venerdì 31 marzo 2017

Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili. Pubblicata la norma CEI EN 50244

Venerdì, 31 Marzo 2017 10:58

Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili. Pubblicata la norma CEI EN 50244

CEIPubblicata dal CEI la norma CEI EN 50244 “Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti domestici - Guida alla scelta, installazione, uso e manutenzione
La Norma fornisce informazioni sulla selezione, installazione, uso e manutenzione degli apparecchi per la rivelazione di gas combustibili destinati al funzionamento continuo per installazioni fisse in ambienti domestici. Essa dovrebbe essere utilizzata congiuntamente ad ogni aggiuntivo regolamento nazionale o locale pertinente. La presente Norma si riferisce alla installazione di due tipi di apparecchi progettati per funzionare in caso di fughe di gas di città, gas naturale o gas di petrolio liquefatto (GPL):
  • apparecchio di Tipo A: attiva un allarme visivo ed acustico nonché un'azione esecutiva in forma di segnale in uscita che può azionare direttamente o indirettamente un dispositivo di blocco e/o altri dispositivi ausiliari;
  • apparecchio di Tipo B: attiva solo allarmi visivi ed acustici.
La Norma non è applicabile agli apparecchi destinati alla rivelazione di gas tossici quali il monossido di carbonio (EN 50292) e agli apparecchi destinati ad essere utilizzati in ambienti industriali o commerciali (EN 60079-29-2). La Norma in oggetto supera completamente la CEI UNI EN 50244:2001-07 che rimane applicabile fino al 14-03-2019 e rispetto alla quale introduce le seguenti modifiche:
  • sono state aggiunte informazioni di carattere generale per l'utilizzo degli apparecchi in ambienti domestici, barche e roulotte;
  • è stato aggiornato il testo dell'art. 4 "Rivelazione di gas combustibile" relativo alla soglia di intervento dell'allarme per apparecchi conformi alla EN 50194-1;
  • un nuovo art. 5 "Tipi di apparecchi" è stato aggiunto per fornire all'utente ulteriori informazioni inerenti le differenze tra apparecchi di Tipo A e di Tipo B;
  • l'art. 5 è stato rinumerato in art. 6 "Installazione" all'interno del quale il testo è stato riformulato per evitare ripetizioni e renderlo più facilmente comprensibile;
  • sono state aggiunte le nuove Figure 1 e 2 al fine di mostrare le tipiche posizioni degli allarmi di gas combustibile quando utilizzati nelle installazioni con gas naturale o GPL;
  • il testo dell'art. 7 "Funzioni esecutive (solo apparecchi di Tipo A)" è stato allineato alla EN 50292, dove applicabile, per gli allarmi di gas combustibile;
  • il testo dell'art. 8 "Consigli all'utente" è stato aggiornato evidenziando le differenze tra la posizione di un rivelatore di gas combustibile e quella di un allarme di monossido di carbonio.
La presente Norma riporta la traduzione completa della EN 50244; la versione inglese è riportata nel fascicolo 15321E di gennaio 2017.
mb
Fonte CEI

Energie rinnovabili e rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

Energie rinnovabili e rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori In evidenza

Cop-Lavori-Verdi newPubblicato dall’INAIL il report "Proposte e riflessioni per una politica condivisa di tutela della salute e sicurezza nel settore delle energie rinnovabili" che illustra le fasi del percorso di ricerca e offre un’analisi complessiva dei risultati ottenuti, nonché delle principali policy da adottare per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nel settore delle energie rinnovabili.
Il Dimeila - Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene Del Lavoro ed Ambientale dell'INAIL, ha avviato una specifica linea di ricerca con l’obiettivo di costruire un quadro conoscitivo approfondito ed esaustivo dei rischi lavoro-correlati riferibili ai lavori verdi e di promuovere la definizione e l’adozione di strumenti idonei per la loro prevenzione e/o riduzione.
L'INAIL, in qualità di Centro di collaborazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si propone di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo posto dalla stessa Oms in merito alla tutela dei lavoratori impiegati nel settore della green economy, a testimonianza della crescente importanza di tale tematica in ottica di salute e sicurezza sul lavoro.
Il lavoro si è concentrato esclusivamente sul settore delle energie rinnovabili, dato che si tratta del settore industriale più importante della green economy relativamente al profilo occupazionale e alle prospettive di sviluppo, nonché sul suo legame con l'innovazione tecnologica e sulle conseguenti implicazioni sul piano dei rischi nuovi ed emergenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per ciascuna delle fonti di energia rinnovabile (eolico, solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, geotermico ed idroelettrico) sono state analizzate le diverse fasi del ciclo produttivo, ovvero: le attività di ricerca e sviluppo, produzione, installazione, manutenzione e smaltimento delle tecnologie.

Medico competente, obbligo di nomina nelle scuole pubbliche

Medico competente, obbligo di nomina nelle scuole pubbliche In evidenza

nomina-medico-competenteSulla problematica dell’obbligo di nomina del medico competente si è pronunciato L’USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Lombardia, con il condivisibile parere del 9 ottobre 2013. Secondo l’Ufficio, il Dlgs 81/08 ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti–obblighi di cui all’articolo 25 (tra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga, appunto, a seguito della valutazione dei rischi (articolo 18).
L’articolo 28, comma 2, alla lettera e, richiede al datore di lavoro di indicare, nel documento di valutazione dei rischi, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa. Pertanto, secondo l’Ufficio, risulta «senz’altro opportuno interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (articolo 25, comma 1, lettera l) e collabori con il datore e con l’eventuale RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione E Protezione) nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica. Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così come espressamente indicato nell’articolo 25, comma 1, lettera a, di nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico».
fattori di rischio più comuni sono i seguenti:
  1. rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti);
  2. rischio biologico (personale scolastico);
  3. rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno);
  4. rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio);
  5. rischio rumore (insegnanti);
  6. rischio stress lavoro–correlato (numerosissimi gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping professions a fenomeni di usura psicofisica);
  7. rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.
AdA
fonte Sole24Ore 11/17 MMP

sabato 25 marzo 2017

Valutazione di Impatto Ambientale

Banner-Breadcumb-news
Giovedì, 16 Marzo 2017 08:31

Valutazione di Impatto Ambientale, via libera alle nuove norme In evidenza

viaIl Consiglio dei Ministri ha approvato nuove norme sulla “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)”. Il decreto attua la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il provvedimento inserisce una nuova definizione di "impatti ambientali", modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio.
Le nuove norme modificano l’attuale disciplina della VIA al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.
Il decreto introduce la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali. Una norma transitoria, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consente al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti.
Inoltre, è prevista la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza.
Il decreto consente di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali. È prevista l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea. Nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, sarà possibile richiedere all’autorità competente un “pre-screening”, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare.
Infine è prevista la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa.
AdA

giovedì 23 marzo 2017

Corso di specializzazione antincendio 120 ore


23 Marzo 2017 13:25 Sistemi di evacuazione di fumo e calore. Pubblicate due parti della UNI 9494

Giovedì, 23 Marzo 2017 13:25

Sistemi di evacuazione di fumo e calore. Pubblicate due parti della UNI 9494

9494La commissioni tecniche Protezione attiva contro gli incendi e Sistemi per il controllo di fumo e calore hanno pubblicato le norme UNI 9494-1 e UNI 9494-2 in materia di sistemi di evacuazione di fumo e calore naturale e forzata.
La UNI 9494-1, che ritira e sostituisce l’edizione del 2012,stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) in caso d’incendio.
La norma si applica ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 m2 e un'altezza minima di 3 m nel caso di:
  • edifici monopiano;
  • ultimo piano di edifici multipiani;
  • piano intermedio di edifici multipiani collegabile alla copertura.
La norma è relativa a SENFC realizzati con Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC) installati su tetto; inoltre fornisce indicazioni e concetti (vedere appendice B informativa) per SENFC realizzati con ENFC installati su parete.
La UNI 9494-2, che ritira e sostituisce l’edizione del 2012, stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso d'incendio. La norma si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in ambienti di altezza h pari ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 m2. La norma contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.
Il dimensionamento dell'impianto secondo la presente norma non si applica ai seguenti casi:
  • ambienti a rischio di esplosione;
  • corridoi;
  • corridoi con scale.
Le norme sono disponibili sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.
mb
Fonte UNI

Patenti gas tossici: un decreto sul rinnovo quinquennale

Patenti gas tossici: un decreto sul rinnovo quinquennaleIn evidenza

gas toxCon Decreto 6 febbraio 2017 il Ministero della Salute indica la revisione quinquennale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.
Il decreto di riferimento per le patenti di gas tossici è il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni: si prevede che l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici siano subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria.
Con decreto dirigenziale 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89, del 17 febbraio 2016 è avvenuta l'ultima revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011; la patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del regio decreto n. 147/27.
AdA

La sicurezza dei prodotti chimici per la tutela della

Banner-Breadcumb-Eventi

29 marzo 2017. Seminario su "La sicurezza dei prodotti chimici per la tutela della salute dei lavoratori" In evidenza

REACH 29-03-17Si terrà il prossimo 29 marzo, alle ore 9:30, presso la Camera di Commercio di Napoli, un workshop su "La sicurezza dei Prodotti chimici per la tutela della Salute dei Lavoratori" organizzato dal Consorzio Promos Ricerche, l'OsservatorioSaluteLavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il partner della rete EEN (Enterpise Europe Network) S. I. Impresa e con il patrocinio dell'Inail.
Nel corso del workshop saranno affrontate le tematiche relative a:
  • innovazioni introdotte dai nuovi regolamenti REACH e CLP
  • obblighi di aggiornamento del documento di valutazione ai sensi del D.Lgs 81/08
  • attività di verifica e controllo da parte degli organi di vigilanza preposti
  • ruolo attivo delle associazioni di categoria nel trasmettere conoscenze e informazioni aggiornate
Il workshop si rivolge non soltanto agli operatori della prevenzione interessati alla corretta gestione dei prodotti chimici (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Medici Competenti), ma anche a tutti i produttori/importatori di sostanze chimiche ed utilizzatori a valle di prodotti chimici.
iscriviti-subito-small
Per identificare al meglio i temi di specifici interessi nei vari settori produttivi, Vi invitiamo a compilare il questionario che ci permetterà di approfondire, in tale occasione, eventuali criticità riscontrate.
Questionario Compila