martedì 17 settembre 2013

Prevenzione Incendi


Raccolta dei principali quesiti di prevenzione incendi suddivisi per attività


Raccolta dei principali quesiti di prevenzione incendi suddivisi per attività:


Avvertenza: I pareri ministeriali di risposta a singoli quesiti sono di norma riferiti a casi specifici. Nella raccolta che segue sono stati selezionati vari quesiti ritenuti di interesse generale che possono costituire utile riferimento nell'esame di casi analoghi.


Premessa:
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 entrato in vigore il 7 ottobre 2011, con il nuovo "elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi" di cui all'allegato I, ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982, e ha reso soggette alcune categorie di attività, prima non soggette a controllo.

ATTIVITÀ NON PIÙ "SOGGETTE A CONTROLLO"
Il nuovo regolamento ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982.
Possiamo individuare 2 casi:
1.        Attività prima soggette a controllo, ma non più presenti nel nuovo regolamento (es. att. n. 19, 20, 52, 95(*) dell'allegato al D.M. 16/2/1982).
2.        Per effetto dei nuovi limiti e nuove riformulazioni sono state rese esenti alcune attività prima soggette a controllo (nell'ambito ad esempio di autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, edifici destinati a civile abitazione, ecc.).

NUOVE ATTIVITÀ "SOGGETTE A CONTROLLO"
Il nuovo regolamento ha reso soggette alcune categorie di attività, prima non soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982
Possiamo individuare 3 casi:
1.        Istituzione di nuovi codici di attività (es. att. n. 55, 73, 78, 79, 80 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011).
2.        Nuove attività inserite in codici esistenti (es. residenze turistico-alberghiere, rifugi alpini, campeggi inseriti in att. n. 66, asili nido in att. n. 67, Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio in att. n. 68, depositi di mezzi rotabili in att. n. 75, ecc.).
3.        Per effetto dei nuovi limiti e nuove riformulazioni sono state rese soggette alcune attività prima esenti (nell'ambito ad esempio di aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, edifici destinati ad uso civile, ecc.).
(*)   I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 possono essere equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati.

I pareri espressi ed i riferimenti presenti nella documentazione che segue devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151).


QUESITI DI CARATTERE GENERALE (procedure, ecc.)
Quesiti di prevenzione incendi relativi alle procedure di prevenzione incendi, titolarità, durata e validità del C.P.I., determinazione dei versamenti nei procedimenti di prevenzione incendi, ecc.

QUESITI ATTIVITÀ VARIE
Quesiti di prevenzione incendi relativi a stabilimenti ed impianti vari, attività industriali, artigianali e simili, officine, laboratori, termini e definizioni, caratteristiche costruttive, distanza di sicurezza, affollamento, esodo, ecc.

Att. 3B:    DEPOSITI, RIVENDITE DI GAS INFIAMMABILI IN RECIPIENTI MOBILI, DISCIOLTI O LIQUEFATTI (ex Att. 3B del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di bombole di g.p.l., box prefabbricati muniti di attestato ministeriale di idoneità, separazione bombole piene da quelle vuote, recinzione di protezione, distanze di sicurezza esterna da aree edificabili e da linee elettriche di alta tensione, edifici destinati alla collettività, abrogazione parziale circolare n. 74 del 20 settembre 1956, ecc.

Att. 4B:    DEPOSITI DI GAS INFIAMMABILI IN SERBATOI FISSI, DISCIOLTI O LIQUEFATTI (ex Att. 4B del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di G.P.L., distanza da confini, distanze di sicurezza, distanza da autorimessa, recinzione, delimitazione della proprietà, idonea protezione del serbatoio interrato di GPL, alberi ad alto fusto o a radici profonde, installazione in cortili, sosta dell'autocisterna, installazione su terreno in pendenza, semplificazione delle procedure, intestazione del Certificato di prevenzione incendi, alimentazione di "multiutenze", ecc.

Att. 13:    IMPIANTI FISSI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER L'AUTOTRAZIONE, LA NAUTICA E L'AERONAUTICA (ex Att. 7 "gas combustibili"  e Att. 18 "liquidi combustibili" del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi a impianti distribuzioni carburanti (liquidi, GPL, metano) per autotrazione, modifiche sostanziali e non sostanziali, durata del Certificato di Prevenzione Incendi, depositi e rivendite olii lubrificanti e di GPL in bombole presso l'impianto di distribuzione carburanti, Titolare dell'attività e gestore, distributori presso linee ferroviarie, distributore di gasolio agricolo, locali vendita di merci varie, Distanze di sicurezza, ecc.

Att. 49: GRUPPI ELETTROGENI (ex Att. 64 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, impianti industriali di produzione di energia elettrica, alimentazione da combustibili alternativi rinnovabili, marcatura CE e dichiarazione CE, impianti di cogenerazione all'interno di aziende a diversa ragione sociale, gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio, attività di carattere temporaneo, gruppi elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione dell'energia elettrica, caratteristiche dei locali, aperture di aerazione, depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni, ecc.

Att. 65:    LOCALI DI SPETTACOLO E DI TRATTENIMENTO IN GENERE, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, PALESTRE, SIA A CARATTERE PUBBLICO CHE PRIVATO (ex Att. 83 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi a casi di assoggettabilità, case da gioco, sale giochi, sale consiliari, edifici destinati al culto, circoli privati, sale da ballo e ristoranti, auditori e sale convegno, discoteche al chiuso e all'aperto, sale polivalenti, complessi multisala, teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive, circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, comunicazioni con altre attività, servizio di vigilanza antincendio, sipari di sicurezza, valore minimo dei sovraccarichi, competenze della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, vie d'uscita, capienza, affollamento, distribuzione posti, reazione al fuoco, fiere e simili, sagre paesane, manifestazioni occasionali, teatri-tenda per spettacoli vari, esercizi pubblici, attività occasionali, attività stagionali, luoghi all'aperto, comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, impianti sportivi al chiuso e all'aperto, impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori, lunghezza delle vie di uscita, varchi sulla delimitazione dell'area di servizio, rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi, pista di pattinaggio, bowling, palestre, scuola di danza, piscine e simili, ecc.

Att. 66:    ALBERGHI, PENSIONI, MOTEL, DORMITORI E SIMILI (ex Att. 84 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, strutture ricettive esistenti, spazio calmo, atrio d'ingresso, Reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, cambio di destinazione d'uso dei locali, ampliamenti, padiglioni, dependance, bungalow, studentati, comunità religiose, case ed appartamenti per vacanze, edifici a destinazione mista, Utilizzo di ferri da stiro e bollitori elettrici, abitazione a servizio del gestore, ecc.

Att. 67:    SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE E SIMILI (ex Att. 85 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, porte delle aule didattiche, affollamento delle aule, illuminazione di sicurezza nelle aule, scuole di tipo "0", asili nido, università, radiatori individuali a gas, spazi per esercitazione, becchi bunsen, scale di sicurezza esterna, locale destinato al culto pertinente all'attività scolastica, soggetto responsabile dell'attività, impianti elettrici in edifici esistenti, ecc.

Att. 68: OSPEDALI, CASE DI RIPOSO E SIMILI (ex Att. 86 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, Installazione dei gruppi frigoriferi, uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche, reazione al fuoco dei mobili imbottiti,adeguamento strutture sanitarie esistenti, assoggettabilità case di riposo per anziani, sicurezza sulle case di riposo, uscite di sicurezza in istituti ospedalieri con degenti con gravi handicap fisici e psichici, attività odontoiatriche monospecialistiche, ambulatori e cliniche veterinarie,strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale, filtri a prova di fumo da realizzare in corrispondenza dei vani corsa di ascensori e montalettighe antincendio, vani corsa di ascensori e montacarichi di tipo protetto, Scala di sicurezza esterna, apparecchiature ad alta energia, ecc.

Att. 69:    LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E/O VENDITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO, FIERE E QUARTIERI FIERISTICI (ex Att. 87 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, negozi, centri commerciali, musei, gallerie, esposizioni, mostre, fiere, serre florovivaistiche, autosaloni, laboratori di riparazione elettrodomestici, attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, apertura ritardata delle porte delle uscite di sicurezza, accesso da porticati, attività con limitata area aperta al pubblico, ecc.

Att. 71: AZIENDE ED UFFICI (ex Att. 89 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, locali destinati ad archivi e depositi, armadiature e pareti mobili, pareti divisorie, affollamento, comunicazioni con attività pertinenti, uffici di pertinenza di altre attività, scale ad uso promiscuo, numero uscite, ecc.

Att. 72:    EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 22/1/2004, N. 42, APERTI AL PUBBLICO, DESTINATI A CONTENERE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI, MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI E MOSTRE (ex Att. 90 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia, percorsi di esodo, impianti interni di adduzione del gas, ecc.

Att. 74:    IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DEL CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO (ex Att. 91 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi a centrali termiche ad alimentazione promiscua, generatori di aria calda a scambio diretto, moduli a tubi radianti, nastri radianti, impianti termici in luoghi di culto, emettitori ad incandescenza, forni da pane, forni da pizza, cucine, ristoranti, sale da ballo, impianti per lavaggio stoviglie, impianti inseriti in cicli di produzione industriale, impianti di verniciatura, inceneritori di rifiuti, termocombustori, termovalorizzatori, impianti di coincenerimento, ecc.

Att. 75:    AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE, RICOVERO NATANTI E AEROMOBILI (ex Att. 92 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi autorimesse a box affacciantisi su spazio a cielo libero, autosilo, dispositivi di sollevamento di autoveicoli, comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici, cantine, ricoveri di autoveicoli in appositi locali, parcamento di motocicli e ciclomotori, autosaloni, impianti elettrici nelle autorimesse interrate, ventilazione, compartimentazione, sezionamenti, luogo sicuro, parcheggi all'aperto, percorsi d'esodo, ricovero aeromobili ultraleggeri, pavimentazioni delle autorimesse, drenaggio delle acque in una autorimessa, pendenza dei pavimenti, caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio, classificazione dei piani delle autorimesse, ingresso e accesso, rampe, parcamento autoveicoli alimentati a G.P.L., ecc.

Att. 77:    EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE CON ALTEZZA ANTINCENDIO SUPERIORE A 24 M (ex Att. 94 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, altezza in gronda, altezza antincendi, accostamento autoscala VV.F., condutture principali dei gas, impianti di produzione di calore, norme transitorie, interventi di recupero dei sottotetti, larghezza minima delle scale, installazione ascensori in edifici esistenti, edifici di civile abitazione con presenza di attività lavorative, sistema di apertura dei portoni condominiali, passaggio dal N.O.P. al C.P.I., ecc.

QUESITI DEPOSITI DI MATERIALE COMBUSTIBILE (Att. 70, 34, 43, 44, ecc.) (ex Att. 88, 43, 55, 58 del DM 16/2/1982)
Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di merci e materiali vari, magazzini, archivi, discariche, deposito di rifiuti, attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani, ecc.

QUESITI IMPIANTI ANTINCENDIO
Quesiti di prevenzione incendi relativi a dispositivi, impianti e sistemi antincendio in genere, Impianti idrici antincendio ad idranti e naspi, Impianti di spegnimento automatici, Impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, Evacuatori di fumo e calore, Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, Impianti di illuminazione di sicurezza, ecc.


COSTA CONCORDIA

Oggi



Ieri









Attrezzature di lavoro, semplificate le verifiche

I termini per eseguire la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da 60 a 45 giorni. È una delle novità della Legge 98/2013 con la modifica dell’art.32 del c.1, lett. f) portata al decreto “Del fare”.
A questo proposito, il datore di lavoro:
  • ha diritto di ottenere la comunicazione, da parte degli Organismi pubblici preposti alla verifica periodica, relativa alla impossibilità di eseguire la verifica nei 15 giorni successivi alla richiesta;
  • può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati alla verifica in caso che: a) la comunicazione sia negativa o; b) quando siano trascorsi 45 giorni dalla richiesta di verifica.
La procedura delle verifiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima, viene semplificata rispetto a quella in vigore, tant’è che il datore di lavoro potrà ora servirsi, allo scopo, a libera scelta, della competenza di soggetti pubblici o privati abilitati.
Di altro argomento è la semplificazione nei cantieri temporanei e mobili, per i quali l’inserimento della lett. h) del comma 1, prevede che appositi decreti ministeriali, con l’intesa della Conferenza permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro, individuinomodelli semplificati per la redazione del Pos, del Psc e del Fascicolo dell’opera.
Della semplificazione dei modelli per la redazione del Pss (Piano di sicurezza sostitutivo), si occupa, invece, il c. 4 dell’art. 32. Anche per l’elaborazione di questo Piano, che riguarda, peraltro, solo i contratti di lavori pubblici*, la legge di conversione prevede l’utilizzo di modelli semplificati, che saranno individuati con decreto dei Ministeri competenti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni.
* Infatti, il Pss sostituisce il Pos negli appalti pubblici. L’elaborazione del Pss è obbligatoria quando non viene nominato il Csp (Coordinatore della sicurezza per la progettazione) e quindi non viene prescritta la presentazione del Psc (Piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 e allegato XV D del TU 81/08).

Genialloyd "L'Amicizia Premia"

E' una buona assicurazione.

L'iniziativa di Genialloyd "L'Amicizia Premia" riservata esclusivamente ai clienti Genialloyd è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013. Sono in tanti ad aver partecipato e molti si sono già aggiudicati i favolosi premi Samsung.

Per te
Presenta Genialloyd ai tuoi amici e se loro acquisteranno una polizza Auto, Moto e "Io e la mia Casa", ti potrai aggiudicare favolosi premi Samsung, come ad esempio una bellissima fotocamera digitale da 14 Megapixel con ottica grandangolare e zoom ottico 5X.

Per i tuoi amici
Gli amici a cui consiglierai Genialloyd potranno usufruire di uno sconto speciale del 5% sulle loro nuove polizze Auto, Moto e "Io e la mia Casa".

Partecipare è semplicissimo, ai tuoi amici puoi:

  • Inviare il tuo link personale. Cliccandolo accederanno al sito Genialloyd in modo privilegiato, e potranno calcolare subito e senza impegno il loro preventivo già scontato del 5%!
  • Comunicare il tuo codice personale. Per ottenere lo sconto basterà inserire il codice nell'apposito campo che il tuo amico troverà nella pagina di offerta quando viene visualizzato il prezzo del preventivo su www.genialloyd.it  

Questo è il tuo codice personale:



Inoltre accedendo alla tua Area Personale (registrati se non lo hai già fatto) potrai:

  • Inviare ai tuoi amici un'e-mail automatica già contenente il tuo il link personale.
  • Inviare a tuoi amici fino a 5 sms (senza spese) già contenente il tuo codice personale.
  • Stampare la cartolina già contenente il tuo codice personale, così potrai darla ai tuoi amici.


Inoltre, se deciderai di condividere ogni mese l'iniziativa cliccando le icone Facebook e Twitter visibili nella tua area personale, partecipi all'estrazione mensile di uno SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S3.

Nella tua Area Personale trovi sempre link e codice, oltre a poter consultare il regolamento completo dell'iniziativa.

Prova ad aggiudicarti un favoloso premio Samsung.

L'amicizia Premia to be continued!!!



Info Privacy su genialloyd.it

Se non desideri ricevere e-mail commerciali scrivi REMOVE a clienti@genialloyd.it.

lunedì 16 settembre 2013

martedi 17 settembre 2013 - Coll. Periti Industriali di napoli - Impianti elettrici


Corso di Formazione per Esperti in Gestione dell'Energia - Napoli 14/18/ ottobre 2013




DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115) (GU n.149 del 27-6-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' e ambito di intervento
1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalita' di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia.

Art. 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione, sempre  che  svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b).

2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:
a) societa' di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private, comprese le societa' di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti
asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il
tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea  specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000;
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti
erogatori dei corsi e degli esami.

6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

Art. 3
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.

Art. 4
Funzioni delle Regioni e Province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attivita' di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
c) promuovere attivita' di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualita' dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;
f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.

Art. 5
Criteri di controllo della qualita' del servizio di certificazione energetica
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente:
a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Art. 6
Disposizioni finali
1. Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.

Art. 7
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei ministri
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato 1 (Art.2, comma 5)

Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici

Durata minima 64 ore

I Modulo
La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure di certificazione.
La normativa tecnica.
Obblighi e responsabilita' del certificatore.

II Modulo
Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di sensibilita' per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

III Modulo
Analisi tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

IV Modulo
Involucro edilizio:
le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi edifici;
del miglioramento degli edifici esistenti.

V Modulo
Impianti termici:
fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi impianti;
della ristrutturazione degli impianti esistenti.

VI Modulo
L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

VII Modulo
Comfort abitativo.
La ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

VIII Modulo
La diagnosi energetica degli edifici.
Esempi applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici 

venerdì 13 settembre 2013

certificato energetico

Il certificato energetico va sempre allegato

IN QUESTO ARTICOLO

 Lo scopo è quello di dare ai futuri abitanti della casa un'informazione immediata su quanto consuma, sotto l'aspetto energetico, il bene che stanno per acquistare o affittare. L'indicazione è racchiusa in un documento che dal 6 giugno si chiama Ape (Attestato di prestazione energetica) e che deve essere prodotto per tutte le nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione di un immobile, di vendita, di locazione e persino di cessione a titolo gratuito. Pena: una serie di sanzioni, ma soprattutto la nullità del contratto di trasferimento.
Il quadro sulla certificazione energetica in Italia è così ridisegnato dalla legge 90/2013, che è entrata in vigore il 4 agosto scorso e ha convertito il Dl 63/2013 di inizio giugno. Con questo provvedimento, con cui sono integrati i contenuti del Dlgs 192/2005 (il testo base nel nostro Paese sul rendimento energetico), anche Roma recepisce la direttiva europea 2010/31/Ue. L'Ape, che sostituisce il vecchio Ace (Attestato di certificazione energetica), è il documento che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. A sua volta, la prestazione energetica dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio. Vale a dire: la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Difficile quantificare da subito il costo del nuovo documento che, è più complesso del vecchio Ace, il quale, in linea di massima, si aggirava dai 250 ai mille euro a seconda anche delle dimensioni della casa.
In base alla prestazione raggiunta, l'unità immobiliare viene anche classificata in una scala da A a F. L'attestato riporta, dunque, anche la classe energetica; i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti; le raccomandazioni per migliorare la performance, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.
La targa deve essere rilasciata da esperti qualificati e indipendenti, in possesso di iscrizione all'Ordine o Collegio e dei requisiti di formazione ed esperienza fissati nel Dpr 75/2013. Sarà valida per dieci anni, a meno che nel frattempo l'immobile non venga sottoposto a una riqualificazione tale da cambiarne i consumi (per esempio, con la sostituzione degli infissi) o che non vengano eseguiti i controlli dei sistemi tecnici, in primis sugli impianti termici, fissati dalla legge.