DVR obbligatorio dal 1 Luglio
per tutti le attività lavorative indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Dal 1 Luglio 2012 tutte le aziende, indipendentemente dal numero
di lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10
unità), dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta
valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
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Domande frequenti in materia
di sicurezza ed aggiornamento DVR
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La scadenza del 30 Giugno 2012
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L’articolo 29 del D.Lgs.
81/2008 stabilisce che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto
Interministeriale del Lavoro e comunque non oltre il 30 Giugno 2012, i datori
di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono anche autocertificare di
aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente essere in
possesso del relativo documento.
Dal momento che la commissione consultiva permanente non ha ancora emanato linee guida relative alla valutazione dei rischi, la data del 30 Giugno 2012 rappresenta l’ultimo giorno di validità dell’autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti. Dal 1 Luglio |
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Che cosa è il DVR - Documento
di Valutazione dei Rischi
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Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:
Una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per
la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate
e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
Il programma delle misure ritenute opportune al fine di
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.
L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure
da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze certificate e poteri.
L’indicazione del nominativo del responsabile designato del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione dei rischi.
L’individuazione esatta delle specifiche
mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi
specifici che richiedo una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.
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Le sanzioni previste per il mancato
adeguamento
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In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:
Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto
da
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle
misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle
misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è
prevista una ammenda da €
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla
relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni
che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è
prevista una ammenda da €
La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione. |
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Chi controlla gli adempimenti
previsti dalla legge?
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Principalmente gli ispettori delle ASL ma
anche l’ISPESL, l’ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro
così come ispettori dell’Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di
Finanza.
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Quanto è concreta la
possibilità di un controllo?
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I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio
italiano in quanto il tema della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità
ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto
elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo
indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di
verifica a tappeto.
A seguito invece di una denuncia di infortunio all’INAIL da
parte del datore di lavoro oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il
controllo scatta automaticamente.
La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla
normativa in materia di sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata
anche in seguito a segnalazioni anonime.
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Chi è sottoposto agli
obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08?
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Tutte le aziende, anche ditte individuali e
liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo
lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i
soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i
coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di
apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.
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Chi deve e può rivestire il compito di RSPP
in azienda?
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Generalmente è un compito che viene fatto dal titolare
dell’azienda (o se società dall’amministratore) a patto che quest’ultimo
abbia almeno il diploma di scuola superiore, tre anni certificati di
esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo e consegua il relativo
attestato dopo aver seguito e superato con esito positivo lo specifico corso
di formazione.
Nel caso in cui si abbiano alle proprie dipendenze meno di 5
lavoratori, il titolare/amministratore può ricoprire sia il ruolo di RSPP,
sia quello di Responsabile Antincendio che quello di Primo Soccorso
(naturalmente conseguendo tramite la relativa formazione le qualifiche per
ciascun incarico). Dai 5 (compresi) dipendenti in poi, sarà necessario
delegare queste due funzioni ad un addetto.
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Chi deve rivestire il ruolo di RLS?
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Sempre un lavoratore, mai il RSPP. Con il
correttivo del Testo Unico, inoltre, se il nominativo del RSL non cambia a
fine anno, non è più necessario ripetere il verbale di nomina e la
conseguente comunicazione all’INAIL.
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La comunicazione all'INAIL
del nominativo del RLS
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Con circolare 25 agosto 2009, n. 43 dell’INAIL sono state
impartite le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.
I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i
nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova
nomina o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
La comunicazione va effettuata elettronicamente, tramite il sito
stesso dell’INAIL, secondo le modalità specificate all’interno della sopra
citata. Per eseguire tale operazione l’azienda dovrà assicurarsi di disporre
dei propri codici univoci di accesso (Codice Utente / PIN1 / PIN2) al portale
Web dell’INAIL. In caso di indisponibilità di codesti codici, sarà necessario
eseguire una registrazione sul sito o contattare la sede INAIL di competenza.
L’apposita sezione del sito “Dichiarazione RSL” può essere anche
utilizzata eventualmente dal consulente del lavoro o commercialista che segue
l’azienda a patto che gli vengano comunicati i codici di accesso di cui
sopra.
I dati da comunicare all’INPS relativi al RLS sono : Cognome,
Nome, Codice Fiscale e Data di inizio incarico.
I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale.
Nel caso di omessa o incompleta
comunicazione all’INAIL del RLS, il D.Lgs. 81/08 prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria da €
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Quale è la validità del DVR? Ogni quanto
deve essere rifatto?
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Il legislatore non ha inteso legare al tempo l’obbligo di
revisione ed aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi ma ha
stabilito che la redazione del documento (conseguente naturalmente ad una
nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del
processo produttivo, dell’organizzazione generale del lavoro interno e in
caso di infortuni gravi.
Pertanto il documento andrà rielaborato nel
caso in cui l’azienda modifichi la propria attività o ne aggiunga una alle
precedenti oppure vi sia l’introduzione di nuovi dipendenti in aggiunta
all’organico precedente o anche solo in sostituzione di qualcuno.
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Il DVR deve avere una
"data certa"?
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Si. Essa può essere acquisita tramite una
Marca Temporale Elettronica (esempio : servizio Infocamere della Camera di
Commercio) oppure tramite il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC)
oppure presso gli uffici di Poste Italiane
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Cosa devo fare una volta
completato il DVR?
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Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va
costantemente monitorato al fine di verificare se è effettivamente coerente con
le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda,
successivamente alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività
oppure vi siano modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche
un cambiamento delle condizioni di uno dei lavoratori (esempio : una
dipendente entra in gravidanza) sarà necessario effettuare una nuova
valutazione dei rischi che tenga conto delle nuove circostanze ed aggiornare
materialmente il documento DVR e certificare l’avvenuto processo tramite l’acquisizione
di una nuova data certa.
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