Creditori senza PEC: cosa dice la legge
La legge 221/2012 dispone delle comunicazioni del curatore ai creditori
27 Giugno 2017 - La legge 221/2012 dispone che le comunicazioni del curatore ai creditori sono effettuate tramite PEC all’indirizzo rinvenuto presso il Registro delle imprese e/o l’INIPEC o a quello indicato dal creditore. Insomma, un’importante novità che ha rivoluzionato le norme che regolano le procedure concorsuali. Cosa ha comportato questo cambiamento?
La norma prevede infatti, che il curatore comunichi la PEC della procedura mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica dei creditori e dei terzi che vantano diritti sui beni in possesso del fallito, qualora tali indirizzi risultino dal registro delle imprese o dall’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni caso, a mezzo lettera raccomandata o fax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore.
La trasmissione va effettuata con l’avviso di cui all’articolo 92 nel fallimento, quello di cui all’articolo 171 nel concordato, quello di cui all’articolo 207 nella liquidazione coatta amministrativa e quello di cui all’articolo 22 del D.lgs. n. 270 del 1999 nelle procedure in cui alla data del 19 dicembre 2012 le stesse non erano già state eseguite.
Dopo l’entrata in vigore della legge inoltre, nei termini previsti dalla legge fallimentare, i creditori che vogliono insinuarsi al passivo trasmettono la domanda di ammissione allo stato passivo, mediante la propria PEC, alla PEC del Curatore.
In pratica, le domande di ammissione allo stato passivo, corredate dai documenti, dovranno essere inviate al curatore esclusivamente via PEC tramite documento informatico creato in formato digitale e con firma digitale, ovvero tramite scansione del documento creato in formato cartaceo, sottoscritto dal ricorrente e digitalizzato tramite scansione.
Questo importante cambiamento comporta un vero e proprio alleggerimento delle attività della Cancelleria del Tribunale e l’attribuzione al Curatore della responsabilità delle operazioni di ricezione delle domande, dell’assegnazione numero di cronologia delle domande e della spedizione al creditore della ricevuta di deposito della domanda.
E per chi non dispone di una PEC?
A dire il vero, non è necessario essere titolari dell’indirizzo PEC. Si può comunicare anche la PEC di una terza persona, che può essere un familiare, un amico o il professionista di fiducia. Per comunicare con il curatore infatti, non è necessario disporre di un proprio indirizzo PEC.
Per quanto riguarda i creditori stranieri, non è possibile inviare loro le comunicazioni via PEC, in quanto potrebbero non avere un indirizzo PEC (la PEC è un’invenzione tutta italiana e retta da norme italiane). I creditori stranieri possono però appoggiarsi ad un professionista italiano dotato di un indirizzo PEC per le comunicazioni con il curatore.
Il curatore trasmetterà tutti i principali atti della procedura come lo stato passivo esecutivo, le relazioni periodiche, i piani di riparto, il conto della gestione ed il progetto di stato passivo tramite la PEC.
Ad ogni modo, nell’articolo 31 bis della Legge Fallimentare si legge che nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Dal momento che la PEC è divenuta obbligatoria per legge per comunicare con gli organi della procedura fallimentare, è consigliabile l’attivazione di una casella per coloro i quali ancora non ne possiedono una.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
27 Giugno 2017 - La legge 221/2012 dispone che le comunicazioni del curatore ai creditori sono effettuate tramite PEC all’indirizzo rinvenuto presso il Registro delle imprese e/o l’INIPEC o a quello indicato dal creditore. Insomma, un’importante novità che ha rivoluzionato le norme che regolano le procedure concorsuali. Cosa ha comportato questo cambiamento?
La norma prevede infatti, che il curatore comunichi la PEC della procedura mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica dei creditori e dei terzi che vantano diritti sui beni in possesso del fallito, qualora tali indirizzi risultino dal registro delle imprese o dall’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni caso, a mezzo lettera raccomandata o fax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore.
La trasmissione va effettuata con l’avviso di cui all’articolo 92 nel fallimento, quello di cui all’articolo 171 nel concordato, quello di cui all’articolo 207 nella liquidazione coatta amministrativa e quello di cui all’articolo 22 del D.lgs. n. 270 del 1999 nelle procedure in cui alla data del 19 dicembre 2012 le stesse non erano già state eseguite.
Dopo l’entrata in vigore della legge inoltre, nei termini previsti dalla legge fallimentare, i creditori che vogliono insinuarsi al passivo trasmettono la domanda di ammissione allo stato passivo, mediante la propria PEC, alla PEC del Curatore.
In pratica, le domande di ammissione allo stato passivo, corredate dai documenti, dovranno essere inviate al curatore esclusivamente via PEC tramite documento informatico creato in formato digitale e con firma digitale, ovvero tramite scansione del documento creato in formato cartaceo, sottoscritto dal ricorrente e digitalizzato tramite scansione.
Questo importante cambiamento comporta un vero e proprio alleggerimento delle attività della Cancelleria del Tribunale e l’attribuzione al Curatore della responsabilità delle operazioni di ricezione delle domande, dell’assegnazione numero di cronologia delle domande e della spedizione al creditore della ricevuta di deposito della domanda.
E per chi non dispone di una PEC?
A dire il vero, non è necessario essere titolari dell’indirizzo PEC. Si può comunicare anche la PEC di una terza persona, che può essere un familiare, un amico o il professionista di fiducia. Per comunicare con il curatore infatti, non è necessario disporre di un proprio indirizzo PEC.
A dire il vero, non è necessario essere titolari dell’indirizzo PEC. Si può comunicare anche la PEC di una terza persona, che può essere un familiare, un amico o il professionista di fiducia. Per comunicare con il curatore infatti, non è necessario disporre di un proprio indirizzo PEC.
Per quanto riguarda i creditori stranieri, non è possibile inviare loro le comunicazioni via PEC, in quanto potrebbero non avere un indirizzo PEC (la PEC è un’invenzione tutta italiana e retta da norme italiane). I creditori stranieri possono però appoggiarsi ad un professionista italiano dotato di un indirizzo PEC per le comunicazioni con il curatore.
Il curatore trasmetterà tutti i principali atti della procedura come lo stato passivo esecutivo, le relazioni periodiche, i piani di riparto, il conto della gestione ed il progetto di stato passivo tramite la PEC.
Ad ogni modo, nell’articolo 31 bis della Legge Fallimentare si legge che nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Dal momento che la PEC è divenuta obbligatoria per legge per comunicare con gli organi della procedura fallimentare, è consigliabile l’attivazione di una casella per coloro i quali ancora non ne possiedono una.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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