Raccolta di normative italiane ed europee, storia della prevenzione nel mondo, fatti e misfatti del settore, Esperienze e ditettive, Cronaca del settore e fatti del giorno,Informativa sui dati tecnici e culturali,Nozionismo, Definizioni, Modulistica del settore, Esperienze, Storia della prevenzione, etc.
venerdì 29 novembre 2013
martedì 26 novembre 2013
Echa, il “Navigator” tool per aiutare le Pmi sul regolamento Reach, anche in italiano
Echa.
Il tool "Navigato online".
HELSINKI – Pubblicato da Echa l’aggiornamento nelle 23 lingue ufficiali UE del suo Navigator tool interattivo che aiuta i soggetti coinvolti a vario titolo nella produzione, distribuzione e utilizzo delle sostanze chimiche a individuare i loro obblighi.
Utilizzando il Navigator l’utente risponde viene guidato passo-passo nel definire quali siano gli obblighi cui è sottoposto in virtù dei regolamenti Reach e Clp Il navigatore fornisce anche collegamenti a documenti utili per l’adempimento di tali obblighi.
ECHA pertanto consiglia vivamente le piccole e medie imprese di utilizzare il navigatore, la cui attuale versione è in linea con l’attuale stato d’avanzamento della legislazione.
Per approfondire: Updated navigator tool.
Ancora Echa ha pubblicato i risultati di una ricerca sulla stima dei costi di sostituzioneper sei sostanze potenzialmente pericolose. Obiettivo dello studio è fornire agli Stati membri, e alle imprese, indicazioni teoriche e metodologiche che li possano sostenere nel compito di valutare i costi di sostituzione di una sostanza che desta preoccupazioni. Una puntuale analisi dei costi può quindi aiutare a valutare tutti gli aspetti in gioco nel caso ci sia da decidere sulla restrizione dell’uso di una sostanza chimica pericolosa, compresa la spesa relativa alla perdita di funzionalità che una sostituzione probabilmente comporta.
Per approfondire: Research report published on the substitution costs of hazardous chemicals.
La Commissione di appello dell’Echa ha accolto il ricorso A-007-2012 presentato da Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo, Italia , che a seguito di un controllo di conformità nell’ambito della procedura di valutazione del fascicolo, era stata obbligata a presentare ulteriori informazioni.
Nello specifico la Commissione di appello ha accolto le motivazioni del ricorrente che ha evidenziato come il tempo concesso per aggiornare i dati non era stato sufficiente: una volta notificata, il ricorrente avrebbe avuto solo tre giorni di tempo per conformarsi con la versione rettificata della decisione impugnata.
Secondo la Commissione quindi l’Echa avrebbe omesso di considerare adeguatamente i diritti e gli interessi del ricorrente e ha stabilito che la decisione impugnata dell’Echa avrebbe violato il dovere dell’Agenzia di agire in modo equo e ragionevole, violando il principio di buona amministrazione.
Di conseguenza la commissione di appello ha rimesso il caso all’Echa per la ri-valutazione.
Per approfondire: The boards of appeal annuls an Echa decision.
- Reach, Clp: due fact-sheet Quotidiano Sicurezza dallo speciale per Ambiente Lavoro
- Echa, pubblicata proposta aggiornamento CoRAP 2014-2016
- Registro biocidi, da Ministero Salute istruzioni per migrazione da R4BP2 a R4BP3
- ECHA, scheda informativa sulle fasi di follow-up nella valutazione dei fascicoli
- Il 16 dicembre a Roma, la “IV Conferenza nazionale sul Regolamento Reach”
ECHA: First four conclusion documents on substance evaluation published on ECHA website
ECHA/NA/13/41
The substance evaluation on ethylene
oxide, tributyl phosphate, m-tolylidene diisocyanate and toluene has been
concluded and the related conclusion documents are published. If needed, the
authorities may consider actions for further risk management.
The conclusion document summarises the evaluating Member State 's
view on the potential need for risk management. However, this conclusion alone
is not starting any new regulatory process and is not binding to the Member States
or the Commission. The registrants, Member
State competent
authorities and the Commission are invited to take note of the conclusions
drawn by the four Member States, and to consider if further actions for ensuring
the safe use of the substances is necessary.
The four substances and the main conclusions drawn by
the evaluating Member States are:
Ethylene oxide, EC 200-849-9, CAS 75-21-8 (evaluating Member State Austria )
Community level agreement is needed on an acceptable
risk level for workers and the general population with regard to the
carcinogenic potential of substances, including ethylene oxide.
In addition to the existing harmonised classification,
the substance also fulfils classification criteria for skin sensitisation
Category 1, H317 (May cause an allergic skin reaction).
Tributyl phosphate, EC 204-800-2, CAS 126-73-8 (Hungary )
There is no need for any additional risk management
measures and the evaluation confirmed that the current CLP classification for
the human health endpoints is appropriate.
m-Tolylidene
diisocyanate (TDI), EC 247-722-4, CAS
26471-62-5 (Poland)
The risks were verified to be under appropriate
control. However, exposure to TDI is linked with the development of
occupational asthma. If current occupational exposure limits are complied with
and good control of exposures at work places is followed, isocyanate related
asthma can be minimised.
Toluene, EC 203-625-9, CAS 108-88-3 (Finland )
The available EU indicative occupational exposure
limit (50 ppm) could be too high, and should be reconsidered by the
Commission's Scientific Committee on Occupational Exposure Limits. Evaluation
agrees with the EU Risk Assessment Report from 2002 and concludes that 20
ppm is an appropriate long-term Derived No Effect Level-value for workers
through the inhalation route.
Further information
From the publication of the CoRAP, the
17 designated Member States had 12 months to evaluate substances listed for
2012 and, where justified, to prepare a draft decision requesting the
registrant(s) to submit further information to clarify any possible risk. The
final decision will be taken by ECHA after consultation of the Member State
Competent Authorities and potentially of the Member State Committee (MSC). The
decision will be taken by the European Commission if there is no unanimity at
the MSC.
As for other evaluation decisions,
registrants of the substances listed on the CoRAP will have an opportunity to
comment before any final decision is taken. If a Member State
decides within the 12 months that no further information is needed, it prepares
a conclusion of the assessment recommending possible future regulatory risk
management measures if deemed necessary.
ECHA's role in the substance evaluation
is to prepare and adopt the Community Rolling Action Plan and to coordinate and
support the evaluation work performed by the Member States. ECHA also adopts
the decisions requesting further information. However, the conclusions and
substance evaluation reports made, do not represent the position of ECHA but
only that of the evaluating Member
State .
Published conclusion documents and
substance evaluation reports are available in the dynamic CoRAP table; click
details on the right-hand side of the specific substance row.
lunedì 25 novembre 2013
DLgs. 81/2008 - ALLEGATO XVIII - VIABILITA’ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di
splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed
una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al
fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo
nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri , oltre
la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno
o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il
vuoto quando il dislivello superi i 2 metri .
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile
devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri
sistemi che garantiscano idonea stabilità.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non
proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere
adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.
2.1. Ponteggi
in legname
2.1.1. Collegamenti delle impalcature
2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i
montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di
acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno
(ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri
idonei sistemi di connessione.
2.1.2. Correnti
2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze
verticali consecutive non superiori a m 2.
2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno
inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con
fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il
collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno
doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con
funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2.3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso
impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in
corrispondenza dei montanti.
2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono
essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2.1.3.2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di
montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e
l'altro deve essere assicurato al corrente.
2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve
essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione sulla
distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia
superiore a m 1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato
relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole
poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi
spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo
di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato
di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente
non minore di 4 x 30 cm
ovvero di 5 x 20 cm ,
sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza
adeguata.
2.1.4. Intavolati
2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di
ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con
andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in
ogni caso non minore di 4
centimetri , e larghezza non minore di 20 centimetri . Le
tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per
cento la sezione di resistenza.
2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e
devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere
sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri .
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli
spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri
soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei
montanti.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 116 del Capo IV è
costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine
superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola
fermapiede alta non meno di 20 centimetri , messa di costa e poggiante sul
piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare
una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri .
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono
essere applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai
commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro
la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto
stesso.
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all’articolo
117 del Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:
a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto
contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto
del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte
inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di
metri 1,20;
c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere
solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo
eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi
come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere
altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali
resistenti;
e) le parti interne dei traversi devono essere collegate
rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro
il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi
in modo da impedire qualsiasi spostamento.
2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi
di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla
costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e
controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano
equivalente resistenza.
2.2. Ponteggi
in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere
carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione
ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V.
2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere
sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi
di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei
piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col
montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati
opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è ammessa deroga
alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una
adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a
compressione.
2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere
a contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in
esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in
modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
2.2.2. Ponti su cavalletti
2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi
mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e
ben livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi
può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x
5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse
devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere
inferiore a 90
centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori
a 20 centimetri ,
devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti
sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
3. Trasporto dei materiali
3.1. Castelli
per elevatori
3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le
operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono
avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento
devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da
sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate,
poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi
dell’articolo 123 del Capo V ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di
ponteggio.
3.2.
Impalcati e parapetti dei castelli
3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare
sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola
fermapiede normali.
3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione può
essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un
fermapiede alto non meno di 30 centimetri . Il varco deve essere ridotto
allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei
quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato
superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra,
all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati
due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo
del lavoratore.
3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere
formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico
massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
3.3.
Montaggio degli elevatori
3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi
di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle
maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati
direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed
in ogni caso non minore di due.
3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed
eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti
mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente
deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei
montanti quando gli argani sono installati a terra.
3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere
saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla
parte inferiore del tamburo.
3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera"
fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati
parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la
cintura di sicurezza.
3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve
essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature.
3.4.
Sollevamento di materiali dagli scavi
3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a
motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma
munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.
3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi
leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o
conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido
telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse
dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.
3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono
installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le
misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.
domenica 24 novembre 2013
ALLEGATO XVII - IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
ALLEGATO
XVII
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico
professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei
lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di
commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
b) documento di valutazione
dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione
attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di
protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando
necessario
f) nominativo (i) del (i)
rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la
formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto
legislativo
h) elenco dei lavoratori
risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente
decreto legislativo
i) documento unico di
regolarità contributiva
l) dichiarazione di non
essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi
dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di
commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
b) specifica documentazione
attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di
protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la
propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente
decreto legislativo
e) documento unico di
regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
Etichette:
attestati di formazione,
camera di commercio,
DURC,
protezioni individuali,
responsabile dei lavori,
tipologia dell'appalto,
valutazione dei rischi
DLgs. n 81/ 2008 - ALLEGATO XVI FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la
progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione
dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito
delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per
interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la
designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a
cura del coordinatore per la progettazione.
Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di
vita.
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e
protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi
successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o
programmati (schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio
della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece,
le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori
di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di
eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione
almeno i seguenti elementi:
a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure
preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalità operative da adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone
in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro
periodicità.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede
III-1, III-2 e III-3).
CAPITOLO I -
Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti
interessati.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è
utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che è sottoscritta dal
soggetto responsabile della sua compilazione.
Scheda I - Descrizione
sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Inizio lavori
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Fine lavori
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Via
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Località
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Città
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Provincia
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Committente
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Indirizzo:
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tel.
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Responsabile dei lavori
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Indirizzo:
|
tel.
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Progettista architettonico
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Indirizzo:
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tel.
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Progettista strutturista
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Indirizzo:
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tel.
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Progettista impianti elettrici
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Indirizzo:
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tel.
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Altro progettista (specificare)
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Indirizzo:
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tel.
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Coordinatore per la progettazione
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Indirizzo:
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tel.
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Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
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Indirizzo:
|
tel.
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Impresa appaltatrice
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Legale rappresentante
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Indirizzo:
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tel.
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Lavori appaltati
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CAPITOLO
II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono
utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal
soggetto responsabile della sua compilazione.
2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di
lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi
individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai
luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure
preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale
scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le
informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo
scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il
percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità
dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o
altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è
utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei
lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in
un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1,
la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e
protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne
la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo
in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
Scheda II-1 - Misure
preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
|
Codice scheda
|
|
Tipo di intervento
|
Rischi individuati
|
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro
|
Punti
critici
|
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
|
Misure preventive e protettive ausiliarie
|
Accessi
ai luoghi di lavoro
|
||
Sicurezza
dei luoghi di lavoro
|
||
Impianti
di alimentazione e di scarico
|
||
Approvvigionamento
e movimentazione materiali
|
||
Approvvigionamento
e movimentazione attrezzature
|
||
Igiene
sul lavoro
|
||
Interferenze
e protezione terzi
|
Tavole allegate
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Scheda II-2 - Adeguamento
delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
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Codice scheda
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Tipo di intervento
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Rischi individuati
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro
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Punti
critici
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
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Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi
ai luoghi di lavoro
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Sicurezza
dei luoghi di lavoro
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Impianti
di alimentazione e di scarico
|
||
Approvvigionamento
e movimentazione materiali
|
||
Approvvigionamento
e movimentazione attrezzature
|
||
Igiene
sul lavoro
|
||
Interferenze
e protezione terzi
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Tavole allegate
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Scheda II-3 - Informazioni
sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo
e di controllo dell'efficienza delle stesse
Codice scheda
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|||||||
Misure
preventive
e
protettive in dotazione dell’opera previste
|
Informazioni
necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza
|
Modalità
di utilizzo in condizioni di sicurezza
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Verifiche
e controlli
da
effettuare
|
Periodicità
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Interventi
di manutenzione
da
effettuare
|
Periodicità
|
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CAPITOLO III
- Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di
supporto esistente.
1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni
utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici
informazioni; tali documenti riguardano:
a) il contesto in cui è collocata;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.
2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto
di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i
riferimenti di cui sopra.
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono
utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal
soggetto responsabile della sua compilazione.
Scheda III-1 - Elenco e
collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Elaborati tecnici per i lavori di
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Codice scheda
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Elenco degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel proprio contesto
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Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici
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Data del documento
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Collocazione degli elaborati tecnici
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Note
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Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
|
||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
|
||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
|
Scheda III-2 - Elenco e
collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e
statica dell'opera
Elaborati tecnici per i lavori di
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Codice scheda
|
Elenco degli elaborati tecnici
relativi alla struttura architettonica e statica
dell’opera
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Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici
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Data del documento
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Collocazione degli elaborati tecnici
|
Note
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Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
|
||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
|
||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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Scheda III-3 - Elenco e
collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
Elaborati tecnici per i lavori di
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Codice scheda
|
Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti
dell’opera
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Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici
|
Data del documento
|
Collocazione degli elaborati tecnici
|
Note
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Nominativo:
indirizzo:
telefono:
|
||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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||||
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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