mercoledì 31 agosto 2016

Manutenzione degli impianti elettrici: obblighi e indicazioni normative


  


Manutenzione degli impianti elettrici: obblighi e indicazioni normative


Informazioni sulla manutenzione e sulla periodicità delle verifiche per gli impianti elettrici. Le disposizioni legislative e normative sulla manutenzione, il registro dei controlli manutentivi e gli obblighi di verifica sugli impianti elettrici.

Rimini, 5 Mag – Il Decreto legislativo 81/2008 dall’articolo 80 all’articolo 87 del Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche) del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), riporta diverse indicazioni per la manutenzione degli impianti elettrici. Ad esempio si indica che il datore di lavoro:
- prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i  rischi di natura elettrica;
- a seguito della valutazione del rischio elettrico adotta la misure tecniche ed organizzative necessarie a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1 dell’articolo 80;
- prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 dell’articolo 80 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Ci soffermiamo oggi sulla manutenzione degli impianti elettrici con riferimento ad un intervento che si è tenuto al seminario tecnico informativo “ Concetti e principi generali di sicurezza sui lavori elettrici: aggiornamenti previsti dalla norma CEI 11-27 quarta edizione (2014)”, seminario organizzato il 31 marzo 2015 a Rimini da Assoservizi e Unindustria Rimini, in collaborazione con Elettroprogetti.
 
Durante il convegno un intervento dello Studio Tecnico Elettroprogetti si è soffermato in particolare sul tema “Impianti elettrici. Obblighi della manutenzione. Periodicità delle verifiche” e ha riportato innanzitutto, oltre ad alcuni riferimenti del D.Lgs. 81/2008, anche altri riferimenti legislativi relativi agli obblighi della manutenzione elettrica.
Ne riportiamo alcuni generali:
- “l'obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici è sancito dal DM 37/08, art.8, comma 2:...”;
- “l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare regolare manutenzione è richiamato anche dal DPR 462/01 sulle verifiche degli impianti: ...”;
- l'obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro discende indirettamente anche dall'art.2087 del Codice Civile....”
 
Tuttavia l' obbligo della manutenzione è sancito anche da una serie di disposizioni legislative e regolamenti specifici concernenti attività ed edifici particolari.

Ad esempio per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco con riferimento al DPR luglio 1982 n.577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi": Art.15 — Adempimenti di enti e privati - il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi”.
L’intervento – che vi invitiamo a leggere integralmente fa riferimento anche alle disposizioni specifiche per: attività turistico alberghiere; edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi; edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre; luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento; impianti sportivi; edifici scolastici; distributori stradali di GPL per autotrazione.
 
Si ricorda inoltre che la norma EN 61439-1 (CEI I7-113) per i quadri elettrici di bassa tensione ribadisce:
art.6.2.2 — Il costruttore del quadro deve specificare nei suoi documenti o cataloghi le eventuali condizioni per l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del quadro e degli apparecchi in esso contenuti. Se necessario, i documenti sopra menzionati devono indicare l'estensione e la frequenza della manutenzione raccomandata. — omissis —
L'utente è tenuto ad eseguire la manutenzione specifica nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore: ad esempio dei trasformatori MT/BT, dei gruppi elettrogeno, dei gruppi di continuità e in genere di apparecchiature di una certa importanza.
La corretta manutenzione, così come indicata dal costruttore, è una delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
In caso di danni, a persone o cose, riconducibili ad una manutenzione inadeguata o carente, in nessun caso potrà essere chiamata in causa il produttore.
 
Il relatore ricorda poi i principali luoghi per i quali la normativa (di legge) vigente richiede ilregistro dei controlli manutentivi e si sofferma in particolare sui luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
 
Si segnala che i controlli periodici degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (escluse le miniere) sono specificati nella norma EN 60079-17 (CEI 31-34), ch ha subito una recente revisione tecnica.
Sono previsti “tre gradi di controllo:
controllo a vista: esame che identifica ad occhio nudo il difetto, ed esempio involucro danneggiato o bullone mancante;
controllo ravvicinato: esame che permette di identificare il difetto, ad esempio bullone allenato, solo per mezzo di attrezzi o dopo l'accesso alle apparecchiature ed esempio per mezzo di una scala;
controllo dettagliato: esame che permette di identificare il difetto solo dopo l'apertura di custodie, ad esempio morsetto allentato all'interno di un quadro.
Secondo la norma (CEI 31-34), la periodicità dei controlli non deve superare tre anni, salvo casi particolari (su parere di un esperto)”.
Dopo aver riportato riportate anche le indicazioni per le verifiche tratte dal DPR 462/01, si ricorda che “lapersona incaricata dal datore di lavoro di controllare l'impianto in un luogo conpericolo di esplosione deve:
- avere una preparazione adeguata in merito alla classificazione dei luoghi con pericolo eli esplosione, sui modi di protezione Ex, sulle norme di installazione nei luoghi con pericolo di esplosione”;
- avere frequentato “corsi di aggiornamento sugli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;
- disporre della classificazione dei luoghi, della documentazione relativa alle costruzioni Ex installate, ecc”.
 
L’intervento, che si sofferma poi sulle regole relative ai controlli periodici dell'impianto diprotezione contro i fulmini e dell’illuminazione di sicurezza, si conclude ricordando alcuniobblighi di verifica sugli impianti elettrici.
 
Secondo la norma CEI 64-8 infatti “gli impianti elettrici devono essere ispezionati prima della loro messa in servizio quando sono:
-nuovi
-dopo modifiche e/o ampliamenti”.
E devono essere ispezionati periodicamente. Lo scopo delle verifiche periodiche “è di rilevare difetti che possono manifestarsi durante l'esercizio e che possono ostacolare l'attività o dare origine a rischi”.
 
Riguardo a necessità, modalità e periodicità delle verifiche sono riportate, infine, altre indicazioni tratte dalla norma CEI 64-8 e alcune tabelle relative a:
- manutenzioni e verifiche degli impianti elettrici richieste da disposizioni legislative;
- verifiche degli impianti elettrici previsti dalle norme e guide CEI;
- obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione e controlli.
 
 
“ Impianti elettrici. Obblighi della manutenzione. Periodicità delle verifiche”, a cura dello Studio Tecnico Elettroprogetti, intervento al seminario tecnico informativo “Concetti e principi generali di sicurezza sui lavori elettrici: aggiornamenti previsti dalla norma CEI 11-27 quarta edizione (2014)” (formato PDF, 3.84 MB).
 
 
RTM
 

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