giovedì 27 dicembre 2012

Terapista occupazionale


Terapista occupazionale


DECRETO 17 gennaio 1997, n. 136
Il profilo professionale del Terapista Occupazionale

Art. 1

1. È individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.


2. il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie:

a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in équipe multi disciplinare la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo awiamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;

b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;

c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento - delllindividuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;

d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;

e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;

f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.


3. Il terapista occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità.


4. Il occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e Concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.


5. Il terapista occupazionale svolge la sua attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche O private, in regime di dipendenza o libero professionale.



Art. 2

1. Il diploma universitario di terapista occupazionale, Conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilità all'esercizio della professione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, Sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 229


Risposta ad un commento 
del 03 luglio 2012  al post del  07/03/2011

La figura non è prevista dalla norma che regola l'istituzioni dell'assistenza degli anziani da parte dei privati. Il numero eseguo degli utenti renderebbe economicamente non sopportabile il costo della sua presenza.

E' il medico di famiglia che segue l'anziano a dover richiedere la presenza di questa figura affianco del suo assistito o un progetto di studio approvato e sovvenzionato dalla ASL del territorio.
Una tale proposta potrebbe trovare un riscontro obiettivo in un'amministrazione che ha a cuore la salute dell'anziano nel rispetto delle pretese legislative che la norma richiede per fargli conservare rapporti col territorio che lo ospita all'interno della comunità.

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