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venerdì 29 novembre 2013

DLgs. n 81/ 2008 - ALLEGATO XX - . COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI



1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:
                                                                                                                                
·         laboratorio dell'ISPESL;
·         laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
·         laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
·         laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
·         laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

·         una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
·         le indicazioni utili per un corretto impiego;
·         le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
·         gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte  1a e parte 2a;
·         una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.



B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l'attività di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
2.1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.

2.2. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, nonché l'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.


3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

3.1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:

a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di certificazione richiesta;
b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;
d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione;
e) manuale di qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la disposizione delle attrezzature;
g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).

3.2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.


4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 3.

4. 2. La Commissione di cui al punto 4.1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed e' composta da:

a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. 3. Sulla base dei risultati positivi dell'esame della documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, adotta il provvedimento di autorizzazione.


5. 1. L'autorizzazione alla certificazione ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalita' previste nel punto 4.

5. 2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione.


6. 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validita' dell'autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneita' medesima.

6. 2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneita' medesima, l'autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca dell'autorizzazione.


lunedì 2 aprile 2012

DM n. 37 del 22 gennaio 2008. LA NUOVA CONFORMITA’ IMPIANTISTICA

LA NUOVA CONFORMITA’ IMPIANTISTICA

            Prima di parlarvi delle novità introdotte in materia dal DM n. 37 del  22 gennaio 2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008), voglio ricordare a quelli che ne hanno perso la cognizione che la “dichiarazione di conformità” è un documento o un insieme di documenti con i quali l'installatore di un impianto dichiara e certifica che è stato realizzato a regola d'arte.

A sua volta la "regola dell'arte", che  fa riferimento alla legge 186 del 1968 ed é formata da due soli articoli, è costituita dalle  norme CEI che hanno la presunzione della regola dell'arte in materia di impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per dimostrare ciò sul modello della dichiarazione di conformità sono "esplicitamente" richieste le norme che si sono utilizzate.

Il documento di conformità viene istituito per la prima volta con la legge 46/90 ed il suo regolamento di attuazione (Dpr 447 del 1991).

Attualmente la legge 46/90, assieme al regolamento di attuazione, è stata abrogata dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 che presenta due nuovi modelli per la redazione della dichiarazione di conformità: uno per le imprese installatrici ed uno per gli enti che possegono "uffici tecnici" interni.

Dal momento della sua applicabilità o entrata in vigore la "Dichirazione di Conformità" dovrà essere fatta per ogni tipo di impianto e per ogni tipologia di edificio. La "Dichirazione di Rispondenza" è da redigersi, invece, per gli impianti già esistenti fino alla data dell'entrata in vigore del DM 37 del  22 gennaio 2008 per la quale non vi è ancora un modello su cui redigerla, anche se ha più un carattere di "relazione tecnica" oltre che una raccolta di dati tecnici e di altra natura come foto e schede. Per le cabine di media tensione vi è in fine la "Dichiarzione di Adeguatezza" (fonte CEI 0-16) che deve essere redatta, in sostituzione o in mancanza della "dichiarazione di conformità", da una impresa abilitata. Solitamente viene richiesta dagli Enti fornitori di energia per gli impianti esistenti.

Per maggiore chiarezza gli impianti che rientrano nell’obbligo della norma sono gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, quelli di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e quelle di ventilazione ed aerazione dei locali;
gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, di evacuazione dei prodotti della combustione e le opere di ventilazione ed aerazione dei locali; gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, quelli per il sollevamento di persone o di cose per mezzo di montacarichi e quelli per sollevamento di persone o di cose per mezzo di scale mobili e simili. Per ultimo gli impianti di protezione antincendio.
Le imprese abilitate sono quelle iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, e se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante sono in possesso dei requisiti professionali richiesti .
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti elencati deve essere redatto un progetto.
Nel prossimo numero completeremo l’informazione con ragguagli sulla consistenza della certificazione che dovranno rilasciarvi al termine del lavoro commissionato per gli impianti richiamati nel decreto.
Per ulteriori chiarimenti o quesiti potete scrivermi o al giornale o tramite email (gioacchinoruocco@libero.it

Gioacchino  Ruocco

Pubblicato su @urelium del 01/2009, anno 2, n. 01, pg.