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tensione
Diritto nazionale
Allegato
(art. 32 cpv. 4)
Periodicità
dei controlli effettuati da parte di un servizio accreditato o dall'ispettorato.
1.
Impianti elettrici che
sottostanno al controllo da parte di un servizio d’ispezione accreditato o
dell’Ispettorato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2)
a.
Sottostanno a un controllo annuale:
1.
gli impianti elettrici
degli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigilanza federale;
2.
gli impianti elettrici
dei depositi di munizioni e di carburanti sotterranei classificati come
militari;
3.
gli impianti elettrici
dei depositi di carburanti;
4.
gli impianti elettrici
situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni,
definite secondo i principi dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), esclusi i distributori di benzina e le officine per
la riparazione di veicoli;
5.
gli impianti elettrici
nei locali utilizzati a scopo sanitario delle categorie 3 e 4;
6.
gli impianti elettrici
nei locali in cui vengono prodotti, lavorati o depositati esplosivi o materiale
pirotecnico;
7.
gli impianti elettrici
nelle miniere;
8.
gli impianti elettrici
costruiti, modificati o riparati da titolari di un’autorizzazione per lavori
d’installazione interni a un’impresa (art. 13).
b.
Sottostanno a un controllo ogni cinque anni:
1.
gli impianti elettrici
delle strade nazionali di 1a e
2a classe;
2.
gli impianti elettrici
delle installazioni e delle costruzioni militari classificate che non
sottostanno al controllo secondo la lettera a;
3.
gli impianti elettrici
delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione, in quanto non
specificatamente destinati all’esercizio, che sono raccordati al distributore
elettrico della ferrovia o dell’impresa, anche se questo non è alimentato
direttamente dall’impresa ferroviaria o di trasporto. Si tratta d’impianti con
separazione dei potenziali, d’installazioni esterne e di binari, di gallerie,
officine e impianti di lavaggio;
4.
gli impianti elettrici
costruiti, modificati o riparati dal titolare di un’autorizzazione per lavori
d’installazione su impianti speciali (art. 14) o per il raccordo di materiali
elettrici (art. 15).
c.
Sottostanno al controllo ogni dieci anni:
1.
gli impianti elettrici
nelle costruzioni della protezione civile con impianti di produzione in proprio
o protette contro le influenze del NEMP (Nuclear ElectroMagnetical Pulse);
2.
gli impianti elettrici
dei battelli adibiti al trasporto commerciale di persone o merci;
3.
gli impianti ad alta
tensione alimentati da impianti elettrici, come i filtri, i laboratori di prova
e i generatori di ozono, escluse le illuminazioni al neon e gli impianti ai
raggi X non sanitari;
4.
gli impianti elettrici
delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione, in quanto non
specificatamente destinati all’esercizio, che sono raccordati al distributore
elettrico della ferrovia o dell’impresa, anche se questo non è alimentato
direttamente dall’impresa ferroviaria o di trasporto e che non sono controllati
secondo la lettera b numero 3.
2.
Impianti elettrici che
sottostanno al controllo da parte di un organo di controllo indipendente dal
realizzatore dell’impianto:
a.
Sottostanno a un
controllo annuale gli impianti elettrici nei cantieri e mercati.
b.
Sottostanno a un controllo ogni cinque anni:
1.
gli impianti elettrici
nei palcoscenici dei teatri;
2.
gli impianti elettrici
nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i
principi dell’INSAI, esclusi quelli nei garage e garage sotterranei negli
edifici abitativi;
3.
gli impianti elettrici
nei locali in cui sono sottoposti all’azione di agenti corrosivi;
4.
gli impianti elettrici
nei distributori di benzina e nelle officine per la riparazione di veicoli;
5.
gli impianti elettrici
nei locali utilizzati a scopo sanitario della categoria 2;
6.
gli impianti elettrici
nelle costruzioni sotterranee, quali gallerie e caverne;
7.
gli impianti elettrici
nei locali adibiti ad attività industriali o di artigianato industriale;
8.
gli impianti elettrici
nei laboratori e locali di prova di aziende industriali ed artigianali, scuole
ecc.;
9.
gli impianti elettrici
negli edifici e locali destinati ad accogliere molte persone, quali grandi
magazzini, teatri, cinema, sale da ballo, alberghi e ostelli, asili, ospizi,
ospedali, caserme;
10.
gli impianti elettrici
nelle aree di campeggio e nelle zone di attracco per imbarcazioni.
c.
Sottostanno a un controllo ogni dieci anni:
1.
gli impianti elettrici
nei locali umidi adibiti ad attività artigianali;
2.
gli impianti elettrici
nei locali utilizzati a scopo sanitario della categoria 1;
3.
gli impianti elettrici
nei locali con pericolo d’incendio, adibiti ad attività artigianali;
4.
gli impianti elettrici
nelle officine artigianali;
5.
gli impianti elettrici
negli edifici adibiti a uffici;
6.
gli impianti elettrici
nelle chiese;
7. gli impianti elettrici negli arsenali;
8.
gli impianti elettrici
nelle aziende agricole;
9.
gli impianti elettrici
nelle costruzioni della protezione civile che non sottostanno al controllo
secondo il numero 1 lettera c;
10.
gli impianti elettrici
sulle imbarcazioni sportive e da diporto;
11.
gli impianti elettrici
alimentati da impianti per la produzione in proprio secondo l’articolo 2
capoverso 1 lettera c.
d.
Tutti gli altri impianti
elettrici sottostanno al controllo ogni 20 anni.
3.
Gli impianti elettrici
con un periodo di controllo di dieci o 20 anni devono inoltre essere
controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo cinque anni dall’ultimo
controllo.