venerdì 10 settembre 2021

Immagini per dire una sola verità

G.Ruocco - Fanciulla al mare



 


 

George Orwell

 


Green pass, tutte le novità del nuovo decreto: cosa cambia

 

Green pass, tutte le novità del nuovo decreto: cosa cambia

Il Consiglio dei ministri riunito giovedì 9 settembre ha dato il via libera all'estensione del passaporto Covid per tre categorie di lavoratori. Ma non solo: tutte le novità

Obbligo del green pass, arriva l’estensione. Il Consiglio dei ministri riunito giovedì 9 settembre ha dato il via libera all’estensione del passaporto Covid per tre categorie di lavoratori, ma secondo diverse indiscrezioni il premier Mario Draghi è intenzionato a allargare ancora l’obbligo della Certificazione verde (qui tutto su come averlo e dove serve).

Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta spinge infatti per estendere l’obbligo anche a tutti i dipendenti pubblici. Probabile che questa del premier Draghi sia stata una mossa astuta soprattutto per prendere tempo e allentare anche il pressing di Salvini.

Da notare che la Lega ha votato a favore del provvedimento dopo aver ottenuto dal governo il voto favorevole ai suoi ordini del giorno e la garanzia che i temi caldi per il Carroccio, dalla validità dei tamponi salivari per il green pass alla loro gratuità, ma anche altre questioni come il rinvio delle cartelle esattoriali, siano inseriti in futuri provvedimenti.

Già la prossima settimana o al massimo tra due il governo potrebbe varare comunque un nuovo decreto che mira ad ampliare ulteriormente le attività per le quali sarà necessario essere in possesso del pass dall’inizio di ottobre quando, secondo i piani del Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, sarà vaccinato l’80% della popolazione sopra i 12 anni.

Prosegue intanto il confronto tra Confindustria e sindacati per l’obbligo di green pass nelle aziende private.

Green pass obbligatorio, le novità

Le tre categorie a cui viene esteso da subito l’obbligo del green pass sono:

  • personale esterno delle scuole
  • università
  • Rsa.

Ma vediamo cosa si legge nella bozza del nuovo dl già ribattezzato “decreto green pass”.

Green pass obbligatorio a scuola

Dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire il green pass.

Ciò significa che devono avere il passaporto Covid anche:

  • dipendenti delle ditte di pulizia
  • addetti alle mense
  • addetti ai lavori di manutenzione
  • chiunque eventualmente tenga corsi o incontri a scuola
  • genitori che dovessero entrare a scuola per qualunque motivo (prendere i figli o inserimento all’asilo).

Restano esclusi:

  • bambini, alunni e studenti
  • tutti i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori
  • soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

I dirigenti scolastici e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Le stesse regole valgono anche per il personale scolastico dei:

  • servizi educativi per l’infanzia
  • corsi serali
  • centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.p.i.a.)
  • sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.)
  • sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

Per chi non si dovesse adeguare alle nuove disposizioni in materia di certificato verde a scuola, scattano multe da 400 a 1.000 euro per il personale, anche esterno, che verrà trovato sprovvisto di green pass, e per i dirigenti responsabili dei controlli.

La mancanza di green pass è considerata assenza ingiustificata dal lavoro e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Green pass obbligatorio in università

Anche qui dal 10 ottobre fino al 31 dicembre 2021, chiunque accede alle strutture appartenenti alle università e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire il green pass.

Anche in questo caso per chi non si dovesse adeguare alle nuove disposizioni scattano multe da 400 a 1.000 euro per il personale, anche esterno, e stop alla retribuzione dopo 5 giorni.

Vaccino obbligatorio nelle Rsa

Per lavorare in una Rsa, e per svolgere a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di ricovero per anziani, come anche il personale esterno, non basterà invece avere il green pass, ma sarà assolutamente necessario il vaccino. Quindi per queste categorie di lavoratori, come già per medici e infermieri, d’ora in poi vige l’obbligo vaccinale.

Chi non vorrà adeguarsi verrà sospeso dal lavoro e non percepirà alcuna retribuzione.

Dall’obbligo sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per tutti gli altri che vorranno sottrarsi alla vaccinazione si introduce dunque la sospensione della prestazione lavorativa, il che comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Anche qui sanzioni da 400 a 1.000 euro per chi non rispettasse l’obbligo vaccinale, e multe anche ai datori di lavoro responsabili di dover vigilare attuando i controlli.

Green pass, cambia la durata di validità

Nel decreto trovano spazio anche altre novità: l’estensione della durata del green pass, la cui validità passa da 9 a 12 mesi, sia per chi ha fatto il ciclo vaccinale completo sia per chi ha fatto soltanto la prima dose avendo contratto il Covid nei mesi scorsi.

Resta invece di 6 mesi la durata del certificato per i guariti dal Covid che non si sono immunizzati.

OK ai test salivari

Via libera anche ai test salivari, che potranno ora essere utilizzati anche per ottenere il green pass.

Viene poi prorogata di 2 mesi la validità del provvedimento del governo che fissa prezzi calmierati per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate (15 euro, anziché 22, per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni, qui l’elenco delle farmacie convenzionate in tutta Italia).

Tampone obbligatorio nei pronto soccorso

Tra gli emendamenti approvati si prevede anche l’obbligo di tampone negativo, rapido o molecolare, oltre al green pass, per entrare nei pronto soccorso, salvo casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

martedì 7 settembre 2021

 

Bonus facciate esteso e cumulabile, le ultime novità

Le linee guida aggiornate per la detrazione del 90% riservata a interventi su strutture opache verticali delle facciate esterne

Il bonus facciate è stato esteso a tutto il 2021 per gli interventi di recupero o restauro dell’involucro esterno. Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di Bilancio del 2020 e finalizzata alla riqualificazione dell’involucro esterno degli edifici, incentivando gli interventi attraverso un recupero del 90% sui costi sostenuti per gli interventi effettuati nel 2020 e 2021.

Per accedere ai benefici è necessario realizzare interventi di recupero o restauro sulle facciate esterne di un edificio esistente, appartenente a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali ovvero destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale di un’impresa. Condizione indispensabile è che l’immobile si trovi in zona A e B (DM n.1444/68) o in zone assimilabili in base alle norme regionali ed ai regolamenti comunali.

Enea e Agenzia delle Entrate hanno recentemente rilasciato dei vademecum con le novità, con la guida completa agli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne.

Bonus facciate, chi ne ha diritto

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non, anche se titolari del titolo d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Sono ammesse alle agevolazioni:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

I beneficiari per usufruire della detrazioni, devono o possedere l’immobile in qualità di proprietario o detenere un titolo idoneo regolarmente registrato che ne attesti l’usufrutto (comodato d’uso, locazione anche finanziaria).

Bonus facciate, i lavori ammessi

Sono agevolabili tutti i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi sui balconi, ornamenti e fregi.

Idonei anche gli interventi sulle strutture verticali opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che coinvolgano oltre il 10% dell’intonaco della superficie complessiva disperdente dell’edificio. Anche gronde, pluviali parapetti e cornici possono beneficiare della detrazioni, inglobando nelle spese tutti i lavori correlati necessari per eseguire i lavori: i ponteggi, lo smaltimento dei rifiuti da cantiere, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Solo le facciate esterne visibili dalla strada o da suolo pubblico potranno accedere al bonus. Nessun incentivo dunque per le facciate interne.

Bonus facciate, come usarlo

I contribuenti che vogliono usufruire del bonus facciate possono scegliere fra diverse alternative:

  • utilizzo diretto della detrazione fiscale, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  • cessione del credito, disposta in favore di
    – fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
    – altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
    – istituti di credito e intermediari finanziari.
  • sconto in fattura, ossia di contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.

 

 

Bonus facciate esteso e cumulabile, le ultime novità

Le linee guida aggiornate per la detrazione del 90% riservata a interventi su strutture opache verticali delle facciate esterne

Il bonus facciate è stato esteso a tutto il 2021 per gli interventi di recupero o restauro dell’involucro esterno. Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di Bilancio del 2020 e finalizzata alla riqualificazione dell’involucro esterno degli edifici, incentivando gli interventi attraverso un recupero del 90% sui costi sostenuti per gli interventi effettuati nel 2020 e 2021.

Per accedere ai benefici è necessario realizzare interventi di recupero o restauro sulle facciate esterne di un edificio esistente, appartenente a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali ovvero destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale di un’impresa. Condizione indispensabile è che l’immobile si trovi in zona A e B (DM n.1444/68) o in zone assimilabili in base alle norme regionali ed ai regolamenti comunali.

Enea e Agenzia delle Entrate hanno recentemente rilasciato dei vademecum con le novità, con la guida completa agli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne.

Bonus facciate, chi ne ha diritto

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non, anche se titolari del titolo d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Sono ammesse alle agevolazioni:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

I beneficiari per usufruire della detrazioni, devono o possedere l’immobile in qualità di proprietario o detenere un titolo idoneo regolarmente registrato che ne attesti l’usufrutto (comodato d’uso, locazione anche finanziaria).

Bonus facciate, i lavori ammessi

Sono agevolabili tutti i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi sui balconi, ornamenti e fregi.

Idonei anche gli interventi sulle strutture verticali opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che coinvolgano oltre il 10% dell’intonaco della superficie complessiva disperdente dell’edificio. Anche gronde, pluviali parapetti e cornici possono beneficiare della detrazioni, inglobando nelle spese tutti i lavori correlati necessari per eseguire i lavori: i ponteggi, lo smaltimento dei rifiuti da cantiere, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Solo le facciate esterne visibili dalla strada o da suolo pubblico potranno accedere al bonus. Nessun incentivo dunque per le facciate interne.

Bonus facciate, come usarlo

I contribuenti che vogliono usufruire del bonus facciate possono scegliere fra diverse alternative:

  • utilizzo diretto della detrazione fiscale, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  • cessione del credito, disposta in favore di
    – fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
    – altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
    – istituti di credito e intermediari finanziari.
  • sconto in fattura, ossia di contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.

 

lunedì 6 settembre 2021

 

Torna la zona gialla: la prima Regione da lunedì 30 agosto. 2 Comuni in arancione

Per la Sicilia, che la scorsa settimana a sorpresa era riuscita a evitarla, da lunedì 30 agosto scatterà la zona gialla

Questa volta non c’è scampo. Per la Sicilia, che la scorsa settimana a sorpresa era riuscita a evitarla, da lunedì 30 agosto scatterà la zona gialla. È ormai praticamente certo, perché la fotografia del Covid scattata nell’isola non lascia più nulla all’immaginazione (qui trovate tutte le nuove regole in vigore in zona gialla).

Quando scatta la zona gialla

Si resta in zona bianca se:

  • l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive,
  • qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
    – il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%; oppure
    – il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%;

Si passa da zona bianca a gialla invece quando:

  • l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100mila abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid sia superiore al 10%
  • qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100mila abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
    – il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%; oppure
    – il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%;

Zona gialla in Sicilia da lunedì 30 agosto

Mentre si discute di estendere l’obbligo di green pass e di allungarne la durata, 1.491 contagi da Coronavirus solo ieri, martedì 24 agosto, in Sicilia, con ben 102 ricoveri totali in terapia intensiva: 78 di questi sono non vaccinati.

Secondo Agenas, la Sicilia è ora all’11% di occupazione dei posti in terapia intensiva, con un rialzo di 2 punti. Il limite del 10% che consente di restare in zona bianca, dunque, ora è stato superato. Ed è oltre soglia anche per quanto riguarda i ricoveri in area medica, stabile al 19%, dunque fissa su 4 punti percentuali in più rispetto al tetto del 15%.

A un passo dal giallo, ma quasi certamente si salveranno ancora, ci sono anche Sardegna e Calabria. La Sardegna ha superato il parametro delle terapie intensive occupate (11,2%) ed è salita anche al 14% la percentuale di ricoveri negli altri reparti. La Calabria è al 6% per quanto riguarda le terapie intensive e al 15,2% per le ospedalizzazioni in area medica.

La strategia anti-Covid di Musumeci

In Sicilia intanto dalla sua pagina Facebook il presidente della Regione Nello Musumeci ha lanciato anche un appello: “Vaccinatevi”. Nessun paradosso infatti sui vaccini che verrebbero “bucati” dalla variante Delta (ne abbiamo parlato approfonditamente qui).

“Più delle parole, forse, possono i numeri. E allora eccoli quelli di oggi (ieri, ndr), giorno in cui registriamo altri 14 ingressi in terapia intensiva, che fanno salire a 102 le persone attualmente ricoverate” spiega il governatore della Regione. Sono donne e uomini che il Covid ha attaccato duramente e che rischiano, “è duro dirlo ma è la drammatica verità”, la vita. Ben 78 di loro non sono vaccinati. In degenza ordinaria il trend non cambia. “Dei 729 attuali degenti, 552 non hanno fatto neppure una dose di siero”, scrive Musumeci.

La Sicilia, da mesi particolarmente restia alle vaccinazioni, le ha provate tutte. “Appelli, iniziative speciali, open day, testimonianze di esperti, di chi di Covid è malato o di chi è guarito” spiega ancora il presidente.

“Tutte le strade abbiamo percorso in questi mesi per far sì che i siciliani si vaccinassero. Rinnovo l’appello a tutti e mi attendo molto dalla esecuzione della ordinanza che è diventata operativa. Noi continueremo a fare di tutto, ma anche i cittadini facciano la loro parte. La maggioranza dei siciliani lo ha dimostrato ed è tempo che ciascuno prenda coscienza del dovere civico di proteggersi”.

Cosa prevede l’ordinanza in Sicilia dal 24 agosto al 2 settembre

Intanto è entrata in vigore l’ordinanza con cui Musumeci cerca di mettere un freno ai contagi. I Comuni di Barrafranca e Niscemi, dal 24 agosto 2021 fino al 2 settembre 2021 compreso, diventano zona arancione, secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

Nei Comuni indicati nell’allegato “A”, oltre alle disposizioni per il contenimento del contagio, si applicano dal 24 agosto 2021 fino al 6 settembre 2021 compreso, misure speciali.

I Comuni ricompresi nell’allegato “A” sono:

  • Licata
  • Porto Empedocle
  • Racalmuto
  • Ravanusa
  • Butera
  • Gela
  • Mazzarino
  • Niscemi
  • Riesi
  • Aci Castello
  • Castel di Iudica
  • Fiumefreddo di Sicilia
  • Grammichele
  • Gravina di Catania
  • Mascalucia
  • Mazzarone
  • Motta Sant’Anastasia
  • Palagonia
  • Ramacca
  • San Cono
  • San Michele di Ganzaria
  • San Pietro Clarenza
  • Valverde
  • Viagrande
  • Barrafranca
  • Piazza Armerina
  • Pace del Mela
  • Rodi Milici
  • San Filippo del Mela
  • Santa Lucia del Mela
  • Villafranca Tirrena
  • Cinisi
  • Terrasini
  • Acate
  • Chiaramonte Gulfi
  • Comiso
  • Ispica
  • Vittoria
  • Augusta
  • Avola
  • Carlentini
  • Francofonte
  • Lentini
  • Noto
  • Pachino
  • Priolo Gargallo
  • Rosolini
  • Solarino
  • Campobello di Mazara
  • Castellammare del Golfo
  • Castelvetrano
  • Custonaci
  • Pantelleria.

Ecco le regole dei Comuni dell’allegato “A”:

  • uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all’aperto dove sono presenti più soggetti, come strade e piazze, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 12 anni, dei soggetti affetti da patologie che ne rendono incompatibile l’utilizzo e di coloro che, nel rispetto delle misure di prevenzione, effettuano attività sportiva all’aperto
  • divieto di assembramento nelle aree pubbliche
  • per le attività di banchetto e per gli eventi privati restano ferme le disposizioni vigenti con obbligo di tampone rinofaringeo per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento. Per le attività di banchetto e per gli eventi privati l’obbligo di tampone rinofaringeo, per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento, è previsto, nello spirito della ordinanza che tende a favorire l’immunizzazione della popolazione, solamente per coloro che non sono vaccinati contro il Covid
  • si pone il raggiungimento del target del 70% dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale. Alla scadenza dell’efficacia dell’ordinanza, nel caso di mancata progressione del target previsto dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale e di concomitante diffusione del contagio superiore al parametro di 250 casi per 100mila abitanti, vengono, con successiva ordinanza, disposte ulteriori misure di contenimento.