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In molti casi le attività formative soggette a controllo si dimostrano inadeguate e in alcuni casi addirittura fasulle
Segnalazioni violazioni dei soggetti formatori
Articolo pubblicato da G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3) su Io scelgo la sicurezza Regione Piemonte - Direzione Sanità Settore Prevenzione e veterinaria Numero 3 - settembre 2016
Gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi dieci anni. Nuovi obblighi formativi (attrezzature di lavoro, segnaletica, ecc.) e obblighi formativi datati, ma rinvigoriti dalla pubblicazione di nuove norme (lavoratori, RSPP, ecc.) hanno creato una domanda che non è certo stata sottovalutata dagli operatori economici del settore. Tanto è vero che, nonostante il contingente periodo di crisi, si è sviluppato un florido “mercato della formazione”, non sempre allineato ai principi di qualità necessari. Nonostante l’impegno profuso in questi anni dal sistema pubblico della prevenzione nel cercare di far comprendere agli interlocutori, di tutti i livelli, l’importanza dell’effettività e dell’adeguatezza della formazione dei soggetti della prevenzione, in molti casi le attività formative soggette a controllo si dimostrano inadeguate e in alcuni casi addirittura fasulle. I casi di irregolarità nell’erogazione di corsi di formazione che costituiscono l’esperienza dello SPreSAL della ASL TO3 sono molti, alcuni dei quali sono qui riportati in forma anonima. Un’azienda di medie dimensioni durante un controllo ha fornito attestati di formazione del proprio personale addetto alla conduzione di carrelli elevatori. Una verifica poco più che formale ha permesso di accertare che gli attestati erano falsi e che il soggetto formatore indicato nei documenti non solo non aveva mai erogato quei corsi, ma era stato in qualche modo truffato. La successiva indagi ne di polizia giudiziaria ha reso chiaro il meccanismo che aveva portato alla redazione di registri e attestati falsi. Oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei reati codicistici è stato ovviamente prescritta l’effettuazione di nuovi corsi regolari. Un soggetto formatore aveva inviato la comunicazione prescritta dalla normativa regionale piemontese per l’avvio di un corso di formazione rivolto ad addetti alla conduzione di gru a torre. Nella data e nell’orario indicato veniva effettuato un controllo che evidenziava l’assenza di attività formative. Gli accertamenti successivi rilevavano l’inadeguatezza e l’insufficienza delle attrezzature necessarie all’erogazione del corso nonché l’effettuazione di attività formative per un tempo inferiore a quello richiesto dalla norma. In questo caso è stato disposto il divieto di rilasciare gli attestati ed è stata inviata una segnalazione alla Regione Piemonte. Un professionista ha partecipato a due corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza, che si sono svolti in modalità FAD. Tali corsi hanno portato al rilascio di due attestati per nove ore di aggiornamento ciascuno. Le successive verifiche sulle modalità di erogazione del corso hanno permesso di accertare che il tracciato accessi del discente inizia all’incirca alle ore 17.30 del primo giorno e completa il primo corso (agenti chimici) di nove ore nominali alle ore 19.20 del giorno successivo impiegando nel complesso dei collegamenti circa 16 ore continuative. Il secondo corso (PSC e costi per la sicurezza) della durata di nove ore nominali viene iniziato alle 19.45 del secondo giorno (quindi 25 minuti dopo il termine del primo corso) e termina alle 00.10 del terzo giorno, impiegando nel complesso appena 4 ore e 18 minuti circa. Inoltre si è accertato l’uso di materiali didattici non aggiornati all’evoluzione normativa. Al professionista è stato richiesto di fornire attestati di altri corsi per dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di aggiornamento. Nella verifica di un corso di formazione per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi il cui programma dovrebbe essere conforme all’art. 136 e all’allegato XXI del D.lg s. 81/08 si verificava che l’attestato riportava il Logo e la firma di un Ente bilaterale nazionale e di una società a responsabilità limitata. Il primo rilievo ha riguardato il titolo dei soggetti ad erogare tali corsi in quanto la norma prevede tra i soggetti autorizzati gli “Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia”. L’Ente pur sostenendo di essere ente bilaterale del settore edilizio non è tra i soggetti indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 13 /2012 e la società non è una agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte e neppure si può considerare una struttura di diretta emanazione dell’Ente bilaterale. In base ai registri del corso è risultato che lo stesso sarebbe durato 4 giorni e avrebbe svolto il programma previsto dall’allegato XXI del D.lgs. 81/08. Ma dalla documentazione è emersa una prima incongruenza relativa al docente, incaricato sia della parte pratica sia di una parte teorica, infatti dal curriculum di tale soggetto non risultava alcuna esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi. La seconda incongruenza riguardava il rapporto tra docenti e discenti, che in base alla norma nelle attività pratiche dovrebbe essere di 1:5, mentre, come si evince dai registri, vi era un solo docente con undici discenti. Al fine di verificare nel dettaglio le modalità di erogazione del corso è stato convocato e sentito uno dei partecipanti, il quale ha riferito che il corso è durato complessivamente due giorni e non quattro e che la parte pratica si è conclusa in mezza giornata. Il partecipante al corso è stato categorico nell’affermare che nella parte pratica è stato montato e smontato un solo tipo di ponteggio (ad acca a cavalletto) e non anche gli altri due tipi (tubo e giunti e multidirezionale) indicati nel programma e nel registro. Ha inoltre riferito che non sono state effettuate le prove di salvataggio e gestione dell’emergenza indicate nel programma e nel registro. La parte pratica si sarebbe svolta per un periodo ridotto alla presenza di un solo docente e non vi sarebbe stato un vero e proprio esame, ma il giudizio sarebbe stato dato in base al comportamento durante il corso. Gli attestati non sono stati considerati validi ed è stato prescritta la partecipazione ad un nuovo corso.
Altra situazione piuttosto diffusa riguarda la formazione specifica prevista per i lavoratori dall’accordo Stato Regioni 221 del 21/12/2011. Nonostante la lettera della norma sia chiara indicando come contenuto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda” , nonché la necessità di indicare nell’attestato la “ Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti) ”, vengono pubblicizzati, ed evidentemente anche realizzati, corsi per la formazione specifica dei lavoratori che prescindono dal settore o comparto, ma che fanno solamente riferimento al livello di rischio (basso, medio o alto). Tale pratica, chiaramente orientata al raggiungimento di un numero minimo di discenti, pur garantendo la durata minima del percorso formativo, finisce per ridurre la specificità degli argomenti trattati limitando l’efficacia formativa. In merito alla figura dei lavoratori (e dei preposti) non è raro che indagini connesse a casi di infortunio sul lavoro mettano in luce l’inadeguatezza del percorso info/formativo e addestrativo degli stessi. E’ chiaro che l’obbligo formativo, qui inteso come sommatoria delle attività di informazione, formazione e addestramento previste dalla norma, non viene assolto con il rilascio di un attestato, ma solamente con l’acquisizione da parte del lavoratore di conoscenze, competenze e abilità sufficienti a svolgere in sicurezza i propri compiti.
E’ auspicabile una modifica normativa che responsabilizzi i soggetti formatori, così come già avviene per altri soggetti esterni al sistema di prevenzione aziendale come, progettisti, costruttori, noleggiatori, installatori, ecc. Ciò renderebbe più efficace l’azione di controllo da parte degli organi di vigilanza. L’esigenza è sentita anche dal nuovo Accordo Stato Regioni 128/CSR del 7/7/2016, che al punto 12.12 recante “ Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione” stabilisce che “Con Accordo di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi”. Nel frattempo la regione Piemonte con D.D. 2 Novembre 2015, n. 712 ha approvato le “Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08”, un documento, redatto per essere di supporto all’attività di vigilanza dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL piemontesi.
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