Equipaggiamento marittimo
La Direttiva MED (96/98/CE) nasce nel dicembre del 1996 con lo scopo di armonizzare fra tutti gli Stati Membri della Comunità Europea, le procedure di valutazione della conformità relative all’equipaggiamento destinato ad essere sistemato a bordo delle navi comunitarie.
Si applica alle navi passeggeri e da carico rientranti nel campo di applicazione delle Convenzioni Internazionali, sostanzialmente sono le navi impiegate a fini commerciali, escluse le imbarcazioni da guerra, da diporto e da pesca.
L’equipaggiamento da imbarcare a bordo di questi mezzi di trasporto e contemplato nell’allegato A.1 della Direttiva MED, deve riportare la cosiddetta Marcatura ‘Timoncino’.
SERVIZI PER I PRODUTTORI DI COMPONENTI EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO:
- Marcatura "timoncino"
- Prove IMO
- Mezzi di salvataggio
- Protezione antincendio
- Equipaggiamento per unità da diporto
Una o più delle seguenti procedure devono essere applicate considerando il tipo di quipaggiamento da certificare:
Modulo B: Esame CE del tipo
Modulo D: Garanzia di qualità della produzione
Modulo E: Garanzia di qualità dei prodotti
Modulo F: Verifica del prodotto
Modulo G: Verifica di un unico prodotto
Modulo H: Garanzia di qualità totale
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