TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.lgs. 9 aprile 2008, n.
81
Testo coordinato con il
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell’articolo
1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n.
101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e
correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 -
Suppl. Ordinario n.
142/L)
REV. MAGGIO 2014
VERSIONE AGGIORNATA SU www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Pagina I di XXXIX
NOTE ALLA VERSIONE “MAGGIO 2014”
Novità in questa versione:
Corretti alcuni importi delle sanzioni a seguito della
rivalutazione ai sensi dell’art. 306 comma
4-bis (riquadro sanzionatorio art. 164, art. 178 comma 1, art. 219 comma 2 lett. b), art. 220 comma 1, art. 284 e art. 285);
Inserito il D.P.R. 15
Marzo 2010, n. 90 – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246” ;
Inserita la Circolare n.
45/2013, gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013, e la lettera circolare del 27/12/2013;
Rivalutate le sanzioni previste dall’art. 14 comma 4, lett. c) e
comma 5, lett. b), ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del D.L. n. 145 del 23/12/2013,
come convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 21/02/2014;
Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della
direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro,
concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o
da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del 10/03/2014).
Inseriti gli interpelli dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;
Sostituito il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 con
il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 riguardante il settimo elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
Sostituito il decreto dirigenziale del 30 maggio 2013 con
il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 riguardante il terzo elenco dei soggetti abilitati ad
effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
Inserito il decreto
ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro”;
Inserito il decreto 15
luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.”
Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 “Informazioni da
trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione
e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,
nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”
i soci amministratori di SNC, sono di fatto datori di lavoro.
E’ possibile con verbale dell’assemblea dei soci attribuire ad uno solo gli obblighi propri del DDL purché, oltre all’autonomia di spesa (garantita del ruolo di amministratore), di fatto si occupi lui in via esclusiva di tutti gli oneri della sicurezza. In tal caso, il socio non datore di lavoro quasi certamente sarà di fatto un dirigente (dico “quasi” perché vanno vanno valutati i suoi compiti nel dettaglio) con gli obblighi e le responsabilità che ne conseguono.
L’rls va scelto tra i DIPENDENTI (unico caso nel D.lgs 81/08 in cui si parli di dipendenti e non di lavoratori).
Qualora non vi siano dei dipendenti, o che nessun dipendente decida di fare l’RLS (diritto non obbligo), ci si deve rivolgere ad un RLST. Difficile ottenere un RLST poiché oggi questi sono quasi sempre di emanazione degli enti bilaterali, che sono a loro volta emanazione di un CCNL.
Nelle SNC, solitamente, i soci percepiscono emolumento di amministratore e non sono contrattualizzati con un CCNL, pertanto non viene trattenuta l’assistenza contrattuale…
TUTTAVIA le considerazioni riguardanti la nomina del MC sono arbitrarie e fuorvianti.
Arbitrarie in quanto si deve fare riferimento alle rispettive VR per affermare che “non essendo elevati” ecc.
Fuorvianti in quanto dal contesto apparirebbe che una falegnameria di due persone di “defoult” non ha rischio rumore, vibrazioni MMC ecc.
Non era il caso di accennare, FORTEMENTE, alla Valutazione del Rischio ??
In particolare, non condivido la non obbligatorietà della nomina del Medico Competente nell’attività di falegnameria.
Ho forti dubbi, infatti, sulla quantificazione dei rischi rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, ma, soprattutto, segnalo la possibile presenza di polveri di legno duro da classificare come agenti cancerogeni.
Sulla citazione del comma 4 dell’art. 47 del TU riportata in nota, faccio notare che lo stesso comma fa riferimento alle rappresentanze sindacali in azienda, quindi, inequivocabilmente, riferisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori ai dipendenti dell’impresa piuttosto che ai soci.
I soci, infatti, in quanto tali, sono direttamente coinvolti nella gestione dell’attività anche in merito agli aspetti dell’igiene e sicurezza del lavoro, fermo restando che il potere decisionale e di spesa rimane in capo al socio appositamente delegato.
Il coinvolgimento della compagine societaria nel suo complesso è confermato dall’opportunità di implementare un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro prevista dal legislatore nell’art. 30 del citato TU.
Saluti.
Non esiste alcun “obbligo” di nomina del DDL tra i soci di una SNC, in quanto sono tutti equamente DDL. Ciò significa che, in caso di violazione ad una o più norme del DDL 81/2008 e annessi, tutti i soci vengono denunciati alla Procura della Repubblica per la medesima contravvenzione, in quanto correi.
L’individuazione, per Procura o per Statuto Societario (unici atti ammissibili, alla presenza di un notaio), di un unico responsabile alla sicurezza in ambito societario rappresenta quindi una opzione per la società stessa, onde evitare che tutti i soci debbano pagare la stessa somma di ammenda per un’unica violazione. Ad esempio, se la violazione di un articolo prevede la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 e ci sono quattro soci, tutti e quattro, in quanto tutti DDL, vengono denunciati e devono pagare ciascuno € 1.000,00, per un totale di € 4.000,00 di ammenda.
L’attribuzione della responsabilità ad un solo socio con Procura rappresenta quindi un’opportunità – e non già un obbligo – per la SNC.
Gli altri soci sono equiparati, ai sensi dell’81/08, a lavoratori, in quanto aventi diritto alla stessa tutela di cui l’81/08 si fa – e fa – carico.
Nel caso poi di infortunio, se l’infortunato è uno dei soci, anche se non è stata fatta la Procura, quest’ultimo non viene denunciato in quanto vittima e non già reo o correo, quindi non paga l’ammenda, in quanto appunto equiparato a lavoratore.
Data infine una SNC nella quale uno dei soci sia nominato Responsabile unico della sicurezza ai sensi dell’81/08, gli altri soci sono senz’altro dei dirigenti e quindi rispondono come tali ai sensi dell’81/08, anche sotto l’aspetto formativo, che deve essere quello di un dirigente e non certo quello di un lavoratore. I soci di una SNC sono “anche” lavoratori, ma prima di tutto, ai fini dell’applicazione delle norme di SSL, sono DDL e/o dirigenti (si vedano in proposito le definizioni di cui all’art. 2 dell’81/08).
Nel caso poi il DDL “unico” decidesse di avvalersi di un RSPP esterno e non dovendo quindi fare il corso per DDL/RSPP, a mio avviso, e qui apro una discussione ulteriore, dovrebbe comunque fare il corso di formazione per dirigente.
Mi si corregga se sbaglio ma, al proposito, l’81/08 non dice niente o, peggio, parla di formazione di dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, RSPP, ASPP, DDL/RSPP, ma di formazione ai DDL non RSPP non dice niente. Quindi, paradossalmente, in qualsiasi azienda, anche di medie o grandi dimensioni, l’unico a non dover fare la formazione sulla SSL è proprio il DDL quando, a mio avviso, sarebbe il primo in assoluto a doverla fare.
Cordialmente, Mauro Cividin