mercoledì 25 marzo 2015

Macchine vecchie e senza protezioni, in agricoltura difficili le soluzioni efficaci


La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “Morti bianche” ha approvato il 15 gennaio scorso la Relazione finale sull’attività svolta. Fra i temi esaminati gli infortuni legati alle macchine e attrezzature di lavoro di cui mi occupo in questa news.
Sono diverse le macchine e attrezzature che non dispongono dei necessari dispositivi di garanzia per la sicurezza degli operatori, perché “sono tecnologicamente superate o perché presentano difetti di progettazione che non tengono conto delle effettive esigenze di tutela degli utilizzatori”. Non si tratta quindi solo di problemi che sorgono dalle macchine vecchie, ma anche da quelle immesse sul mercato che, formalmente in regola con le prescrizioni vigenti (ad esempio con la marcatura CE), possono però risultare prive delle dotazioni adeguate rispetto alle condizioni d’uso concrete.
Ed è proprio per questo che ogni anno si devono registrare numerosi e gravi incidenti anche mortali, imputabili a macchine ed attrezzature di lavoro “difettose” e non idonee. Le statistiche indicano i settori maggiormente colpiti dal fenomeno, quello agricolo – forestale e quello edile, nei quali si fa “ampio uso di macchinari e attrezzi in spazi aperti e in condizioni di lavoro spesso variabili e quindi meno controllabili”.
Secondo i dati a suo tempo forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Italia il settore dell’agricoltura è caratterizzato da una forte obsolescenza del parco macchine, essendovi 1.600.000 veicoli con un’età media di 25 anni e punte di 40 anni e oltre. Di questi mezzi, circa 800.000 non sono dotati di adeguati dispositivi di protezione ecirca 1.300.000 non sono dotati di sistemi di ritenuta del conducente. Da qui, il frequentissimo schiacciamento dei conducenti dovuto, oltre che alle condizioni orografiche del territorio, anche alla mancanza, su molte macchine, delle protezioni (barra antiribaltamento, cinture di sicurezza, cabina antischiacciamento). Secondo i dati forniti dall’INAIL Settore Ricerca, (ex ISPESL), questi incidenti  producono ogni anno circa 160 morti.
Per  superare la situazione, la Commissione ha promosso negli anni scorsi una serie di atti d’indirizzo (risoluzioni 6-00024 e 6-00050 approvate dal Senato nell’ottobre 2009 nel gennaio 2011) allo scopo di  “impegnare il Governo a dare corso ad iniziative legislative, tese ad introdurre incentivi economico-fiscali in favore della rottamazione e della messa in sicurezza delle macchine ed attrezzature agricole, forestali ed edili”.
Il risultato ottenuto non è  stato all’altezza del problema perché gli interventi di questo tipo “hanno un’efficacia limitata, anzitutto perché  i fondi a disposizione non coprono le effettive esigenze di ammodernamento del parco macchine, essendo  necessariamente limitati per i vincoli di bilancio imposti dall’attuale crisi economica”.
E poi, nello specifico settore agricolo la sostituzione delle vecchie macchine e attrezzature con altre nuove è onerosa, tanto che in molti casi le imprese preferiscono cercare di adeguare i vecchi mezzi con le necessarie dotazioni di sicurezza.  Né è di grosso aiuto il ricorso ai finanziamenti delle spesa necessaria. Infatti, vi sono difficoltà legate al fatto che tutte le agevolazioni di natura pubblica, a qualsiasi titolo erogate, devono sottostare alle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (essendo il plafond  di per sé limitato, l’impresa che accede alle agevolazioni “potrebbe essere messa di fronte alla scelta se utilizzare il plafond per spese finalizzate all’incremento della sicurezza oppure per altre spese, magari ritenute più indispensabili per la competitività”).
Ma sotto questo profilo, si legge nella relazione della Commissione,   non sono da trascurare le difficoltà che sorgono da lacune legislative. Ad esempio, i mezzi agricoli con massa a vuoto inferiore ai 600 chilogrammi non sono tenuti a munirsi di strutture di protezione antiribaltamento e antischiacciamento”, e allora si sta valutando la possibilità  di modificare i regolamenti comunitari per introdurre l’obbligo che per ora non è previsto.

Semplificazione anche per la comunicazione nelle assunzioni in agricoltura

Semplificazione anche per la comunicazione nelle assunzioni in agricoltura

“In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 (dell’art. 9bis del DL 510/1996, ndr) è assolto mediante un’unica comunicazione contenente:
  • le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori,
  • la data di inizio e di cessazione della prestazione,
  • le giornate di lavoro presunte
  • l’inquadramento contrattuale”.
Questo il testo del comma 2 ter del DL 510/1996, convertito nella legge 608/1996 (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale).
La novità è derivata dall’applicazione della L.35/2012 di conversione del DL 5/2012 in materia di semplificazione e di sviluppo.
Fra le disposizioni in materia di collocamento, contenute nel citato art.9 bis del 510/1996, ricordo l’obbligo del datore di lavoro di inviare, “entro 5 giorni, alla sezione circoscrizionale per l’impiego, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo”.
Altro adempimento previsto a carico del datore di lavoro consiste nell’obbligo di “consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso”.
Se nell’assunzione non si applica il contratto collettivo, spetta al datore di lavoro anche di indicare:
  • la durata delle ferie;
  • la periodicità della retribuzione;
  • i termini del preavviso di licenziamento;
  • la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro.

Macchine agricole, obbligo del “patentino”, prorogata la scadenza


Con il c. 5 dell’art. 8 del DL 192/2014Mille proroghe, sono stati prorogati i termini per l’attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del Codice della strada*.
Per effetto della proroga, il decreto interministeriale (Infrastrutture e Politiche agricole) sulla revisione obbligatoria** – che darà precedenza alle macchine immatricolate prima del 1° gennaio 2009 – sarà emanato entro e non oltre il 30 giugno 2015.
La proroga è dovuta:
  1. “alla complessità delle procedure di accertamento dell’idoneità alla circolazione stradale del parco macchine esistente;
  2. alla necessità di adeguare (nella materia) le vigenti disposizioni del Codice della strada”.
Sulla scadenza, invece, dell’obbligo del possesso dell’abilitazione – “patentino” all’uso delle macchine agricole, essa è prorogata dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2015.
Sono esentati da questo obbligo coloro che dimostrino di avere una esperienza nell’uso delle macchine agricole da almeno due anni nell’ultimo decennio.
L’obbligatorietà della revisione della macchine agricole era stato introdotto dall’art. 34, c. 48 del DL 179/2012, convertito nella L. 221/2012, che così ha modificato l’art. 111 del codice della strada:
“1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole …., con decreto da adottare entro e non oltre (termine, come detto, modificato, Nda), dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione… al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione”.
“Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal… (termine, come detto, modificato,Nda), la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni … i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del TU 81/08″.
*In vigore dal 1° marzo 2014.
**Partirà dal 31 dicembre 2015.
Continua martedì 24 marzo 2015: norme circolazione delle macchine agricole su strada

La circolazione su strada pubblica delle macchine agricole


In attesa del decreto annunciato per la revisione delle macchine agricole e per l’obbligo del patentino d’uso delle stesse, si ricordano le relative norme per la circolazione su strada.
Il tit. III, cap. 1 art. 57 del Codice della strada definisce “macchine agricole” le macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività agricole e forestali e che possono… circolare su strada: a) per il proprio trasferimento e b) per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario… c) addetti alle lavorazioni… d) attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività…e) nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio”.
Ai fini della circolazione su strada:
  1. le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
  2. le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Questi i documenti necessari per la circolazione stradale delle macchine agricole:
  • patente di guida;
  • carta di circolazione della trattrice;
  • carta di circolazione del rimorchio (se di massa complessiva superiore a 1,5 t);
  • certificato di idoneità tecnica del rimorchio (comprese le macchine operatrici trainate) se di massa complessiva inferiore a 1,5 t;
  • i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al certificato assicurativo.
La circolazione stradale senza patente di guida (art. 116 commi 13 e 18) comporta la denuncia penale e la sanzione accessoria ma anche il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.
In caso di patente scaduta di validità l’art. 126 c. 7 del codice della strada prevede una sanzione amministrativa con la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

martedì 17 marzo 2015

Casellario dell’assistenza, in GU il decreto 16 dicembre 2014 sulle modalità attuative


ROMA – Casellario dell’assistenza. Pubblicato il 10 marzo 2015 in Gazzetta Ufficiale il decreto 16 marzo 2014 n.206, Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il regolamento, che entrerà in vigore il 25 marzo 2015, riguarda l’istituzione di una banca dati attraverso la quale verrà creata una “cartella sociale” di ogni cittadino, una cartella che riunirà informazioni in merito a tutte le prestazioni sociali, da quelle Ipns a quelle fiscali, fino a quelle pertinenti Regioni e Comuni.
Il Casellario, istituito presso l’Inps, sarà quindi “strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate” e la sua attività avrà il fine di “migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali”. Sarà un’anagrafe generale delle posizioni assistenziali, che dovrà accogliere anche dati in merito a presa in carico, informazioni sulle caratteristiche personali e familiari, e sulla valutazione del bisogno.
Tre le componenti principali: banca dati delle prestazioni sociali agevolate,  banca dati delle prestazioni sociali,  banca dati delle valutazioni multidimensionali. 
Enti locali ed enti erogatori di prestazioni sociali dovranno mettere a disposizione del casellario le proprie informazioni. 

Disciplina delle cave

Legge Regionale Valle d'Aosta 23 dicembre 2014 n. 15 - 

Generale    by AmministratoreCommenti chiusi

Legge Regionale Valle d'Aosta 23 dicembre 2014 n. 15 - Disciplina delle cave

Legge Regionale Valle d'Aosta 23 dicembre 2014 n. 15 - Disciplina delle caveModificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali). (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.10 del 7-3-2015)

Il diritto proporzionale annuo di cui al comma 1, lettera b), può essere ridotto fino al 35 per cento della somma dovuta qualora il concessionario dichiari che per l'imbottigliamento delle acque minerali sono utilizzati contenitori in vetro o ecosostenibili. La riduzione del diritto si applica sulla quota di acqua imbottigliata con tali contenitori nell'anno precedente, il cui quantitativo deve essere comunicato alla struttura competente entro il 31 marzo di ogni anno. Contestualmente alla comunicazione dei quantitativi imbottigliati deve essere fornita la documentazione attestante l'avvenuto effettivo utilizzo dei contenitori e le caratteristiche certificate degli stessi.

REGIONE VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 15
Gazzetta Ufficiale 3a Serie speciale Regioni n. 10 del 07/03/2015

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

Art. 1 - Modificazioni all'articolo 49
Art. 2 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 3 - Disposizioni finanziarie
Art. 4 - Dichiarazione di urgenza

Ascensori e montacarichi, il nuovo regolamento voluto dall’Europa




Sulla GU del 21 febbraio 2015 è stato pubblicato un nuovo regolamento* in materia di ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta e dellalicenza d’uso per ascensori e montacarichi. Il nuovo testo è stato adottato per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 in materia e con riferimento alla direttiva 95/16/CE.
Con il Dpr 162/1999 il nostro legislatore, allo scopo proprio di dare attuazione alla direttiva europea, aveva operato un “riavvicinamento” alle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, senza peraltro trovare il consenso della Commissione europea che, nel 2011, aveva contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttiva.
Il motivo? Le disposizioni per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi devono essere estese a tutti gli ascensori e non solo a quelli in servizio privato
Da qui la necessità di correggere il regolamento del 1999 (artt. 11 e 12), cui si è giunti con l’emanazione del Dpr pubblicato in GU il 21 febbraio e le cui disposizioni sono entrate in vigore l’8 marzo scorso.
Il provvedimento (art. 1) corregge anche l’art. 13 del vecchio regolamento con l’inserimento della direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture tra i soggetti preposti alle verifiche periodiche** prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori. Ed ancora, con l’introduzione nel testo del nuovo regolamento dell’art. 17-bis vengono semplificate le procedure di concessione delle autorizzazioni alla installazione degli ascensori.
A proposito anche delle verifiche periodiche di funzionamento in sicurezza, le disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, hanno formato oggetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 09.03.2015, pubblicato sulla GU del 14 marzo scorso, n. 61.
Sul Decreto ministeriale, che era stato previsto dall’art. 2 del Regolamento in materia di ascensori di cui ci siamo appena occupati, torneremo con alcuni approfondimenti.
* Dpr 19 gennaio 2015, n. 8.
** “Il proprietario dello stabile… è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto … a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, o l’Arpa;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre;
d) gli organismi di certificazione… per le valutazioni di conformità;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati… ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012… dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008”.
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