martedì 24 giugno 2014

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - VERSIONE “MAGGIO 2014” : novità in questa versione.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - 
Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. MAGGIO 2014
VERSIONE AGGIORNATA SU www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Pagina I di XXXIX
NOTE ALLA VERSIONE “MAGGIO 2014
Novità in questa versione:
 Corretti alcuni importi delle sanzioni a seguito della rivalutazione ai sensi dell’art. 306 comma 4-bis (riquadro sanzionatorio art. 164, art. 178 comma 1, art. 219 comma 2 lett. b), art. 220 comma 1, art. 284 e art. 285);
 Inserito il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
 Inserita la Circolare n. 45/2013, gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013, e la lettera circolare del 27/12/2013;
 Rivalutate le sanzioni previste dall’art. 14 comma 4, lett. c) e comma 5, lett. b), ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del D.L. n. 145 del 23/12/2013, come convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 21/02/2014;
 Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del 10/03/2014).
 Inseriti gli interpelli dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;
 Sostituito il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 con il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 riguardante il settimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
 Sostituito il decreto dirigenziale del 30 maggio 2013 con il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 riguardante il terzo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
 Inserito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
 Inserito il decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
 Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 “Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti


Contro il rischio da rumore da veicoli a motore, c’è un regolamento UE


È entrato in vigore il 16 giugno 2014 ma si applicherà a partire dal 1 luglio 2016
il Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e ai dispositivi silenziatori di sostituzione.
Il regolamento:
  • modifica la direttiva 2007/46/Ce
  • abroga la direttiva 70/157/Cee, che definisce il metodo di prova per le emissioni acustiche e che mira a ridurre le emissioni sonore da tutti i nuovi tipi di autovetture, furgoni, autobus, pullman, autocarri leggeri e pesanti.
Pur trattandosi di un regolamento in difesa dell’ambiente, ne faccio qui una sintetica trattazione tenendo conto di quanto sia elevato il numero delle persone che sono interessate all’argomento in quanto lavorano quotidianamente proprio in presenza del rischio rumore provocato dai veicoli a motore(per i quali esiste, peraltro, già un sistema generale di omologazione UE).
Si pensi ai lavoratori delle imprese di trasporto merciin primis, ma in generale a chiunque (anche a chi, per recarsi sul luogo di lavoro, fa uso del proprio veicolo a motore o dei mezzi pubblici) trascorre gran parte, se non tutto, del proprio tempo lavorativo a contatto con le fonti di rumore da motore (i conducenti di camion e furgoni, i tassisti, i conducenti di autobus, pullman, autoambulanze…).
Secondo il regolamento, dal 1° luglio 2016 gli Stati membri dovranno “rifiutare, per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile, di concedere l’omologazione UE a tutti quei dispositivi silenziatori di sostituzione, o loro componenti sprovvisti dei requisiti amministrativi e tecnici” definiti dallo stesso Regolamento. Inoltre, i costruttori garantiranno che i veicoli, il loro motore e i loro dispositivi di silenziamento “siano progettati, costruiti e assemblati in modo da consentire che tali veicoli, durante il normale uso, siano conformi…” ai nuovi requisiti di sicurezza da rischio rumore**.
Le misure tecniche per la riduzione delle emissioni sonore dei veicoli a motore, si legge nel testo del Regolamento Ue 540/2014, devono essere “conformi ad una serie di requisiti concorrenti, come quello di ridurre le emissioni sonore e di sostanze inquinanti e quello di migliorare la sicurezza mantenendo, al contempo, i veicoli in questione il più possibile economici ed efficienti”.
Peraltro, nel tentativo di rispettare… tutti i requisiti e mantenerli in equilibrio, “l’industria automobilistica troppo spesso è giunta al limite di quanto tecnicamente realizzabile e i progettisti nel settore automobilistico sono sempre riusciti a spostare in avanti questo limite grazie all’impiego di materiali e metodi moderni e innovativi… E allora, “il diritto dell’Unione dovrebbe stabilire un quadro chiaro per l’innovazione che possa essere realizzato con una tempistica realistica….”.
In questo modo il Regolamento UE 540/2014… stabilisce questo quadro… fornendo, quindi, “una spinta immediata all’innovazione che rispetti le esigenze della società, senza limitare comunque la libertà economica, vitale per l’industria”.
* Il rumore del traffico è fonte di una serie consistente di danni alla salute. “Se protratto nel tempo lo stress legato al rumore può portare a un esaurimento delle riserve dell’organismo umano, interferendo con la capacità di regolazione degli organi e quindi limitandone la funzionalità. Il rumore del traffico rappresenta un potenziale fattore di rischio in relazione allo sviluppo di patologie, quali l’ipertensione e l’infarto”.
** Quello del rumore è un problema dai molteplici aspetti, che ha “fonti e fattori di varia natura” che influiscono non solo sulle emissioni sonore percepite dalle persone ma anche sul loro impatto su queste ultime. “Il livello sonoro dei veicoli dipende in parte dall’ambiente in cui essi sono utilizzati, in particolare dalla qualità delle infrastrutture stradali, e pertanto è necessario un approccio più integrato”. A questo scopo una direttiva (2002/49/CE) prescrive l’elaborazione periodica di mappe acustiche strategiche riguardo, tra l’altro, ai principali assi stradali….
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lunedì 23 giugno 2014

100.000 pagine visitate

Alle ore 08,00 il blog ha raggiunto e superato le 100.000 pagine visitate. Nato il 13/02/2011 nelle prime ore del pomeriggio, dopo le prime 364 pagine visitate nelle rimanenti giornate del mese a marzo aveva raddoppiato il numero delle pagine fino a raggiungere nel mese scorso 4211 pagine visitate.
Sono rimasto sorpreso dal risultato che si annunciava  prossimo fin dall'inizio di quest'anno.

Obbligatoria la nomina del datore di lavoro anche in una Snc con due soci

STARTUP PMI, APPUNTI DI SICUREZZA SUL LAVORO (2) – Una società di persone Snc con due soci lavoratori deve soddisfare tutti gli obblighi della normativa sulla sicurezza. Primo adempimento, quello dellaindividuazione/nomina del datore di lavoro* mediante un atto pubblico con data certa, da esibire all’Organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
Il socio individuato è quindi datore di lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08 (valutazione dei rischi, nomina del RSPP, nomina del MC, ecc.).
Nello specifico il datore di lavoro:
  • può nominare un Rspp esterno o avvalersi dell’art. 34 del TU e svolgere direttamente i compiti di Rspp**;
  • può svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in caso contrario, il datore deve fare ricorso a professionisti esterni alla società, in possesso dei voluti requisiti).
L’altro socio-lavoratore deve autoeleggersi Rls a meno che la società non decida di farne svolgere la funzione al Rls territoriale***.
Per quanto riguarda la nomina del Medico competente essa non è sempre obbligatoria, dovendosi valutare la tipologia ed il grado di rischio (quest’ultimo dipende dal rapporto esistente fra esposizione al pericolo e il tempo di esposizione allo stesso). Nel caso della snc dei due soci, nella falegnameria esistono i rischi “rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi” ma non essendo elevati, è esclusa l’obbligatorietà della nomina del Mc.
Quanto alla redazione della Vdr, rinvio ad altro approfondimento.
* In caso di omessa individuazione/nomina del datore di lavoro, i due soci rispondono entrambi per la responsabilità conseguente ad infortunio mortale (responsabilità penale è personale, omicidio colposo, art. 589 cod. penale);
** Il datore di lavoro-Rspp è tenuto a frequentare i corsi di formazione di cui ai commi 2, 2bis e 3 dello stesso art. 34;
*** C. 4 dell’art. 47 del TU.
Continua giovedì 19 giugno 2014: imprese familiari e autonomi.

Argomenti correlati su Anfos.it

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  1. Salve, alcune precisazioni:
    i soci amministratori di SNC, sono di fatto datori di lavoro.
    E’ possibile con verbale dell’assemblea dei soci attribuire ad uno solo gli obblighi propri del DDL purché, oltre all’autonomia di spesa (garantita del ruolo di amministratore), di fatto si occupi lui in via esclusiva di tutti gli oneri della sicurezza. In tal caso, il socio non datore di lavoro quasi certamente sarà di fatto un dirigente (dico “quasi” perché vanno vanno valutati i suoi compiti nel dettaglio) con gli obblighi e le responsabilità che ne conseguono.
    Se è un dirigente allora NON PUO’ essere RLS per evidente conflitto ddi interessi.
    L’rls va scelto tra i DIPENDENTI (unico caso nel D.lgs 81/08 in cui si parli di dipendenti e non di lavoratori).
    Qualora non vi siano dei dipendenti, o che nessun dipendente decida di fare l’RLS (diritto non obbligo), ci si deve rivolgere ad un RLST. Difficile ottenere un RLST poiché oggi questi sono quasi sempre di emanazione degli enti bilaterali, che sono a loro volta emanazione di un CCNL.
    Nelle SNC, solitamente, i soci percepiscono emolumento di amministratore e non sono contrattualizzati con un CCNL, pertanto non viene trattenuta l’assistenza contrattuale…
    L’identificazione delle figure della sicurezza nelle SNC senza dipendenti o altro personale oltre ai 2 soci, è un po’ al limite; è opportuna una attenta analisi aziendale e una conseguente valutazione dei bisogni formativi.
    Davide Gallico
    • Enzo Gonano says:
      Si concorda sull’utilità della precisazione soprattutto là dove si richiama il TU 81/08 in ordine alla scelta del RLS fra i “dipendenti “
  2. Per quanto concerne, invece la nomina del medico e la sorveglianza sanitaria, essa è obbligatoria in presenza di rischi quali il rumore, l’esposizioni a polveri… Mi sembra difficile, a priori, dire che in una falegnameria non si superino i livelli sonori e che non vi sia presenza di polveri. Ma, dipende dalla valutazione, che può sempre serre impugnata, e qualora non risulti corrispondente, viene contestata e considerata “omessa”…
    Davide Gallico
  3. raffaele scalese SA says:
    Articolo perfetto.
    TUTTAVIA le considerazioni riguardanti la nomina del MC sono arbitrarie e fuorvianti.
    Arbitrarie in quanto si deve fare riferimento alle rispettive VR per affermare che “non essendo elevati” ecc.
    Fuorvianti in quanto dal contesto apparirebbe che una falegnameria di due persone di “defoult” non ha rischio rumore, vibrazioni MMC ecc.
    Non era il caso di accennare, FORTEMENTE, alla Valutazione del Rischio ??
    • Enzo Gonano says:
      Sulla nomina del MC in relazione alle competenze conseguenti la VDR, è mia intenzione ritornare nel momento della trattazione specifica nell’ambito della serie “startup pmi” appena iniziata. Tuttavia sulla frase “ma non essendo elevati, è esclusa l’obbligatorietà della nomina del Mc”, convengo che essa, per non essere “arbitraria”, debba essere meglio espressa con “ma se dalla VDR la presenza dei rischi non risulta elevata, è esclusa l’obbligatorietà della nomina del Mc”. D’altronde, nello stesso paragrafo si è introdotto l’elemento del “grado di rischio” e si è sottolineato che “quest’ultimo dipende dal rapporto esistente fra esposizione al pericolo e il tempo di esposizione allo stesso”, la cui misurazione viene eseguita proprio nella VDR
  4. Franco Brunelli says:
    Mi permetto di dissentire da alcune affermazioni riportate nella prima parte dell’articolo dal titolo “Obbligatoria la nomina del datore di lavoro anche in una Snc di due soci” del 10 giugno.
    In particolare, non condivido la non obbligatorietà della nomina del Medico Competente nell’attività di falegnameria.
    Ho forti dubbi, infatti, sulla quantificazione dei rischi rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, ma, soprattutto, segnalo la possibile presenza di polveri di legno duro da classificare come agenti cancerogeni.
    Sulla citazione del comma 4 dell’art. 47 del TU riportata in nota, faccio notare che lo stesso comma fa riferimento alle rappresentanze sindacali in azienda, quindi, inequivocabilmente, riferisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori ai dipendenti dell’impresa piuttosto che ai soci.
    I soci, infatti, in quanto tali, sono direttamente coinvolti nella gestione dell’attività anche in merito agli aspetti dell’igiene e sicurezza del lavoro, fermo restando che il potere decisionale e di spesa rimane in capo al socio appositamente delegato.
    Il coinvolgimento della compagine societaria nel suo complesso è confermato dall’opportunità di implementare un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro prevista dal legislatore nell’art. 30 del citato TU.
    Saluti.
  5. Mauro Cividin says:
    Mi permetto di dare un contributo alla presente, interessantissima, discussione, apportando la mia esperienza di ex ispettore ASL e UPG (Uff. di Pol. Giud.) in materia di SSL.
    Non esiste alcun “obbligo” di nomina del DDL tra i soci di una SNC, in quanto sono tutti equamente DDL. Ciò significa che, in caso di violazione ad una o più norme del DDL 81/2008 e annessi, tutti i soci vengono denunciati alla Procura della Repubblica per la medesima contravvenzione, in quanto correi.
    L’individuazione, per Procura o per Statuto Societario (unici atti ammissibili, alla presenza di un notaio), di un unico responsabile alla sicurezza in ambito societario rappresenta quindi una opzione per la società stessa, onde evitare che tutti i soci debbano pagare la stessa somma di ammenda per un’unica violazione. Ad esempio, se la violazione di un articolo prevede la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 e ci sono quattro soci, tutti e quattro, in quanto tutti DDL, vengono denunciati e devono pagare ciascuno € 1.000,00, per un totale di € 4.000,00 di ammenda.
    L’attribuzione della responsabilità ad un solo socio con Procura rappresenta quindi un’opportunità – e non già un obbligo – per la SNC.
    Gli altri soci sono equiparati, ai sensi dell’81/08, a lavoratori, in quanto aventi diritto alla stessa tutela di cui l’81/08 si fa – e fa – carico.
    Nel caso poi di infortunio, se l’infortunato è uno dei soci, anche se non è stata fatta la Procura, quest’ultimo non viene denunciato in quanto vittima e non già reo o correo, quindi non paga l’ammenda, in quanto appunto equiparato a lavoratore.
    Data infine una SNC nella quale uno dei soci sia nominato Responsabile unico della sicurezza ai sensi dell’81/08, gli altri soci sono senz’altro dei dirigenti e quindi rispondono come tali ai sensi dell’81/08, anche sotto l’aspetto formativo, che deve essere quello di un dirigente e non certo quello di un lavoratore. I soci di una SNC sono “anche” lavoratori, ma prima di tutto, ai fini dell’applicazione delle norme di SSL, sono DDL e/o dirigenti (si vedano in proposito le definizioni di cui all’art. 2 dell’81/08).
    Nel caso poi il DDL “unico” decidesse di avvalersi di un RSPP esterno e non dovendo quindi fare il corso per DDL/RSPP, a mio avviso, e qui apro una discussione ulteriore, dovrebbe comunque fare il corso di formazione per dirigente.
    Mi si corregga se sbaglio ma, al proposito, l’81/08 non dice niente o, peggio, parla di formazione di dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, RSPP, ASPP, DDL/RSPP, ma di formazione ai DDL non RSPP non dice niente. Quindi, paradossalmente, in qualsiasi azienda, anche di medie o grandi dimensioni, l’unico a non dover fare la formazione sulla SSL è proprio il DDL quando, a mio avviso, sarebbe il primo in assoluto a doverla fare.
    Cordialmente, Mauro Cividin

Il servizio di prevenzione e protezione nelle case di riposo


Esiste l’obbligo, da parte del datore di lavoro delle “strutture di ricovero e cura pubbliche e private” (art. 31, c. 6 del TU 81/08) di istituire il servizio di prevenzione e protezione purchè vi operino oltre 50 lavoratori. Poichè è molto diffusa fra questi soggetti  la pratica,  per motivi organizzativi e di spesa, di affidare in appalto a terzi alcuni lavori (es. le pulizia dei locali), ci si domanda se il  limite di 50 lavoratori imposto come condizione per l’obbligatorietà dell’istituzione del  SPP,  sia raggiunto con la somma del numero dei lavoratori dipendenti  più quello degli operatori della ditta appaltatrice.
È opinione largamente diffusa che detto limite è rappresentato dal  solo numero dei dipendenti della ditta appaltante ed è in relazione a questa situazione che corre l’obbligo del datore di lavoro della struttura di istituire il  SPP interno, con tutti i diritti e doveri previsti dall’art. 33 del TU citato.
Da parte sua, la ditta appaltatrice deve autonomamente provvedere alla istituzione di un proprio SPP ai cui addetti deve fornire, oltretutto, la necessaria informazione e formazione sui rischi specifici per la salute e la sicurezza connessi all’attività  svolta nell’ambiente di  lavoro della ditta appaltante e ciò per effetto di quanto prescritto dall’art. 26 del TU (obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).
Il comma 8 del  successivo art. 31 considera l’ipotesi di strutture di ricovero e cura composte da più unità produttive e in questo caso prevede la possibilità che venga istituitoun unico servizio di prevenzione e protezione.
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  1. Simone says:
    ritengo che nel primo paragrafo manchi la parola “interno”.
    perchè chiaramente NON è il limite dei 50 che fa discendere l’obbligo di istituire l’SPP.
    casa di cura o impresina edile, l’SPP vi deve essere a partire da 1 dipendente.
  2. Your comment is awaiting moderation.
    E’ il solito pastrocchio all’italiana. I dipendenti della casa di riposo dove li mettiamo ? Hanno diritto ad essere tutelati o sono a carico della popolazione contribuente, tenuto conte che per andare in una casa di riposo non basta la sola pensione per poterci vivere. E i rischi a incominciare da quello biologico per arrivare alla movimentazione degli anziani a carico di chi sono ? Tenuto conto che un OSS deve conseguire una qualifica con 1000 ore di corso e prende uno stipendio di fame, vogliamo tutelarlo ?
    Le case di riposo possono sempre consorziarsi, ma quale santo avevano in commissione quando è stato scritto la bagianata dei 50 dipendenti ?