Il DL 193/2016 convertito dalla legge 225/2016 dispone che a decorrere dal
1° luglio 2017, anche gli enti locali potranno notificare i propri atti
direttamente a mezzo della posta elettronica certificata
29 Giugno 2017 - Le agenzie potranno
infatti utilizzare la posta elettronica certificata per gli accertamenti,
per gli atti catastali e per gli atti relativi alle
accise, che dovranno essere notificati alle imprese individuali, alle
società e ai professionisti ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/73 come
modificato.
Tale nuova modalità di
notifica degli atti fiscali rappresenta però una mera possibilità per gli enti
impositori e non un vero e proprio obbligo, come invece viene previsto per le
cartelle esattoriali.
Viene stabilito dunque
che la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge
devono essere notificati alle imprese individuali, alle società e ai
professionisti, potrà essere effettuata direttamente dal competente ufficio a
mezzo PEC, secondo le modalità previste dal DPR n. 68/2005.
E per gli altri
soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dai professionisti?
Per loro e per tutti quei soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta
elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, il nuovo articolo 60 del DPR
n. 600/1973 prevede che la notifica possa essere eseguita a coloro che ne
facciano richiesta, all’indirizzo PEC di cui sono intestatari o a quella del
difensore abilitato in base all’articolo 12 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, del
coniuge o di un parente o affine entro il quarto grado.
Se la casella PEC è
satura, non valida o inattiva, la notifica dell’atto non si perfeziona e l’ente
locale è tenuto a procedere alla notifica dell’atto in base agli articoli 137 e
seguenti del Codice di procedura Civile a mezzo posta ordinaria con avviso di
ricevimento.
Solo gli atti fiscali
possono essere notificati tramite la PEC?
Direi proprio di no! Con le recenti norme sulle semplificazioni amministrative, infatti, anche gli avvocati possono effettuare le notifiche degli atti giudiziari, attraverso la propria posta elettronica certificata, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine locale, né necessità di annotazione nel registro cronologico.
Direi proprio di no! Con le recenti norme sulle semplificazioni amministrative, infatti, anche gli avvocati possono effettuare le notifiche degli atti giudiziari, attraverso la propria posta elettronica certificata, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine locale, né necessità di annotazione nel registro cronologico.
Giusto per fare
qualche esempio, gli avvocati possono notificare via PEC gli atti di citazione,
i precetti e in generale gli atti originariamente nati in forma cartacea. La
notifica potrà avvenire solo nei confronti di un altro soggetto in possesso di
un indirizzo PEC ricavabile in elenchi pubblici.
In ogni caso, gli
avvocati possono notificare un atto tramite PEC utilizzando una casella di
posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o dal portale
INIPEC. La PEC, infatti, deve essere inviata ad un destinatario dotato di una
casella PEC tratta da pubblici elenchi.
Anche in questo caso,
viene esclusa quindi la possibilità di notificare un atto tramite PEC a coloro
i quali non hanno l’obbligo legale di dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata e di renderlo pubblico.
Oltre a questo, la
notifica degli atti tramite PEC per gli avvocati deve rispettare una certa
forma. L’avvocato non può scegliere ad esempio, a proprio piacimento, l’oggetto
della PEC, ma deve al contrario indicare nell’oggetto la dicitura
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” o dicitura equivalente. Se
tale dizione non viene riportata, la notifica potrebbe addirittura essere
viziata di nullità.
Inoltre, la legge
221/2012 ha introdotto l’obbligo di utilizzare la PEC nelle comunicazioni
previste per la dichiarazione di fallimento e le altre procedure concorsuali.
Nello specifico, quindi, anche il ricorso e il decreto previsti dall’articolo
15 della legge fallimentare, le comunicazioni del curatore ai creditori e ai
titolari di diritti sui beni e le domande di ammissione al passivo devono
essere notificati tramite PEC.
Insomma, negli ultimi
anni, l’uso della PEC si sta diffondendo sempre più cambiando in maniera
drastica i rapporti tra cittadini-contribuenti, imprese, professionisti e
pubblica amministrazione.
Antonino Salvaggio –
Centro Studi CGN
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