VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI
DA ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI
Cadenza
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Rischi compresi nell’obbligo
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Norma di
riferimento
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ART
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Quadriennale
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AGENTI FISICI - Titolo VIII - Capo I - Disposizioni generali - Definizioni e campo di applicazione.
1. Ai fini del presente
decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni,
gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le
radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere
iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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DLgs 81/2008
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180
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Valutazione dei
rischi
1.
Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare
e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare
riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La
valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata
ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato
nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di
specifiche conoscenze in materia.
La
valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti
che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti
dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono
parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa
quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La
valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui
all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro
secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una
valutazione dei rischi più dettagliata.
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DLgs 81/2008
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181
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