lunedì 31 dicembre 2012

Vigilanza sanitaria - Addetti a magazzino

  

Sono a sorveglianza sanitaria solo se addetti alla movimentazione manuale di carichi.
VISITA MEDICA:
annuale

Somministrazione questionario “CEMOC”: periodicità stabilita dal Medico Competente in rapporto all’entità del rischio ed all’eventuale introduzione di modifiche al ciclo produttivo.

VALUTAZ. MORFOFUNZIONALE DEL RACHIDE periodicità a parere del Medico Competente

VISITA ORTOPEDICA (a parere del Medico competente)




QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
DELL’INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
SULLA PREVENZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI in adempimento al D.Lgs. 626/94

ISTRUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI INIZIARE A RISPONDERE AL QUESTIONARIO

Sono qui di seguito riportate 20 domande a risposta multipla sul rischio da movimentazione  manuale dei carichi.
Legga ciascuna domanda e contrassegni con una crocetta la risposta che secondo lei è giusta.
Dia la risposta che le sembra descrivere meglio ciò che lei conosce sull’argomento.

È ammessa una sola risposta per ciascuna domanda.

.....................................................................................................................................
Cognome e nome

......................................................................................................................................
Data e luogo di nascita

......................................................................................................................................
Residenza

......................................................................................................................................
Scolarità

......................................................................................................................................
Attività lavorativa

.......................................................................................................................................
Mansione
  


Caratteristiche del carico.
1) Quando un carico secondo lei è considerato comunque troppo pesante?
A) 40 Kg maschi adulti, 50 Kg femmine adulte.
B) 30 Kg maschi adulti, 20 Kg femmine adulte.
C) 20 Kg maschi adulti, 10 Kg femmine adulte.

2) Quando un carico secondo lei è considerato ingombrante?
A) quando la larghezza del carico è superiore alla larghezza delle spalle dell’operatore.
B) quando la larghezza del carico è uguale alla larghezza delle
spalle dell’operatore.
   C) quando la larghezza del carico è inferiore alla larghezza delle spalle dell’operatore.

3) Quando un carico secondo lei può costituire un rischio dorso lombare?


A) quando è poggiato su un ripiano.


B) quando è poggiato in alto.
C) quando il suo contenuto rischia di spostarsi.

4) Quando un carico secondo lei ha delle caratteristiche tali dacostituire un rischio di infortunio per il lavoratore?
A) quando il raggio di azione della movimentazione è compreso tra l’altezza delle spalle e l’altezza delle mani misurata in posizione eretta e con le braccia distese lungo il corpo.
B) quando la movimentazione è effettuata con specifici carrelli.
C) quando deve essere tenuto ad un certa distanza dal tronco oppure deve essere  movimentato con una torsione o con una inclinazione del tronco.

5) Quando un carico è considerato potenzialmente a rischio di
lesione da contatto?
A) quando il carico è piccolo.
B) per le caratteristiche della struttura esterna e/o della consistenza.
C) quando la larghezza del carico è inferiore alla larghezza delle spalle dell’operatore.

6) Quando il carico può presentare un rischio per la schiena?
A) quando dovendo sollevare un carico da terra ci si piega con le ginocchia.
B) quando è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco.
C) quando il peso del carico è uguale a quello limite per età e sesso.


Sforzo fisico.

7) Secondo lei movimentare un carico con un movimento di torsione del tronco può presentare un rischio per la schiena?
A) no, mai.
B) sì, ma solo se il carico è eccessivo.
C) sì, sempre.

8) Secondo lei movimentare un carico con un movimento brusco
è corretto?
A) no, mai.
B) sì, ma solo se la movimentazione viene effettuata sporadicamente nelle 8 ore lavorative.
C) sì, sempre.

9) Secondo lei è corretto muovere un carico stando in equilibrio
instabile?
A) no, mai.
B) sì, ma solo se la movimentazione viene effettuata sporadicamente nelle 8 ore lavorative.
C) sì, sempre.


Caratteristiche dell’ambiente.

10) Quando secondo lei le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare il rischio di patologie per la schiena?
A) quando il soffitto dell’ambiente di lavoro è alto 350 cm.
B) quando lo spazio libero, soprattutto verticale, è scarso.
C) quando l’attività lavorativa si svolge all’aperto.

11) Secondo lei quali sono le caratteristiche del pavimento per un’idonea attività di movimentazione manuale dei carichi?
A) deve essere piano, non deve presentare variazioni di livello e la superficie non deve essere liscia per non creare rischio di scivolamento.
B) deve essere ineguale, può presentare rischi di inciampo o di scivolamento.
C) qualunque pavimento non crea mai un rischio per la movimentazione dei carichi.

12) Secondo lei il punto di appoggio per movimentare un carico senza rischi per la schiena come deve essere?
A) può essere anche lievemente instabile.
B) ben stabile.
C) indifferente, l’importante è che il carico non sia eccessivo.

13) Come deve essere la temperatura e l’umidità nell’ambiente
di lavoro?
A) deve essere tale da garantire comfort nell’ambiente di lavoro.
B) l’importante è che ci sia circolazione d’aria.
C) non è una condizione rilevante.


Esigenze di lavoro.

14) Secondo lei sforzi fisici legati al sollevamento, troppo frequenti o troppo prolungati possono creare un rischio di patologia alla schiena?
A) no, mai.
B) sì, ma solo raramente.
C) sì, sempre.

15) Secondo lei è necessario inserire pause di riposo durante un’attività di movimenta-zione dei carichi?
A) no.
B) dipende dallo stato fisico del lavoratore.
C) sì, è necessario.

16) Secondo lei percorrere distanze grandi con un carico sollevatopuò essere dannoso?
A) sì, sempre.
B) no, mai.
C) sì, ma solo raramente.


Fattori individuali di rischio.

17) È necessario che il lavoratore indossi calzature anti-infortunistiche?
A) sì, ove necessario.
B) sì, ma solo se il carico pesa 30 Kg.
C) no, mai.

18) Il vestiario deve essere adeguato?
A) sì, solo in presenza di elevate temperatura e umidità dell’ambiente di lavoro.
B) no, solo se il carico pesa meno di 30 Kg.
C) sì, sempre.

19) Il lavoratore deve essere adeguatamente informato e formato sui rischi della movimen-tazione dei carichi?
A) sì, deve esserlo per legge.
B) sì, ma solo se il lavoratore lo richiede.
C) no, non è necessario.


Indice di rischio.

20) Il lavoratore addetto alla movimentazione dei carichi deve essere sottoposto a sorve- glianza sanitaria per l’idoneità fisica specifica quando l’indice sintetico di rischio risulta?
A) 0,75.
B) compreso tra 0,75 e 1,25.
C) > 1,25.


RISPOSTE ESATTE
1) B
2) A
3) C
4) C
5) B
6) B
7) C
8) A
9) A
10) B
11) A
12) B
13) A
14) C
15) C
16) A
17) A
18) C
19) A
20) C

domenica 30 dicembre 2012

Direttiva 92/51 CEE relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali


Direttiva 92/51 CEE relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali 

Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali che integra la direttiva 89/48/CEE.

La direttiva è l'ultima di una serie di misure che attribuiscono ad ogni cittadino
comunitario il diritto che siano riconosciute o prese in considerazione da uno Stato
membro ospitante le qualificazioni acquisite in un altro Stato membro. 

Definizioni di "diploma", "certificato", "attestato di competenza", "Stato membro
ospitante", "professione regolamentata", "formazione regolamentata", "attività
professionale regolamentata"," esperienza professionale", "tirocinio d'adattamento" e "prova attitudinale".

Uno Stato membro che regolamenta una professione riconoscerà le qualificazioni
acquisite in un altro Stato membro e permetterà al loro titolare di esercitare l'attività sul
territorio di detto Stato membro alle stesse condizioni dei suoi cittadini.

La direttiva si applica alle professioni che non sono oggetto di una direttiva specifica di riconoscimento. Sono equiparate alle professioni regolamentate quelle esercitate dai membri di associazioni private che beneficiano di un riconoscimento in forma specifica in uno Stato membro (ad esempio gli "chartered bodies" nel Regno Unito ed il loro equivalente in Irlanda). I diplomi in possesso di cittadini comunitari e acquisiti in un paese terzo rientrano ugualmente nella direttiva a condizione:

che la formazione che essi attestano sia stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o che il loro titolare possieda un'esperienza professionale comprovata di tre anni nello Stato membro che ha riconosciuto i diplomi. 

La direttiva obbedisce al seguente meccanismo di riconoscimento:

principio di base: riconoscimento di diritto da parte dello Stato membro ospitante; 
eccezione: riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante previa compensazione sotto forma: 

a) sia di tirocinio d'adattamento, sia di prova attitudinale, 
- nei casi in cui esistano differenze sostanziali tra la formazione prescritta e quella acquisita, 
- quando nei campi d'attività dello Stato membro ospitante si riscontrino differenze derivanti da una formazione specifica vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal titolo del richiedente.

Lo Stato membro ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

b) sia di esperienza professionale preliminare quando la formazione del migrante è di durata inferiore a quella prescritta nello Stato membro ospitante.

La direttiva contempla un'ampia gamma di qualificazioni; è stato quindi necessario scinderla in due livelli:

un livello corrispondente ad un ciclo breve di formazione post-secondaria; 
un livello corrispondente ad un ciclo di formazione secondaria. 

È stato perciò necessario rendere possibile il riconoscimento non solo fra Stati membri in cui le formazioni sono dello stesso livello, ma anche fra Stati membri in cui le formazioni non sono dello stesso livello, compreso quello contemplato dalla direttiva 89/48/CEE.

La direttiva prevede oltre ad una procedura di riconoscimento delle formazioni acquisite tramite un'istruzione strutturata, una procedura di riconoscimento delle formazioni autodidattiche acquisite con l'esperienza professionale.

Estende ai lavoratori subordinati il campo d'applicazione di talune direttive specifiche (direttive dette transitorie concernenti principalmente i settori commerciale e artigianale) che attualmente riguardano solo i lavoratori autonomi.

La direttiva estende il ruolo di gruppo di coordinamento istituito dalla direttiva 89/48/CEE e fissa gli stessi obblighi per gli Stati membri e la Commissione per quanto concerne le relazioni relative all'applicazione della futura direttiva.

Riferimenti
Gazzetta ufficiale L 209, 24.07.1992

ALTRI LAVORI

Il 3 dicembre 1997 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, ed integra le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico [COM(97) 638 def. COD97345 - Gazzetta ufficiale C 28, 26.01.1998].

Tale proposta allarga al sistema generale iniziale il concetto di formazione regolamentata introdotto nella direttiva 92/51/CEE.

Procedura di codecisione 
Prima lettura : il 2 luglio 1998, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione con alcuni emendamenti [Gazzetta ufficiale C 226, 20.07.1998]. 
Nessun emendamento è stato accolto dalla Commissione. 
Il 20 marzo 2000 il Consiglio ha adottato una posizione comune [Gazzetta ufficiale C 119, 27.04.2000]. 
Seconda lettura : il 5 luglio 2000 il Parlamento ha approvato la posizione comune del Consiglio con alcuni emendamenti. 
Il 5 luglio 2000 la Commissione ha accettato parte di tali emendamenti. 
Il 21 agosto 2000 la Commissione ha adottato un parere con il quale ha adottato parte di tali emendamenti. 
Il Consiglio ha deciso di non approvare gli emendamenti del Parlamento concernenti la formazione dei medici. 
L'8 novembre 2000 il Consiglio, d'accordo con il Parlamento, ha convocato il comitato di conciliazione per giungere ad un accordo su un progetto comune.

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Direttiva 94/38/CE - Gazzetta ufficiale L 217, 23.08.1994 
Direttiva della Commissione del 26 luglio 1994 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che integra la direttiva 89/48/CEE.

Direttiva 95/43/CE - Gazzetta ufficiale L 184, 03.08.1995 
Direttiva della Commissione del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE. Tale proposta mira ad aggiungere tre corsi di olandese all'allegato C della direttiva e a integrare l'allegato D con due gruppi di corsi di formazione olandese e austriaco.

Directive 2000/5/CE - Gazzetta ufficiale L 54, 26.02.2000 
Direttiva della Commissione del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51CEE. Questa direttiva mira segnatamente ad aggiungere per l'Austria la formazione di base specifica in cure pediatriche, nonché in cure infermieristiche psichiatriche. Alcune modifiche vengono del pari apportate ai cicli di formazione britannici.

Il 3 febbraio 2000, la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 92/51/CEE, in conformità all'art. 18 della direttiva 92/51/CEE [COM(2000) 17 def.]. 
La direttiva del Consiglio 92/51/CEE prevede la presentazione di una relazione sullo stato d'applicazione della direttiva cinque anni dopo la data di scadenza fissata per il recepimento.

La presente relazione ricorda segnatamente l'elaborazione della direttiva, presenta poi lo stato del suo recepimento, nonché le statistiche relative alla sua applicazione. La relazione fornisce del pari esempi di casi pratici riguardanti alcune professioni.

La direttiva 92/51/CE ha costituito un nuovo punto di partenza per l'equivalenza dei diplomi poiché la prima direttiva 89/48/CE copriva soltanto le formazioni di una durata minima di tre anni. La direttiva 92/51/CE ha segnatamente esteso l'equivalenza a formazioni il cui livello reale è comparabile a quelli delle brevi formazioni superiori corrispondenti. Numerose professioni sono state quindi interessate da tale direttiva.

La relazione sottolinea che numerosi problemi, oggi risolti, sono emersi sull'attuazione della direttiva e cio' ha determinato consistenti ritardi nella sua applicazione. Alcune procedure d'infrazione sono state avviate dalla Commission poiché alcuni Stati membri non avevano rispettato il termine di due anni per il recepimento. Cio' è avvenuto con la Spagna (un anno di ritardo), l'Irlanda (due anni), il Portogallo e il Regno Unito (due anni e mezzo), il Belgio (tre anni) e la Grecia (quattro anni). Per l'occasione, la maggio parte delle informazioni statistiche fornite nella relazione sono state comunicate dagli Stati membri del nord dell'Europa (Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Regno Unito), nonché dall'Italia. L'assenza di statistiche per gli Stati membri si spiega con vari motivi di ordine pratico o deriva dal fatto che il recepimento è stato attuato troppo di recente.

La relazione consente di mettere in evidenza alcune difficoltà incontrate in occasione dell'attuazione pratica della direttiva. Le professioni che non rientrano né nel campo di applicazione di una direttiva settoriale, né nel quadro del sistema generale, si trovano in una situazione di "vuoto" giuridico che pone problemi transfrontalieri di riconoscimento.
Vi sono divergenze di opinioni sull'equivalenza di alcune qualifiche anche quando queste non presentano differenze sostanziali da un paese all'altro. E' questo, ad esempio, il caso dei maestri di sci, nonché di altri mestieri caratteristici del settore del turismo. Una maggiore chiarezza giuridica è quindi necessaria in tale settore.

La relazione presenta commenti relativi alle categorie seguenti di professioni:

il pubblico impiego, nel quale viene segnatamente ricordato che la Commissione ha sempre considerato tale settore come facente parte del campo d'applicazione delle due direttive. La relazione affronta del pari la questione dei concorsi di accesso al settore pubblico; 
l'insegnamento prescolastico e postscolastico. Si ricorda che in questa categoria, la maggior parte dei rifiuti di riconoscimento dei diplomi è difficilmente giustificabile; 
le professioni sociali, settore che non comporta particolari problemi di riconoscimento; 
le professioni paramediche, che presentano alcune particolarità, segnatamente poiché per una stessa professione di tale settore, la direttiva varia in funzione dello Stato membro considerato. Vi sono anche direttive specifiche per talune professioni quale quella di infermiere; 
le professioni del trasporto, che sono oggetto di una direttiva specifica; 
le professioni del turismo, per le quali la relazione fa una distinzione fra gli accompagnatori e le guide turistiche. La relazione afferma per tale categoria che i problemi di equivalenza dipendono innanzitutto dalla volontà dei protagonisti di conciliare il principio della libera prestazione di servizi con il diritto nazionale degli Stati membri interessati ; 
le professioni dello sport, una categoria che determina problemi spesso complessi per il fatto che tali professioni si collocano nel quadro di approcci nazionali molto diversi. L'equivalenza dei diplomi, per quanto riguarda la libera prestazione di servizi in questo settore, risulta del pari particolare e solleva questioni sulla distinzione da operare fra fornitura di servizi e stabilimento in vari Stati membri. 

Il recepimento della direttiva 1999/42/CE che istituisce un terzo sistema generale di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali oggetto delle direttive di liberalizzazione, avverrà nel 2001. Verrà così realizzato un grande progresso nell'equivalenza dei diplomi e delle formazioni.

La relazione sottolinea che sarebbe affrettato trarre conclusioni sul funzionamento di una direttiva particolarmente complessa da attuare in un gran numero di paesi. Nella relazione si riconosce del pari che la direttiva sembra troppo "pesante" per il settore della prestazione di servizi. La Commissione suggerisce a tale riguardo una riduzione dei termini previsti per la presentazione delle domande, nonché del termine previsto per le misure di compensazione. Infine, la Commissione perora vivamente una cooperazione amministrativa ancor più stretta da cui si potrebbe ricavare un codice di buona condotta sulle formalità.




Vigilanza sanitaria - Autisti

 Protocolli sanitari nella medicina del lavoro


ANNUALE:                
visita medica

- valutazione morfofunzionale del rachide

- spirometria                               

- visiotest   
                          

esami ematochimici:

- emocromo + formula leucocitaria,

- valutazione piastrine,

- azotemia,

­- creatininemia,

- transaminasi,

- gamma GT,

- esame urine completo,

- glicemia,                                                                           

- colesterolo

- E.C.G. a risposo


PROTOCOLLO AL COMPIMENTO DEL 45° ANNO DI ETA’
(da integrare agli esami previsti per il protocollo annuale):

ANNUALE:-
- visita oculistica

-E.C.G. a riposo e sotto sforzo                              

- audiometria


PROTOCOLLO AL COMPIMENTO DEL 50°, 53°, 56°, 58° e 60° ANNO DI ETA’
(da integrare agli esami previsti per il protocollo annuale):

- visita oculistica

- E.C.G. a riposo e sotto sforzo

- audiometria

- visita neurologica


TEST ANTIDROGA
Il datore di lavoro, prima di adibire un dipendente alle mansioni di guida, deve richiedere l’intervento del medico competente per il test antidroga necessario a verificare l’eventua- le assunzione, anche saltuaria, di sostanze stupefacenti.
La visita deve essere ripetuta almeno una volta l’anno

La visita deve essere ripetuta almeno una volta l’anno.

Test antidroga positivo: cosa fare

Qualora l’esito del test antidroga sia positivo l’autista dovrà essere giudicato temporaneamente inidoneo al servizio, sarà sospeso dall’attività a rischio e affidato al Sert (Servizio per le Tossicodipendenze) della Asl competente del territorio dove ha sede l’attività produttiva o dove risiede il lavoratore.

La risoluzione automatica del rapporto di lavoro non è prevista, ma il lavoratore sarà diversamente allocato e avviato a un percorso di recupero finalizzato a un eventuale ritorno alla precedente attività.

Tali accertamenti saranno comunque necessari per tutti i lavoratori coinvolti in un infortunio sul lavoro con prognosi iniziale superiore a 20 giorni e comunque ogni qualvolta il medico competente lo ritenga opportuno; con comunicazione la lavoratore di data e luogo della visita almeno tre giorni prima della stessa.

Qualora il test antidroga sia positivo il lavoratore può chiederne la ripetizione entro dieci giorni dal primo accertamento; se l’autista rifiuta il test antidroga dovrà comunque essere sospeso dal servizio.

Per il personale marittimo e i corpi speciali esistono norme ad hoc basate, per i primi, su un sorteggio in base ai periodi di permanenza a terra e per i secondi (forze armate, vigili del fuoco) in base a ciò che stabiliscono le rispettive amministrazioni.


giovedì 27 dicembre 2012

Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore


Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni 

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 24/01/1989 pag. 0016 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0192 
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0192 

*****
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1988
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni
(89/48/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;
c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;
d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata:
- l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- l'esercizio di un attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il rimborso della medesima siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un diploma.
Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:
- rilasci ai suoi membri un diploma,
- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescrite e
- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale diploma.
Nell'allegato è riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni che, al momento dell'adozione della presente direttiva, soddisfano alle condizioni del secondo comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconscimento di cui al secondo comma ad un'associazione o organizzazione, esso ne informa la Commissione che pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
e) per esperienza professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;
f) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della valutazione nonché lo status del tirocinante migrante sono determinati dall' autorità competente dello Stato membro ospitante;
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato.

Articolo 2
La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.
La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi.
(1) GU n. C 217 del 28. 8. 1985, pag. 3 e GU n. C 143 del 10. 6. 1986, pag. 7.
(2) GU n. C 345 del 31. 12. 1985, pag. 80 e GU n. C 309 del 5. 12. 1988.
(3) GU n. C 75 del 3. 4. 1986, pag. 5.
Articolo 3
Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure
b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e del primo comma dell'articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
- rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, e
- che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.
È assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 4
1. L'articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell'articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata dell'esperienza professionale richiesta:
- non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il periodo mancante riguarda il ciclo degli studi post-secondari e/o un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;
- non può oltrepassare il periodo di formazione mancante, allorché questo riguarda un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.
Quando si tratti dei diplomi di cui all'articolo 1, lettera a), ultimo comma, il periodo di formazione riconosciuta equivalente viene determinato in base alla formazione definita all'articolo 1, lettera a), primo comma.
Nell'applicazione della presente lettera si deve tener conto dell'esperienza professionale di cui all'articolo 3, lettera b).
L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni;
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:
- quando la formazione ricevuta conformemente all'articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,
- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure
- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività. Qualora lo Stato membro ospitante intenda introdurre eccezioni al diritto di scelta del richiedente per altre professioni, si applica la procedura di cui all'articolo 10.
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1.

Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 3 e 4, qualsiasi Stato membro ospitante ha la facoltà di permettere al richiedente, per migliorare le sue possibilità di adattamento all'ambiente professionale nello Stato, di seguirvi, a titolo di equivalenza, la parte della formazione professionale costituita da un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato, che non abbia seguito nello Stato membro d'origine o di provenienza. Articolo 6
1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di una siffatta professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.
Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
2. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro, per l'accesso ad una professione regolamenta o per il suo esercizio, un documento che ne attesti la sana costituzione fisica o psichica, essa accetta quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza.
Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato membro, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.
3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima della data della loro presentazione.
4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non può essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorità provvede affinché venga presentata agli interessati una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 7
1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una attività professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di avvalersi del loro legittimo titolo di studio ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.
3. Qualora una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera d), i cittadini degli Stati membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione conferiti da dette organizzazioni o associazioni soltanto se è comprovata la qualità di membro delle medesime.
Qualora l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di taluni qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai cittadini di altri Stati membri titolari di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) solo in conformità delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3 e 4.

Articolo 8
1. Lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di poter esercitare la professione in questione.
2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, adottata al più tardi entro i quattro mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. Contro tale decisione o assenza di decisione può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
Articolo 9
1. Entro il termine previsto all'articolo 12 gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Ogni Stato membro designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo compito è promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva a tutte le professioni in questione. Presso la Commissione viene istituito un gruppo di coordinamento composto dai coordinatori designati da ciascuno Stato membro o dai loro supplenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Tale gruppo ha per compito:
- di facilitare l'attuazione della presente direttiva;
- di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri.
Esso può essere consultato dalla Commissione circa le modifiche che potrebbero essere apportate al sistema in vigore.
3. Gli Stati membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul riconoscimento dei diplomi nel quadro della presente direttiva. Essi possono essere assistiti in tale compito dal centro d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studi, istituito dagli Stati membri nell'ambito della risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976 (1) e all'occorrenza dalle associazioni o organizzazioni professionali appropriate. La Commissione prende le iniziative necessarie per assicurare lo sviluppo ed il coordinamento della comunicazione delle informazioni necessarie.
Articolo 10
1. Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, terza frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, per una professione ai sensi della presente direttiva, esso comunica immediatamente alla Commissione il progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei moviti che rendono necessaria l'emanazione di tale disposizione.
La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
2. Fatta salva la facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione.
3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del presente articolo.
Articolo 11
A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito.
Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle decisioni adottate nonché una descrizione dei principali problemi connessi con l'applicazione della direttiva.
Articolo 12
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di due anni a decorrere dalla sua notifica (2). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diretto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Al più tardi entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 12, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi del livello di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni, essa presenta in tale occasione le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi eventualmente al sistema istituito. Al tempo stesso la Commissione presenta se del caso proposte intese a migliorare le regole in vigore al fine di facilitare la libera circolazione, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per la categoria di persone interessate dalla presente direttiva.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU
(1) GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.
(2) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 4 gennaio 1989.
ALLEGATO
Elenco di associazioni o organizzazioni professionali che corrispondono alle condizioni dell'articolo 1, lettera d), secondo comma
IRLANDA (1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
REGNO UNITO
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
(1) Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni o organizzazioni del Regno Unito:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
Articolo 9, paragrafo 1
Il Consiglio e la Commissione convengono che gli ordini professionali e gli istituti di insegnamento superiore devono essere consultati o associati in modo adeguato al processo decisionale.
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society