sabato 24 ottobre 2015

Jobs Act, panoramica

Jobs Act, panoramica sulle disposizioni degli ultimi quattro decreti attuativi

ROMA – Jobs Act. Come segnalato lo scorso venerdì, il Consiglio dei ministri nella seduta n.79 del 4 settembre 2015 ha approvato gli ultimi quattro decreti attuatividerivanti dal Jobs Act Legge 183/2014. (I primi quattro due approvati lo scorso febbraio e due lo scorso giugno).
Attività ispettiva, lavoro e politiche attive, semplificazioni cittadini e imprese, ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Sono queste le quattro macroaree a monte dei decreti di recente approvati, nelle quali come sappiamo dalle letture delle bozze e dalle notizie dei mesi scorsi, hanno trovato spazio provvedimenti riguardanti anche la normativa sulla sicurezza sul lavoro.
In attesa della pubblicazione dei testi in GU e di approfondire in dettaglio nei prossimi giorni alcuni dei principali provvedimenti riguardanti il lavoro, la sicurezza, questa la panoramica, scorrendo il comunicato stampa diramato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre, delle misure approvate nei quattro finali decreti attuativi.

Lavoro e legislazione sociale

Il primo dei quattro decreti approvati riporta “disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale” (in link la sintesi del decreto pubblicata dal Ministero del Lavoro il 4 settembre 2015).
Si tratta del decreto nel quale viene trattata la l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’ispettorato che avrà proprio organigramma, definirà la programmazione ispettiva del personale del Ministero del Lavoro, Inps, Inail, potrà stipulare accordi con i servizi ispettivi delle Asl e Arpa e avrà a disposizione i dati forniti da Inps, Inail e Agenzia delle Entrate. (Leggi anche: approfondimento sulla bozza di decreto Ispettorato nazionale).

Politiche attive

Il secondo decreto riguarda le disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive e riporta indicazioni per la costituzione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); dell’Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro; del Sistema informativo delle politiche del lavoro e del fascicolo elettronico del lavoratore, dell’Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale.
Viene definito quindi il Patto di servizio personalizzato. Il “Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro. Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) o DIS-COLL (Disoccupazione per i collaboratori) equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego”. Prevista inoltre la possibilità di utilizzo dell’Assegno di ricollocazione, e l’istitazione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione.

Semplificazioni

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Questo il decreto con le misure sulla sicurezza sul lavoro. Sono tre le parti nelle quali è diviso il testo: Semplificazioni di procedure e adempimentiDisposizioni in materia di rapporto di lavoroDisposizioni in materia di pari opportunità.
La sicurezza trova spazio nella prima parte (procedure e adempimenti). In questo modo:
  • “la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
  • la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’Inail;
  • la trasmissione all’Inail del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)”.
Per quanto concerne ancora la prima parte, le misure sull’inserimento delle persone con disabilità le misure prevedono:
  • “la possibilità per i datori di lavoro privati, in linea con quanto richiesto dal Parlamento, di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, ma non di effettuare l’assunzione diretta (potranno essere assunti solo disabili inseriti nelle apposite liste). Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
  • l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Si rafforzano gli incentivi per l’assunzione dei disabili, con una durata più lunga in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica”.
Quindi le semplificazioni sui rapporti di lavoro:
  • “la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
  • il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;
  • l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare”.
E le sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale:
  • la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo;
  • la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
  • si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
  • si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga.
Ora le altre due parti del decreto. Rapporti di lavoro e pari opportunità.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, viene rivista la disciplina dei controlli a distanza del lavoratore; la cessione tra lavoratori parli livello e categoria di giorni di riposo e ferie maturati, per assistere figli minori bisognosi d’assistenza; la modalità telematica per i moduli di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto; ipotesi di esenzione della reperibilità per i lavoratori privati in caso di malattia.
Pari opportunità. Creata la Conferenza nazionale delle consigliere di parità che sostituirà la Rete delle consigliere e stabilita la revisione delle norme di elezione e costituzione delle consigliere e del Comitato nazionale.

Ammortizzatori sociali in costanza di lavoro

Tre i punti chiave: Inclusione di lavoratori e impreseSemplificazione e certezze per le impreseRazionalizzazione delle integrazioni salariali.
Per quanto concerto l’inclusione, viene resa strutturale la Naspi a 24 mesi in vigore dal 1° maggio 2015. Il decreto inoltre “mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia per sempre) altre importanti misure di politica sociale:
  • le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale);
  • l’assegno di disoccupazione (ASDI), che fornisce un reddito sino a sei mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o ultracinquantacinquenni che esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 5.000 euro all’anno;
  • il fondo per le politiche attive del lavoro”.
Semplificazioni per le imprese. Creato un unico testo che regolerà la Cassa integrazione e i fondi di solidarietà. Quindi semplificazioni per la richiesta dalla Cigo e sulla Cigs in particolare semplificazioni nella consultazione sindacale:
  • “all’atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene meno l’obbligo per l’impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione;
  • per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l’intervento;
  • vengono abrogate le norme sulla rotazione, complicatissime e di difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano. D’ora in poi, le sanzioni (semplificate) si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell’esame congiunto”.
Nelle procedure e nei tempi:
  • “sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione).
  • Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIGS, prendendone tutte le regole), anche 36 mesi di fila in presenza di determinate condizioni (vedi oltre).
  • La CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015)”.
Ancora; “utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente”. “L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali:
  • riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile;
  • crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto tuttavia un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per una durata massima rispettivamente di dodici mesi nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora al termine del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva, ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale;
  • contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio. Gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi una causale di quest’ultima e ne mutuano integralmente le regole in termini di misura della prestazione e di contribuzione addizionale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Viene inoltre previsto, a tutela del lavoratore, che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato”.
Per i beneficiari di cassa integrazione e fondi di solidarietà con sospensione dell’orario di lavoro superiore al 50% in un anno, prevista la convocazione nei centri per l’impiego per il Patto di servizio (vedi anche decreto politiche attive) finalizzato a formazione e riqualificazione.
Istituito infine l’obbligo di estendere i fondi di solidarietà bilateriali anche ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti e viene istituita la nuova disciplina per il Fondo di Integrazione Salariale (ora fondo di solidarietà residuale):
  • “rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente, invece, rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%);
  • il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta – per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile – ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS. I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
  • nel caso di lavoratori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantisce l’ulteriore prestazione consistente nell’assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).
Articolo appartenente a Ministero del Lavoro e taggato Permalink.

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