VIGILANZA SANITARIA DEI
LAVORATORI ESPOSTI AGLI AGENTI FISICI
Cadenza
|
Rischi compresi nell’obbligo
|
Norma di
riferimento
|
ART
|
AGENTI
FISICI - Titolo VIII - Capo I - Disposizioni generali
|
DLgs 81/2008
|
180
|
|
Vedi art. 41/ DLgs
81/2008
|
Sorveglianza
sanitaria
1. La
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta
secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal
medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del
presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che
gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione
e protezione.
2. Nel caso
in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione
apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico
competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale,
il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre
a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre
a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere
conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
|
DLgs 81/2008
|
185
|
Nessun commento:
Posta un commento