DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
Regolamento
recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare
la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115) (GU
n.149 del 27-6-2013)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il
seguente regolamento:
Art.
1
Finalita'
e ambito di intervento
1. Il
presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo»,
per le finalita' di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una
applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la
certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2. I
requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare
l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e
sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico
in edilizia.
Art.
2
Riconoscimento
e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione energetica,
e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
a) i
tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2,
lettera b);
b)
gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore
dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attivita' con un tecnico, o con
un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti
e' riportata al comma 2, lettera b);
c)
gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attivita' di
ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in
generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale
italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base
delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei
vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione, sempre che svolgano
l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e
la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
d) le
societa' di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che
operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della
direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati,
in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera
b).
2. Ai
fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:
a)
societa' di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza
energetica nelle installazioni o nei locali
dell'utente e, cio' facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il
pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi
di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza
energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento
stabiliti;
b)
tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e
organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private, comprese le
societa' di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici
abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo.
3. Il
tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso
di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto
ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e
impianti
asserviti
agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite
dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle
proprie competenze. Ove il
tecnico
non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi
esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione
con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli
ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. I titoli richiesti
sono:
a)
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4,
da LM-22 a
LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9
luglio 2007, ovvero laurea specialistica
conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S,
38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
b)
laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al
decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea
conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4
agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
245 del 19 ottobre
2000;
c)
diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti
indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia'
articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica'
articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno
dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica,
termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1961, n. 1222, e successive modificazioni;
d)
diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni,
ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
e)
diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria,
agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del
territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
4. Il
tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso
di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un
attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici
corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al
comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente
in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:
a)
titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in
tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli
edifici stessi;
b)
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-17,
LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica
conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S,
37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
c)
laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di
cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea
conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
d)
diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni
diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di
perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi
specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
5. I
corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi
esami sono svolti, a livello nazionale, da universita', da organismi ed enti di
ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal
Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente
da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con
competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette
regioni e province autonome.
Per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai
contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L 'attestato di frequenza con superamento di
esame finale e' rilasciato dai soggetti
erogatori
dei corsi e degli esami.
6. Ai
fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo.
Art.
3
Requisiti
di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici 1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita'
di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici
abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica,
dichiarano:
a)
nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di
conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento
diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio
da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente,
che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto
grado;
b)
nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi
che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne'
coniuge ne' parente fino al quarto grado.
Art.
4
Funzioni
delle Regioni e Province autonome
1. Ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto
dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri
provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla
data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la
tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della
predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le
regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE
e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a)
adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui
all'articolo 2 a
svolgere le attivita' di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto
delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
b)
promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori
e degli utenti finali;
c)
promuovere attivita' di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
d)
monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di
adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
e)
predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della
correttezza e qualita' dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5,
direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di
cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la
copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati
al servizio;
f)
promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al
fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di
certificazione energetica degli edifici.
3. Ai
fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data
di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento
della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei
propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo
Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province
autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti
con i contenuti del presente decreto.
Art.
5
Criteri
di controllo della qualita' del
servizio di certificazione energetica
1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli
della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti
certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente
con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione
energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera
e).
Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono
svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti
e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento
dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
2. Ai
fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi
energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente:
a)
l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso
anche la verifica del rispetto delle procedure;
b) le
valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la
metodologia di calcolo e i risultati espressi;
c) le
ispezioni delle opere o dell'edificio.
Art.
6
Disposizioni
finali
1.
Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica,
sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del
generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di
certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, puo'
essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei
requisiti e' riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di
costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2. Le
disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la
medesima procedura.
Art.
7
Copertura
finanziaria
1.
All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti,
Presidente del Consiglio dei ministri
Passera,
Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Clini,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto,
il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato
1 (Art.2, comma 5)
Contenuti
minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione
energetica degli edifici
Durata
minima 64 ore
I
Modulo
La
legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le
procedure di certificazione.
La
normativa tecnica.
Obblighi
e responsabilita' del certificatore.
II
Modulo
Il
bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il
calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi
di sensibilita' per le principali variabili che ne influenzano la
determinazione.
III
Modulo
Analisi
tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni
pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.
IV
Modulo
Involucro
edilizio:
le
tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
soluzioni
progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi edifici;
del
miglioramento degli edifici esistenti.
V
Modulo
Impianti
termici:
fondamenti
e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
soluzioni
progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi impianti;
della
ristrutturazione degli impianti esistenti.
VI
Modulo
L'utilizzo
e l'integrazione delle fonti rinnovabili.
VII
Modulo
Comfort
abitativo.
La
ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione
tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.
VIII
Modulo
La
diagnosi energetica degli edifici.
Esempi
applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici
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