giovedì 24 maggio 2018

Fca. Dietrofront Marchionne che si converte all’elettrico
Pubblicato il 24-05-2018


epa06443633 CEO of Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne responds to questions from reporters during the introduction of the 2019 Jeep Cherokee SUV at the 2018 North American International Auto Show in Detroit, Michigan, USA, 16 January 2018. The automobile show opens to the public 20 January and runs through 28 January 2018 where visitors can get up-close to technologies and vehicles of the future. EPA/TANNEN MAURY
 CEO of Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne . EPA/TANNEN MAURY
«Questo business non è mai stato adatto per i deboli di cuore». Sergio Marchionne non credeva molto nell’auto elettrica, ma è stato costretto a un brusco dietrofront. Gli automobilisti sono sempre di più attratti dalle nuove vetture ad energia pulita, perfino il “contratto di governo” discusso a metà maggio dal M5S e dalla Lega (e assunto dal presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte) stabilisce incentivi «per favorire l’acquisto di un nuovo veicolo ibrido ed elettrico».
Così l’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles ha preso atto delle nuove tendenze del mercato mondiale (la Cina ci punta molto) ed italiano. La svolta dovrà arrivare il primo di giugno: i progetti per l’auto elettrica saranno uno dei perni del piano industriale 2018-2022. Marchionne esporrà al centro prove del gruppo a Balocco come procedere. Dovrà indicare modelli, marchi, investimenti, fabbriche per affrontare l’imponente sfida dei cambiamenti tecnologici: come passare dagli inquinanti motori a benzina e diesel a quelli elettrici puliti, a “zero emissioni” di gas di scarico. Il cambio di rotta è stato annunciato lo scorso 15 gennaio al Salone dell’auto di Detroit: «La metà delle auto prodotte al mondo entro il 2025 sarà ibrida, elettrica o a celle a combustibile» e «le case automobilistiche hanno meno di un decennio per reinventarsi» se non vogliono essere cancellate.
È una marcia indietro niente male per il manager in maglione nero, certamente lui non è tra “i deboli di cuore”. Fca è in ritardo e non vuole essere cancellata, anzi vuole rinnovare i successi degli ultimi dieci anni. Marchionne fino a poco tempo fa aveva snobbato l’auto elettrica ritenendola una novità non utilizzabile in tempi brevi, così si era limitato solo a delle sperimentazioni. I motivi del rinvio ai tempi lunghi erano due: 1) gli alti costi degli investimenti, 2) il mercato ancora molto ristretto per le vetture elettrificate. Poi però è arrivato il calo delle vendite delle vetture Fiat e Chrysler, con l’eccezione di Jeep, Alfa Romeo e Maserati (su questi tre marchi premium, che assicureranno il lavoro alle fabbriche italiane, si sono concentrati gli investimenti). Così c’è stato il ripensamento sull’auto elettrica. La concorrenza da affrontare è temibile.
Non solo l’americana Tesla ha già cominciato a produrre auto elettriche di alta gamma ma anche la giapponese Toyota da anni ha avviato l’”onda gialla” di macchine commerciali di massa a trazione ibrida, metà elettrica e metà benzina. E adesso stanno arrivando sul mercato una valanga di modelli Bmw e Mercedes ricaricabili attaccando una spina alla presa della corrente elettrica. La Volvo (proprietà della cinese Geely) ha addirittura annunciato che dal 2019 tutti i suoi modelli avranno anche una trazione elettrica o ibrida oltre a quella a benzina. Il colosso Volkswagen è in corsa per la supremazia nei veicoli ad energia pulita: il gruppo tedesco produrrà ben 80 modelli di auto elettriche o ibride entro il 2025 e investirà 34 miliardi di euro in questo settore e in quello delle vetture a guida autonoma.
Così l’amministratore delegato del gruppo italo-americano ha deciso la svolta. Per dimostrare che si tratta di progetti seri e non solo di idee da collocare in un lontano futuro, ha fatto qualche anticipazione sorprendente. Anche la Ferrari produrrà un’auto elettrica sfatando il mito che potenza e velocità sono garantite solo da motori a benzina: «Se qualcuno fa la supercar elettrica, la fa la Ferrari. Saremo i primi a realizzarla: direi che è un atto dovuto. E non importa se poi la vendiamo o meno». Più in dettaglio: nel 2019 verrà costruita la prima Ferrari ibrida e nel 2020 arriverà la Jeep Wrangler ibrida, un fuoristrada in testa tra i modelli più venduti di Fca.
L’impegno nelle nuove tecnologie non si ferma qui: c’è anche la nuova frontiera delle auto a guida autonoma, senza un uomo ai comandi. Fca fornirà “migliaia” di Chrysler Pacifica a Waymo, la divisione di Google impegnata nel lancio del servizio di taxi senza guidatore.
La strada è segnata, lo impongono le ferree regole della concorrenza globale. Il senatore del Regno d’Italia Giovanni Agnelli, il nonno di Gianni, l’Avvocato, era un grande sostenitore delle nuove tecnologie. Il fondatore della Fiat sollecitava a cogliere tutte le opportunità dell’innovazione: «Dobbiamo sempre guardare al futuro. Prevedere il futuro delle nuove invenzioni. Non avere paura del nuovo. Cancellare dal nostro vocabolario la parola impossibile». Ecco, la vettura elettrica e senza conducente è il prossimo futuro del mercato dell’auto. Anzi è quasi il presente.
Rodolfo Ruocco
SfogliaRoma
Angela Merkel bce Berlusconi bersani camera CGIL crisi elezioni Enrico Buemi europa Forza Italia Francia Germania governo Grecia Inps ISTAT italia lavoro Lega legge elettorale M5S Marco Di Lello Matteo Renzi Matteo Salvini Nencini Onu Oreste Pastorelli Paolo Gentiloni pd pensioni Pia Locatelli pil psi Renzi Riccardo Nencini roma Russia senato Silvio Berlusconi siria UE UIL Unione europea USA



Lascia un commento



Valutazione di impatto ambientale

Valutazione di impatto ambientale

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente (come Ministero dell'Ambiente o Regione) finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.[1]

Storia

Il concetto alla base della valutazione di impatto ambientale nacque alla fine degli anni sessanta del XX secolo negli Stati Uniti d'America, dalle intuizioni di un gruppo di studiosi guidati da John Hewitt, con il nome di "Environmental Impact Assessment"(EIA - in alcuni casi al posto di Assessment si può trovare Analysis o Statement). L'EIA introdusse le prime forme di controllo sulle attività interagenti con l'ambiente (sia in modo diretto che indiretto), attraverso strumenti e procedure al fine di prevedere e valutare le conseguenze di determinati interventi. Il tutto per evitare, ridurre e mitigare gli impatti sul territorio.
Un passo avanti venne fatto nel 1969 sempre negli Stati Uniti con l'approvazione del National Environmental Policy Act  (NEPA) da parte del governo statunitense. Questo atto dispose l'introduzione della valutazione di impatto ambientale, il rafforzamento dell'Environmental Protection Agency (con un ruolo amministrativo di controllo) e l'istituzione del Council on Environmental Quality (con un ruolo consultivo per la presidenza).
Nel 1978 venne approvato il Regulations for implementing the Procedural Previsions of N.E.P.A., un regolamento attuativo del NEPA che dispose l'obbligo della procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti i progetti pubblici o comunque che accedano a finanziamento pubblico. Lo studio di impatto ambientale fu predisposto direttamente dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale ed fu prevista l'emanazione di due atti distinti: uno relativo alla valutazione di impatto ambientale e uno relativo all'autorizzazione finale per la realizzazione dell'opera.
Nel 1973, il Canada emanò l'Environmental Assessment Review Process, una norma specifica riguardante le valutazioni di impatto ambientale, sulla falsariga dei provvedimenti statunitensi. Nel 1977 vennero apportate delle modifiche all'impianto legislativo, ma nella sostanza il quadro legislativo rimase pressoché invariato: la valutazione di impatto ambientale si applicava a progetti pubblici o a progetti accedenti a finanziamento pubblico.
Nel 1976 in Francia venne emanata la legge n. 76-629 (del 10 luglio 1976) "relative à la protection de la nature". Tale legge ha la caratteristica di introdurre tre diversi livelli di valutazione: etudes d'environnementnotices d'impact e etudes d'impact. Si posero quindi le basi per l'introduzione della valutazione di impatto ambientale anche in ambito europeo. E infatti nel 1985, la Comunità Europea emanò la Direttiva 337/85/CEE "Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati". I Paesi Bassi, nel 1986, furono la prima nazione ad applicare la nuova Direttiva europea, approvando una norma ampliata con particolare riguardo alla valutazioni da effettuare su più livelli[non chiaro]. L'elemento centrale della norma olandese era costituito dal raffronto delle alternative e valutazione dei relativi impatti, al fine di determinare la migliore soluzione da realizzare in termini ambientali.

Descrizione

La procedura di valutazione di impatto ambientale è normata come strumento di supporto decisionale tecnico-amministrativo. Nella procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione sulla compatibilità ambientale di un determinato progetto è svolta dalla pubblica amministrazione, che si basa sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione, sia sulla partecipazione della cittadinanza e dei gruppi della società civile.
In questo contesto con "impatto ambientale" si intende un effetto rilevante causato da un evento, un'azione o un comportamento sullo stato di qualità delle componenti ambientali, dove l'ambiente è inteso sia come ambiente antropizzato, sia come ambiente naturale. Secondo la normativa comunitaria i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. La valutazione di impatto ambientale assume pertanto il compito di stimare quali sono gli impatti dello stato ambientale - cioè gli effetti delle sue modifiche, positivi o negativi - che possono essere causati dalle azioni e dalle pressioni antropiche e in particolare dall'attuazione di un determinato progetto. Un obiettivo importante delle procedure di valutazione di impatto ambientale è quello di favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati (tra cui anche, ma non solo, i residenti nella zona soggetta agli effetti positivi o negativi) nei processi decisionali sull'approvazione dei progetti.

Fasi del procedimento

La procedura di valutazione di impatto ambientale è un insieme di:
  • dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell'ambiente;
  • dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti;
  • previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali;
  • procedure tecnico-amministrative;
  • istanze partecipative e decisionali (partecipazione pubblica);
  • sintesi e confronto fra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici diretti/indiretti del progetto.
Nella valutazione di impatto ambientale sono valutati e computati impatti ambientali a prescindere che siano diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi.
Tale valutazione viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro:
Dovendo confrontare in termini monetari benefici e danni apportati da un progetto a questi fattori, un aspetto molto delicato è l'attribuzione di un valore economico ad essi. Per fare un esempio semplificato, nella valutazione di impatto ambientale di un'attività molto inquinante andrà dato un valore all'aumento dei posti di lavoro così come al probabile aumento di malattie nei residenti, e i due valori andranno confrontati.
La normativa italiana sulla valutazione di impatto ambientale è particolarmente complessa ed articolata anche a scala regionale. La complessità della normativa è legata anche alla predisposizione di frequenti modifiche al Codice dell'ambiente, che prevedono spesso revisioni di parti significative dell'articolato sulla valutazione di impatto ambientale. Questa complessità normativa è d'ostacolo all'efficacia ed all'efficienza delle procedure di valutazione di impatto ambientale in Italia.
La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni normative italiane:
  1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening);
  2. la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping);
  3. la presentazione e la pubblicazione del progetto;
  4. lo svolgimento di consultazioni;
  5. la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
  6. la decisione;
  7. l'informazione sulla decisione;
  8. il monitoraggio ambientale.
Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), il giudizio di valutazione di impatto ambientale negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato.

Verifica[modifica | modifica wikitesto]

La procedura di verifica preliminare (o screening) è una procedura tecnico-amministrativa volta ad effettuare una valutazione preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un progetto, determinando se lo stesso richieda, in relazione alle possibili ripercussioni sull'ambiente, lo svolgimento successivo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Delimitazione del campo d'indagine[modifica | modifica wikitesto]

La procedura di delimitazione del campo d'indagine (o scoping) è una procedura tecnico-amministrativa volta a valutare la proposta dei contenuti del successivo studio di impatto ambientale (SIA) al fine di indirizzare il proponente di un'opera alla completa e sufficiente analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto.
Normalmente si parte da una proposta di indice dello studio di impatto ambientale con una descrizione sommaria dell'opera da realizzare e del territorio in cui si inserisce, descrivendo quindi le tipologie di analisi e i modelli di studio che verranno condotte per determinare i possibili impatti. L'amministrazione esaminatrice approva la proposta di studio di impatto ambientale indicando eventuali ulteriori elementi di approfondimento rispetto a quelli proposti. In ogni caso, l'attivazione di una delimitazione del campo d'indagine non preclude, in fase di procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la richiesta di eventuali integrazioni o approfondimenti anche di tipo analitico.

Valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni

Lo studio di impatto ambientale è lo strumento centrale della valutazione di impatto ambientale che fornisce gli elementi tecnici sugli impatti ambientali dell'opera pertinenti a valutare la sua compatibilità con il contesto ambientale. Secondo quanto previsto dalla normativa lo studio di impatto ambientale si articola in tre "quadri":
  • quadro di riferimento programmatico
  • quadro di riferimento progettuale
  • quadro di riferimento ambientale.
Dovrebbe contenere tra l'altro un quadro delle condizioni del contesto (ad esempio: relazione naturalistica), un confronto degli impatti ambientali prodotti da varie alternative progettuali, la descrizione delle misure previste per mitigare e per monitorare gli impatti ambientali. I contenuti dello studio di impatto ambientale in genere comprendono indicatori ambientalicarte tematichemappe con inserimento del progetto e delle opere ausiliarie, schizzi, foto e restituzioni grafiche del sito ante e post l'intervento stesso.
Lo studio di impatto ambientale normalmente si avvale di diverse tecniche per organizzare le informazioni e gerarchizzare l'esposizione, facendo uso di metodiche di rappresentazione come liste, tabelle, diagrammi, ecc. Per la redazione dei punti più specialistici dello studio e per valutarne i contenuti vengono normalmente consultati da esperti. Le consultazioni del pubblico integrano il giudizio degli esperti per valutare in modo partecipato la compatibilità del progetto in esame. L'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale, per garantire la partecipazione dei cittadini, può anche richiedere che sia fatta un'inchiesta pubblica, soprattutto per progetti di una certa complessità.

Decisione e informazione sulla decisione

Le decisioni di valutazione di impatto ambientale si basano soprattutto sui contenuti dello studio di impatto ambientale e delle osservazioni pervenute. Qualora lo studio di impatto ambientale risulti inadeguato si richiedono integrazioni. Entro i termini predefiniti dalla normativa l'autorità competente si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto presentato. L'eventuale pronuncia favorevole contiene tra l'altro le prescrizioni necessarie per la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente. Le decisioni sulla compatibilità ambientale e le informazioni relative al progetto devono essere diffuse e pubblicate, a cura del proponente, su quotidiani, bollettini e organi ufficiali delle amministrazioni.

Monitoraggio ambientale

Obiettivi del monitoraggio ambientale sono valutare l'accuratezza delle stime preliminari e assicurarsi che non si verifichino impatti imprevisti. In sostanza il monitoraggio serve per tenere sotto controllo la situazione durante le varie fasi di vita degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale dopo la loro approvazione. Possono essere previste misure di monitoraggio finalizzate alla verifica dei parametri di progetto e degli impatti nel tempo e nello spazio, delle azioni realizzate.

Normativa italiana

Le norme che disciplinano la procedura valutazione di impatto ambientale in Italia sono:
  • Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985
  • D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.
  • D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
  • L. 22 febbraio 1994, n. 146
  • Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996
  • Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1996
  • L. 15 marzo 1997, n. 59
  • D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
  • D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348
  • Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003
  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente)
  • D.P.C.M. 7 marzo 2007
  • D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
  • D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
  • D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, decreto di attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Decreto Legislativo 152/2006 - art. 5, lettera b)

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Antonio Sardone, Valutazione di Impatto Ambientale in U.S.A.- Regulations N.E.P.A.- I due testi principali della Normativa, Milano, CLUP, 1988.
  • AA.VV., La valutazione di impatto ambientale, Gangemi Editore, Roma 1989.
  • Cagnoli P., "VAS - Valutazione Ambientale Strategica. Fondamenti teorici e tecniche operative", Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2010.
  • Daclon C.M., La VIA in Italia e In Europa, Maggioli, Rimini 1996.
  • Gisotti G., Bruschi G., Valutare l'ambiente, Guida agli studi di impatto ambientale, Nuova Italia Scientifica, Roma 1990.
  • Bettini V. et al., Ecologia dell'impatto ambientale, UTET, Milano 2000.
  • A. Milone, C. Bilanzone, La valutazione di impatto ambientale. Disciplina attuale e prospettive, Piacenza, 2003.
  • Malcevschi S., Belvisi M., Chitotti O., Garbelli P., "Impatto ambientale e valutazione strategica. VAS e VIA per il governo del territorio e dell'ambiente", Il Sole 24ore, Milano, 2008.

martedì 22 maggio 2018

dal 1° luglio sarà vietato per l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti la Retribuzione in contanti

Retribuzione in contanti, da 1° luglio sarà vietato per l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti
 Redazione  21 maggio 2018  0 Comments


In base alle disposizioni dell’art. 1, commi 910-914, della L. n. 205 del 2017, a partire dal prossimo 1° luglio sarà proibito pagare la retribuzione in contanti direttamente ai lavoratori, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, fatti salvi i compensi per lavori occasionali  (v. anche la circolare n. 2 del 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
I datori di lavoro o i committenti, pertanto, dovranno versare ai lavoratori la retribuzione o gli eventuali anticipi esclusivamente attraverso tali sistemi:
  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • emissione di un assegno (consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni)
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Tuttavia la retribuzione può essere percepita in contanti soltanto nel caso in cui il pagamento avvenga presso lo sportello bancario o postale ove il datore di lavoro abbia aperto il conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Il divieto di pagare in contanti la retribuzione, naturalmente, prescinde dal suo ammontare poiché la finalità di tale normativa è proprio quella di reprimere comportamenti elusivi delle norme a tutela del lavoro. Poiché la norma in questione fa esplicito riferimento alla retribuzione, in prima battuta sembrerebbero esclusi da tale obbligo i tirocini, le borse di studio e i rapporti autonomi di natura occasionale. Sicuramente interverrà sul punto, nel prosieguo, qualche chiarimento ministeriale anche relativamente alla possibilità di continuare a versare in contanti eventuali anticipi di cassa per sostenere, ad esempio, le spese relative all’attività lavorativa (prassi di solito utilizzata dalle piccole aziende). Tuttavia appare corretto presumere che tali anticipi in contanti restino consentiti  proprio perché non costituiscono parte di retribuzione ed essendo supportati da idonea documentazione.
In vigore resta anche il divieto di effettuare trasferimenti in contanti per importi pari o superiori ai 3mila euro.
Il divieto di retribuzione in contanti, quindi, riguarderà sia i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (indipendentemente dalla durata o modalità di svolgimento della prestazione) che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e qualsiasi forma di contratto di lavoro stipulati tra  le cooperative e i soci.
Sono invece esclusi da tale obbligo i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e quelli con i domestici.
Il datore di lavoro che viola tali obblighi incorrerà in una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro, che si andrà ad aggiungere ad eventuali altre condotte penalmente rilevanti.
La norma di cui sopra, infine, stabilisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
IN SINTESI
METODI DI PAGAMENTO CONSENTITI: 
  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • emissione di un assegno (consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni)
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
RAPPORTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE:
  • rapporti di lavoro instaurati con le Pa (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001): e cioè amministrazioni dello Stato (compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative), aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio e così via;
  • ai rapporti di lavoro domestico che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici
SANZIONI AL DATORE DI LAVORO IN CASO DI VIOLAZIONE:
Al datore di lavoro o committente che dal prossimo 1° luglio violerà il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5mila euro;
Sarà l’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso la collaborazione con il sistema bancario o postale, ad effettuare accertamenti rapidi ed efficaci a scovare i trasgressori.
SITUAZIONI ESCLUSE DAL DIVIETO:
Nell’attesa di un chiarimento del Ministero, tale divieto di pagamento in contanti parrebbe non  coinvolgere:
  • gli anticipi per fondo spese (poiché non rientrano nella nozione di retribuzione);
  • le borse di studio;
  • i tirocini;
  • i rapporti autonomi di natura occasionale
FIRMA DELLA BUSTA PAGA:
La norma precisa, infine, che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.