DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57
Disposizioni
urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2012
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione
della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro
nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista
dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilita'
ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo
9 aprile 2008, n.81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista
dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto;
Ritenuta,
altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di scongiurare
il rischio di una sospensione delle attivita' operative nei
settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilita'
di applicare le disposizioni tecniche previste dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli attuali
standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;
Ritenuta,
infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare,
nelle more della definizione delle procedure standardizzate di
effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma
5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno
2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei
rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare
il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione
dell'11 maggio 2012;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia
e dell'economia e delle finanze;
Emana il
seguente decreto-legge:
Art.
1
1.
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.
81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono
sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui
al comma 2,";
b) le
parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.
2.
Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione
dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
all'articolo 29, comma 5,
secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
Art.
2
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 12 maggio 2012
NAPOLITANO
>Monti,
Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia e delle
finanze
Passera,
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Fornero,
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Severino,
Ministro della giustizia
Visto,
il Guardasigilli: Severino
Nessun commento:
Posta un commento