Sicurezza marittima: equipaggiamento marittimo
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
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Stabilisce le norme volte a garantire la sicurezza e la qualità dell’equipaggiamento marittimo sistemato a bordo delle navi battenti bandiera dei paesi dell’UE.
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Tali norme aumentano la sicurezza a bordo, contribuiscono alla lotta contro l’inquinamento del mare e puntano a garantire la libera circolazione dell’equipaggiamento marittimo nel mercato interno dell’UE.
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PUNTI CHIAVE
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La presente direttiva si applica all’equipaggiamento destinato ad essere utilizzato:
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Valutazione della conformità
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I paesi dell’UE designano gli organismi responsabili di valutare la conformità dell’equipaggiamento marittimo. Tale valutazione è volta a garantire la qualità dell’equipaggiamento marittimo prima della sua commercializzazione e nel momento in cui viene sistemato a bordo.
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L’equipaggiamento conforme alle norme europee deve recare un marchio.
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Quando una nave che deve essere trasferita nel registro di un paese dell’UE non è registrata nell’Unione, questo paese deve svolgere un’ispezione circa le effettive condizioni del suo equipaggiamento e la sua conformità alle norme dell’UE.
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Mancata conformità dell’equipaggiamento
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Se un equipaggiamento rischia di mettere in pericolo la salute e/o la sicurezza dell’equipaggio o dei passeggeri o di nuocere all’ambiente marino, il paese dell’UE responsabile deve ritirarlo dal mercato e proibirne o limitarne l’uso.
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Norme di prova
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L’equipaggiamento marittimo richiede l’adozione di norme di prova internazionali. Qualora gli organismi internazionali non adottino la norma entro un congruo periodo di tempo, possono essere applicate le norme dell’UE.
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A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
È entrata in vigore il 17 febbraio 1997. I paesi dell’UE dovevano trasporla nella legislazione nazionale entro il 30 giugno 1998.
La direttiva 2014/90/UE abroga la direttiva 96/98/CE con effetto a partire dal 18 settembre 2016.
CONTESTO
ATTO
Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25-56)
Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 96/98/CE sono state incorporate nel testo base. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146-185)
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