PREVENZIONE
INCENDI
PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CON SUPERFICIE SUPERIORE
AI 400 MQ.”.
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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12
agosto 2010 il decreto del Ministero dell’Interno 27 luglio 2010 concernente
“Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con
superficie superiore ai 400 mq.”.
La finalità della norma è quella di proteggere l’incolumità delle persone e
la tutela dei beni contro i rischi d’incendio in modo da:
Il campo di applicazione del provvedimento, che entrerà in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione in G.U. e quindi il
prossimo 11 settembre, è riferito alla progettazione costruzione ed esercizio
delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, compresi i centri
commerciali, con una superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi,
oltre che degli spazi comuni coperti, superiore a
Nel decreto viene altresì precisato che non sussiste l’obbligo
di adeguamento alle prescrizioni contenute nella nota tecnica allegata per
quelle attività commerciali già esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto purché si sia in presenza delle condizioni di seguito elencate:
Le disposizioni della regola tecnica si applicano comunque a
quelle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e
che siano oggetto di interventi di ristrutturazione che comportino la
modifica o la sostituzione di impianti o attrezzature di protezione attiva
antincendio o la modifica anche parziale del sistema delle vie d’uscita o
aumenti di volume. In tali casi le nuove prescrizioni tecniche si applicano
limitatamente alle parti o agli impianti oggetto degli interventi di
modifica.
I progetti per l’acquisizione del parere di conformità da
parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e che siano stati
presentati antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento
tecnico per l’apertura di nuove attività commerciali verranno esaminati con
riferimento alle norme di prevenzione incendi già preesistenti.
Per i centri commerciali nei quali coesistono più esercizi
commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche quelle
parti comuni che sono poste a servizio dei medesimi esercizi commerciali.
Si segnalano, di seguito, alcuni degli aspetti principali
contenuti nella nota tecnica allegata al decreto.
Ubicazione
Le
attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di
sicurezza stabilite dalle norme vigenti anche per quelle attività che
comportino rischi di esplosione o incendio. Possono essere ubicate in edifici
di tipo isolato (ossia esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad
attività pertinenti funzionalmente collegate) o in edifici di tipo misto
(edifici non isolati con vie di esodo indipendenti).
Le aree destinate al pubblico non possono essere ubicate oltre il primo piano
interrato, fino alla quota di –7,5 metri rispetto al piano di riferimento
(inteso come il piano ove avviene l’esodo degli occupanti all’esterno
dell’edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica
o privata di accesso).
Tali aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all’esterno
direttamente o tramite luoghi sicuri e devono essere protette mediante
impiego di spegnimento automatico ad acqua.
Comunicazioni e separazioni
Le
attività commerciali non devono comunicare con attività ad esse non
pertinenti; per quelle ubicate nell’ambito degli scali aeroportuali e delle
stazioni ferroviarie e marittime è ammessa la comunicazione con le parti
aperte al pubblico.
Le suddette attività possono comunicare con attività ad esse pertinenti non
soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Accostamento dei mezzi di soccorso
Per
consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei VV.FF. gli accessi all’area
devono avere una larghezza di 3,5, metri, un’altezza libera di
Tali requisiti non sono richiesti per le attività fino a 1000 mq. e di
altezza non superiore a
L’utilizzo degli spazi esterni, pertinenti all’attività, ai fini del
parcheggio degli autoveicoli, non deve pregiudicare l’accesso e le manovre
dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del
pubblico.
Scale
Tutte
le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue e le rampe delle stesse devono
essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici.
Sono
ammesse rampe non rettilinee, a condizione comunque che vi siano pianerottoli
di riposo ogni quindici gradini.
Le scale di larghezza superiore a tre metri devono essere corredate di
corrimano centrale e qualora le stesse sino aperte da uno a da tutti e due i
lati devono avere ringhiere o balaustre con altezza non inferiore ad
Apertura delle porte
Le
porte installate lungo le vie di esodo, ad uno o due battenti, devono aprirsi
nel verso dell’esodo a semplice spinta, mediante l’azionamento di dispositivi
antipanico a barra orizzontale.
Viene consentito l’utilizzo delle porte d’ingresso scorrevoli, a condizione
che le stesse possano consentire anche l’apertura a spinta verso l’esterno e
restare aperte in assenza di funzionamento elettrico.
Numero di uscite
Le
uscite da ciascun piano o compartimento frequentato dal pubblico non devono
essere inferiori a due ed essere posizionate in punti contrapposti.
In corrispondenza delle barriere casse dovranno essere previsti passaggi per
l’esodo che devono avere una larghezza di almeno
- batteria da
- batteria da
- batteria con più di 10 casse: devono essere presenti almeno
due passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi ogni 10 casse.
Spazi per depositi
I
depositi di liquidi infiammabili e combustibili (nelle proprie confezioni
originali) devono essere posizionati in locali appositi rispondenti alle
specifiche norme di prevenzione incendi. La vendita al pubblico di
combustibili e prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico
(insetticidi, prodotti spray, cosmetici, alcooli in concentrazione superiore
al 69%, oli lubrificanti) è consentita purché i prodotti vengano esposti al
pubblico nei relativi contenitori originali sigillati e vengano fornite al
personale addetto istruzioni al fine di evitare predite di prodotti ed un
intervento tempestivo in caso di spargimenti accidentali.
Viene consentito di destinare a deposito o a ricevimento di merci varie
appositi spazi, nell’ambito dell’area di vendita o in adiacenza alla stessa.
Tali spazi non possono avere una superficie superiore a 200 mq. e comunque
non possono eccedere il 20% della superficie di vendita stessa.
Se i locali destinati a deposito o ricevimento delle merci superano le
dimensioni sopra indicate dovranno essere compartimentali dalle aree di
vendita con elementi di costruzione aventi resistenza al fuoco congrua al
carico di incendio specifico.
Estintori
Le
apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere
realizzati e installati a regola d’arte conformemente alla norme vigenti di
buona tecnica.
Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori
portatili e omologati, distribuiti in maniera uniforme nell’area sottoposta a
protezione e in prossimità delle uscite. Devono comunque essere posizionati
in un posto facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una
persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a trenta metri.
Deve essere installato almeno un estintore ogni
Viene stabilita l’installazione di apposite reti di naspi e idranti con
criteri di numero e di dimensionamento secondo la norma UNI 10779.
Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Nelle
attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso
di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato,
collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti in grado di
rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L’allarme deve
determinare una segnalazione ottica e acustica di principio di incendio
presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
L’impianto di segnalazione deve consentire l’attivazione automatica della
chiusura di eventuali porte o serrande tagliafuoco riferite al compartimento
da cui proviene la segnalazione, l’attivazione del sistema di controllo dei
fumi e l’eventuale trasmissione a distanza in posti predeterminati per
l’attivazione di un piano operativo di emergenza.
Segnaletica di sicurezza
L’
installazione della segnaletica di sicurezza antincendio dovrà indicare :
- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo;
- il posizionamento di mezzi fissi e portatili di estinzione
degli incendi;
- il divieto di fumare e l’uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare ascensori in caso d’incendio ad
eccezione degli ascensori antincendio, se presenti;
- i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.
Le uscite di sicurezza e i percorsi d’esodo dovranno essere
sempre indicati da segnaletica luminosa mantenuta sempre accesa durante
l’esercizio dell’attività, che dovrà essere alimentata sia dalla rete normale
che dalla alimentazione di sicurezza.
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