”.
A corredo del documento, l’elenco completo dei contatti di tutte le sedi di zona delle varie Asl della Regione. Massa Carrara, Luca,Prato, Pisa, Livorno, siena, Arezzo, Grosseto, Firenze.
Quindi le linee guida. Si tratta di una pubblicazione del 2003, curata dalle stessa Regione e che ha titolo Tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici madri - Linee guida al decreto legislativo 151/2001.
Un lungo formale e dettagliato documento, sulla normativa, competenze, leggi italiane ed europee.
Questo l’indice:
  • Inquadramento della normativa di tutela delle lavoratrici madri D.Lgs.151/2001;
  • Compiti e ruoli delle figure del sistema di prevenzione aziendale. Il medico competente – il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (essendo un’edizione del 2003, si riferisce ovviamente alla normativa precedente il Testo Unico sicurezza 81/2008 ed essenzialmente ai D.Lgs. 645/96 e D.Lgs. 626/94 Nda);
  • Linee direttrici dell’Unione Europea;
  • Rischi generici – Rischi specifici.

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Articolo appartenente a Prevenzione e taggato Permalink.

Donne, salute e sicurezza: nasce la prevenzione in rosa


ROMA – E’ in crescita  l’attenzione per la tutela del lavoro femminile. Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un protocollo d’intesa traRegione Toscana e Inail per azioni a tutela del lavoro “in rosa”. Il mondo del lavoro è connotato da una presenza sempre più forte delle donne ed è necessario comprendere in modo reale in che cosa si traduce l’appartenenza di genere per quanto riguarda gli ambiti della salute e della sicurezza.
Le donne hanno diverse esigenze, diverso approccio al mestiere,  diversa sensibilità e sono esposte ad altri rischi rispetto agli uomini. Per queste ragioni le differenze di genere sono entrate a pieno titolo nella normativa in materia di  sicurezza nei luoghi di lavoro, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale.
Il Testo Unico 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro supera infatti la concezione tradizionale della tutela del lavoro femminile circoscritta alla gravidanza e introduce una più profonda valutazione del rischio connesso alle differenze di genere: sicurezza, stress sul lavoro, discriminazioni hanno un denominatore comune che viene enfatizzato nell’articolo 28. Si tratta di un’innovazione legislativa che recepisce e si allinea all’orientamento europeo e internazionale, incentrato sulla promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e che colloca in primo piano il tema della differenza di genere, come indicato nel Piano Strategico 2007/2012.
Il Testo Unico sulla sicurezza, infatti,  introduce uno specifico riferimento alla differenza di genere, cui va prestata, da parte dei datori di lavoro,  particolare attenzione nelle attività di formazione, prevenzione e gestione dei rischi. La nuova considerazione della donna  lavoratrice consente di considerare anche l’esistenza di fenomeni discriminatori all’interno dell’organizzazione del lavoro e l’impatto discriminatorio che alcune scelte organizzative possono avere. Una nuova visione è concepita verso i problemi di stress correlato al lavoro delle donne, con un occhio alle incombenze casalinghe e familiari.
La campagna del Ministero del Lavoro si pone l’obiettivo di informare i cittadini, e in particolare le donne che lavorano, sul ruolo delle “Consigliere di Parità”, che in ogni Regione e Provincia svolgono azioni concrete per promuovere l’occupazione femminile e la conciliazione tra lavoro e famiglia, intervenendo direttamente a sostegno delle pari opportunità, dell’uguaglianza e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La campagna mette in risalto alcune tra più comuni situazioni a rischio che le donne lavoratrici si trovano a dover gestire: inserimento nel mondo del lavoro, avanzamento di carriera, stress correlato alla conciliazione lavoro-famiglia, garanzia di adeguate condizioni di sicurezza.
Nella stessa ottica si inserisce anche il protocollo stilato dalla Regione Toscana con l’Inail che, realizzato in stretta collaborazione col Comitato pari opportunità dell’Inail rappresenta un’ulteriore tappa del processo di sinergia promosso dalle due strutture a seguito dell’intesa del 9 giugno 2009. Alla firma era presente anche il direttore generale dell’Inail,Giuseppe Lucibello.
Obiettivo di fondo del protocollo, in attuazione dell’art. 28 del Testo Unico, è fare comprendere a imprese e rappresentanti per la sicurezza, che esistono rischi e pericoli per i lavoratori valutabili diversamente a seconda che il personale sia di sesso maschile o femminile. “Nostra intenzione è fornire loro delle indicazioni concrete e dei validi strumenti di valutazione”, spiega Antonella Ninci, presidente del Comitato per le Pari opportunità dell’Inail, “Ma prima di diffondere delle buone linee guida è necessario vederle confermate nell’esperienza diretta degli interessati, in modo da poterle mettere realmente ‘a sistema’. Proprio per questa sua valenza articolata il nostro progetto prevede oltre alla regione, come partner d’elezione, anche l’Università di Firenze, i sindacati e le associazioni di categoria”.
Questo progetto, che coinvolgerà direttamente molte donne lavoratrici in diversi ambiti produttivi, si connoterà quindi per un’ottica innovativa e ricca di potenzialità con l’intento di renderlo ‘esportabile’ anche nel resto del paese.

lunedì 13 aprile 2015

La Prevenzione infortuni in Francia

Francia

Punto focale francese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Il sistema francese per la prevenzione dei rischi professionali comprende:
  • il ministero responsabile del lavoro, il quale elabora e pone in essere le politiche nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro, dando inoltre impulso alla concertazione con le parti sociali in seno al consiglio di orientamento per le condizioni di lavoro (COCT);
  • organismi di previdenza sociale nel ramo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali che contribuiscono alla prevenzione dei rischi professionali. Questo sistema, finanziato unicamente mediante accantonamenti da parte dei datori di lavoro, è gestito dalle parti sociali. Esso poggia sulla Cassa nazionale di assicurazione malattia dei lavoratori salariati e le casse regionali di assicurazione malattia;
  • una serie di organismi a vocazione scientifica, operazionale o medica incaricati di prevenire, anticipare, conoscere e gestire i rischi professionali. 
  • Tra questi il principale è l'Agenzia francese di sicurezza sanitaria dell'ambiente e del lavoro, che concorre al miglioramento delle conoscenze in materia di prevenzione dei rischi professionali. L'Agenzia nazionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro a sua volta ricopre un ruolo consultivo a favore delle imprese, agendo sul versante operativo della prevenzione dei rischi professionali;
  • infine, i servizi di medicina del lavoro, assicurati da uno o più medici del lavoro, svolgono compiti incentrati sulla prevenzione al fine di evitare qualsiasi alterazione dello stato di salute dei lavoratori che sia riconducibile al lavoro.
Risorse dell’Agenzia
PubblicazioniOsservatorio dei rischi
Strumenti per la valutazione del rischioStudi di casi
Link utiliFornitori

mercoledì 1 aprile 2015

INFRASTRUTTURE CRITICHE ED ATTACCHI TERRORISTICI

INFRASTRUTTURE CRITICHE ED ATTACCHI TERRORISTICI
Elaborazione del DVR
Roma, 26-27-28 maggio 2015

Valido come corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP (D. Lgs. 81/08 - Accordo Stato Regioni 26.01.06).

Questo corso vuole fornire tutte le indicazioni utili alla:
  • Valutazione delle vulnerabilità;
  • Individuazione delle varie tipologie di attacchi terroristici;
  • Valutazione delle conseguenze;
  • Messa a punto di misure di mitigazione e contrasto, oltre all'individuazione di parametri da utilizzare in fase di progetto di nuove strutture;
  • Introduzione di elementi di resistenza a possibili attacchi terroristici. 

La scuola di formazione nata  col DLgs 626/94 e proseguita col DLgs. 81/2008 negli ultimi tempi non smette di stupirci.

L' Articolo 2  che raccoglie le Definizioni della DIRETTIVA 2008/114/CE DEL CONSIGLIO dell’8 dicembre 2008 relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Testo rilevante ai fini del SEE) precisa che Ai fini della presente direttiva s’intende per: a) «infrastruttura critica» un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni; b) «infrastruttura critica europea» o «ECI» un’infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza dell’impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture; c) «analisi dei rischi» la considerazione degli scenari di minaccia pertinenti, al fine di valutare la vulnerabilità e il potenziale impatto del danneggiamento o della distruzione dell’infrastruttura critica; d) «informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche» i fatti relativi a un’infrastruttura critica che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni tali da comportare il danneggiamento o la distruzione di installazioni di infrastrutture critiche; e) «protezione» tutte le attività volte ad assicurare funzionalità, continuità e integrità delle infrastrutture critiche per evitare, mitigare e neutralizzare una minaccia, un rischio o una vulnerabilità; f) «proprietari/operatori di ECI» i soggetti responsabili degli investimenti e/o del funzionamento quotidiano relativi ad a un elemento o a un sistema specifico, o parte di questo, designato ECI dalla presente direttiva.

Tenuto conto del contenuto delle definizioni fornite si ritiene che il corso è destinato alle mento strategiche
delle guerre informatiche. Gli impianti per quanto ne so non si riducono solamente alle banche dati ma a tutta quella tecnologia di supporto che concezione strategica non viene mai raccolta in un solo sito ma in più siti che una volta alimentati diventano un tutt'uno e comparti stagni in caso di violazione di uno di essi.
Ieri, a detta della ditta che gestisce l'attività telematica nella mia zona di residenza, interpellata per l'assenza del servizio, mi informava che molte sottocentrali del territorio erano fuori servizio e di riprovare più tardi
per l'attività di esportazione dei dati che avevo elaborato e che godevano presso di me della conservazione che il mio dispositivo operativo poteva offrire. Ero rimasto isolato e per comunicare mi restava solamente il telefono o regredendo nel tempo il piccione viaggiatore o le mie gambe per arrivare presso il cliente.

La formazione sta diventando una cattedrale nel deserto da che era un oggetto misterioso della seconda specie. cresciuto a pene e prevenzione durante i corsi che ho dovuto frequentare non ho mai sentito raccontare di conoscenza dei problemi che le macchine generano nel loro agire e come pervenire alla soluzione di una prevenzione che desse i frutti che ricercava.

Una macchina progettata deve produrre un prodotto. Per sentirla sicura basta mantenersi a debita distanza si prima di avviarla, si durante, sia allo spegnimento. La sua manutenzione è un'esperienza da vivere che il progettista può suggerire solamente dopo anni di esercizio. Le rotture accidentali non dovrebbero verificarsi per i tanti controlli che vengono effettuati, ma tutto può succedere quando chi li effettua non è onesto con se stesso e non è un incompetente in quanto la competenza richiede in primis cautela e limiti nell'esercizio.

Non vado oltre. La difesa fisica è dettata dal grado di utilità dell'impianto, sulla sua posizione strategica nel mondo della comunicazione ed elaborazione. Cose che non appartengono a un comune mortale  come mi ha insegnato la vita che ho vissuta da preventore. Ognuno con le proprie competenze e uno per tutti .