Trasformazione
apprendistato, rincarate le aliquote
Trasformazione apprendistato, rincarate le aliquote
L’INPS, con il Messaggio n. 1478 del 2019, ha informato gli interessati
dell’incremento delle aliquote in caso di trasformazione del contratto di
apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante. In tale
ipotesi i datori di lavoro saranno tenuti ad applicare l’aliquota contributiva
piena, anche se la trasformazione si verifica durante il primo biennio di
vigenza del contratto di apprendistato. Di fatto quindi l’INPS, con il
messaggio 1478/2019 non applica la modulazione contributiva già prevista dalla
L.n. 296/2006, art. 1, comma 773, che prevedeva una agevolazione contributiva
per i primi due anni di contratto a prescindere dalla tipologia di
apprendistato. Ad avviso dell’INPS, poi, la trasformazione del contratto di
apprendistato non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma
la continuità dell’originario.
Ma vediamo nel dettaglio il testo del Messaggio n. 1478/2019.
- Premessa
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito al regime
contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante
nell’ipotesi in cui detti apprendisti risultino alle dipendenze di un datore di
lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove, nel
caso in cui quest’ultimo si sia avvalso della possibilità prevista
dall’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Preliminarmente, si rammenta che il contratto di apprendistato si
configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art.
41, comma 1, del D.lgs n. 81/2015) connotato dall’obbligo, posto
a carico del datore di lavoro, di impartire la formazione idonea a
consentire all’apprendista di acquisire le competenze necessarie
all’inserimento nel mondo del lavoro e a conseguire una qualificazione
professionale.
L’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, che disciplina il contratto di
“apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore” (di seguito apprendistato di primo livello), al comma 9 dispone che
“successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del
diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la
trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso,
la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere
quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma
5”.
La norma da ultimo richiamata, che ripropone con lievi modifiche quanto già
era previsto dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 167, consente di trasformare il contratto di apprendistato di
primo livello in contratto di apprendistato professionalizzanteallo scopo
di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. Ciò
considerato, si rileva che il testuale riferimento alla “trasformazione del
contratto” implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra
le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e
l’apprendistato professionalizzante e, in particolare, un prolungamento del
periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di
durata del contratto di apprendistato di primo livello, affinché possa
acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
- Regime
contributivo applicabile
Le istruzioni in materia di regime contributivo applicabile ai
contratti di apprendistato sono state illustrate, da ultimo, con la circolare
n. 108/2018. Per quanto di interesse, per i datori di lavoro che
occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,
l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dispone che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi
datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e
limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i
periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti
percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto,
restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
Con la citata circolare l’Istituto ha altresì precisato che, per le
assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 con contratto di
apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota
contributiva a carico del datore di lavoro per gli anni di contratto successivi
al secondo è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in
applicazione degli incentivi previsti alle lettere b) e c) del primo comma
dell’articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
La riduzione di aliquota contributiva in argomento, secondo il dato
letterale della citata legge n. 296/2006, è riconosciuta “in ragione
dell’anno di vigenza del contratto”.
La norma precisa altresì che negli anni di contratto successivi al secondo
si applica l’aliquota del 10%.
Tenuto conto del quadro normativo da ultimo richiamato e considerato che
la trasformazione del contratto prevista dall’articolo 43,
comma 9, del D.lgs n. 81/2015 non comporta la costituzione di un nuovo
rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro
subordinato stipulato tra le parti, l’articolo 1, comma 773, quinto
periodo, della legge n. 296/2006 – per le assunzioni in apprendistato operate
da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove – trova applicazione limitatamente ai
periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.
Successivamente, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto ai
sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015, l’aliquota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di
finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo
destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione
continua pari allo 0,30%.
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs n. 148/2015, infine, la misura della contribuzione
dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle
prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.
(Fonte: INPS)
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